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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1767/2022
TRA
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Capodrise (CE), in persona Parte_1 P.IVA_1 DEl'amministratore unico p.t., (C.F. n. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Umberto
IV DE CA (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_2 via Vito Fornari, n. 4, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 al Viale Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26.10.07, rep. n. 151152, racc. n. 32937 per notar di Roma, Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Aldo Corvino (C.F.
), presso lo studio DE quale in Napoli, alla via R. Bracco, n. 45, CodiceFiscale_3 elettivamente domicilia;
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza
Sezione Civile, n. 796/2022, depositata in data 7.3.2022, notificata in data 9.3.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza DE 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 21.12.2017, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e Controparte_1 deduceva che:
- aveva intrattenuto con la banca convenuta, sin dal 1994, un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sui c/c n. 17122, n. 7316 e n. 280183;
- nel corso DE rapporto, in ragione di indebite ed illegittime applicazioni, da parte DEla banca, di interessi, spese e commissioni non dovute, il saldo debitore era enormemente lievitato, sino all'anno 2008/2009, nel quale la banca aveva precluso l'operatività dei conti, senza legittimo motivo, ed aveva, successivamente, revocato l'affidamento, nonché effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, pregiudicando la possibilità di essa attrice di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- la revoca degli affidamenti e la segnalazione alla Centrale Rischi avevano provocato, oltre ad un notevole discredito DE merito creditizio, l'impossibilità per essa attrice di proseguire proficuamente l'attività imprenditoriale, portandola quasi al fallimento, e, comunque, facendo diminuire il fatturato di circa il 70% in due anni, nel corso dei quali le altre aziende operanti nel medesimo settore avevano incrementato il loro fatturato;
inoltre, avevano determinato l'impossibilità di pagare gli oneri tributari, con la conseguente iscrizione nei ruoli esattoriali di ingenti somme maggiorate di interessi e sanzioni che avevano raddoppiato la debitoria nei confronti DE fisco.
Tanto dedotto, la società attrice concludeva chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare la responsabilità DEla convenuta in persona DE CP_2
l.r.p.t., per la illecita revoca degli affidamenti e la illecita segnalazione di esposizioni DE tutto inesistenti essendo DE tutto priva di giustificazione causale ed in violazione dei principi di legge;
2. Condannare in persona DE l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, poiché derivanti dalla revoca degli affidamenti e dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi DEla Banca d'Italia, nella
2 misura che risulterà a seguito DEl'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia e determinabili nel decremento di fatturato ed utili conseguiti dall'attrice dal 2008 ad oggi, nonché dall'ammontare DEle iscrizioni nei ruoli esattoriali;
3. Condannare in persona DE l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari DE presente CP_2 giudizio, oltre accessori come per legge.
-Con riserva di ogni richiesta istruttoria ex art. 183 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
27.3.2018, la che contestava la fondatezza DEle domande Controparte_1 attoree di cui chiedeva il rigetto, contestando, tra l'altro, l'avvenuta revoca degli affidamenti.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito DEl'istruttoria (consistente nell'espletamento DEla CTU) decideva la causa con sentenza n. 796/2022, pubblicata in data
7.3.2022, notificata in data 9.3.2022, con cui rigettava la domanda DEl'attrice, con condanna DEla stessa al pagamento DEle spese di lite e DEle spese di CTU.
Il giudice di primo grado, in applicazione DE principio DEla c.d. ragione più liquida, rigettava le domande DEl'attrice per la mancanza di prova DE nesso di causalità tra la Contr condotta asseritamente illegittima ascritta alla (passaggio a sofferenza DEla posizione DEla società attrice e successiva segnalazione alla Centrale Rischi) ed il danno lamentato, consistente nella contrazione DE fatturato e nell'indebitamento con l'erario.
I passaggi motivazionali su cui si fonda la decisione di primo grado sono i seguenti:
- era contraddittoria la ricostruzione effettuata dalla in relazione alla collocazione Pt_1
Contr temporale DEla condotta illegittima asseritamente posta in essere dalla ossia passaggio a sofferenza e blocco DEla linea di credito: invero, nell'atto di citazione, notificato il
21.12.2017, l'attrice, dopo aver premesso che i rapporti bancari avevano avuto inizio nell'anno 1994, affermava che la “banca, pur non chiudendo i rapporti, aveva precluso qualsiasi operatività su detti conti da circa un anno, continuando però ad addebitare somme per interessi e spese DE tutto illegittimamente” e subito dopo deduceva: “sino all'anno
2008-2009, nel quale la banca ha precluso l'operatività dei conti senza alcun legittimo motivo, ed ha successivamente revocato l'utilizzo DEl'affidamento sui predetti conti”, con una evidente discrasia temporale di circa otto anni;
- dall'estratto DEla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia risultava che la prima segnalazione DEl'attrice risaliva all'anno 2013, e, dunque, ad un periodo DE tutto differente rispetto a quello individuato nell'atto di citazione, ed era, comunque, successiva ad altre segnalazioni
3 operate da altri istituti di credito;
- con la sentenza n. 3484/2021 la Corte di Napoli, in riforma alla sentenza di primo grado n.
2629/2016 DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva accertato che alla data DE
4.1.2010 il saldo ricalcolato DE c/c 17122 era di € 35.257,37 a credito DEla società attrice;
il saldo DE c/c 280183 era di € 108.424,68 a debito DEla società attrice;
il saldo DE c/c 7316 era di € 25.627,73 a credito DEla società attrice, con un saldo negativo al 2010 a carico DEla società attrice, “ritenendosi pertanto astrattamente corretta la segnalazione”;
- la società attrice non aveva assolto al suo onere probatorio, in quanto, indipendentemente Contr dall'accertamento circa la correttezza DE comportamento illecito DEla in presenza di un elevatissimo numero di segnalazioni presso la Centrale Rischi, alcune DEle quali Contr anteriori rispetto alla prima segnalazione DEla non poteva ritenersi accertato, secondo il principio DE più probabile che non, il nesso eziologico tra la segnalazione alla Centrale
Rischi e l'esposizione debitoria nei confronti DEl'erario, l'iscrizione dei protesti, i quali erano iscritti non già per assegni, come sostenuto dall'attrice, ma per cambiali, nonché la contrazione degli affari.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 796/2022, pubblicata in data 7.3.2022, la ha proposto Parte_1 tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 11.4.2022 alla al fine di chiedere, previa sospensione DEl'efficacia Controparte_1 esecutiva DEla sentenza impugnata, in riforma DEla stessa, l'accoglimento DEle domande proposte in primo grado, con vittoria DEle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 che ha eccepito l'inammissibilità DEl'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria DEle spese di lite.
All'udienza DE 21.9.2022 l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata;
indi, la causa è stata rinviata per la precisazione DEle conclusioni e la discussione orale, ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza DE
19.11.2025, poi differita all'udienza DE 26.11.2025; alla predetta udienza, all'esito DEla discussione DEle parti, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
Con un solo, articolato, motivo di appello, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva travisato le domande da essa formulate nell'atto di citazione introduttivo DE giudizio di
4 primo grado, ritenendo che fosse stata formulata solo la domanda di risarcimento danni conseguenti alla illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, mentre la domanda principale di risarcimento danni proposta era fondata sull'illegittima revoca degli affidamenti, disposta dalla banca convenuta in assenza di legittimo motivo.
L'appellante, a fondamento DEla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti, ha dedotto che:
- dagli estratti conto depositati nel giudizio di primo grado si evinceva la paralisi DEl'operatività sui conti imposta dalla banca, ed evidenziata anche dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, mentre dagli estratti di ruolo in atti si evinceva l'impossibilità di adempiere agli oneri fiscali nel periodo concomitante alla revoca degli affidamenti da parte DEla banca convenuta;
- diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, era stata fornita la prova DEla revoca degli affidamenti, da parte DEla banca, con la conseguente paralisi DEl'attività di impresa, nonché degli illeciti addebiti effettuati dalla medesima banca e DEla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia; anzi, la banca non aveva mai contestato la circostanza DEla revoca degli affidamenti, né tantomeno aveva fornito una giustificazione per tale illecito ed illegittimo comportamento tenuto;
pertanto, tutte le richieste di risarcimento danni derivanti sia dalla revoca degli affidamenti, sia dalle illegittime segnalazione alla Centrale Rischi risultavano provate dalla documentazione in atti.
L'appellante, inoltre, nell'atto di appello ha spiegato allegazioni difensive volte a sostenere l'illegittimità DEla sua segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, tenuto conto DE fatto che dalla sentenza DEla Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, che riformava la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in un altro giudizio pendente tra le stesse parti, era emerso che i saldi dei conti correnti bancari erano diversi, ed in senso più favorevole alla correntista, di quelli che risultavano dagli estratti conto in ragione degli addebiti illegittimi effettuati dalla ed infatti, la Corte di CP_1
Appello con la sentenza n. 3484/2021 aveva accertato che il saldo DE conto corrente n.
17122 era a credito DEla correntista, a fronte DE saldo a debito DEla correntista risultante dall'estratto conto;
che il saldo DE conto corrente n. 7316 era a credito DEla correntista per €
25.627,73, a fronte DE saldo a debito DEla correntista riportato nell'estratto conto;
che il
5 saldo DE conto corrente n. 280183 era a debito DEla correntista per € 108.424,69, a fronte DE saldo di € 145.097,50 a debito DEla correntista risultante dall'estratto conto.
Orbene, l'appello, nella parte in cui l'appellante ha dedotto che le segnalazioni alla Centrale
Rischi non erano legittime, anche alla luce DEla menzionata sentenza DEla Corte di Appello
n. 3484/2021 pronunciata in altro giudizio, che, se pure aveva riformato la sentenza di primo grado, aveva comunque accertato una addebito illegittimo di commissioni, spese ed interessi, è inammissibile, in quanto non contesta, con specifiche argomentazioni di motivato dissenso, il passaggio motivazionale con cui il primo giudice, esaminando la domanda di risarcimento danni derivanti dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, oltre a rilevare la mancanza di prova DE nesso di causalità tra la predetta segnalazione ed i dedotti danni, affermava che la segnalazione alla Centrale Rischi doveva ritenersi astrattamente corretta, in quanto dalla menzionata sentenza DEla Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, che riformava la sentenza di primo grado DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era emerso, in ogni caso, un saldo negativo al 2010 a carico DEla Pt_1
L'appellante si è limitata a ripetere che la sua segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca
D'Italia era illegittima anche alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza DEla
Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, ma non ha spiegato perché, a fronte di una sua esposizione debitoria di € 108.424,68, accertata dalla menzionata sentenza DEla Corte di
Appello n. 3484/2021 in relazione al conto corrente n. 280183, la segnalazione alla Centrale
Rischi avrebbe dovuto ritenersi legittima.
L'appello è inammissibile anche nella parte in cui si limita ad affermare la sussistenza DE nesso di causalità tra la presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed i danni dedotti, senza specificamente contestare le argomentazione espresse dal primo giudice per affermare la carenza di prova DE suddetto nesso di causalità.
L'appello, invece, nella parte in cui l'appellante si è doluta DE fatto che il primo giudice aveva travisato le domande proposte, ritenendo formulata solo la domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, e non anche la domanda di risarcimento danni per la revoca illegittima degli affidamenti bancari, pur essendo ammissibile, è infondato nel merito.
Le doglianze DEl'appellante, per come formulate, denunciano, in realtà, più che un travisamento DEle domande, una omessa pronuncia, da parte DE primo giudice, sulla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti, ed effettivamente il
6 primo giudice concentrava la sua attenzione solo sulla domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, mentre trascurava l'esame DEla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti.
La predetta domanda, esaminata in questa sede, risulta infondata e, quindi, deve essere rigettata.
In primo luogo, contrariamente a quanto assume l'appellante, la banca ha contestato, sin dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, di aver revocato gli affidamenti (“Mai alcuna revoca dei fidi è stata fatta anche se sarebbe stata normale dopo la notifica DEla prima citazione; cfr. comparsa di risposta depositata dalla Controparte_1
nel giudizio di primo grado, pag. 6).
[...]
A fronte DEla contestazione DEla banca, che negava di aver revocato gli affidamenti all'odierna appellante, attrice in primo grado, era onere di quest'ultima provare la circostanza DEl'avvenuta revoca degli affidamenti, ma tale onere probatorio non è stato assolto, tanto che anche il CTU nominato nel giudizio di primo grado affermava che non vi era nessuna prova DEla revoca dei fidi (cfr. relazione tecnica DE CTU, dr. Per_2
, depositata in data 14.10.2019, pagg. 7 e 13).
[...]
La mancanza di prova DEla revoca degli affidamenti è, di per sé, circostanza già sufficiente a determinare il rigetto DEla domanda DEl'appellante di risarcimento danni che sarebbero stati determinati dalla predetta revoca illegittima degli affidamenti e che l'appellante individua nell'ammontare DEle iscrizioni nei ruoli esattoriali, a seguito DEl'impossibilità di adempiere agli oneri fiscali, e nel decremento DE fatturato e degli utili dal 2008 in avanti.
A tanto, poi, si aggiunge l'estrema genericità DEle allegazioni DEl'appellante, attrice in primo grado, che non consentono di ravvisare nessun nesso di causalità tra la presunta revoca degli affidamenti e l'impossibilità di pagare gli oneri tributari, con la conseguente iscrizione nei ruoli esattoriali di ingenti somme maggiorate di sanzioni ed interessi, non essendo stata indicata la data precisa DEla dedotta revoca degli affidamenti, il limite degli affidamenti revocati, l'importo degli oneri fiscali che non sarebbero stati pagati a causa DEla revoca degli affidamenti, gli anni di riferimento, l'ammontare DEle sanzioni e degli interessi relativi ai predetti oneri.
Le stesse considerazioni valgono per l'insussistenza DE nesso di causalità tra la presunta revoca degli affidamenti e la paralisi DEl'attività lavorativa dal 2009 in avanti;
in più, si evidenzia che, come accertato dal primo giudice, risultavano molte segnalazioni DEl'odierna
7 appellante alla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia, effettuate da diversi istituti di credito e ben precedenti alla prima segnalazione effettuata nel 2013 dalla banca odierna appellata, le quali erano ben idonee a determinare l'impossibilità, per l'appellante, di accedere a finanziamenti presso i vari istituti di credito, con conseguente limitazione DEl'attività lavorativa e contrazione dei guadagni.
D. Le spese DE giudizio di appello
Le spese DE presente giudizio di appello seguono la soccombenza DEla società appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, assumendo che la causa di appello sia di valore indeterminato di bassa complessità, ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, in considerazione DE numero limitato e DE carattere non complesso DEle questioni sottese all'appello.
In considerazione DE rigetto DEl'appello deve essere dichiarata, ai sensi DEl'art. 13, comma
1- quater, DE d.P.R. n. 115 DE 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, DEla legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte DEl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione DE procedimento di appello a norma DE comma 1 - bis DE citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti DEla Parte_1 [...]
avverso la sentenza DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Controparte_1
Sezione Civile, n. 796/2022, depositata in data 7.3.2022, notificata in data 10.3.2022,ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante società al pagamento, in favore DEl'appellata Parte_1 [...]
DEle spese DE giudizio di secondo grado, che liquida in € Controparte_1
4.996,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte DEla società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
8 procedimento di appello, ai sensi DEl'art. 13, comma 1 - quater, DE d.P.R. n. 115 DE
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, DEla legge n. 228 DE 2012.
Napoli, 26.11.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1767/2022
TRA
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Capodrise (CE), in persona Parte_1 P.IVA_1 DEl'amministratore unico p.t., (C.F. n. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Umberto
IV DE CA (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_2 via Vito Fornari, n. 4, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 al Viale Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26.10.07, rep. n. 151152, racc. n. 32937 per notar di Roma, Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Aldo Corvino (C.F.
), presso lo studio DE quale in Napoli, alla via R. Bracco, n. 45, CodiceFiscale_3 elettivamente domicilia;
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza
Sezione Civile, n. 796/2022, depositata in data 7.3.2022, notificata in data 9.3.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza DE 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 21.12.2017, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e Controparte_1 deduceva che:
- aveva intrattenuto con la banca convenuta, sin dal 1994, un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sui c/c n. 17122, n. 7316 e n. 280183;
- nel corso DE rapporto, in ragione di indebite ed illegittime applicazioni, da parte DEla banca, di interessi, spese e commissioni non dovute, il saldo debitore era enormemente lievitato, sino all'anno 2008/2009, nel quale la banca aveva precluso l'operatività dei conti, senza legittimo motivo, ed aveva, successivamente, revocato l'affidamento, nonché effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, pregiudicando la possibilità di essa attrice di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- la revoca degli affidamenti e la segnalazione alla Centrale Rischi avevano provocato, oltre ad un notevole discredito DE merito creditizio, l'impossibilità per essa attrice di proseguire proficuamente l'attività imprenditoriale, portandola quasi al fallimento, e, comunque, facendo diminuire il fatturato di circa il 70% in due anni, nel corso dei quali le altre aziende operanti nel medesimo settore avevano incrementato il loro fatturato;
inoltre, avevano determinato l'impossibilità di pagare gli oneri tributari, con la conseguente iscrizione nei ruoli esattoriali di ingenti somme maggiorate di interessi e sanzioni che avevano raddoppiato la debitoria nei confronti DE fisco.
Tanto dedotto, la società attrice concludeva chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare la responsabilità DEla convenuta in persona DE CP_2
l.r.p.t., per la illecita revoca degli affidamenti e la illecita segnalazione di esposizioni DE tutto inesistenti essendo DE tutto priva di giustificazione causale ed in violazione dei principi di legge;
2. Condannare in persona DE l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, poiché derivanti dalla revoca degli affidamenti e dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi DEla Banca d'Italia, nella
2 misura che risulterà a seguito DEl'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia e determinabili nel decremento di fatturato ed utili conseguiti dall'attrice dal 2008 ad oggi, nonché dall'ammontare DEle iscrizioni nei ruoli esattoriali;
3. Condannare in persona DE l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari DE presente CP_2 giudizio, oltre accessori come per legge.
-Con riserva di ogni richiesta istruttoria ex art. 183 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
27.3.2018, la che contestava la fondatezza DEle domande Controparte_1 attoree di cui chiedeva il rigetto, contestando, tra l'altro, l'avvenuta revoca degli affidamenti.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito DEl'istruttoria (consistente nell'espletamento DEla CTU) decideva la causa con sentenza n. 796/2022, pubblicata in data
7.3.2022, notificata in data 9.3.2022, con cui rigettava la domanda DEl'attrice, con condanna DEla stessa al pagamento DEle spese di lite e DEle spese di CTU.
Il giudice di primo grado, in applicazione DE principio DEla c.d. ragione più liquida, rigettava le domande DEl'attrice per la mancanza di prova DE nesso di causalità tra la Contr condotta asseritamente illegittima ascritta alla (passaggio a sofferenza DEla posizione DEla società attrice e successiva segnalazione alla Centrale Rischi) ed il danno lamentato, consistente nella contrazione DE fatturato e nell'indebitamento con l'erario.
I passaggi motivazionali su cui si fonda la decisione di primo grado sono i seguenti:
- era contraddittoria la ricostruzione effettuata dalla in relazione alla collocazione Pt_1
Contr temporale DEla condotta illegittima asseritamente posta in essere dalla ossia passaggio a sofferenza e blocco DEla linea di credito: invero, nell'atto di citazione, notificato il
21.12.2017, l'attrice, dopo aver premesso che i rapporti bancari avevano avuto inizio nell'anno 1994, affermava che la “banca, pur non chiudendo i rapporti, aveva precluso qualsiasi operatività su detti conti da circa un anno, continuando però ad addebitare somme per interessi e spese DE tutto illegittimamente” e subito dopo deduceva: “sino all'anno
2008-2009, nel quale la banca ha precluso l'operatività dei conti senza alcun legittimo motivo, ed ha successivamente revocato l'utilizzo DEl'affidamento sui predetti conti”, con una evidente discrasia temporale di circa otto anni;
- dall'estratto DEla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia risultava che la prima segnalazione DEl'attrice risaliva all'anno 2013, e, dunque, ad un periodo DE tutto differente rispetto a quello individuato nell'atto di citazione, ed era, comunque, successiva ad altre segnalazioni
3 operate da altri istituti di credito;
- con la sentenza n. 3484/2021 la Corte di Napoli, in riforma alla sentenza di primo grado n.
2629/2016 DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva accertato che alla data DE
4.1.2010 il saldo ricalcolato DE c/c 17122 era di € 35.257,37 a credito DEla società attrice;
il saldo DE c/c 280183 era di € 108.424,68 a debito DEla società attrice;
il saldo DE c/c 7316 era di € 25.627,73 a credito DEla società attrice, con un saldo negativo al 2010 a carico DEla società attrice, “ritenendosi pertanto astrattamente corretta la segnalazione”;
- la società attrice non aveva assolto al suo onere probatorio, in quanto, indipendentemente Contr dall'accertamento circa la correttezza DE comportamento illecito DEla in presenza di un elevatissimo numero di segnalazioni presso la Centrale Rischi, alcune DEle quali Contr anteriori rispetto alla prima segnalazione DEla non poteva ritenersi accertato, secondo il principio DE più probabile che non, il nesso eziologico tra la segnalazione alla Centrale
Rischi e l'esposizione debitoria nei confronti DEl'erario, l'iscrizione dei protesti, i quali erano iscritti non già per assegni, come sostenuto dall'attrice, ma per cambiali, nonché la contrazione degli affari.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 796/2022, pubblicata in data 7.3.2022, la ha proposto Parte_1 tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 11.4.2022 alla al fine di chiedere, previa sospensione DEl'efficacia Controparte_1 esecutiva DEla sentenza impugnata, in riforma DEla stessa, l'accoglimento DEle domande proposte in primo grado, con vittoria DEle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 che ha eccepito l'inammissibilità DEl'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria DEle spese di lite.
All'udienza DE 21.9.2022 l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata;
indi, la causa è stata rinviata per la precisazione DEle conclusioni e la discussione orale, ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza DE
19.11.2025, poi differita all'udienza DE 26.11.2025; alla predetta udienza, all'esito DEla discussione DEle parti, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
Con un solo, articolato, motivo di appello, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva travisato le domande da essa formulate nell'atto di citazione introduttivo DE giudizio di
4 primo grado, ritenendo che fosse stata formulata solo la domanda di risarcimento danni conseguenti alla illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, mentre la domanda principale di risarcimento danni proposta era fondata sull'illegittima revoca degli affidamenti, disposta dalla banca convenuta in assenza di legittimo motivo.
L'appellante, a fondamento DEla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti, ha dedotto che:
- dagli estratti conto depositati nel giudizio di primo grado si evinceva la paralisi DEl'operatività sui conti imposta dalla banca, ed evidenziata anche dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, mentre dagli estratti di ruolo in atti si evinceva l'impossibilità di adempiere agli oneri fiscali nel periodo concomitante alla revoca degli affidamenti da parte DEla banca convenuta;
- diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, era stata fornita la prova DEla revoca degli affidamenti, da parte DEla banca, con la conseguente paralisi DEl'attività di impresa, nonché degli illeciti addebiti effettuati dalla medesima banca e DEla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia; anzi, la banca non aveva mai contestato la circostanza DEla revoca degli affidamenti, né tantomeno aveva fornito una giustificazione per tale illecito ed illegittimo comportamento tenuto;
pertanto, tutte le richieste di risarcimento danni derivanti sia dalla revoca degli affidamenti, sia dalle illegittime segnalazione alla Centrale Rischi risultavano provate dalla documentazione in atti.
L'appellante, inoltre, nell'atto di appello ha spiegato allegazioni difensive volte a sostenere l'illegittimità DEla sua segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca D'Italia, tenuto conto DE fatto che dalla sentenza DEla Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, che riformava la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in un altro giudizio pendente tra le stesse parti, era emerso che i saldi dei conti correnti bancari erano diversi, ed in senso più favorevole alla correntista, di quelli che risultavano dagli estratti conto in ragione degli addebiti illegittimi effettuati dalla ed infatti, la Corte di CP_1
Appello con la sentenza n. 3484/2021 aveva accertato che il saldo DE conto corrente n.
17122 era a credito DEla correntista, a fronte DE saldo a debito DEla correntista risultante dall'estratto conto;
che il saldo DE conto corrente n. 7316 era a credito DEla correntista per €
25.627,73, a fronte DE saldo a debito DEla correntista riportato nell'estratto conto;
che il
5 saldo DE conto corrente n. 280183 era a debito DEla correntista per € 108.424,69, a fronte DE saldo di € 145.097,50 a debito DEla correntista risultante dall'estratto conto.
Orbene, l'appello, nella parte in cui l'appellante ha dedotto che le segnalazioni alla Centrale
Rischi non erano legittime, anche alla luce DEla menzionata sentenza DEla Corte di Appello
n. 3484/2021 pronunciata in altro giudizio, che, se pure aveva riformato la sentenza di primo grado, aveva comunque accertato una addebito illegittimo di commissioni, spese ed interessi, è inammissibile, in quanto non contesta, con specifiche argomentazioni di motivato dissenso, il passaggio motivazionale con cui il primo giudice, esaminando la domanda di risarcimento danni derivanti dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, oltre a rilevare la mancanza di prova DE nesso di causalità tra la predetta segnalazione ed i dedotti danni, affermava che la segnalazione alla Centrale Rischi doveva ritenersi astrattamente corretta, in quanto dalla menzionata sentenza DEla Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, che riformava la sentenza di primo grado DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era emerso, in ogni caso, un saldo negativo al 2010 a carico DEla Pt_1
L'appellante si è limitata a ripetere che la sua segnalazione alla Centrale Rischi DEla Banca
D'Italia era illegittima anche alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza DEla
Corte di Appello di Napoli n. 3484/2021, ma non ha spiegato perché, a fronte di una sua esposizione debitoria di € 108.424,68, accertata dalla menzionata sentenza DEla Corte di
Appello n. 3484/2021 in relazione al conto corrente n. 280183, la segnalazione alla Centrale
Rischi avrebbe dovuto ritenersi legittima.
L'appello è inammissibile anche nella parte in cui si limita ad affermare la sussistenza DE nesso di causalità tra la presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed i danni dedotti, senza specificamente contestare le argomentazione espresse dal primo giudice per affermare la carenza di prova DE suddetto nesso di causalità.
L'appello, invece, nella parte in cui l'appellante si è doluta DE fatto che il primo giudice aveva travisato le domande proposte, ritenendo formulata solo la domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, e non anche la domanda di risarcimento danni per la revoca illegittima degli affidamenti bancari, pur essendo ammissibile, è infondato nel merito.
Le doglianze DEl'appellante, per come formulate, denunciano, in realtà, più che un travisamento DEle domande, una omessa pronuncia, da parte DE primo giudice, sulla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti, ed effettivamente il
6 primo giudice concentrava la sua attenzione solo sulla domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, mentre trascurava l'esame DEla domanda di risarcimento danni da illegittima revoca degli affidamenti.
La predetta domanda, esaminata in questa sede, risulta infondata e, quindi, deve essere rigettata.
In primo luogo, contrariamente a quanto assume l'appellante, la banca ha contestato, sin dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, di aver revocato gli affidamenti (“Mai alcuna revoca dei fidi è stata fatta anche se sarebbe stata normale dopo la notifica DEla prima citazione; cfr. comparsa di risposta depositata dalla Controparte_1
nel giudizio di primo grado, pag. 6).
[...]
A fronte DEla contestazione DEla banca, che negava di aver revocato gli affidamenti all'odierna appellante, attrice in primo grado, era onere di quest'ultima provare la circostanza DEl'avvenuta revoca degli affidamenti, ma tale onere probatorio non è stato assolto, tanto che anche il CTU nominato nel giudizio di primo grado affermava che non vi era nessuna prova DEla revoca dei fidi (cfr. relazione tecnica DE CTU, dr. Per_2
, depositata in data 14.10.2019, pagg. 7 e 13).
[...]
La mancanza di prova DEla revoca degli affidamenti è, di per sé, circostanza già sufficiente a determinare il rigetto DEla domanda DEl'appellante di risarcimento danni che sarebbero stati determinati dalla predetta revoca illegittima degli affidamenti e che l'appellante individua nell'ammontare DEle iscrizioni nei ruoli esattoriali, a seguito DEl'impossibilità di adempiere agli oneri fiscali, e nel decremento DE fatturato e degli utili dal 2008 in avanti.
A tanto, poi, si aggiunge l'estrema genericità DEle allegazioni DEl'appellante, attrice in primo grado, che non consentono di ravvisare nessun nesso di causalità tra la presunta revoca degli affidamenti e l'impossibilità di pagare gli oneri tributari, con la conseguente iscrizione nei ruoli esattoriali di ingenti somme maggiorate di sanzioni ed interessi, non essendo stata indicata la data precisa DEla dedotta revoca degli affidamenti, il limite degli affidamenti revocati, l'importo degli oneri fiscali che non sarebbero stati pagati a causa DEla revoca degli affidamenti, gli anni di riferimento, l'ammontare DEle sanzioni e degli interessi relativi ai predetti oneri.
Le stesse considerazioni valgono per l'insussistenza DE nesso di causalità tra la presunta revoca degli affidamenti e la paralisi DEl'attività lavorativa dal 2009 in avanti;
in più, si evidenzia che, come accertato dal primo giudice, risultavano molte segnalazioni DEl'odierna
7 appellante alla Centrale Rischi DEla Banca d'Italia, effettuate da diversi istituti di credito e ben precedenti alla prima segnalazione effettuata nel 2013 dalla banca odierna appellata, le quali erano ben idonee a determinare l'impossibilità, per l'appellante, di accedere a finanziamenti presso i vari istituti di credito, con conseguente limitazione DEl'attività lavorativa e contrazione dei guadagni.
D. Le spese DE giudizio di appello
Le spese DE presente giudizio di appello seguono la soccombenza DEla società appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, assumendo che la causa di appello sia di valore indeterminato di bassa complessità, ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, in considerazione DE numero limitato e DE carattere non complesso DEle questioni sottese all'appello.
In considerazione DE rigetto DEl'appello deve essere dichiarata, ai sensi DEl'art. 13, comma
1- quater, DE d.P.R. n. 115 DE 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, DEla legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte DEl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione DE procedimento di appello a norma DE comma 1 - bis DE citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti DEla Parte_1 [...]
avverso la sentenza DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Controparte_1
Sezione Civile, n. 796/2022, depositata in data 7.3.2022, notificata in data 10.3.2022,ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante società al pagamento, in favore DEl'appellata Parte_1 [...]
DEle spese DE giudizio di secondo grado, che liquida in € Controparte_1
4.996,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte DEla società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
8 procedimento di appello, ai sensi DEl'art. 13, comma 1 - quater, DE d.P.R. n. 115 DE
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, DEla legge n. 228 DE 2012.
Napoli, 26.11.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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