TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
MI PP Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
VA LI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Parte_1
Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Cicchillitti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Albano Laziale, in data 21.09.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato
[...]
Civile di tale Comune (Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2003), da cui sono nati i figli (in data 21.12.2006) e (in data 30.05.2010). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso del figlio minore, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione 2
con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 500,00, spese straordinarie per pari quote tra le parti.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 06.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e rimessa al Collegio per la decisione.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 30.05.2013, nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologazione del 19.07.2013.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Con riguardo al figlio minore , il ricorrente ha chiesto prevedersi affidamento Per_2 congiunto ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre, conformemente alle condizioni di separazione in essere.
Tali previsioni risultano meritevoli di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione all'attualità di rilevanti profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Inoltre, il ricorrente ha condivisibilmente indicato la previsione del collocamento prevalente del figlio minore con la madre, con la quale lo stesso ha mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, così da salvaguardare le consolidate abitudini di vita del medesimo. 3
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Inoltre, deve disporsi il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa famigliare sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Grappa, n. 3.
Ciò posto, deve essere tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente in ordine al prolungato periodo di interruzione di ogni rapporto tra il padre e il figlio minore, protratto per oltre un anno.
Tale situazione richiede prudenza nel provvedere e giustifica la previsione di forme monitoraggio e vigilanza sulla situazione fattuale descritta.
A fronte della situazione indicata, risulta dunque opportuno prevedere la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del minore con la figura paterna.
Inoltre, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze.
In relazione alla determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre, deve essere tenuto conto del prolungato periodo di interruzione della comunicazione e dei rapporti tra gli stessi, tale da giustificare la previsione di modalità graduale di recupero degli incontri.
Dunque, risulta conforme a prudenza prevedere che gli incontri tra il padre e il figlio possano inizialmente avvenire presso l'abitazione paterna, mediante l'attivazione, da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma, territorialmente competente in relazione alla residenza paterna, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, del servizio di assistenza domiciliare minori, con la presenza necessaria agli incontri di un operatore specializzato, con la cadenza di due incontri mensili.
Successivamente, a seguito del positivo andamento degli incontri e dell'assenza di elementi di pregiudizio per il minore, secondo valutazione dei Servizi Sociali designati, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'avvio degli incontri, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori e 4
valorizzando i bisogni e le esigenze del minore, con le modalità di cui al decreto di omologazione del 19.07.2013 e successivo decreto di modifica del 28.06.2016.
3. Contributo per il mantenimento dei figli
In relazione alle condizioni attualmente in essere, di cui al decreto di omologazione del
19.07.2013 e successivo decreto di modifica del 28.06.2016, il padre risulta tenuto a contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 1.800,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha chiesto disporsi la riduzione del proprio contributo al mantenimento dei figli all'importo mensile complessivo di Euro 500,00, deducendo il peggioramento della propria situazione economica, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa precedentemente svolta fino all'anno 2019, con successivo svolgimento di lavori meramente precari o occasionali, nonché dalla nascita di un nuovo figlio con la propria attuale compagna.
Con riguardo alla situazione dei figli, il ricorrente ha dato conto delle circostanze relative all'interruzione dei propri rapporti di frequentazione con il figlio minore e della non raggiunta indipendenza economica della figlia maggiore Per_2 Per_1
Plurimi e concorrenti elementi impediscono l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo del padre al mantenimento dei figli e impongono la conferma delle condizioni economiche in essere.
In primo luogo, deve essere evidenziato che il ricorrente, nonostante l'espressa indicazione in sede di decreto di fissazione della prima udienza, ha depositato documentazione fiscale ed estratti di conto corrente gravemente incompleti e lacunosi, così mantenendo la propria situazione economica e reddituale effettiva in uno stato di voluta oscurità.
Con riguardo alla documentazione fiscale, il ricorrente ha depositato esclusivamente certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2021, omettendo il deposito della documentazione aggiornata.
Con riguardo agli estratti di conto corrente, il ricorrente ha depositato esclusivamente due estratti conto trimestrali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (relativi ai rispettivi periodi dal 31 marzo al 30 giugno e dal 30 settembre al 31 dicembre), così mantenendo opache le movimentazioni relative a metà del periodo rilevante.
Peraltro, non è stato fornito alcun elemento di prova in ordine alla perdita dell'attività lavorativa precedentemente svolta dal ricorrente e all'attuale occupazione dello stesso, neppure specificamente dedotta.
Va aggiunto che tale situazione di lacuna probatoria è stata aggravata dalla mancata comparizione personale della parte in sede di udienza, senza alcuna causa giustificativa 5
documentata o anche solo dedotta, comportamento valutabile come argomento di prova in contrasto con le deduzioni della parte.
In secondo luogo, deve essere tenuto conto del fisiologico e progressivo incremento delle esigenze di entrambi i figli, in correlazione con la crescita e con la prosecuzione dei rispettivi percorsi di formazione e studio.
Ulteriormente, deve essere considerata la riduzione e successiva interruzione della frequentazione del padre con i figli, con il correlativo incremento del tempo trascorso dagli stessi con la madre, con gli oneri economici correlati.
Tali sopravvenienze devono essere valutate in modo comparativo con la circostanza relativa alla nascita di nuovo figlio dall'attuale compagna del resistente, conducendo ad un giudizio di bilanciamento.
Pertanto, la valutazione degli indicati elementi indicati impedisce l'accoglimento della domanda del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento dei figli e impone la conferma delle condizioni di mantenimento in essere.
4. Spese di giudizio
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Albano Laziale, in data Parte_1 Controparte_1
21.09.2003;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2003);
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa famigliare sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Grappa, n. 3; 6
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con verifica della sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del minore con il padre;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che la frequentazione del padre con il figlio minore avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Conferma le attuali condizioni di mantenimento dei figli a carico del padre;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
VA LI MI PP
N. R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
MI PP Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
VA LI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Parte_1
Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Cicchillitti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Albano Laziale, in data 21.09.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato
[...]
Civile di tale Comune (Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2003), da cui sono nati i figli (in data 21.12.2006) e (in data 30.05.2010). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso del figlio minore, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione 2
con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 500,00, spese straordinarie per pari quote tra le parti.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 06.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e rimessa al Collegio per la decisione.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 30.05.2013, nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologazione del 19.07.2013.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Con riguardo al figlio minore , il ricorrente ha chiesto prevedersi affidamento Per_2 congiunto ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre, conformemente alle condizioni di separazione in essere.
Tali previsioni risultano meritevoli di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione all'attualità di rilevanti profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Inoltre, il ricorrente ha condivisibilmente indicato la previsione del collocamento prevalente del figlio minore con la madre, con la quale lo stesso ha mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, così da salvaguardare le consolidate abitudini di vita del medesimo. 3
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Inoltre, deve disporsi il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa famigliare sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Grappa, n. 3.
Ciò posto, deve essere tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente in ordine al prolungato periodo di interruzione di ogni rapporto tra il padre e il figlio minore, protratto per oltre un anno.
Tale situazione richiede prudenza nel provvedere e giustifica la previsione di forme monitoraggio e vigilanza sulla situazione fattuale descritta.
A fronte della situazione indicata, risulta dunque opportuno prevedere la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del minore con la figura paterna.
Inoltre, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze.
In relazione alla determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre, deve essere tenuto conto del prolungato periodo di interruzione della comunicazione e dei rapporti tra gli stessi, tale da giustificare la previsione di modalità graduale di recupero degli incontri.
Dunque, risulta conforme a prudenza prevedere che gli incontri tra il padre e il figlio possano inizialmente avvenire presso l'abitazione paterna, mediante l'attivazione, da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma, territorialmente competente in relazione alla residenza paterna, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, del servizio di assistenza domiciliare minori, con la presenza necessaria agli incontri di un operatore specializzato, con la cadenza di due incontri mensili.
Successivamente, a seguito del positivo andamento degli incontri e dell'assenza di elementi di pregiudizio per il minore, secondo valutazione dei Servizi Sociali designati, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'avvio degli incontri, si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori e 4
valorizzando i bisogni e le esigenze del minore, con le modalità di cui al decreto di omologazione del 19.07.2013 e successivo decreto di modifica del 28.06.2016.
3. Contributo per il mantenimento dei figli
In relazione alle condizioni attualmente in essere, di cui al decreto di omologazione del
19.07.2013 e successivo decreto di modifica del 28.06.2016, il padre risulta tenuto a contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 1.800,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha chiesto disporsi la riduzione del proprio contributo al mantenimento dei figli all'importo mensile complessivo di Euro 500,00, deducendo il peggioramento della propria situazione economica, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa precedentemente svolta fino all'anno 2019, con successivo svolgimento di lavori meramente precari o occasionali, nonché dalla nascita di un nuovo figlio con la propria attuale compagna.
Con riguardo alla situazione dei figli, il ricorrente ha dato conto delle circostanze relative all'interruzione dei propri rapporti di frequentazione con il figlio minore e della non raggiunta indipendenza economica della figlia maggiore Per_2 Per_1
Plurimi e concorrenti elementi impediscono l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo del padre al mantenimento dei figli e impongono la conferma delle condizioni economiche in essere.
In primo luogo, deve essere evidenziato che il ricorrente, nonostante l'espressa indicazione in sede di decreto di fissazione della prima udienza, ha depositato documentazione fiscale ed estratti di conto corrente gravemente incompleti e lacunosi, così mantenendo la propria situazione economica e reddituale effettiva in uno stato di voluta oscurità.
Con riguardo alla documentazione fiscale, il ricorrente ha depositato esclusivamente certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2021, omettendo il deposito della documentazione aggiornata.
Con riguardo agli estratti di conto corrente, il ricorrente ha depositato esclusivamente due estratti conto trimestrali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (relativi ai rispettivi periodi dal 31 marzo al 30 giugno e dal 30 settembre al 31 dicembre), così mantenendo opache le movimentazioni relative a metà del periodo rilevante.
Peraltro, non è stato fornito alcun elemento di prova in ordine alla perdita dell'attività lavorativa precedentemente svolta dal ricorrente e all'attuale occupazione dello stesso, neppure specificamente dedotta.
Va aggiunto che tale situazione di lacuna probatoria è stata aggravata dalla mancata comparizione personale della parte in sede di udienza, senza alcuna causa giustificativa 5
documentata o anche solo dedotta, comportamento valutabile come argomento di prova in contrasto con le deduzioni della parte.
In secondo luogo, deve essere tenuto conto del fisiologico e progressivo incremento delle esigenze di entrambi i figli, in correlazione con la crescita e con la prosecuzione dei rispettivi percorsi di formazione e studio.
Ulteriormente, deve essere considerata la riduzione e successiva interruzione della frequentazione del padre con i figli, con il correlativo incremento del tempo trascorso dagli stessi con la madre, con gli oneri economici correlati.
Tali sopravvenienze devono essere valutate in modo comparativo con la circostanza relativa alla nascita di nuovo figlio dall'attuale compagna del resistente, conducendo ad un giudizio di bilanciamento.
Pertanto, la valutazione degli indicati elementi indicati impedisce l'accoglimento della domanda del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento dei figli e impone la conferma delle condizioni di mantenimento in essere.
4. Spese di giudizio
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Albano Laziale, in data Parte_1 Controparte_1
21.09.2003;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2003);
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa famigliare sita in Guidonia Montecelio, Via Monte Grappa, n. 3; 6
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con verifica della sussistenza dei presupposti per la ripresa dei rapporti del minore con il padre;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che la frequentazione del padre con il figlio minore avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Conferma le attuali condizioni di mantenimento dei figli a carico del padre;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
VA LI MI PP