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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 931/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 931/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla Via Zara n. 15 , presso lo studio dell'avv. Antonio
Nardella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cerignola alla via Plebiscito n. 33, presso lo studio dell'avv. Milena Bonito, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
c.f. , in persona del l.r.p.t., e Controparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria c.f. , Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Cerignola alla via Plebiscito n. 33 presso lo studio dell'avv. Milena Bonito, rappresentata e difesa dall'avv. Marco TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Pesenti, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE ex art. 111 cod. proc. civ. –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.1.2019, Parte_1
, costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass.
[...] civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2281/2018 notificato in data 19.12.2018, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa di e di revocare CP_4 il decreto ingiuntivo, eccependo in subordine la compensazione delle somme indebitamente trattenute.
costituendosi, entro il termine di cui all'art. 166 Controparte_5
c.p.c., oltre a chiedere la concessione della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
dopo aver acquisito il credito oggetto di causa con atto di Controparte_2 cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicato in GU
n. 137 del 21.11.2020, ed ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., denegata la chiamata in causa del terzo, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 32.947,28, oltre interessi e spese, a titolo di residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 2120477 (doc. 5 fascicolo monitorio), originariamente concesso in favore dell'opponente da Neos Finance s.p.a., il cui credito è stato successivamente ceduto, in virtù di cessione del ramo di azienda, ad Controparte_5
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Personal Finance s.p.a. ed, ancora successivamente, ceduto una seconda volta, con ulteriore atto di scissione parziale del 20 maggio 2015, in favore dell'odierna opposta.
L'opponente ha contestato il saldo debitore deducendo l'assenza della documentazione necessaria a dimostrare il debito iniziale ed ha eccepito l'applicazione di costi ed interessi non pattuiti, oltre che usurari, chiedendo di compensare gli indebiti percepiti con l'importo del saldo residuo.
Nonostante l'estrema genericità delle eccezioni sollevate, in parte smentite anche ex actiis, il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha disposto la
CTU contabile per la verifica dei tassi usurari e per il ricalcolo del saldo residuo.
La CTU è stata, ad ogni modo, ammessa, espletata e, quindi, deve essere valutata.
L'esame contabile, a firma del dott. , ha constatato l'assenza Persona_1 di interessi usurari ed ha ricalcolato il saldo del residuo insoluto in €
29.265,94, in luogo di € 32.028,06, richiesto dell'opposta.
La divergenza tra le due ricostruzioni riguarda gli interessi di mora perché il CTU ha calcolato € 204,75 (mora sulle rate 22–33) + € 10.767,69 (mora sul capitale residuo) per un importo totale di mora pari € 10.972,44; mentre l'opposta ha calcolato l'importo della mora in € 13.733,84, sul totale delle rate insolute e del capitale redito al momento della decadenza del beneficio del termine (d'ora in poi, DBT), così addivenendo ad un importo maggiore di circa € 2.761,40.
Il Tribunale ritiene che il calcolo del CTU sia quello corretto e sia condivisibile, perché – sotto il profilo giuridico – gli interessi moratori decorrono dalle singole scadenze delle rate inadempiute e, quindi, solo per il residuo insoluto, decorrono dal giorno della DBT.
Il CTU ha, quindi, correttamente calcolato dapprima gli interessi moratori sulle singole rate scadute, dalla rispettiva scadenza fino al giorno della proposizione della domanda monitoria;
successivamente ha calcolato, separatamente, gli interessi moratori sul residuo insoluto maturato a seguito della DBT, con decorrenza dalla data della DBT fino al giorno della
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
proposizione della domanda monitoria. Solo dopo ha sommato le due voci per determinare l'ammontare complessivo.
L'opposta, invece, ha sommato indistintamente tutte le voci in un'unica base di calcolo, computando interessi anche sulle rate già scadute prima della
DBT come se fossero esigibili solo da quella data. In tal modo, ha incluso le rate insolute nel montante residuo e vi ha applicato gli interessi moratori a decorrere dalla DBT, con il risultato di un indebito surplus pari a circa €
2.761,40.
Il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato ma, nondimeno,
l'opponente deve essere condannato, in favore dell'opposta, al pagamento della somma pari all'importo di € 29.265,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta (per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e della interventrice (per la fase decisoria), al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di tutte le parti nella stessa misura, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda monitoria ed in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2281/2018 e condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
29.265,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, ivi comprese le spese della fase monitoria, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, pari all'importo di € 6.016,00 dovuti a titolo di compensi, ed € 286,00 dovuti a titolo di esborsi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
c) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'interventrice, delle spese di lite pari all'importo di € 2.905,00, dovuti a titolo di compensi per la fase decisoria, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 15.2.2022, definitivamente a carico di tutte le parti nella stessa misura per ciascuna.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 931/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla Via Zara n. 15 , presso lo studio dell'avv. Antonio
Nardella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cerignola alla via Plebiscito n. 33, presso lo studio dell'avv. Milena Bonito, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
c.f. , in persona del l.r.p.t., e Controparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria c.f. , Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Cerignola alla via Plebiscito n. 33 presso lo studio dell'avv. Milena Bonito, rappresentata e difesa dall'avv. Marco TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Pesenti, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE ex art. 111 cod. proc. civ. –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.1.2019, Parte_1
, costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass.
[...] civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2281/2018 notificato in data 19.12.2018, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa di e di revocare CP_4 il decreto ingiuntivo, eccependo in subordine la compensazione delle somme indebitamente trattenute.
costituendosi, entro il termine di cui all'art. 166 Controparte_5
c.p.c., oltre a chiedere la concessione della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
dopo aver acquisito il credito oggetto di causa con atto di Controparte_2 cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicato in GU
n. 137 del 21.11.2020, ed ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., denegata la chiamata in causa del terzo, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 32.947,28, oltre interessi e spese, a titolo di residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 2120477 (doc. 5 fascicolo monitorio), originariamente concesso in favore dell'opponente da Neos Finance s.p.a., il cui credito è stato successivamente ceduto, in virtù di cessione del ramo di azienda, ad Controparte_5
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Personal Finance s.p.a. ed, ancora successivamente, ceduto una seconda volta, con ulteriore atto di scissione parziale del 20 maggio 2015, in favore dell'odierna opposta.
L'opponente ha contestato il saldo debitore deducendo l'assenza della documentazione necessaria a dimostrare il debito iniziale ed ha eccepito l'applicazione di costi ed interessi non pattuiti, oltre che usurari, chiedendo di compensare gli indebiti percepiti con l'importo del saldo residuo.
Nonostante l'estrema genericità delle eccezioni sollevate, in parte smentite anche ex actiis, il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha disposto la
CTU contabile per la verifica dei tassi usurari e per il ricalcolo del saldo residuo.
La CTU è stata, ad ogni modo, ammessa, espletata e, quindi, deve essere valutata.
L'esame contabile, a firma del dott. , ha constatato l'assenza Persona_1 di interessi usurari ed ha ricalcolato il saldo del residuo insoluto in €
29.265,94, in luogo di € 32.028,06, richiesto dell'opposta.
La divergenza tra le due ricostruzioni riguarda gli interessi di mora perché il CTU ha calcolato € 204,75 (mora sulle rate 22–33) + € 10.767,69 (mora sul capitale residuo) per un importo totale di mora pari € 10.972,44; mentre l'opposta ha calcolato l'importo della mora in € 13.733,84, sul totale delle rate insolute e del capitale redito al momento della decadenza del beneficio del termine (d'ora in poi, DBT), così addivenendo ad un importo maggiore di circa € 2.761,40.
Il Tribunale ritiene che il calcolo del CTU sia quello corretto e sia condivisibile, perché – sotto il profilo giuridico – gli interessi moratori decorrono dalle singole scadenze delle rate inadempiute e, quindi, solo per il residuo insoluto, decorrono dal giorno della DBT.
Il CTU ha, quindi, correttamente calcolato dapprima gli interessi moratori sulle singole rate scadute, dalla rispettiva scadenza fino al giorno della proposizione della domanda monitoria;
successivamente ha calcolato, separatamente, gli interessi moratori sul residuo insoluto maturato a seguito della DBT, con decorrenza dalla data della DBT fino al giorno della
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
proposizione della domanda monitoria. Solo dopo ha sommato le due voci per determinare l'ammontare complessivo.
L'opposta, invece, ha sommato indistintamente tutte le voci in un'unica base di calcolo, computando interessi anche sulle rate già scadute prima della
DBT come se fossero esigibili solo da quella data. In tal modo, ha incluso le rate insolute nel montante residuo e vi ha applicato gli interessi moratori a decorrere dalla DBT, con il risultato di un indebito surplus pari a circa €
2.761,40.
Il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato ma, nondimeno,
l'opponente deve essere condannato, in favore dell'opposta, al pagamento della somma pari all'importo di € 29.265,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta (per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e della interventrice (per la fase decisoria), al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di tutte le parti nella stessa misura, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda monitoria ed in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2281/2018 e condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
29.265,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, ivi comprese le spese della fase monitoria, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, pari all'importo di € 6.016,00 dovuti a titolo di compensi, ed € 286,00 dovuti a titolo di esborsi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
c) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'interventrice, delle spese di lite pari all'importo di € 2.905,00, dovuti a titolo di compensi per la fase decisoria, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 15.2.2022, definitivamente a carico di tutte le parti nella stessa misura per ciascuna.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 931/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5