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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2021 tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETITO Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato in Via S. Antonio n. 82, Lioni (AV) presso il difensore
ATTORE
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PIETRUNTI Controparte_1 P.IVA_1
MARIO, elettivamente domiciliato in Via Marconi n. 5, Pescara presso il difensore Avv.
PIETRUNTI MARIO
CONVENUTA
(C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA - CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
PETITO ALFONSO, elettivamente domiciliata in Via S. Antonio n. 82, Lioni (AV) presso il difensore
INTERVENUTA pagina 1 di 7 Oggetto: danni derivanti da responsabilità ex art. 2054 c.c.
Conclusioni : come da note fatte pervenire all'udienza di trattazione scritta del 19/4/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 10 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attore di essere il padre di;
che Parte_1 Persona_1 nell'interesse di quest'ultimo venivano convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di
Pescara e la al fine di ottenere CP_2 CP_4 Controparte_5
l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi in Pescara l'08.01.2009, tra il motociclo di proprietà di CP_3
e condotto dal e l'autovettura di proprietà di e condotta da
[...] Pt_1 CP_4
che in quella sede la CTU medico-legale quantificava i pregiudizi subiti dal CP_2
in : danno biologico permanente del 45%, ITP al 100% di mesi otto, ITP al 75% Pt_1
di mesi due, una ITP al 50% di mesi tre ed una ITP al 25% di mesi due;
che con sentenza n.901, depositata in data 25.05.2016, il Tribunale di Pescara, accogliendo parzialmente la domanda proposta dichiarava la sussistenza di una responsabilità Persona_1 concorrente di per l'80%, e di , per il residuo, nella CP_2 Persona_1
verificazione del sinistro di cui con conseguente condanna dei convenuti;
che con sentenza n.839 emessa in data 10.06.2020, depositata in cancelleria il 17.06.2020, all'esito del giudizio iscritto sotto il n.1832/2016 RG, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava l'appello principale proposto da contro la sentenza di primo Controparte_5 grado e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Pt_1
riconosceva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla con CP_2 conseguente liquidazione dell'ulteriore 20 % dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente riconosciuti al che le condizioni del sarebbero Pt_1 Pt_1
suscettibili di un ulteriore peggioramento, con rischio di comparsa di problematiche a carico dell'arto non lesionato a causa del sovraccarico, ed anche in ragione dell'alterazione pagina 2 di 7 dello stato psicologico del danneggiato, con comparsa di una sindrome ansioso depressiva;
che i genitori hanno diritto di vedersi risarcito il danno non patrimoniale nel caso in cui il proprio figlio sia rimasto invalido a causa di un incidente stradale, anche quando i postumi riportati dall'invalido non richiedono una costante assistenza morale e materiale e che ma dev'essere valorizzata anche la sofferenza interna dei congiunti, che può essere accertata anche sulla base di indizi e presunzioni. Rilevava che, in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per i genitori ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.
Concludeva dunque come di seguito: “Condannare i convenuti, solidalmente tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alle gravi lesioni patite dal figlio a seguito del sinistro verificatosi in Persona_1
Pescara l'08.01.2009, nella somma, da rivalutarsi al momento della soluzione, che, ad istruttoria espletata e previa occorrenda CTU, risulterà dovuta, oltre gli interessi e la svalutazione monetaria;
Condannare i convenuti, con il medesimo vincolo di solidarietà, al pagamento di spese e competenze di lite, con accessori come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dei convenuti, si costituiva in giudizio la sola contestando Controparte_5
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, nella specie eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto essendo, dalla data di verificazione dell'incidente o comunque dalla data di stabilizzazione degli esiti permanenti, decorso il termine biennale ex art. 2927 comma 2 ed anche il termine ordinario e ciò in assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
eccepiva inoltre la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento, redatta ed inoltrata secondo le precise disposizioni pagina 3 di 7 di cui agli artt. 145 e 148 D.leg.vo 209/200; da ultimo lamentava la mancata prova del cd.
“danno riflesso”, oltre e la sproporzionata quantificazione dello stesso;
concludeva dunque per : la dichiarazione di prescrizione del diritto;
la dichiarazione di improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 D.Leg.vo 209/2005; il rigetto integrale della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Interveniva nel giudizio , in qualità di madre del , Controparte_3 Persona_1 aderendo integralmente all'atto di citazione introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 5-12-23, ritenute inammissibili le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3-11-23 e nuovamente precisate le stesse all'udienza in trattazione scritta del 19-04-24, all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10-11-24.
Deve pregiudizialmente dichiararsi la contumacia di CP_2
Passando all'esame della domanda, va anzitutto rilevato che l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato risulta fondata.
La eccepisce la prescrizione del diritto per decorrenza Controparte_5
del termine breve ex art. 2947 comma 2, lamentando la non applicabilità del termine prescrizionale ex art. 2947 comma 3 c.p.c., ossia la prescrizione più lunga stabilita per il reato e ciò sia per la qualità dei danni richiesti nel giudizio, ossia “danni riflessi” sia perché il termine prescrizionale più favorevole potrebbe essere invocato solo dal diretto danneggiato dall'evento dannoso e non, come nel caso che qui occupa, dai genitori dello stesso.
Sul punto si osserva che nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass.
pagina 4 di 7 civ., Sez. Unite, 18/11/2008, n. 27337).
Nel caso che qui occupa si verte in ipotesi di illecito considerato dalla legge come reato di lesioni colpose. Il termine di prescrizione è pertanto in combinato disposto con gli artt. 157 c.p. e 2047, c. 3 c.c. quello proprio del reato di cui all'art. 590 c.p. quale si configura alla data del fatto dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile
(Cass. civ., Sez. 3, 27/07/2012, n. 13407).
Ebbene, gli attori, in qualità di genitori del , hanno chiesto il Persona_1
risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, danno che ha quale fatto generatore l'evento di lesioni colpose (reato) subito dal figlio, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello di cui all'art. 2947 comma 3 (cfr. Cassazione civile sez. VI -
24/10/2018, n. 26958).
Detto termine prescrizionale più favorevole infatti, “è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso”; essendo solo necessario che il danno
(inteso come conseguenza patrimoniale o non patrimoniale dannosa) sia eziologicamente correlato all'evento del reato. Nella giurisprudenza penale è pacifico che legittimato alla costituzione di parte civile sia non solo la parte offesa del reato (cioè il soggetto passivo dello stesso), ma anche chi sia solo un danneggiato civile, e cioè colui che dal reato abbia subito un danno patrimoniale, nei termini sopra detti (Cass. pen. 15.11.1986, . (cfr. Per_2
Cassazione civile sez. III, 26/02/2003, n.2888).
Poste tali premesse, il termine di prescrizione al quale è soggetto il diritto al risarcimento per il fatto costituente il reato di lesioni colpose stradali è quello ordinario di sei anni a norma dell'art. 157, c. 1, c.p., come modificato dalla L. 05/11/2005, n. 251.
Ora, il primo atto con il quale il e la hanno lamentato la Parte_1 CP_3
responsabilità e la conseguente risarcibilità dei danni da essi patiti in relazione alla vicenda occorsa al figlio, risulta coincidere con la notifica dell'atto introduttivo del presente pagina 5 di 7 giudizio, in data 28.5.2021(cfr. allegato comparsa di costituzione); ciò a fronte di incidente risalente all'8-01-2009.
Atteso il lungo lasso temporale intercorso tra il fatto produttivo del danno e la domanda di risarcimento s'impone una verifica attenta in ordine al momento in cui può considerarsi
“riconoscibile” in capo all'attore e alla intervenuta il verificarsi delle lesioni permanenti cui si collega la richiesta risarcitoria. Invero il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto “o avrebbe potuto avere”, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del rapporto causale tra il danno lamentato e il comportamento del terzo. .
Nella sentenza n. 901 del 2016 emessa dal Tribunale di Pescara in primo grado, viene individuata la data del 15/6/2010 quale quella in cui la invalidità temporanea del diretto danneggiato si tradusse in invalidità permanente e ciò significa che gli attori avrebbero dovuto utilmente introdurre il giudizio entro i sei anni dalla suddetta data (cfr. allegato alla memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
D'altronde anche volendo far riferimento al deposito della ctu svolta nel corso di detto giudizio, quale momento in cui i genitori hanno avuto contezza inequivoca della gravità delle lesioni subite dal figlio, il dies a quo si identificherebbe nella data del 3-06-
2014: anche in tal caso la domanda introdotta col presente giudizio risulta avanzata oltre il termine di prescrizione di sei anni.
Nessun atto interruttivo della prescrizione precedente è in atti, non rinvenendosi in particolare la data di avvio del procedimento di negoziazione assistita, né avendo le parti attrici nulla circostanziato, essendosi le stesse limitate a rilevare che “con sentenza n.839 del 10.06.2020 (passata in cosa giudicata in difetto del ricorso per Cassazione), depositata in Cancelleria il 17.06.2020 (repert. n.842/2020), all'esito del giudizio iscritto sotto il
n.1832/2016 RG, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di
Pescara, riconoscendo finalmente la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del mezzo appartenente alla signora nella determinazione del sinistro, e quindi CP_2
della ed il diritto del di essere risarcito per tutti i Controparte_5 Pt_1
pagina 6 di 7 danni patiti,” omettendo di considerare che in quella sede, si è agito unicamente per la tutela del diritto sorto in capo al figlio.
Ad ogni modo, l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 26/02/2021, n.5413).
Le spese seguono la soccombenza in favore dell'unica parte convenuta costituita e vengono liquidate in base alle Tabelle 2022- D.M. n. 147 del 13/8/2022- valore indeterminabile complessità bassa- esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere dal e dalla Parte_1
e per l'effetto ne rigetta la domanda. Controparte_3
Condanna il e la in solido tra loro a rimborsare alla Parte_1 Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 435,00 per spese Controparte_5
generali, € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Pescara, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2021 tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETITO Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato in Via S. Antonio n. 82, Lioni (AV) presso il difensore
ATTORE
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PIETRUNTI Controparte_1 P.IVA_1
MARIO, elettivamente domiciliato in Via Marconi n. 5, Pescara presso il difensore Avv.
PIETRUNTI MARIO
CONVENUTA
(C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA - CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
PETITO ALFONSO, elettivamente domiciliata in Via S. Antonio n. 82, Lioni (AV) presso il difensore
INTERVENUTA pagina 1 di 7 Oggetto: danni derivanti da responsabilità ex art. 2054 c.c.
Conclusioni : come da note fatte pervenire all'udienza di trattazione scritta del 19/4/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 10 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attore di essere il padre di;
che Parte_1 Persona_1 nell'interesse di quest'ultimo venivano convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di
Pescara e la al fine di ottenere CP_2 CP_4 Controparte_5
l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi in Pescara l'08.01.2009, tra il motociclo di proprietà di CP_3
e condotto dal e l'autovettura di proprietà di e condotta da
[...] Pt_1 CP_4
che in quella sede la CTU medico-legale quantificava i pregiudizi subiti dal CP_2
in : danno biologico permanente del 45%, ITP al 100% di mesi otto, ITP al 75% Pt_1
di mesi due, una ITP al 50% di mesi tre ed una ITP al 25% di mesi due;
che con sentenza n.901, depositata in data 25.05.2016, il Tribunale di Pescara, accogliendo parzialmente la domanda proposta dichiarava la sussistenza di una responsabilità Persona_1 concorrente di per l'80%, e di , per il residuo, nella CP_2 Persona_1
verificazione del sinistro di cui con conseguente condanna dei convenuti;
che con sentenza n.839 emessa in data 10.06.2020, depositata in cancelleria il 17.06.2020, all'esito del giudizio iscritto sotto il n.1832/2016 RG, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava l'appello principale proposto da contro la sentenza di primo Controparte_5 grado e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Pt_1
riconosceva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla con CP_2 conseguente liquidazione dell'ulteriore 20 % dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente riconosciuti al che le condizioni del sarebbero Pt_1 Pt_1
suscettibili di un ulteriore peggioramento, con rischio di comparsa di problematiche a carico dell'arto non lesionato a causa del sovraccarico, ed anche in ragione dell'alterazione pagina 2 di 7 dello stato psicologico del danneggiato, con comparsa di una sindrome ansioso depressiva;
che i genitori hanno diritto di vedersi risarcito il danno non patrimoniale nel caso in cui il proprio figlio sia rimasto invalido a causa di un incidente stradale, anche quando i postumi riportati dall'invalido non richiedono una costante assistenza morale e materiale e che ma dev'essere valorizzata anche la sofferenza interna dei congiunti, che può essere accertata anche sulla base di indizi e presunzioni. Rilevava che, in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per i genitori ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.
Concludeva dunque come di seguito: “Condannare i convenuti, solidalmente tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alle gravi lesioni patite dal figlio a seguito del sinistro verificatosi in Persona_1
Pescara l'08.01.2009, nella somma, da rivalutarsi al momento della soluzione, che, ad istruttoria espletata e previa occorrenda CTU, risulterà dovuta, oltre gli interessi e la svalutazione monetaria;
Condannare i convenuti, con il medesimo vincolo di solidarietà, al pagamento di spese e competenze di lite, con accessori come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dei convenuti, si costituiva in giudizio la sola contestando Controparte_5
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, nella specie eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto essendo, dalla data di verificazione dell'incidente o comunque dalla data di stabilizzazione degli esiti permanenti, decorso il termine biennale ex art. 2927 comma 2 ed anche il termine ordinario e ciò in assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
eccepiva inoltre la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento, redatta ed inoltrata secondo le precise disposizioni pagina 3 di 7 di cui agli artt. 145 e 148 D.leg.vo 209/200; da ultimo lamentava la mancata prova del cd.
“danno riflesso”, oltre e la sproporzionata quantificazione dello stesso;
concludeva dunque per : la dichiarazione di prescrizione del diritto;
la dichiarazione di improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 D.Leg.vo 209/2005; il rigetto integrale della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Interveniva nel giudizio , in qualità di madre del , Controparte_3 Persona_1 aderendo integralmente all'atto di citazione introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 5-12-23, ritenute inammissibili le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3-11-23 e nuovamente precisate le stesse all'udienza in trattazione scritta del 19-04-24, all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10-11-24.
Deve pregiudizialmente dichiararsi la contumacia di CP_2
Passando all'esame della domanda, va anzitutto rilevato che l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato risulta fondata.
La eccepisce la prescrizione del diritto per decorrenza Controparte_5
del termine breve ex art. 2947 comma 2, lamentando la non applicabilità del termine prescrizionale ex art. 2947 comma 3 c.p.c., ossia la prescrizione più lunga stabilita per il reato e ciò sia per la qualità dei danni richiesti nel giudizio, ossia “danni riflessi” sia perché il termine prescrizionale più favorevole potrebbe essere invocato solo dal diretto danneggiato dall'evento dannoso e non, come nel caso che qui occupa, dai genitori dello stesso.
Sul punto si osserva che nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass.
pagina 4 di 7 civ., Sez. Unite, 18/11/2008, n. 27337).
Nel caso che qui occupa si verte in ipotesi di illecito considerato dalla legge come reato di lesioni colpose. Il termine di prescrizione è pertanto in combinato disposto con gli artt. 157 c.p. e 2047, c. 3 c.c. quello proprio del reato di cui all'art. 590 c.p. quale si configura alla data del fatto dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile
(Cass. civ., Sez. 3, 27/07/2012, n. 13407).
Ebbene, gli attori, in qualità di genitori del , hanno chiesto il Persona_1
risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, danno che ha quale fatto generatore l'evento di lesioni colpose (reato) subito dal figlio, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello di cui all'art. 2947 comma 3 (cfr. Cassazione civile sez. VI -
24/10/2018, n. 26958).
Detto termine prescrizionale più favorevole infatti, “è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso”; essendo solo necessario che il danno
(inteso come conseguenza patrimoniale o non patrimoniale dannosa) sia eziologicamente correlato all'evento del reato. Nella giurisprudenza penale è pacifico che legittimato alla costituzione di parte civile sia non solo la parte offesa del reato (cioè il soggetto passivo dello stesso), ma anche chi sia solo un danneggiato civile, e cioè colui che dal reato abbia subito un danno patrimoniale, nei termini sopra detti (Cass. pen. 15.11.1986, . (cfr. Per_2
Cassazione civile sez. III, 26/02/2003, n.2888).
Poste tali premesse, il termine di prescrizione al quale è soggetto il diritto al risarcimento per il fatto costituente il reato di lesioni colpose stradali è quello ordinario di sei anni a norma dell'art. 157, c. 1, c.p., come modificato dalla L. 05/11/2005, n. 251.
Ora, il primo atto con il quale il e la hanno lamentato la Parte_1 CP_3
responsabilità e la conseguente risarcibilità dei danni da essi patiti in relazione alla vicenda occorsa al figlio, risulta coincidere con la notifica dell'atto introduttivo del presente pagina 5 di 7 giudizio, in data 28.5.2021(cfr. allegato comparsa di costituzione); ciò a fronte di incidente risalente all'8-01-2009.
Atteso il lungo lasso temporale intercorso tra il fatto produttivo del danno e la domanda di risarcimento s'impone una verifica attenta in ordine al momento in cui può considerarsi
“riconoscibile” in capo all'attore e alla intervenuta il verificarsi delle lesioni permanenti cui si collega la richiesta risarcitoria. Invero il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto “o avrebbe potuto avere”, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del rapporto causale tra il danno lamentato e il comportamento del terzo. .
Nella sentenza n. 901 del 2016 emessa dal Tribunale di Pescara in primo grado, viene individuata la data del 15/6/2010 quale quella in cui la invalidità temporanea del diretto danneggiato si tradusse in invalidità permanente e ciò significa che gli attori avrebbero dovuto utilmente introdurre il giudizio entro i sei anni dalla suddetta data (cfr. allegato alla memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
D'altronde anche volendo far riferimento al deposito della ctu svolta nel corso di detto giudizio, quale momento in cui i genitori hanno avuto contezza inequivoca della gravità delle lesioni subite dal figlio, il dies a quo si identificherebbe nella data del 3-06-
2014: anche in tal caso la domanda introdotta col presente giudizio risulta avanzata oltre il termine di prescrizione di sei anni.
Nessun atto interruttivo della prescrizione precedente è in atti, non rinvenendosi in particolare la data di avvio del procedimento di negoziazione assistita, né avendo le parti attrici nulla circostanziato, essendosi le stesse limitate a rilevare che “con sentenza n.839 del 10.06.2020 (passata in cosa giudicata in difetto del ricorso per Cassazione), depositata in Cancelleria il 17.06.2020 (repert. n.842/2020), all'esito del giudizio iscritto sotto il
n.1832/2016 RG, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di
Pescara, riconoscendo finalmente la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del mezzo appartenente alla signora nella determinazione del sinistro, e quindi CP_2
della ed il diritto del di essere risarcito per tutti i Controparte_5 Pt_1
pagina 6 di 7 danni patiti,” omettendo di considerare che in quella sede, si è agito unicamente per la tutela del diritto sorto in capo al figlio.
Ad ogni modo, l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 26/02/2021, n.5413).
Le spese seguono la soccombenza in favore dell'unica parte convenuta costituita e vengono liquidate in base alle Tabelle 2022- D.M. n. 147 del 13/8/2022- valore indeterminabile complessità bassa- esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere dal e dalla Parte_1
e per l'effetto ne rigetta la domanda. Controparte_3
Condanna il e la in solido tra loro a rimborsare alla Parte_1 Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 435,00 per spese Controparte_5
generali, € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Pescara, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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