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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14147/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Cosenza (CS) il 28/07/1970 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] C.so Garibaldi nr. 67 con l'Avv. Carlo Abbruzzese presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Rho (MI) il 17/05/1964 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Dario Semeraro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Rho (MI) in data 01/10/1988
(anno 1988 atto n. 154 reg.,parte II, serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 16/07/2015 omologato con decreto del 19/09/2015 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_3 Parte_4
(MI) il 18/02/2005
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_2 Parte_1
2- I coniugi continueranno a vivere separati di letto, mensa ed abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto.
3- I coniugi dichiarano reciprocamente di non pretendere alcuna forma di mantenimento.
4- La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra la quale corrisponde un canone mensile Pt_1 di locazione, e che continuerà ad abitarla assieme ai figli.
5- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ma non autosufficiente Pt_4 economicamente, con la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), che verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, ogni dodici mesi. La predetta somma verrà adattata al mutamento delle condizioni economiche dell'obbligato, ex art. 155 c.c..
6- Le spese straordinarie per i figli (mediche, dentistiche, oculistiche, ecografiche, radiologiche, etc...), nonché quelle relative all'istruzione, all'educazione e ai corsi extrascolastici o di lingue, che i figli eventualmente seguiranno, con scelte previamente concordate congiuntamente dai genitori, tenendo conto condizioni economiche di entrambi, saranno sostenute da ciascuno dei genitori al 50%, previa esibizione delle pezze giustificative”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) in data
01/10/1988 tra e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato Dott.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG