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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA con sede in Piazza Salimbeni 3 in persona Parte_1 Pt_1 dell'Avv. Eugenio Anguilla, e domiciliato per la carica in Piazza Salimbeni, 3, quale Pt_1
Responsabile di Area di Capogruppo NCa della Direzione Group General Counsel, e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 12 maggio Persona_1 Pt_1
2014 (sub.40), repertorio n. 33190 e raccolta n. 15728, registrata in il 15 maggio Pt_1
2014 al n.2401 serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Alberto Giaconia e Antonino Gitto giusta procura speciale alle liti autenticata resa su foglio separato congiunto materialmente in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]C/Da Cozzaro n. Controparte_1
291/M, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dall' Avv.to Luigi Giacomo Messina e dall'Abogado Andrea Fazio, iscritto all'Albo speciale degli Avvocati Stabiliti in Italia istituito presso il Foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato in Marsala, Via Mazara n. 291/M C/da Cozzaro, giusta procura alle liti in calce all'atto di Citazione (del
1 giudizio di primo grado), rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto appellato
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto e previa eventuale rinnovazione della c.t.u., riformare la sentenza n. 149/2020 pronunziata in data 18.02.2020 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello, pubblicata in pari data e non notificata, emessa nel procedimento n. RG 60/2019, rigettando le domande formulate dal Sig. nei confronti della odierna appellante;
2) con vittoria di spese e Controparte_1 Pt_1 compensi di entrambi i gradi del presente giudizio e ponendo a carico dell'appellato le spese di c.t.u. »
Conclusioni per l'appellato: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare, - RITENERE E DICHIARARE l'infondatezza delle domande in concreto proposte;
- RITENERE E DICHIARARE inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la Sentenza n. 149/2020 pubbl. il 18/02/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Marsala, nella persona del Dott. Filippetta Signorello, nell'ambito del procedimento n° 60/2019 Repert. n. 239/2020 del 19/02/2020, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n° 149/2020 emessa dal Tribunale di Marsala, nella persona della Dott. Filippetta Signorello, nell'ambito del procedimento n° 60/2019 R.G. Tribunale di Marsala;
- con vittoria di spese, competenze professionali del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
NEL MERITO - Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate dalla Parte_1 con l'atto di appello che andranno rigettate;
Pertanto, accertato che gli
[...] interessi pattuiti nel contratto di mutuo de quo superano il tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento ed accertata quindi la nullità originaria delle clausole di determinazione del tasso di interesse del contratto di mutuo de quo in quanto eccedenti il tasso soglia, con la conseguenza del caso che impongono di depurare il debito da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art 1815 c.c. - E pertanto, in relazione alle somme pagate a titolo di interessi dal Sig. , RITENERE E DICHIARARE, che il Controparte_1 credito dell'attore/opposto è pari ad Euro 31.619,72 (Sulla scorta di quanto accertato dal CTU); - con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 149/2020 pronunziata in data 18.02.2020 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Marsala, pubblicata in pari data che in accoglimento dell'azione proposta dal sig. , ha dichiarato che il contratto di mutuo di Controparte_1 credito fondiario stipulato tra le parti in data 22.09.2010 è illegittimo nella parte in cui prevede un tasso TAEG superiore al tasso soglia antiusura e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità delle clausole che prevedono sia gli interessi convenzionali che gli interessi convenzionali di mora e per l'effetto ha dichiarato la gratuità del contratto di mutuo e rideterminato il debito residuo dell'attore pari ad €. 95.346,26 e condannato l'istituto di credito al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in €.
264,00 per esborsi ed €.4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed onorari di legge e spese di ctu.
Si è costituito che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o non proponibile Controparte_2
l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n. Parte_1
149/2020 pubbl. il 18/02/2020, per tutti i motivi indicati e, per l'effetto, confermare la sentenza n° 149/2020 emessa dal Tribunale di Marsala.
La causa era posta in decisione all'udienza del 27.6.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che il TAEG del contratto di mutuo deve essere calcolato tenendo conto anche dell'incidenza delle spese per premi assicurativi sostenuti dalla parte mutuataria in correlazione con la stipula e l'erogazione del mutuo fondiario e ha ritenuto perciò fondata, alla luce delle risultanze della c.t.u., la doglianza di controparte in ordine alla illegittimità del tasso convenzionale per superamento del tasso soglia antiusura.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo evidenziato che la normativa di divieto dei rapporti usurari – come, in
3 radice, espressa dall'art. 644 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108 del
1996 – considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Invero, a norma dell'art. 644 co. IV, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. È opportuno richiamare, in proposito, la pronuncia della Sez. I, n. 8807/2017 con la quale la
Corte di Cassazione, dopo avere sottolineato la necessità di vedere ripristinata la gerarchia delle fonti in sede di individuazione dei parametri normativi di riferimento in subiecta materia, ha ribadito la centralità sistematica della norma dell'art. 644 cod. pen. in punto di definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo. Segnatamente, la Corte ha osservato come la centralità sistematica che va senz'altro attribuita all'art. 644 cod. pen.
«non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia». Stabilita, dunque, la subordinazione all'art. 644 cod. pen. delle disposizioni esecutive del MEF e della
Banca d'Italia, nella richiamata pronuncia, la Cassazione ha poi ribadito l'impostazione
“onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura – nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito – stabilendo il principio di diritto per cui «ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 cod. pen., co. IV, essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo». Del resto – ha chiarito inoltre la Corte – «non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del
4 fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse».
Tale impostazione giurisprudenziale ha trovato successiva conferma da parte della Suprema
Corte (cfr. Cass., Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022) la quale, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del 2010 – sotto la vigenza, dunque, delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale onere dal calcolo del TEG – ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi, ritenendo di non poter condividere, in particolare, l'argomento svolto muovendo dalle Istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, con cui è stato previsto «che, per la determinazione del TEG, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, […] includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina, al punto 5) “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”». In particolare, ha chiarito la
Corte che: «La espressa inclusione, così formalizzata, non dimostra affatto […] che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG […]. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell della complessità e della CP_3 delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate».
5 Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della esatta determinazione del TAEG, il costo concretamente sopportato dalla parte mutuataria per la stipula della polizza assicurativa volta a garantire l'immobile ipotecato contro i rischi da incendio e richiesta dalla banca mutuante quale condizione dell'erogazione del finanziamento concesso. Infatti, all'art. 2 del contratto di mutuo l'erogazione è stata subordinata al rispetto della seguente condizione: “Assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”. Tale patto n. 3
(“Assicurazione degli immobili”) del capitolato allegato al contratto prevede che: “I beni costituiti in garanzia ipotecaria debbono essere assicurati, a cura e spese della Parte mutuataria, contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere (gas, termosifone ecc.)
Inoltre, nel contratto è previsto che la polizza doveva essere vincolata a favore della banca e che in caso di danni all'immobile la banca avrebbe incassato direttamente le indennità dovute dalla compagnia di assicurazioni imputandole a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato o restituirle al mutuatario allo scopo di riparare i danni, salva la facoltà di risoluzione prevista dall'art. 8 dello stesso contratto.
Pertanto, nel caso di specie le spese di assicurazioni per rischio incendi e scoppi dell'immobile ipotecato è una spesa di assicurazione collegata alla concessione del credito che il debitore ha dovuto sopportare per l'erogazione del mutuo e che evidentemente è diretta a tutelare in primo luogo gli interessi della banca: sicché non vi è alcun valido motivo per escluderla dal calcolo del TEG.
Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di mora superasse il tasso soglia e fosse dunque usurario.
Il motivo è fondato.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale, e rientrano nella previsione degli
6 interessi “promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro” e soggiacciono pertanto alle soglie d'usura (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/ 2000; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/ 2003; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 25/05/ 2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 25/01/
2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9896 del 15/04/ 2008; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/ 2017; Cass. Ordinanza n. 23192 del 4/10/2017; Cass. pen. sez. II, 21.2.2017 n.
8448).
Inoltre la Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della
L. 24/2001 ha precisato che: “va in ogni caso osservato e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
Come affermato da Cass. 27442/2018 “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento”.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece di recente precisato che la legge n.
108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato
7 nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597).
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il
“tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003
(applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori.
Nel caso di specie, occorre pertanto considerare la maggiorazione percentuale del 2,1% del tasso di mora (prevista dal decreto Ministeriale applicabile al mutuo oggetto di causa stipulato il 22.09.2010), per cui il tasso effettivo di mora non supera il tasso soglia.
Conseguentemente, la sentenza va riformata e la domanda di nullità della clausola relativa agli interessi moratori deve essere rigettata.
Con il terzo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la conversione del contratto di mutuo usurario in contratto di mutuo fondiario.
Questo motivo proposto dalla banca come denunzia di errore conseguente alla illegittima declaratoria della natura usuraria del tasso corrispettivo è da ritenersi assorbito nel rigetto del primo motivo di appello con il quale la banca ha denunziato l'illegittima dichiarazione della natura usuraria del tasso corrispettivo.
Con il quarto motivo la banca lamenta che il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e delle spese di c.t.u.
Anche questo motivo resta assorbito atteso che in caso di riforma il giudice di appello deve provvedere ad un nuovo regolamento delle spese che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
Considerato che l'appello è accolto solo in parte e che permane l'usura del tasso corrispettivo, le spese dei due gradi del giudizio si compensano per il 50% e si pongono a carico della banca appellata per la parte rimanente e si liquidano in € 4764,00 per il primo grado e in € 3.880,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
8 Anche le spese di CTU si compensano per il 50% e si pongono a carico della per la Pt_1 rimanente parte.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1.in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 149/2020 del 18.2.2020 e in riforma parziale della sentenza impugnata rigetta la domanda di nullità per usura del tasso di mora del contratto di mutuo del
22.09.2010;
2. Compensa le spese tra le parti nella misura del 50% e condanna la banca appellata al pagamento della residua parte che si liquidano in € 4764,00 per il primo grado e in €
3.880,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge che distrae a favore dei procuratori di parte appellata che ne hanno fatto richiesta.
3. compensa le spese di CTU per il 50% e pone la rimanente parte a carico della Banca.
Così deciso in Palermo il 24/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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