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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2461/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza 2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010836 I.C.I. 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010836 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione fiscale n. 10836 del 15 gennaio 2025, notificata il 5 febbraio 2025, relativa a ICI anni 2007 e 2008 per un totale di
€ 1.122,04, riferita alla de cuius Nominativo_1.
Il ricorrente ha eccepito: 1) nullità per mancanza della data di notifica;
2) carenza di legittimazione passiva per non aver accettato l'eredità; 3) mancata ripartizione pro quota del debito ereditario;
4) difetto assoluto di motivazione;
5) prescrizione quinquennale dei crediti ICI.
Il ricorrente ha richiamato le precedenti sentenze favorevoli n. 4414/2023 e n. 5687/2023 rese da questa
Corte nei confronti del fratello Nominativo_2 per analoghi tributi, nelle quali era stato affermato il principio secondo cui grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita con controdeduzioni depositate il 29 maggio 2025, eccependo che le sentenze favorevoli riguardavano solo Nominativo_2 e non potevano estendere effetti nei confronti del ricorrente. Ha sostenuto che la legittimazione passiva del ricorrente era indubbia, rilevando che questi agiva contestando nel merito la pretesa impositiva, comportamento qualificabile come accettazione tacita dell'eredità. Ha inoltre dedotto che, ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie e che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di altri coeredi né
l'ammontare delle quote ereditarie. Ha infine eccepito che i termini di prescrizione erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I. Sulla legittimazione passiva del ricorrente
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 quale preteso erede della de cuius Nominativo_1.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la delazione che fa seguito all'apertura della successione non è sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, che si verifica soltanto con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 2940 del 31 gennaio 2024: "in materia tributaria, qualora l'Amministrazione finanziaria agisca nei confronti del chiamato all'eredità per il pagamento di debiti tributari del de cuius, grava sulla stessa
Amministrazione, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del convenuto, quale elemento costitutivo del diritto azionato".
La dimostrazione dell'assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede.
L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale.
Nel caso di specie, SO.G.E.T. non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del sig. Ricorrente_1, limitandosi a dedurre genericamente che il comportamento processuale di contestazione nel merito costituirebbe accettazione tacita.
II. Sull'accettazione tacita dell'eredità
SO.G.E.T. sostiene che il comportamento processuale del ricorrente, che contesta nel merito la pretesa impositiva, costituirebbe accettazione tacita dell'eredità.
Tale argomentazione non è condivisibile. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. richiede il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La mera proposizione di un ricorso per contestare una pretesa tributaria non Banca_1 di per sé accettazione tacita dell'eredità, potendo configurarsi come atto meramente conservativo del patrimonio del chiamato, volto ad evitare che si consolidi una pretesa illegittima. Come precisato dalla Tribunale civile di Cuneo, sentenza n. 75 del 12 febbraio 2025: "la costituzione in giudizio per contestare una pretesa creditoria non costituisce necessariamente accettazione tacita dell'eredità quando sia finalizzata alla tutela del patrimonio del chiamato da pretese illegittime".
III. Sulla ripartizione pro quota dei debiti ereditari
Anche a voler ritenere dimostrata la qualità di erede del ricorrente, la pretesa di SO.G.E.T. risulterebbe comunque illegittima per non aver tenuto conto della ripartizione pro quota del debito ereditario.
Dalla documentazione di successione prodotta risulta che gli eredi di Nominativo_1 sono otto soggetti con diverse quote ereditarie. In particolare, il sig. Ricorrente_1 risulta erede per la quota di 2/42, come emerge dalla nota di trascrizione della successione.
Per i tributi locali come l'ICI, non trova applicazione il principio della solidarietà tributaria previsto dall'art. 65 del DPR 600/73, che riguarda esclusivamente le imposte sui redditi. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20553 del 17 luglio 2023: "in tema di imposta comunale sugli immobili,
l'erede del soggetto passivo risponde del debito tributario del de cuius in relazione al valore della quota nella quale è chiamato a succedere ai sensi dell'articolo 754 c.c., con responsabilità parziaria e non solidale, trattandosi di tributo estraneo all'ambito delle imposte dirette". Pertanto, anche nell'ipotesi di accertata qualità di erede, il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento solo per la propria quota ereditaria di 2/42.
IV. Sulla prescrizione dei crediti
I crediti ICI per gli anni 2007 e 2008 sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Considerato che
non risulta provata la notifica di atti interruttivi validamente notificati al ricorrente, i crediti devono ritenersi prescritti.
Indirizzo_1
Il ricorso è fondato. SO.G.E.T. non ha dimostrato l'accettazione dell'eredità da parte del ricorrente, elemento costitutivo della legittimazione passiva. Inoltre, i crediti ICI risultano prescritti per decorso del termine quinquennale.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese di SO.G.E.T. S.p.A., che si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e annulla l'ingiunzione fiscale n. 10836/2025; condanna SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2461/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza 2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010836 I.C.I. 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010836 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione fiscale n. 10836 del 15 gennaio 2025, notificata il 5 febbraio 2025, relativa a ICI anni 2007 e 2008 per un totale di
€ 1.122,04, riferita alla de cuius Nominativo_1.
Il ricorrente ha eccepito: 1) nullità per mancanza della data di notifica;
2) carenza di legittimazione passiva per non aver accettato l'eredità; 3) mancata ripartizione pro quota del debito ereditario;
4) difetto assoluto di motivazione;
5) prescrizione quinquennale dei crediti ICI.
Il ricorrente ha richiamato le precedenti sentenze favorevoli n. 4414/2023 e n. 5687/2023 rese da questa
Corte nei confronti del fratello Nominativo_2 per analoghi tributi, nelle quali era stato affermato il principio secondo cui grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita con controdeduzioni depositate il 29 maggio 2025, eccependo che le sentenze favorevoli riguardavano solo Nominativo_2 e non potevano estendere effetti nei confronti del ricorrente. Ha sostenuto che la legittimazione passiva del ricorrente era indubbia, rilevando che questi agiva contestando nel merito la pretesa impositiva, comportamento qualificabile come accettazione tacita dell'eredità. Ha inoltre dedotto che, ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie e che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di altri coeredi né
l'ammontare delle quote ereditarie. Ha infine eccepito che i termini di prescrizione erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I. Sulla legittimazione passiva del ricorrente
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 quale preteso erede della de cuius Nominativo_1.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la delazione che fa seguito all'apertura della successione non è sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, che si verifica soltanto con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 2940 del 31 gennaio 2024: "in materia tributaria, qualora l'Amministrazione finanziaria agisca nei confronti del chiamato all'eredità per il pagamento di debiti tributari del de cuius, grava sulla stessa
Amministrazione, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del convenuto, quale elemento costitutivo del diritto azionato".
La dimostrazione dell'assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede.
L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale.
Nel caso di specie, SO.G.E.T. non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del sig. Ricorrente_1, limitandosi a dedurre genericamente che il comportamento processuale di contestazione nel merito costituirebbe accettazione tacita.
II. Sull'accettazione tacita dell'eredità
SO.G.E.T. sostiene che il comportamento processuale del ricorrente, che contesta nel merito la pretesa impositiva, costituirebbe accettazione tacita dell'eredità.
Tale argomentazione non è condivisibile. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. richiede il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La mera proposizione di un ricorso per contestare una pretesa tributaria non Banca_1 di per sé accettazione tacita dell'eredità, potendo configurarsi come atto meramente conservativo del patrimonio del chiamato, volto ad evitare che si consolidi una pretesa illegittima. Come precisato dalla Tribunale civile di Cuneo, sentenza n. 75 del 12 febbraio 2025: "la costituzione in giudizio per contestare una pretesa creditoria non costituisce necessariamente accettazione tacita dell'eredità quando sia finalizzata alla tutela del patrimonio del chiamato da pretese illegittime".
III. Sulla ripartizione pro quota dei debiti ereditari
Anche a voler ritenere dimostrata la qualità di erede del ricorrente, la pretesa di SO.G.E.T. risulterebbe comunque illegittima per non aver tenuto conto della ripartizione pro quota del debito ereditario.
Dalla documentazione di successione prodotta risulta che gli eredi di Nominativo_1 sono otto soggetti con diverse quote ereditarie. In particolare, il sig. Ricorrente_1 risulta erede per la quota di 2/42, come emerge dalla nota di trascrizione della successione.
Per i tributi locali come l'ICI, non trova applicazione il principio della solidarietà tributaria previsto dall'art. 65 del DPR 600/73, che riguarda esclusivamente le imposte sui redditi. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20553 del 17 luglio 2023: "in tema di imposta comunale sugli immobili,
l'erede del soggetto passivo risponde del debito tributario del de cuius in relazione al valore della quota nella quale è chiamato a succedere ai sensi dell'articolo 754 c.c., con responsabilità parziaria e non solidale, trattandosi di tributo estraneo all'ambito delle imposte dirette". Pertanto, anche nell'ipotesi di accertata qualità di erede, il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento solo per la propria quota ereditaria di 2/42.
IV. Sulla prescrizione dei crediti
I crediti ICI per gli anni 2007 e 2008 sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Considerato che
non risulta provata la notifica di atti interruttivi validamente notificati al ricorrente, i crediti devono ritenersi prescritti.
Indirizzo_1
Il ricorso è fondato. SO.G.E.T. non ha dimostrato l'accettazione dell'eredità da parte del ricorrente, elemento costitutivo della legittimazione passiva. Inoltre, i crediti ICI risultano prescritti per decorso del termine quinquennale.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese di SO.G.E.T. S.p.A., che si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.
c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e annulla l'ingiunzione fiscale n. 10836/2025; condanna SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026