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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.2151/2011 R.G., promossa da: nata Sant'Agata di Militello il 01/02/1958, C.F. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via Colombo 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina
, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25/10/2011, premettendo che è rimasta ammalata per il periodo 17/01/2011 al 17/03/2011, ha richiesto l'indennità di malattia per patologie che hanno ricoperto interamente il periodo sopra citato.
- che, alla ricorrente non è stata mai versata l'indennità di malattia richiesta;
- che, avverso il mancato pagamento ha inoltrato ricorso amministrativo.
- che, l' non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta CP_2
e/o motivazione;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Che, vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n. 13553/04). Orbene, parte ricorrente non ha fornito prova del rapporto lavorativo necessario per ottenere la prestazione richiesta, e pertanto la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CP_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
1)Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 07/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.2151/2011 R.G., promossa da: nata Sant'Agata di Militello il 01/02/1958, C.F. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via Colombo 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina
, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25/10/2011, premettendo che è rimasta ammalata per il periodo 17/01/2011 al 17/03/2011, ha richiesto l'indennità di malattia per patologie che hanno ricoperto interamente il periodo sopra citato.
- che, alla ricorrente non è stata mai versata l'indennità di malattia richiesta;
- che, avverso il mancato pagamento ha inoltrato ricorso amministrativo.
- che, l' non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta CP_2
e/o motivazione;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Che, vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n. 13553/04). Orbene, parte ricorrente non ha fornito prova del rapporto lavorativo necessario per ottenere la prestazione richiesta, e pertanto la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CP_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
1)Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 07/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia