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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9913/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 9913/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 02.10.2025 da
Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. POGGI ENRICO ROMANO, come Parte_2 da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“conclusioni
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 6
settembre 2008 in Limena trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Limena alla Parte I n. 7, anno 2008, in regime di separazione dei beni.
2. Ordinare al Comune di Limena di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
abitazione e residenza principale presso il padre in Limena via Ceresara n. 29. I 2
genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse
che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute
tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di
ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che
tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con quest'ultimo:
- i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alla mattina del
lunedì successivo, quando il ragazzo verrà riaccompagnato a scuola;
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno
seguente, quando il ragazzo verrà riaccompagnato a scuola;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
- per 7 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni.
5. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro
genitore entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00),
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
il padre contribuirà altresì
nella misura del 100% al pagamento delle spese scolastiche e nella misura del 50%
per le rimanenti spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Padova del
17/01/2017.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente al percepimento dell'assegno di
mantenimento; 3
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi e per il figlio, in modo tale che il minore possa espatriare
anche solo con un genitore.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 06.09.2008 a Limena
(PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, atto n. 7,
anno 2008.
Dall'unione coniugale è nato un figlio: nato in data [...]. Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025, innanzi al Presidente del
Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con sentenza n. 339/2025, pubblicata in data
19.03.2025
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025, dinnanzi al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 3) al 7) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. 4
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 06.09.2008 a LIMENA (PD) e trascritto nel Parte_2
relativo registro, parte I, atto n. 7, anno 2008 del Comune di Limena;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dal 3) al 7) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 9913/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 02.10.2025 da
Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. POGGI ENRICO ROMANO, come Parte_2 da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“conclusioni
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 6
settembre 2008 in Limena trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Limena alla Parte I n. 7, anno 2008, in regime di separazione dei beni.
2. Ordinare al Comune di Limena di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
abitazione e residenza principale presso il padre in Limena via Ceresara n. 29. I 2
genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse
che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute
tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di
ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che
tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con quest'ultimo:
- i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alla mattina del
lunedì successivo, quando il ragazzo verrà riaccompagnato a scuola;
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno
seguente, quando il ragazzo verrà riaccompagnato a scuola;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
- per 7 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni.
5. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro
genitore entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00),
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
il padre contribuirà altresì
nella misura del 100% al pagamento delle spese scolastiche e nella misura del 50%
per le rimanenti spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Padova del
17/01/2017.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente al percepimento dell'assegno di
mantenimento; 3
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi e per il figlio, in modo tale che il minore possa espatriare
anche solo con un genitore.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 06.09.2008 a Limena
(PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, atto n. 7,
anno 2008.
Dall'unione coniugale è nato un figlio: nato in data [...]. Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025, innanzi al Presidente del
Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con sentenza n. 339/2025, pubblicata in data
19.03.2025
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 18.03.2025, dinnanzi al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 3) al 7) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. 4
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 06.09.2008 a LIMENA (PD) e trascritto nel Parte_2
relativo registro, parte I, atto n. 7, anno 2008 del Comune di Limena;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dal 3) al 7) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari