Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 272/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 272/25, promossa con ricorso depositato il 23.01.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] l'[...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. S.B. DONADI
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio il 03.11.1981
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. S.B. DONADI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mesenzana (va), in data 5 luglio 2009
(anno 2009 atto n. 3 parte I )
con i seguenti figli:
nato il [...] a [...]_1
nato il [...] a [...]_2
pagina1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.01.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione.
2) Ordinare al Comune di Mesenzana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) i figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori ed avranno collocamento presso la madre, nell'immobile sito in Grantola, Via Manzoni n. 309;
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto solo con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione e sulla quotidianità nei periodi di convivenza di ciascuno genitore con i minori. I genitori continueranno ad esercitare sui figli minori la responsabilità genitoriale condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per loro tra cui l'educazione, istruzione, salute;
4) assegnare la casa coniugale -e tutti gli arredi e corredi in essa contenuti-, sita in
Grantola, Via Manzoni n. 309, -ed in comproprietà tra i coniugi- alla signora Pt_1
che continuerà ad abitarvici unitamente ai figli;
[...]
Si dà atto che il sig. si è già trasferito altrove asportando tutti i propri effetti Pt_2
personali.
5) Dare atto che la sig.ra svolge attività di lavoro con mansioni di impiegata e Pt_1
reddito mensile di € 950,00 circa presso “Animalland” di Laveno;
mentre il sig. Pt_2
svolge attività di imprenditore con reddito mensile pari ad € 3.000,00 circa.
6) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli- entro Pt_2
il giorno 5 di ogni mese-, l'importo di € 1.600,00 (€ 800,00 a figlio) - importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- oltre al 60% delle spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate così come da protocollo del Tribunale di Varese;
7) Il padre potrà tenere con sé i figli il martedi sera dalle ore 19,30 alle ore 20,30
recandosi presso la casa materna per la cena;
e il giovedi pomeriggio dalle 16,30
pagina2 di 4 all'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
8) Il padre terrà con sé i figli 2 week end al mese, alternandosi con la madre, dal sabato mattina alle ore 9 prelevandoli dall'abitazione materna, e sino alla domenica sera alle
21 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
9) In occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, sempre compatibilmente alle esigenze degli stessi e salvo diverso accordo tra i genitori.
Tale periodo dovrà essere stabilito - concordemente tra i genitori - entro il 30 maggio di ogni anno.
Per il periodo estivo si intende dall'ultimo giorni di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezione.
10) Per le festività natalizie, tenendo presente il calendario scolastico dei figli questi ultimi trascorreranno metà del periodo con l'uno e poi con l'altro genitore, facendo coincidere – ad anni alterni – il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con quello successivo dal 31 fino al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorni di ripresa delle lezione.
11) Per le vacanze pasquali, i figli staranno metà del periodo di vacanza con l'uno e poi con l'altro genitore, alternando i giorni di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi da concordarsi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze dei minori. Per
periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorni di ripresa delle lezione.
12) La autovettura Kia carens targata FC950GP, intestata alla signora Pt_1
continuerà ad essere utilizzata dalla stessa che provvederà, al pagamento della tassa di possesso e della relativa assicurazione;
Il signor continuerà ad utilizzare l' Pt_2
autovettura aziendale.
13) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e successivi rinnovi delle rispettive carte d'identità e passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
pagina3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.07.2009 in Mesenzana (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mesenzana (anno 2009, atto n. 3 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4