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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
IU De TU - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
IU GU FA - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
426 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Salatiello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Cortellessa.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
18.10.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 22.9.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa della Parte_1 [...]
(nella detta qualità). CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 26.1.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 11 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 18.10.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla CP_2 condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 72.529,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in
Casoria (Na) il 15.1.2017.
L'attore aveva esposto, in particolare, che: in data 15.01.2017, alle ore 3:40 circa, mentre percorreva alla guida della autovettura Lancia Y, targata
CL116TH (di proprietà di ), la Strada Statale Sannitica, con direzione di marcia da Afragola verso CP_3
Casoria, giunto all'incrocio con Via Pietro Nenni, veniva improvvisamente investito da un'autovettura rimasta ignota la quale, provenendo da detta via, non rispettava il segnale di arresto (“stop”) e si immetteva sulla S.S.
Sannitica ad elevatissima velocità, tagliandogli la strada;
nel tentativo di evitare l'impatto, era stato costretto a sterzare istintivamente (e repentinamente) prima verso destra e, subito dopo, verso sinistra;
purtroppo tale manovra non aveva impedito prima l'urto con lo spigolo posteriore dell'altra autovettura e, successivamente, la perdita di controllo del veicolo da lui (dall'attore, si intende) condotto che, sbandando, andava a finire prima contro un muro posto alla propria sinistra sulla stessa S.S. Sannitica, poi contro un impianto semaforico collocato poco più avanti, terminando la propria corsa sul lato destro della strada;
il conducente dell'autovettura che gli aveva tagliato la strada si allontanava immediatamente dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso, non rendendo identificabili i propri dati (in primo luogo la targa del veicolo), rendendosi dunque irreperibile;
sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza e, successivamente, gli agenti della Polizia Locale di Casoria,
i quali avevano effettuato i rilievi tecnici del caso, contattando immediatamente il 118 e ponendo in sicurezza la viabilità; a seguito del sinistro era stato trasportato con l'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli era stato diagnosticato un “trauma cranico lieve con ferita lacero contusa occipitale e al braccio destro”; in data 18.1.2017 era stato sottoposto a intervento chirurgico di “rimozione asportativa di ferita, infezione e ustione”, per poi essere dimesso il 19.1.2017; successivamente, dopo ulteriori accertamenti diagnostici e visite specialistiche, in data 20.6.2017 era stato dichiarato clinicamente guarito;
di avere riportato postumi permanenti, in conseguenza dell'incidente, nella misura del 12%, oltre che 30 giorni di ITT,
30 giorni di ITP al 50%, e giorni 90 di ITP al 25%.
pagina 2 di 11 Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione dei testi Tes_1
e ), nonché mediante una ctu medico -legale e una ctu cinematico –
[...] Testimone_2 Testimone_3 ricostruttiva, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4143/2023 impugnata in questa sede ha ritenuto, in sintesi, che non fosse stata fornita dall'attore una prova adeguata dell'esistenza storica del fatto dannoso e, in particolare, della riconducibilità dello stesso alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (reputando più probabile che il sinistro si fosse verificato a causa della condotta di guida negligente e/o imprudente dello stesso attore/danneggiato), motivando tale convincimento sulla base:
a) della discordanza tra quanto affermato dal nell'atto di citazione, circa gli accadimenti avvenuti dopo Pt_1 il sinistro, e quanto risultante dal verbale redatto dalla Polizia Municipale;
b) del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali dei testi e con il materiale Testimone_2 Testimone_3 probatorio acquisito e, dunque, dell'inattendibilità dei testi;
c) della lacunosità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali.
E, di conseguenza, ha così statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al Parte_1 pagamento, in favore della compagnia nella qualità, delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi €. 2.540,00, per competenze, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate con separati decreti.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 4143/2023 sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI DA PARTE ATTRICE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL' “AN
DEBEATUR”.
2. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE
Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse male interpretato le risultanze istruttorie, reputandole erroneamente lacunose e discordanti tra quanto redatto dalle autorità intervenute e le dichiarazioni testimoniali.
Ad avviso del , in particolare, non sarebbe emersa alcuna lacunosità nelle dichiarazioni rese dai testi, Pt_1 le quali sarebbero risultate, invece, “precise, dettagliate e circostanziate”, sia avuto riguardo agli aspetti della dinamica del sinistro, descritta “in maniera precisa e particolareggiata” e sia con riferimento alle condizioni meteorologiche, dovendosi ritenere come ”irrilevanti eventuali genericità, incongruenze e discrasie dell'esposizione, ove il non perfetto ricordo attenga unicamente ad aspetti non essenziali della vicenda, che ne garantisca comunque la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo riferito – nel caso di specie – alla dinamica di
pagina 3 di 11 un sinistro stradale.”, considerato, comunque, il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e le deposizioni testimoniali.
3. MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DEDOTTI IN GIUDIZIO.
4. MANCATA E/O
ERRONEA/DISATTESA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE EMERSE IN CTU.
Con il terzo e quarto motivo, anch'essi sviluppati congiuntamente, l'appellante ha evidenziato che, nonostante le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate avessero confermato “l'urto tra i due veicoli, la coerenza dei danni rispetto alla dinamica e la presenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. e la Pt_1 dinamica dell'incidente”, il Tribunale avesse rigettato la domanda “sulla scorta di deduzioni e – soprattutto – valutazioni del tutto errate e da subito smentite sia dagli atti processuali e sia dai rilievi sopra indicati quali specifici motivi di impugnazione”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, Parte_1 sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza civile n. 4143/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, G.I. dott.ssa Esposito Carmela, R.G. 13923/2019, pubblicata in data 18.10.2023 e notificata in data 28.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: I) accogliere la domanda attorea;
II) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del proprietario/conducente dell'autovettura investitrice, non identificata, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
III) condannare la società , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_2 designata per la Regione Campania a gestire i sinistri a carico del F.G.V.S. al pagamento in favore del sig. : a) della Parte_1 somma di € 72.529,96 (spese mediche comprese) così come quantificato dal consulente medico di parte con la relazione depositata in atti, quale risarcimento per le lesioni e danni sofferti dall'attore in ragione del sinistro per cui è causa, comprensivi del danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, nonché del danno morale patito;
b) ovvero, in via subordinata, la somma di € 58.144,46 (ivi incluse le spese mediche sostenute e documentate riconosciute congrue dal CTU per complessivi euro 500,00),così come quantificata dal CTU nel proprio elaborato peritale depositato in atti;
c) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o equa dall'On.le Giudicante, in ogni caso, oltre interessi come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese , diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 426/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
4.6.2024, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare la richiesta attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, non essendo stati provati, né essendo stati indicati indizi e valide circostanze inerenti
l'esistenza del “periculum in mora, il pericolo di un grave danno, irreparabile ed imminente” lamentato dall'appellante, né rilevando il riferito “consistente danno economico dovuto all'obbligo di pagare una considerevole somma di denaro”, circostanza che, essendo comune a tutte le statuizioni di condanna, non costituisce certamente quel “pregiudizio grave e irreparabile”, previsto dall'art. 283 c.p.c., per l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, attesa la contemporanea infondatezza dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 4143/2023 per motivi di merito;
B) accertare e dichiarare
l'inammissibilità del proposto appello, in base al disposto dell'art.348 bis c.p.c. palesandosi lo stesso del tutto non conforme a normativa pagina 4 di 11 vigente, oltre che immotivato, nonché privo di valido fondamento giuridico, in quanto redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e senza alcuna indicazione o riferimento concreto a norme di legge violate o a precedenti giurisprudenziali conformi alla pretesa giuridica;
C) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, non essendo state compiutamente indicate le singole statuizioni censurate ed esposti i motivi di appello che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., devono essere specificamente indicati nell'atto di impugnazione, proprio ai fini della procedibilità della domanda, nonché per la violazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito: 1) Rigettare l'appello proposto, in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, essendo la sentenza impugnata validamente emessa e correttamente motivata;
2) confermare, per l'effetto, la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Carmela
Esposito, pubblicata in data 18/10/2023, in quanto correttamente adottata nella sua statuizione e validamente emessa, poiché suffragata da idonea e coerente motivazione, stante l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal;
3) Parte_1 condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice.”.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 23.9.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 23.9.2025 (il 22.9.2025 sia dalla difesa di SO GI e sia dalla difesa della , nella qualità di Impresa designata alla Controparte_2 liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 23.9.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal
Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 5 di 11 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
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Fatte queste premesse e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , la Parte_1
Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450;
Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. pagina 6 di 11 Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Napoli Nord - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con i primi due motivi di gravame - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che non vi fosse stata una adeguata dimostrazione della riconducibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e quanto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Casoria intervenuti sui luoghi del sinistro e, dunque, circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- di tali dichiarazioni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
Come puntualmente evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord, si rileva una significativa discrasia tra quanto riportato dagli agenti della Polizia Municipale nel verbale redatto in data 16 gennaio 2017 e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, nel predetto verbale (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), gli operanti attestavano che il sinistro si era verificato in presenza di condizioni atmosferiche avverse, precisando testualmente (come riportato anche dal primo giudice) che: “…a causa della velocità elevata certamente non adeguata alle condizioni atmosferiche e della strada, il suo conducente ne perdeva il controllo invadendo prima la corsia opposta di marcia poi il marciapiede rovinando contro il muro in c.a. e contro il palo della lanterna semaforica che si piegava, dopodichè si ribaltava e, strisciando a capoverso, percorreva per l'effetto carambola, il marciapiede e la corsia opposta della sua marcia (da Napoli verso Afragola), fermandosi finalmente sulla sua corsia di marcia a circa 30 metri dall'intersezione”.
Tale versione dei fatti veniva ulteriormente avvalorata – quanto alle condizioni atmosferiche- dal consulente tecnico d'ufficio, ing. , il quale, a pag. 12 dell'elaborato peritale (esaminabile dal fascicolo Persona_1 telematico di ufficio di primo grado), faceva espresso riferimento alla presenza di condizioni climatiche sfavorevoli.
Diversamente, le dichiarazioni rese dai testimoni e , rispettivamente nelle Testimone_3 Testimone_2 udienze del 23 giugno 2022 e del 7 marzo 2022 (cfr. i relativi verbali, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado e, comunque, riportate nella sentenza impugnata), risultavano in contrasto con i rilievi oggettivi e tecnici appena richiamati.
In particolare, il teste aveva affermato che “il cielo era sereno, non pioveva”, mentre il teste Tes_3 Tes_2 aveva dichiarato “non mi sembrava piovesse”.
Tali affermazioni, pertanto, oltre ad essere generiche e formulate in termini dubitativi, appaiono in contrasto sia con il verbale redatto dai pubblici ufficiali nell'immediatezza del fatto, dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, sia dalla ctu cinematica (redatta dall'ing. ), che aveva confermato le condizioni atmosferiche Per_2
pagina 7 di 11 avverse come elemento rilevante nella ricostruzione della dinamica del sinistro (si legge, invero, a pagina 12 e a pagina 13 di tale consulenza: “…lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare le condizioni meteo climatiche che hanno caratterizzato la giornata del 15/01/2017, in cui si è verificato il sinistro. Dai dati prelevati dall'archivio meteo del portale web… è stato possibile rilevare che la giornata del 15/01/2017,è stata interessata da fenomeni temporaleschi, con raffiche di vento e temperature a limite tali da ridurre le condizioni di sicurezza: come rilevabile dalla tabella riassuntiva sopra riportata, la temperatura minima 1,0°C, la visibilità (10 Km) sebbene in condizione notturna, la velocità media del vento (12Km/h). Con tali fenomeni meteo è possibile il verificarsi di:
1. Congelamento dell'acqua sulla strada. I rischi cominciano a partire dai + 4°C di temperatura dell'aria Il suolo si raffredda e l'acqua ancora presente in superficie, congela. Appena il fenomeno si manifesta la circolazione sulla strada diventa e resta delicata. Questo tipo di ghiaccio è fra i più pericolosi poiché è quasi impossibile percepirlo. Il conducente non può distinguere quasi mai una pozzanghera poco profonda da una lastra di ghiaccio in formazione, di poco più opaca, soprattutto di notte. Temperatura minima rilevata +1°C.
Pertanto, premesso che non è stato possibile visionare il veicolo in quanto rottamato, tenendo presente il fattore “meteorologico” (che può essere determinante durante un incidente), valutando la dinamica del sinistro che vede la vettura approssimarsi all'urto in assetto di marcia per poi ribaltarsi, e tenendo presente i noti valori tabellati per il fattore di attrito nelle differenti condizioni, si ritiene che: Il fattore
d'attrito del veicolo di causa in condizioni di assetto (condizione riscontrabile nella prima parte dell'evoluzione cinematica che proietta il veicolo attoreo contro il muro) sia pari a 0,45; Il fattore d'attrito del veicolo di causa in condizioni di assetto ribaltato (condizione riscontrabile nella seconda parte dell' evoluzione cinematica fino alla posizione di quiete del veicolo attoreo) sia pari a 0,37)).
Le suddette dichiarazioni testimoniali, connotate da genericità, da evidenti discrasie interne e da ricordi non puntualmente circostanziati, non potevano, dunque, ritenersi attendibili né idonee a fornire un contributo probatorio decisivo ai fini dell'accertamento della reale dinamica dell'incidente.
E, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della polizia locale, è ragionevole ritenere che il sinistro sia avvenuto (come sostanzialmente ritenuto anche dal giudice di prime cure), piuttosto che a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto non identificato, in conseguenza della condotta di guida imprudente dello stesso attore/danneggiato e, in particolare, per la perdita di controllo del proprio veicolo dovuta alla elevata velocità rapportata alle condizioni atmosferiche e della strada.
Tale inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali risulta, peraltro, ulteriormente confermata dal fatto che i suddetti testi non risultano essere indicati nel verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonostante, come riferito dagli stessi testimoni, i relativi nominativi fossero stati comunicati, proprio subito dopo l'accaduto, al padre (secondo il teste ) dell'appellante o, Testimone_2 comunque, ai suoi familiari (secondo il teste ). Tes_3
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che pagina 8 di 11 quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Risultano infondati anche il secondo e terzo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non scalfiscono quanto detto sino ad ora le valutazioni contenute nella ctu medico – legale espletata (dal prof. ) in primo grado (esaminabile dal Persona_3 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e l'evento descritto in citazione.
Si è trattato, infatti, evidentemente, di valutazioni tecniche compiute (necessariamente) ex post, ossia dopo il verificarsi del sinistro e, soprattutto, in astratto, ossia non tenendo conto delle suddette circostanze concrete emerse dall'istruttoria espletata ed esaminate dal primo giudice.
Stesso discorso vale anche per la consulenza cinematica.
Peraltro la Corte rileva, al riguardo, che, nel ricostruire la dinamica del sinistro, il ctu (ing. ), si Persona_1 era espresso in termini meramente ipotetici, ritenendo “una probabile corresponsabilità nell'accadimento dell'evento sinistroso, quantificabile, nella misura dell'80% per il veicolo convenuto, ed il restante 20% per quello attoreo”, chiarendo, al riguardo, che “Non avendo periziato alcun veicolo coinvolto nel sinistro, lo scrivente ritiene di non potersi esprimere sulla compatibilità, ma solamente di rilevare una potenziale riconducibilità tra i danni evidenti in produzione fotografica e la dinamica dedotta dalla documentazione in atti”.
Sul punto, del resto, va detto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
Ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. pagina 9 di 11 Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,0, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (“…della somma di € 72.529,96… ovvero, in via subordinata, la somma di € 58.144,46… ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o equa dall'On.le Giudicante”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez.
Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 426/2024 R.G.A.C., così provvede: pagina 10 di 11 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 18.10.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 CP_2 CP_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.10.2025.
Il Presidente
IU De TU
Il Consigliere est.
IU GU FA
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
IU De TU - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
IU GU FA - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
426 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Salatiello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 P.IVA_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Cortellessa.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
18.10.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 22.9.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa della Parte_1 [...]
(nella detta qualità). CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 26.1.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 11 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 18.10.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla CP_2 condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 72.529,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) che aveva prospettato di avere subìto a causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in
Casoria (Na) il 15.1.2017.
L'attore aveva esposto, in particolare, che: in data 15.01.2017, alle ore 3:40 circa, mentre percorreva alla guida della autovettura Lancia Y, targata
CL116TH (di proprietà di ), la Strada Statale Sannitica, con direzione di marcia da Afragola verso CP_3
Casoria, giunto all'incrocio con Via Pietro Nenni, veniva improvvisamente investito da un'autovettura rimasta ignota la quale, provenendo da detta via, non rispettava il segnale di arresto (“stop”) e si immetteva sulla S.S.
Sannitica ad elevatissima velocità, tagliandogli la strada;
nel tentativo di evitare l'impatto, era stato costretto a sterzare istintivamente (e repentinamente) prima verso destra e, subito dopo, verso sinistra;
purtroppo tale manovra non aveva impedito prima l'urto con lo spigolo posteriore dell'altra autovettura e, successivamente, la perdita di controllo del veicolo da lui (dall'attore, si intende) condotto che, sbandando, andava a finire prima contro un muro posto alla propria sinistra sulla stessa S.S. Sannitica, poi contro un impianto semaforico collocato poco più avanti, terminando la propria corsa sul lato destro della strada;
il conducente dell'autovettura che gli aveva tagliato la strada si allontanava immediatamente dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso, non rendendo identificabili i propri dati (in primo luogo la targa del veicolo), rendendosi dunque irreperibile;
sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza e, successivamente, gli agenti della Polizia Locale di Casoria,
i quali avevano effettuato i rilievi tecnici del caso, contattando immediatamente il 118 e ponendo in sicurezza la viabilità; a seguito del sinistro era stato trasportato con l'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli era stato diagnosticato un “trauma cranico lieve con ferita lacero contusa occipitale e al braccio destro”; in data 18.1.2017 era stato sottoposto a intervento chirurgico di “rimozione asportativa di ferita, infezione e ustione”, per poi essere dimesso il 19.1.2017; successivamente, dopo ulteriori accertamenti diagnostici e visite specialistiche, in data 20.6.2017 era stato dichiarato clinicamente guarito;
di avere riportato postumi permanenti, in conseguenza dell'incidente, nella misura del 12%, oltre che 30 giorni di ITT,
30 giorni di ITP al 50%, e giorni 90 di ITP al 25%.
pagina 2 di 11 Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva contestato l'avversa domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur. CP_2
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione dei testi Tes_1
e ), nonché mediante una ctu medico -legale e una ctu cinematico –
[...] Testimone_2 Testimone_3 ricostruttiva, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4143/2023 impugnata in questa sede ha ritenuto, in sintesi, che non fosse stata fornita dall'attore una prova adeguata dell'esistenza storica del fatto dannoso e, in particolare, della riconducibilità dello stesso alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (reputando più probabile che il sinistro si fosse verificato a causa della condotta di guida negligente e/o imprudente dello stesso attore/danneggiato), motivando tale convincimento sulla base:
a) della discordanza tra quanto affermato dal nell'atto di citazione, circa gli accadimenti avvenuti dopo Pt_1 il sinistro, e quanto risultante dal verbale redatto dalla Polizia Municipale;
b) del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali dei testi e con il materiale Testimone_2 Testimone_3 probatorio acquisito e, dunque, dell'inattendibilità dei testi;
c) della lacunosità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali.
E, di conseguenza, ha così statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al Parte_1 pagamento, in favore della compagnia nella qualità, delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi €. 2.540,00, per competenze, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate con separati decreti.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 4143/2023 sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI DA PARTE ATTRICE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL' “AN
DEBEATUR”.
2. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE
Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse male interpretato le risultanze istruttorie, reputandole erroneamente lacunose e discordanti tra quanto redatto dalle autorità intervenute e le dichiarazioni testimoniali.
Ad avviso del , in particolare, non sarebbe emersa alcuna lacunosità nelle dichiarazioni rese dai testi, Pt_1 le quali sarebbero risultate, invece, “precise, dettagliate e circostanziate”, sia avuto riguardo agli aspetti della dinamica del sinistro, descritta “in maniera precisa e particolareggiata” e sia con riferimento alle condizioni meteorologiche, dovendosi ritenere come ”irrilevanti eventuali genericità, incongruenze e discrasie dell'esposizione, ove il non perfetto ricordo attenga unicamente ad aspetti non essenziali della vicenda, che ne garantisca comunque la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo riferito – nel caso di specie – alla dinamica di
pagina 3 di 11 un sinistro stradale.”, considerato, comunque, il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e le deposizioni testimoniali.
3. MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DEDOTTI IN GIUDIZIO.
4. MANCATA E/O
ERRONEA/DISATTESA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE EMERSE IN CTU.
Con il terzo e quarto motivo, anch'essi sviluppati congiuntamente, l'appellante ha evidenziato che, nonostante le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate avessero confermato “l'urto tra i due veicoli, la coerenza dei danni rispetto alla dinamica e la presenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. e la Pt_1 dinamica dell'incidente”, il Tribunale avesse rigettato la domanda “sulla scorta di deduzioni e – soprattutto – valutazioni del tutto errate e da subito smentite sia dagli atti processuali e sia dai rilievi sopra indicati quali specifici motivi di impugnazione”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, Parte_1 sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza civile n. 4143/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, G.I. dott.ssa Esposito Carmela, R.G. 13923/2019, pubblicata in data 18.10.2023 e notificata in data 28.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: I) accogliere la domanda attorea;
II) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del proprietario/conducente dell'autovettura investitrice, non identificata, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
III) condannare la società , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_2 designata per la Regione Campania a gestire i sinistri a carico del F.G.V.S. al pagamento in favore del sig. : a) della Parte_1 somma di € 72.529,96 (spese mediche comprese) così come quantificato dal consulente medico di parte con la relazione depositata in atti, quale risarcimento per le lesioni e danni sofferti dall'attore in ragione del sinistro per cui è causa, comprensivi del danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, nonché del danno morale patito;
b) ovvero, in via subordinata, la somma di € 58.144,46 (ivi incluse le spese mediche sostenute e documentate riconosciute congrue dal CTU per complessivi euro 500,00),così come quantificata dal CTU nel proprio elaborato peritale depositato in atti;
c) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o equa dall'On.le Giudicante, in ogni caso, oltre interessi come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese , diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 426/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
4.6.2024, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare la richiesta attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, non essendo stati provati, né essendo stati indicati indizi e valide circostanze inerenti
l'esistenza del “periculum in mora, il pericolo di un grave danno, irreparabile ed imminente” lamentato dall'appellante, né rilevando il riferito “consistente danno economico dovuto all'obbligo di pagare una considerevole somma di denaro”, circostanza che, essendo comune a tutte le statuizioni di condanna, non costituisce certamente quel “pregiudizio grave e irreparabile”, previsto dall'art. 283 c.p.c., per l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, attesa la contemporanea infondatezza dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 4143/2023 per motivi di merito;
B) accertare e dichiarare
l'inammissibilità del proposto appello, in base al disposto dell'art.348 bis c.p.c. palesandosi lo stesso del tutto non conforme a normativa pagina 4 di 11 vigente, oltre che immotivato, nonché privo di valido fondamento giuridico, in quanto redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e senza alcuna indicazione o riferimento concreto a norme di legge violate o a precedenti giurisprudenziali conformi alla pretesa giuridica;
C) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, non essendo state compiutamente indicate le singole statuizioni censurate ed esposti i motivi di appello che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., devono essere specificamente indicati nell'atto di impugnazione, proprio ai fini della procedibilità della domanda, nonché per la violazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito: 1) Rigettare l'appello proposto, in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, essendo la sentenza impugnata validamente emessa e correttamente motivata;
2) confermare, per l'effetto, la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Carmela
Esposito, pubblicata in data 18/10/2023, in quanto correttamente adottata nella sua statuizione e validamente emessa, poiché suffragata da idonea e coerente motivazione, stante l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal;
3) Parte_1 condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice.”.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 23.9.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 23.9.2025 (il 22.9.2025 sia dalla difesa di SO GI e sia dalla difesa della , nella qualità di Impresa designata alla Controparte_2 liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella Regione Campania), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 23.9.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal
Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 5 di 11 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
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Fatte queste premesse e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , la Parte_1
Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450;
Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. pagina 6 di 11 Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Napoli Nord - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con i primi due motivi di gravame - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che non vi fosse stata una adeguata dimostrazione della riconducibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e quanto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Casoria intervenuti sui luoghi del sinistro e, dunque, circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- di tali dichiarazioni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
Come puntualmente evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord, si rileva una significativa discrasia tra quanto riportato dagli agenti della Polizia Municipale nel verbale redatto in data 16 gennaio 2017 e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, nel predetto verbale (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), gli operanti attestavano che il sinistro si era verificato in presenza di condizioni atmosferiche avverse, precisando testualmente (come riportato anche dal primo giudice) che: “…a causa della velocità elevata certamente non adeguata alle condizioni atmosferiche e della strada, il suo conducente ne perdeva il controllo invadendo prima la corsia opposta di marcia poi il marciapiede rovinando contro il muro in c.a. e contro il palo della lanterna semaforica che si piegava, dopodichè si ribaltava e, strisciando a capoverso, percorreva per l'effetto carambola, il marciapiede e la corsia opposta della sua marcia (da Napoli verso Afragola), fermandosi finalmente sulla sua corsia di marcia a circa 30 metri dall'intersezione”.
Tale versione dei fatti veniva ulteriormente avvalorata – quanto alle condizioni atmosferiche- dal consulente tecnico d'ufficio, ing. , il quale, a pag. 12 dell'elaborato peritale (esaminabile dal fascicolo Persona_1 telematico di ufficio di primo grado), faceva espresso riferimento alla presenza di condizioni climatiche sfavorevoli.
Diversamente, le dichiarazioni rese dai testimoni e , rispettivamente nelle Testimone_3 Testimone_2 udienze del 23 giugno 2022 e del 7 marzo 2022 (cfr. i relativi verbali, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado e, comunque, riportate nella sentenza impugnata), risultavano in contrasto con i rilievi oggettivi e tecnici appena richiamati.
In particolare, il teste aveva affermato che “il cielo era sereno, non pioveva”, mentre il teste Tes_3 Tes_2 aveva dichiarato “non mi sembrava piovesse”.
Tali affermazioni, pertanto, oltre ad essere generiche e formulate in termini dubitativi, appaiono in contrasto sia con il verbale redatto dai pubblici ufficiali nell'immediatezza del fatto, dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, sia dalla ctu cinematica (redatta dall'ing. ), che aveva confermato le condizioni atmosferiche Per_2
pagina 7 di 11 avverse come elemento rilevante nella ricostruzione della dinamica del sinistro (si legge, invero, a pagina 12 e a pagina 13 di tale consulenza: “…lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare le condizioni meteo climatiche che hanno caratterizzato la giornata del 15/01/2017, in cui si è verificato il sinistro. Dai dati prelevati dall'archivio meteo del portale web… è stato possibile rilevare che la giornata del 15/01/2017,è stata interessata da fenomeni temporaleschi, con raffiche di vento e temperature a limite tali da ridurre le condizioni di sicurezza: come rilevabile dalla tabella riassuntiva sopra riportata, la temperatura minima 1,0°C, la visibilità (10 Km) sebbene in condizione notturna, la velocità media del vento (12Km/h). Con tali fenomeni meteo è possibile il verificarsi di:
1. Congelamento dell'acqua sulla strada. I rischi cominciano a partire dai + 4°C di temperatura dell'aria Il suolo si raffredda e l'acqua ancora presente in superficie, congela. Appena il fenomeno si manifesta la circolazione sulla strada diventa e resta delicata. Questo tipo di ghiaccio è fra i più pericolosi poiché è quasi impossibile percepirlo. Il conducente non può distinguere quasi mai una pozzanghera poco profonda da una lastra di ghiaccio in formazione, di poco più opaca, soprattutto di notte. Temperatura minima rilevata +1°C.
Pertanto, premesso che non è stato possibile visionare il veicolo in quanto rottamato, tenendo presente il fattore “meteorologico” (che può essere determinante durante un incidente), valutando la dinamica del sinistro che vede la vettura approssimarsi all'urto in assetto di marcia per poi ribaltarsi, e tenendo presente i noti valori tabellati per il fattore di attrito nelle differenti condizioni, si ritiene che: Il fattore
d'attrito del veicolo di causa in condizioni di assetto (condizione riscontrabile nella prima parte dell'evoluzione cinematica che proietta il veicolo attoreo contro il muro) sia pari a 0,45; Il fattore d'attrito del veicolo di causa in condizioni di assetto ribaltato (condizione riscontrabile nella seconda parte dell' evoluzione cinematica fino alla posizione di quiete del veicolo attoreo) sia pari a 0,37)).
Le suddette dichiarazioni testimoniali, connotate da genericità, da evidenti discrasie interne e da ricordi non puntualmente circostanziati, non potevano, dunque, ritenersi attendibili né idonee a fornire un contributo probatorio decisivo ai fini dell'accertamento della reale dinamica dell'incidente.
E, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della polizia locale, è ragionevole ritenere che il sinistro sia avvenuto (come sostanzialmente ritenuto anche dal giudice di prime cure), piuttosto che a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto non identificato, in conseguenza della condotta di guida imprudente dello stesso attore/danneggiato e, in particolare, per la perdita di controllo del proprio veicolo dovuta alla elevata velocità rapportata alle condizioni atmosferiche e della strada.
Tale inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali risulta, peraltro, ulteriormente confermata dal fatto che i suddetti testi non risultano essere indicati nel verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonostante, come riferito dagli stessi testimoni, i relativi nominativi fossero stati comunicati, proprio subito dopo l'accaduto, al padre (secondo il teste ) dell'appellante o, Testimone_2 comunque, ai suoi familiari (secondo il teste ). Tes_3
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che pagina 8 di 11 quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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Risultano infondati anche il secondo e terzo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non scalfiscono quanto detto sino ad ora le valutazioni contenute nella ctu medico – legale espletata (dal prof. ) in primo grado (esaminabile dal Persona_3 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e l'evento descritto in citazione.
Si è trattato, infatti, evidentemente, di valutazioni tecniche compiute (necessariamente) ex post, ossia dopo il verificarsi del sinistro e, soprattutto, in astratto, ossia non tenendo conto delle suddette circostanze concrete emerse dall'istruttoria espletata ed esaminate dal primo giudice.
Stesso discorso vale anche per la consulenza cinematica.
Peraltro la Corte rileva, al riguardo, che, nel ricostruire la dinamica del sinistro, il ctu (ing. ), si Persona_1 era espresso in termini meramente ipotetici, ritenendo “una probabile corresponsabilità nell'accadimento dell'evento sinistroso, quantificabile, nella misura dell'80% per il veicolo convenuto, ed il restante 20% per quello attoreo”, chiarendo, al riguardo, che “Non avendo periziato alcun veicolo coinvolto nel sinistro, lo scrivente ritiene di non potersi esprimere sulla compatibilità, ma solamente di rilevare una potenziale riconducibilità tra i danni evidenti in produzione fotografica e la dinamica dedotta dalla documentazione in atti”.
Sul punto, del resto, va detto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
Ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. pagina 9 di 11 Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,0, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (“…della somma di € 72.529,96… ovvero, in via subordinata, la somma di € 58.144,46… ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o equa dall'On.le Giudicante”, secondo la domanda dell'appellante; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez.
Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 426/2024 R.G.A.C., così provvede: pagina 10 di 11 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4143/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 18.10.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 CP_2 CP_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.10.2025.
Il Presidente
IU De TU
Il Consigliere est.
IU GU FA
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