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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2020 R.G. avente ad oggetto: accertamento somme e nullità contratti bancari
PROMOSSA DA
Parte_1
aderente al
[...]
, con sede in Vallo della Lucania Controparte_1
(SA), alla Via A.R. Passaro, Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti ricorrente-attrice
CONTRO
(p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_3
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 C.F._1 Parte_2
) ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Greco e Maria Luisa de Filpo ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti-convenuti
NONCHE' CONTRO
con socio Controparte_4 unico (codice fiscale , in persona del legale rapp.te p.t., e P.IVA_4
Pag. 1 per essa la mandataria (codice fiscale , p. CP_5 P.IVA_5
IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_6 difesa dall'avv. Salvatore Giammaria ed elettivamente domiciliata come in atti interventore volontario
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente sulla scorta delle Pt_1 risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo celebratosi innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, chiedeva che il
Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“a. Accertare che la Parte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., sia creditrice nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 con sede in Rotonda (PZ) alla Strada Provinciale 9 28 km 3 - c.f. e p.iva.
nonche, in virtù delle fideiussioni omnibus rilasciate, nei P.IVA_3 confronti dei sigg. , nato a [...], il Controparte_3
05.12.1971 e residente in [...] al Corso BA 71
( ), , nato a [...] il C.F._1 Parte_3
29.02.1976 e residente in [...] al Corso BA 71
( ) e nato a [...] il C.F._3 Parte_2
12.08.1969 e residente in [...] al Corso BA 71
( ), alla data del 18.11.2018 , della somma di €. C.F._2
239.099,36, oltre interessi dal 19.11.2018 sino al soddisfo;
b. Condannare, conseguentemente, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della Parte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., la debirice principale
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Rotonda (PZ) alla Strada Provinciale 28 km 3 - c.f. e p.iva. P.IVA_3 nonchè, in virtù delle fideiussioni omnibus rilasciate, i sigg. Pt_5
[...] , nato a [...], il [...] e residente in [...]
(PZ) al Corso BA 71 ( ), , C.F._1 Parte_3 nato a [...] il [...] e residente in [...] al
Corso BA 71 ( ) e nato a [...]F._3 Parte_2
Lagonegro (PZ) il 12.08.1969 e residente in [...] al Corso
BA 71 ( ), alla data del 18.11.2018 , al C.F._2 pagamento della somma di €. 239.099,36, ovvero di quella maggiore che dovesse accertarsi in corso di procedimento, oltre interessi dal
19.11.2018 sino al soddisfo;
c. Il tutto in uno alla rifusione delle spese e compensi per la presente procedura”.
A sostegno della domanda sottolineava come il procedimento di accertamento tecnico preventivo avesse formulato due ipotesi ricostruttive del rapporto di conto corrente, alla data del 30.09.2014, a seconda che venissero escluse o conteggiate le commissioni di massimo scoperto applicate al rapporto. Più dettagliatamente, la prima ipotesi prevedeva un saldo debitore da e/c pari ad € 129.261,07, mentre il saldo da ricostruzione risultava pari a - € 77.771,11 (senza CMS), mentre la seconda, partendo sempre dal medesimo saldo debitore, prevedeva un saldo da ricostruzione pari ad € 120.006,38 (con CMS).
Sottolineava che nell'elaborato solo per il periodo antecedente al
09/05/2006, non risulterebbero concordate la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, i giorni valuta sui prelievi così come la commissione di massimo scoperto.
Specificava, altresì, che a mezzo consulenza tecnica di parte erano state rielaborate le due ipotesi di calcolo di cui alla ATP e che, pertanto,
l'importo a credito della risultava, alternativamente, quello di una Pt_1 delle due ipotesi così come richiesto nelle conclusioni del ricorso.
Si costituivano in giudizio i resistenti che impugnavano estensivamente il contenuto e le richieste di parte ricorrente e, facendo riferimento
Pag. 3 all'elaborato peritale del procedimento di ATP, specificavano: 1) quanto alla illegittima capitalizzazione degli interessi come agli atti non fossero presenti tutti gli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura e che alcuni estratti conto risultavano incompleti;
2) quanto alla usurarietà originaria e sopravvenuta, la presenza di usura sopravvenuta per le pattuizioni intercorse tra le parti;
3) quanto alla nullità delle fideiussioni la mancata individuazione della decadenza ex art. 1957 c.c., così che i fideiussori , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 andavano considerati liberati per il mancato esercizio della suddetta azione giudiziaria da parte della Banca entro il termine di mesi sei.
Specificavano, altresì, che il terzo Controparte_6 non avesse provato la legittimazione alla successione nel processo ex artt.
110 e 111 c.p.c..
Evidenziavano, infine, come alla ed ai suoi fideiussori nessuna CP_2 trasparenza fosse stata assicurata e che tale lacuna aveva avuto notevoli ripercussioni sull'esposizione debitoria della società nel corso di esecuzione del relativo rapporto, producendo paventati scoperti che, di fatto, avevano inibito, gradualmente, l'operatività economica e finanziaria della società, soprattutto in materia di appalti.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda come formulata dalla Parte_1
, nonché da
[...] Controparte_6 quest'ultimo privo di legittimazione. Rideterminare, sulla base delle risultanze della CTU, il credito vantato da nei Parte_1 confronti della quantificato in € 23.668,06. CP_2
Dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai signori P_
, , con riferimento alle clausole
[...] Parte_2 Parte_3 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI ritenute lesive della libertà di concorrenza alla luce del provvedimento n. 55 del 02/05/2005
Banca Italia, nonché delle S.U. 41994/21. In particolare, dichiarare la
Pag. 4 nullità dell'art. 6 schema ABI, con conseguente liberazione dei
SS , , da ogni Controparte_3 Parte_2 Parte_3 obbligazione contrattuale nei confronti della Parte_1 per lo spirare del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Successivamente alla celebrazione della prima udienza, il giudice, con ordinanza del 10 novembre 2020, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario e successivamente, concedeva termini di cui all'art 183, c. 6, c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., parte resistente-convenuta specificava ed integrava le proprie difese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale: Rigettare la domanda attrice per i motivi sopra esposti essendo la pretesa creditoria della né provata né fondata, Pt_1 nell'an e nel quantum, né idoneamente documentata. Dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai , poiché rientranti Pt_2 sicuramente fra quelle ritenute nulle dalla Cassazione, essendo state prestate su moduli che ripropongono esattamente gli articoli esaminati e menzionati nella pronuncia e, per l'effetto, comminata ai contratti “a valle” la sanzione della nullità totale, e perché collegati ad un contratto di c/c nullo: in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi
“simul stabunt, simul cadent” (Cass. 22 marzo 2013, n. 7255).
Conseguentemente, liberare tutti i fideiussori da ogni obbligazione contrattuale nei confronti dell'istituto, fatti salvi i diritti degli stessi di richiedere il risarcimento del danno da condotta illecita che ci riserviamo di quantificare. Accertare la nullità del contratto di apertura c/c e, per l'effetto, previo accertamento della nullità di ogni addebito
Pag. 5 effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, che la senza Pt_1 alcun valido titolo, ha addebitato agli opponenti importi non dovuti e che, quindi, nessuna somma è dovuta dagli opponenti alla Banca.
In subordine:
In via istruttoria Disporre C.T.U. contabile, da affidarsi quale incarico peritale a soggetto di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza, esperto contabile, al fine di: - ridurre l'importo richiesto dalla alla sussistenza dei presupposti di congruità dei conteggi Pt_1 degli interessi e delle spese e commissioni applicate dalla - Pt_1 accertare e quantificare il danno (patrimoniale e non) subito dalla società e dai fideiussori, conseguente alla illegittima CP_2 applicazione da parte della di condizioni contrattuali non pattuite Pt_1
o comunque contra legem comprensivo di interessi, il tutto previa verifica della documentazione pre contrattuale e/o informativa, nonché dei contratti sottoscritti;
- condannare la a restituire al correntista Pt_1 tutte le somme percepite o addebitate in esecuzione dei rapporti bancari siccome nulli, anche a titoli di interessi e c.m.s. o comunque di ogni altra somma indebitamente riscossa nella misura che verrà stabilità in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale la dimostrasse di essere creditrice di Pt_1 qualsivoglia somma, premessa la corretta ricostruzione dei rapporti di dare-avere, operare la compensazione tra la somma che risulterà effettivamente dovuta alla e il credito vantato dagli opponenti per Pt_1 effetto della nullità del rapporto di c/c e per l'indebito versamento delle somme a titolo di interessi e c.m.s. comunque denominati. - effettuare l'accertamento dell'esistenza e dell'esatta entità del credito vantato dagli opponenti nei confronti della Banca, all'esito del ricalcolo del saldo di c/c con indicazione delle somme non dovute ed illegittimamente addebitate per interessi anatocistici o comunque ultralegali, c.m.s., altre
Pag. 6 commissioni e spese non pattuite, dell'eventuale superamento del tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione, applicabili, ratione temporis, al rapporto in contestazione, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca”.
Nelle more interveniva volontariamente in giudizio la CP_6
cessionaria dei crediti della Banca ricorrente, che nel riportarsi anche
[...] alle difese della cedente banca, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle avversarie Controparte_6 pretese di restituzione e/o domande di risarcimento danni, atteso che la stessa si è resa meramente cessionaria del rapporto di credito per cui è causa, con esclusione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria connessa a detto rapporto;
- nel merito, rigettare le avverse difese, richieste e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente accoglimento della domanda principale proposta dalla cedente
[...]
Parte_1
[...]
- condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Pag. 7 Il giudizio, quindi, veniva istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e successivamente al deposito dell'elaborato peritale ritenuto maturo per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo documentato in atti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va evidenziato che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (ex plurimis,
Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503). Ne deriva che la cessionaria deve ritenersi nel presente giudizio alla stregua di un interventore volontario.
Ancora in via preliminare occorre osservare che, come specificato anche dal CTU dott. che i rapporti bancari per cui è causa Persona_1 possono essere così indentificati:
- rapporto di conto corrente n. 13852 aperto in data 03.02.2000 (p. 19 elaborato peritale);
- rapporto di finanziamento/anticipazione su fatture collegato al conto corrente n. 13852 e numerato 1342-000-013852 (pagina 19 elaborato peritale);
Pag.
8 - apertura di credito in conto corrente a revoca datata 20.06.2001 dell'importo di lire 15.000.000 (€ 7.746,85) – (pagina 21 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a revoca datata 28.12.2001 dell'importo di lire 30.000.000 (€ 15.493,71) – (pagina 21 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a revoca datata 26.03.2002 dell'importo di € 25.000,00 – (pagina 21 elaborato peritale);
- anticipazione s.b.f. fino ad € 50.000,00, datata 29.05.2006 – (pagina 21 elaborato peritale);
- lettera di apertura di conto corrente/benestare n. 000/013852/78, datata
25.07.2006 – (pagina 21 elaborato peritale);
- aumento dell'importo della linea di credito per anticipazioni su fatture o altri documenti n. 1342-000-013852 da € 50.000,00 ad € 150.000,00, datato 12.06.2007 e sottoscritto dalla correntista e dalla banca (pagina 22 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato n. 002160 datata 12.06.2007 dell'importo di 150.000,00 euro, sottoscritta dalla correntista pagina 22 elaborato peritale);
- riduzione di apertura di credito a tempo indeterminato n. 002160 da €
150.000,00 a € 70.000,00 a valere sul conto corrente oggetto di causa n.
13852, datata 17.03.2009 e sottoscritta dalla correntista pagina 22 elaborato peritale);
- aumento di apertura di credito a tempo indeterminato n. 002160 da €
70.000,00 a € 150.000,00 a valere sul conto corrente oggetto di causa, datato 10.11.2009, il cui documento di sintesi allegato è sottoscritto dalla correntista pagina 22 elaborato peritale).
Come sottolineato dal consulente, tutte le competenze dei richiamati rapporti sono state addebitate dalla sul conto corrente n. 13852. Pt_1
Pag. 9 Quanto agli estratti conto relativi al conto corrente n. 13852 oggetto di causa, il CTU ha verificato (cfr. da pagina 23 a pagina 25 dell'elaborato peritale) che sono presenti:
“- Relativamente all'anno 2000: sono presenti gli estratti conto di tutti i quattro trimestri, mancano i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei trimestri 1° e 2° del 2000; i conteggi delle competenze di tali trimestri sono riportati nel prospetto competenze del
3° trimestre 2000;
- Relativamente al 2001: gli estratti conto del 1° e 3° trimestre sono completi, invece gli estratti conto del 2° e 4° trimestre sono incompleti, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2002: sono presenti gli estratti conto di tutti i quattro trimestri, mancano i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei trimestri 3° e 4°;
- Per l'anno 2003: l'estratto conto del 1° trimestre è incompleto, gli estratti conto dei trimestri 2°, 3° e 4° riportano tutti i movimenti del periodo, mancano i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Relativamente al 2004: gli estratti conto del 1°, 3° e 4° trimestre sono incompleti, manca l'estratto conto del 2° trimestre, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo all'anno 2005: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, mancano il riassunto scalare ed il prospetto di calcolo delle competenze del 4° trimestre;
- Per l'anno 2006: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Relativamente all'anno 2007: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
Pag. 10 - Riguardo al 2008: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Per il 2009: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Relativamente al 2010: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti anche i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo al 2011: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, anche i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri sono agli atti;
- Per ciò che riguarda il 2012: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2013: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, anche i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri sono stati prodotti;
- Relativamente all'anno 2014: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo all'anno 2015: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2016: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi e sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Relativamente al 2017: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri;
Pag. 11 - Riguardo al 2018: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno.
Relativamente al conto finanziamenti fatture collegato al conto corrente oggetto di causa, il CTU fa presente alla S.V.Ill.ma che agli atti sono presenti i riassunti scalare ed i prospetti competenze a decorrere dal 4° trimestre 2009 fino al 4° trimestre 2011”.
In seguito alla indicazione degli estratti conto presenti, l'ausiliario ha specificato che “agli atti sono presenti gli estratti conto del conto corrente n. 13852 che documentano i movimenti del conto corrente stesso a partire dal 03.02.2000, data della sua apertura. Tuttavia, come spiegato in precedenza agli atti non sono presenti tutti gli estratti conto dalla data di apertura sino a quella di chiusura, in più alcuni estratti conto sono incompleti” (cfr. pagina 27 dell'elaborato).
Pertanto, il CTU, correttamente ha evidenziato:“quando l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) ha riportato saldo negativo, ha applicato il saldo “0”, escludendo il peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato” (cfr. pagina 27 dell'elaborato).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che nei rapporti bancari di conto corrente, qualora la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici sia esclusa e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche partendo dal principio del cosiddetto 'saldo zero' (ex multis, Cass., 28/05/2025, n. 14269).
Quanto all'anatocismo, il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa è stato stipulato in data 03.02.2000, quindi anteriormente al
30.06.2000, data della pubblicazione della delibera CICR.
Pag. 12 L'ausiliario analizzando il rapporto (cfr. pagine 30-31-32 dell'elaborato) ha sottolineato, tra l'altro, che “nel modulo informativo allegato al contratto del 03.02.2000, nulla è scritto riguardo alla periodicità di capitalizzazione degli interessi” (pagina 30) e che “Sul documento di sintesi del 29.05.2006 relativo al contratto di conto corrente n.
000/013852/78 sottoscritto dalla correntista è determinata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, infatti si legge: Periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori/debitori
TRIMESTRALE” (pagina 31) ed, infine, che “la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito è pattuita anche nella lettera di apertura di conto corrente – benestare del 25.07.2006” (pagina
31).
Il consulente, correttamente e in ragione dei criteri indicati con i quesiti,
“ha ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nel rispetto dei criteri indicati dalla S.V.Ill.ma. Quindi:
- Ha eliminato la capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000;
- Ha eliminato la capitalizzazione degli interessi altresì dal giorno
01.07.2000 al 29.05.2006, dal momento che, dai documenti agli atti, solo in tale data la banca ricorrente si è adeguata alle disposizioni dell'art. 120 TUB;
Il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori dal 29.05.2006 al 31.12.2013 ed ha verificato che anche dai riassunti scalari agli atti risulta che la banca ha applicato la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, nel rispetto dell'art. 120 TUB;
- Ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla conclusione del contratto, dal momento che dai documenti agli atti non risulta alcun adeguamento contrattuale alle disposizioni della delibera CICR del 3.8.2016, relativa alla capitalizzazione degli interessi. In calce agli estratti conto al 31.12.2016, al 31.03.2017, al 30.06.2017 e al 30.09.2017 è richiamata una lettera del
Pag. 13 6.10.2016 inviata dalla banca alla correntista per proporre la modifica unilaterale delle condizioni economiche con decorrenza dal 30.10.2016 per adeguare le condizioni contrattuali alla delibera CICR del 3 agosto
2016 n. 343. Ma la lettera richiamata non è agli atti” (cfr. pagine 32 e
33 dell'elaborato).
Inoltre, il CTU, dalla pagina 33 alla pagina 39 dell'elaborato peritale, ha indicato le condizioni economiche pattuite per tutti i rapporti in essere ed ha specificato che “al fine del calcolo degli interessi passivi relativi al conto corrente oggetto di causa ha applicato i tassi pattuiti contrattualmente e applicati nel corso del rapporto nei limiti delle pattuizioni, riconducendo i tassi alle pattuizioni quando applicati dalla banca in misura peggiorativa per la correntista” (cfr. pagina 39 dell'elaborato).
In relazione all'eventuale usurarietà dei tassi, l'ausiliario ha individuato analiticamente i tassi dalla pagina 41 alla pagina 50 dell'elaborato e ha specificato, dalla pagina 51 alla pagina 54, il calcolo relativamente all'usura originaria e indicato i parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e quelli da confrontare ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori.
In relazione, poi, alla commissione di massimo scoperto, il CTU ha, dalla pagina 53 alla pagina 57 dell'elaborato, evidenziato le commissioni di massimo scoperto relative ai rapporti in essere e “nel ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel rispetto del quesito peritale, ha escluso il calcolo della commissione di massimo scoperto nel
3° trimestre 2009 ed il calcolo della “commissione onnicomprensiva” applicata dalla banca nel 2° trimestre 2012. Il CTU ha calcolato la CMS nel periodo dal 4° trimestre 2009 al 1° trimestre 2012, secondo i criteri utilizzati dalla banca, rispettando le pattuizioni.
Relativamente alle operazioni di anticipo su fatture, il CTU ha escluso, in base ai documenti prodotti, il calcolo della CMS dal 3° trimestre 2009
Pag. 14 al 2° trimestre 2012 perché agli atti non risulta alcun adeguamento delle clausole sulla CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
Relativamente al periodo successivo alla data del 01.07.2012 il CTU ha verificato che la banca a decorrere dal 3° trimestre 2012 ha continuato a conteggiare una “commissione onnicomprensiva” con aliquota annua del 2% applicata sull'importo del fido di € 150.000,00, denominata a decorrere dal 4° trimestre 2017 “commissione sul fido accordato”, ma agli atti non risulta alcuna pattuizione della suddetta commissione, né alcuna comunicazione da parte della banca alla correntista di adeguamento del contratto alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del
Decreto CICR n. 644 del 20.06.2012; pertanto il CTU, nel rispetto del quesito peritale, non ha conteggiato la CMS e le commissioni sostitutive
“commissione onnicomprensiva”, “commissione sul fido accordato” e
“CIV” applicate dalla banca a decorrere dal 3° trimestre 2012”.
Alla luce delle indicazioni che precedono, come specificate nell'elaborato peritale redatto dal dott. – che il Persona_1 giudicante ritiene di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni -, correttamente il CTU ha ricalcolato il conto corrente partendo dal “saldo 0” e lo ha specificato dalla pagina 59 alla pagina 62.
Il CTU, pertanto, sulla scorta delle operazioni effettuate e sopra descritte, conclude che “il saldo del conto corrente n. 13852 al 19.12.2018, ricalcolato dal CTU, nel rispetto delle disposizioni date dalla S.V.Ill.ma,
è pari ad € 23.668,06 a debito della correntista (Allegato n. 12 alla relazione). Le competenze del conto corrente ricalcolate dal CTU sono riportate nella tabella n. 4 (Allegato n. 13 alla relazione). Le competenze ricalcolate dal CTU relative al conto finanziamenti su fatture n. 1342-
000-013852 sono riportate nella tabella n. 5 (Allegato n. 14 alla relazione).
Pag. 15 Il saldo del conto corrente n. 13852, oggetto di causa, determinato dalla banca al 19.12.2018 è pari a 254.524,19 euro a debito della correntista.
La differenza tra il saldo determinato dal CTU e quello determinato dalla banca è pari ad € 230.856,13 a favore della correntista”.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario possono essere ritenute valide ed esaustive ai fini della decisione, in quanto effettuate nell'ottica ricostruttiva derivante dalle pronunce della giurisprudenza. In particolare, i risultati cui il CTU è pervenuto sono connotati da un sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente alcune delle poste contestate, ha precisato i criteri di cui si
è avvalso, e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni omnibus per presunta intesa anticoncorrenziale in virtù del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005, occorre sottolineare, innanzitutto, che la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, disponendo che se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato, perde implicitamente la propria valenza probatoria a discapito dell'attore, il quale in tal caso dovrà provare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita (cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 21/02/2023).
Nel caso di specie le fideiussioni prestate da in data Controparte_3
26/3/2002, in data 22/12/2004 e in data Parte_2 Parte_3
26/3/2002, sono tutte antecedenti al provvedimento in questione e, quindi, chi invoca la nullità deve provare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita.
In particolare, chi invoca la nullità deve dimostrare l'esistenza dell'intesa illecita alla data di sottoscrizione del contratto (ex multis, Trib. Napoli,
Sez. spec. in materia di imprese, 03/12/2024, n. 10395).
Pag. 16 Va, inoltre, sottolineato che la questione della nullità per conformità allo schema ABI viene composto dalle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte (sentenza n. 29810/2017), le quali aderendo alla tesi della nullità parziale, affermano che le clausole oggetto di censura da parte della
Autorità Garante non determinano automaticamente la nullità integrale del contratto di fideiussione, travolgendolo nella sua interezza, ma la sola nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi confinare la nullità dell'intero contratto alla sola ipotesi in cui risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato in assenza di quelle specifiche clausole.
In altri termini, il contratto di fideiussione riproducente le clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale e sanzionate dalla Banca d'Italia, sarebbe nullo limitatamente a siffatte clausole. In tal senso si sono espresse, come detto, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021).
Orbene, venendo al caso di specie, i resistenti-convenuti fideiussori non deducono né allegano in giudizio alcuna ragione in base alla quale l'invalidità (parziale) assumerebbe rilevanza, incidendo direttamente sulla prestata garanzia. Infatti, deducono genericamente, ma non dimostrano, come sarebbe stato loro onere, che in assenza delle clausole i contratti non sarebbero sorti, né tanto meno allegano e provano come e
Pag. 17 in che modo tali clausole abbiano in concreto avuto effettiva incidenza in relazione all'intero contratto di fideiussione.
Ne deriva che l'eccezione di nullità sollevata non può trovare accoglimento.
Infine, quanto alla prospettata richiesta di accertamento del danno, avanzata in forma dubitativa e con riserva di azione, seppure la si volesse ritenere specificamente formulata sotto forma di riconvenzionale, ma – si ribadisce – non si rinvengono i criteri e le forme per qualificarla domanda riconvenzionale -, la stessa non potrebbe trovare accoglimento in quanto non specificamente provata.
Per effetto delle illegittimità riscontrate nei rapporti bancari per cui è causa, va disposta, secondo la ricostruzione ed il ricalcolo come sopra specificati, la condanna di in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
, e , nelle rispettive Controparte_3 Parte_2 Parte_3 qualità, al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di
[...] Parte_1
€.23.668,06. Sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della differenza tra quanto oggetto di richiesta e quanto effettivamente riscontrato in seguito all'istruttoria, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1041/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla
[...]
, per i motivi Parte_1 sopra esposti, e per l'effetto:
Pag. 18 - condanna, in solido, in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
, e , nelle rispettive Controparte_3 Parte_2 Parte_3 qualità, al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di
[...] Parte_1
€.23.668,06 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda e sino al soddisfo;
- rigetta qualsiasi ulteriore domanda ed eccezione delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Pone definitivamente in solido, al 50% a carico di parte ricorrente-attrice e di parte resistente-convenuta, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott. con decreto del Persona_1
2 dicembre 2023.
Così deciso in Lagonegro il 24 luglio 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2020 R.G. avente ad oggetto: accertamento somme e nullità contratti bancari
PROMOSSA DA
Parte_1
aderente al
[...]
, con sede in Vallo della Lucania Controparte_1
(SA), alla Via A.R. Passaro, Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti ricorrente-attrice
CONTRO
(p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_3
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 C.F._1 Parte_2
) ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Greco e Maria Luisa de Filpo ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti-convenuti
NONCHE' CONTRO
con socio Controparte_4 unico (codice fiscale , in persona del legale rapp.te p.t., e P.IVA_4
Pag. 1 per essa la mandataria (codice fiscale , p. CP_5 P.IVA_5
IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_6 difesa dall'avv. Salvatore Giammaria ed elettivamente domiciliata come in atti interventore volontario
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente sulla scorta delle Pt_1 risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo celebratosi innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, chiedeva che il
Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“a. Accertare che la Parte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., sia creditrice nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 con sede in Rotonda (PZ) alla Strada Provinciale 9 28 km 3 - c.f. e p.iva.
nonche, in virtù delle fideiussioni omnibus rilasciate, nei P.IVA_3 confronti dei sigg. , nato a [...], il Controparte_3
05.12.1971 e residente in [...] al Corso BA 71
( ), , nato a [...] il C.F._1 Parte_3
29.02.1976 e residente in [...] al Corso BA 71
( ) e nato a [...] il C.F._3 Parte_2
12.08.1969 e residente in [...] al Corso BA 71
( ), alla data del 18.11.2018 , della somma di €. C.F._2
239.099,36, oltre interessi dal 19.11.2018 sino al soddisfo;
b. Condannare, conseguentemente, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della Parte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., la debirice principale
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Rotonda (PZ) alla Strada Provinciale 28 km 3 - c.f. e p.iva. P.IVA_3 nonchè, in virtù delle fideiussioni omnibus rilasciate, i sigg. Pt_5
[...] , nato a [...], il [...] e residente in [...]
(PZ) al Corso BA 71 ( ), , C.F._1 Parte_3 nato a [...] il [...] e residente in [...] al
Corso BA 71 ( ) e nato a [...]F._3 Parte_2
Lagonegro (PZ) il 12.08.1969 e residente in [...] al Corso
BA 71 ( ), alla data del 18.11.2018 , al C.F._2 pagamento della somma di €. 239.099,36, ovvero di quella maggiore che dovesse accertarsi in corso di procedimento, oltre interessi dal
19.11.2018 sino al soddisfo;
c. Il tutto in uno alla rifusione delle spese e compensi per la presente procedura”.
A sostegno della domanda sottolineava come il procedimento di accertamento tecnico preventivo avesse formulato due ipotesi ricostruttive del rapporto di conto corrente, alla data del 30.09.2014, a seconda che venissero escluse o conteggiate le commissioni di massimo scoperto applicate al rapporto. Più dettagliatamente, la prima ipotesi prevedeva un saldo debitore da e/c pari ad € 129.261,07, mentre il saldo da ricostruzione risultava pari a - € 77.771,11 (senza CMS), mentre la seconda, partendo sempre dal medesimo saldo debitore, prevedeva un saldo da ricostruzione pari ad € 120.006,38 (con CMS).
Sottolineava che nell'elaborato solo per il periodo antecedente al
09/05/2006, non risulterebbero concordate la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, i giorni valuta sui prelievi così come la commissione di massimo scoperto.
Specificava, altresì, che a mezzo consulenza tecnica di parte erano state rielaborate le due ipotesi di calcolo di cui alla ATP e che, pertanto,
l'importo a credito della risultava, alternativamente, quello di una Pt_1 delle due ipotesi così come richiesto nelle conclusioni del ricorso.
Si costituivano in giudizio i resistenti che impugnavano estensivamente il contenuto e le richieste di parte ricorrente e, facendo riferimento
Pag. 3 all'elaborato peritale del procedimento di ATP, specificavano: 1) quanto alla illegittima capitalizzazione degli interessi come agli atti non fossero presenti tutti gli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura e che alcuni estratti conto risultavano incompleti;
2) quanto alla usurarietà originaria e sopravvenuta, la presenza di usura sopravvenuta per le pattuizioni intercorse tra le parti;
3) quanto alla nullità delle fideiussioni la mancata individuazione della decadenza ex art. 1957 c.c., così che i fideiussori , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 andavano considerati liberati per il mancato esercizio della suddetta azione giudiziaria da parte della Banca entro il termine di mesi sei.
Specificavano, altresì, che il terzo Controparte_6 non avesse provato la legittimazione alla successione nel processo ex artt.
110 e 111 c.p.c..
Evidenziavano, infine, come alla ed ai suoi fideiussori nessuna CP_2 trasparenza fosse stata assicurata e che tale lacuna aveva avuto notevoli ripercussioni sull'esposizione debitoria della società nel corso di esecuzione del relativo rapporto, producendo paventati scoperti che, di fatto, avevano inibito, gradualmente, l'operatività economica e finanziaria della società, soprattutto in materia di appalti.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda come formulata dalla Parte_1
, nonché da
[...] Controparte_6 quest'ultimo privo di legittimazione. Rideterminare, sulla base delle risultanze della CTU, il credito vantato da nei Parte_1 confronti della quantificato in € 23.668,06. CP_2
Dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai signori P_
, , con riferimento alle clausole
[...] Parte_2 Parte_3 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI ritenute lesive della libertà di concorrenza alla luce del provvedimento n. 55 del 02/05/2005
Banca Italia, nonché delle S.U. 41994/21. In particolare, dichiarare la
Pag. 4 nullità dell'art. 6 schema ABI, con conseguente liberazione dei
SS , , da ogni Controparte_3 Parte_2 Parte_3 obbligazione contrattuale nei confronti della Parte_1 per lo spirare del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Successivamente alla celebrazione della prima udienza, il giudice, con ordinanza del 10 novembre 2020, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario e successivamente, concedeva termini di cui all'art 183, c. 6, c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., parte resistente-convenuta specificava ed integrava le proprie difese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale: Rigettare la domanda attrice per i motivi sopra esposti essendo la pretesa creditoria della né provata né fondata, Pt_1 nell'an e nel quantum, né idoneamente documentata. Dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai , poiché rientranti Pt_2 sicuramente fra quelle ritenute nulle dalla Cassazione, essendo state prestate su moduli che ripropongono esattamente gli articoli esaminati e menzionati nella pronuncia e, per l'effetto, comminata ai contratti “a valle” la sanzione della nullità totale, e perché collegati ad un contratto di c/c nullo: in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi
“simul stabunt, simul cadent” (Cass. 22 marzo 2013, n. 7255).
Conseguentemente, liberare tutti i fideiussori da ogni obbligazione contrattuale nei confronti dell'istituto, fatti salvi i diritti degli stessi di richiedere il risarcimento del danno da condotta illecita che ci riserviamo di quantificare. Accertare la nullità del contratto di apertura c/c e, per l'effetto, previo accertamento della nullità di ogni addebito
Pag. 5 effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, che la senza Pt_1 alcun valido titolo, ha addebitato agli opponenti importi non dovuti e che, quindi, nessuna somma è dovuta dagli opponenti alla Banca.
In subordine:
In via istruttoria Disporre C.T.U. contabile, da affidarsi quale incarico peritale a soggetto di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza, esperto contabile, al fine di: - ridurre l'importo richiesto dalla alla sussistenza dei presupposti di congruità dei conteggi Pt_1 degli interessi e delle spese e commissioni applicate dalla - Pt_1 accertare e quantificare il danno (patrimoniale e non) subito dalla società e dai fideiussori, conseguente alla illegittima CP_2 applicazione da parte della di condizioni contrattuali non pattuite Pt_1
o comunque contra legem comprensivo di interessi, il tutto previa verifica della documentazione pre contrattuale e/o informativa, nonché dei contratti sottoscritti;
- condannare la a restituire al correntista Pt_1 tutte le somme percepite o addebitate in esecuzione dei rapporti bancari siccome nulli, anche a titoli di interessi e c.m.s. o comunque di ogni altra somma indebitamente riscossa nella misura che verrà stabilità in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale la dimostrasse di essere creditrice di Pt_1 qualsivoglia somma, premessa la corretta ricostruzione dei rapporti di dare-avere, operare la compensazione tra la somma che risulterà effettivamente dovuta alla e il credito vantato dagli opponenti per Pt_1 effetto della nullità del rapporto di c/c e per l'indebito versamento delle somme a titolo di interessi e c.m.s. comunque denominati. - effettuare l'accertamento dell'esistenza e dell'esatta entità del credito vantato dagli opponenti nei confronti della Banca, all'esito del ricalcolo del saldo di c/c con indicazione delle somme non dovute ed illegittimamente addebitate per interessi anatocistici o comunque ultralegali, c.m.s., altre
Pag. 6 commissioni e spese non pattuite, dell'eventuale superamento del tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione, applicabili, ratione temporis, al rapporto in contestazione, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca”.
Nelle more interveniva volontariamente in giudizio la CP_6
cessionaria dei crediti della Banca ricorrente, che nel riportarsi anche
[...] alle difese della cedente banca, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle avversarie Controparte_6 pretese di restituzione e/o domande di risarcimento danni, atteso che la stessa si è resa meramente cessionaria del rapporto di credito per cui è causa, con esclusione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria connessa a detto rapporto;
- nel merito, rigettare le avverse difese, richieste e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente accoglimento della domanda principale proposta dalla cedente
[...]
Parte_1
[...]
- condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Pag. 7 Il giudizio, quindi, veniva istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e successivamente al deposito dell'elaborato peritale ritenuto maturo per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo documentato in atti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va evidenziato che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (ex plurimis,
Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503). Ne deriva che la cessionaria deve ritenersi nel presente giudizio alla stregua di un interventore volontario.
Ancora in via preliminare occorre osservare che, come specificato anche dal CTU dott. che i rapporti bancari per cui è causa Persona_1 possono essere così indentificati:
- rapporto di conto corrente n. 13852 aperto in data 03.02.2000 (p. 19 elaborato peritale);
- rapporto di finanziamento/anticipazione su fatture collegato al conto corrente n. 13852 e numerato 1342-000-013852 (pagina 19 elaborato peritale);
Pag.
8 - apertura di credito in conto corrente a revoca datata 20.06.2001 dell'importo di lire 15.000.000 (€ 7.746,85) – (pagina 21 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a revoca datata 28.12.2001 dell'importo di lire 30.000.000 (€ 15.493,71) – (pagina 21 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a revoca datata 26.03.2002 dell'importo di € 25.000,00 – (pagina 21 elaborato peritale);
- anticipazione s.b.f. fino ad € 50.000,00, datata 29.05.2006 – (pagina 21 elaborato peritale);
- lettera di apertura di conto corrente/benestare n. 000/013852/78, datata
25.07.2006 – (pagina 21 elaborato peritale);
- aumento dell'importo della linea di credito per anticipazioni su fatture o altri documenti n. 1342-000-013852 da € 50.000,00 ad € 150.000,00, datato 12.06.2007 e sottoscritto dalla correntista e dalla banca (pagina 22 elaborato peritale);
- apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato n. 002160 datata 12.06.2007 dell'importo di 150.000,00 euro, sottoscritta dalla correntista pagina 22 elaborato peritale);
- riduzione di apertura di credito a tempo indeterminato n. 002160 da €
150.000,00 a € 70.000,00 a valere sul conto corrente oggetto di causa n.
13852, datata 17.03.2009 e sottoscritta dalla correntista pagina 22 elaborato peritale);
- aumento di apertura di credito a tempo indeterminato n. 002160 da €
70.000,00 a € 150.000,00 a valere sul conto corrente oggetto di causa, datato 10.11.2009, il cui documento di sintesi allegato è sottoscritto dalla correntista pagina 22 elaborato peritale).
Come sottolineato dal consulente, tutte le competenze dei richiamati rapporti sono state addebitate dalla sul conto corrente n. 13852. Pt_1
Pag. 9 Quanto agli estratti conto relativi al conto corrente n. 13852 oggetto di causa, il CTU ha verificato (cfr. da pagina 23 a pagina 25 dell'elaborato peritale) che sono presenti:
“- Relativamente all'anno 2000: sono presenti gli estratti conto di tutti i quattro trimestri, mancano i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei trimestri 1° e 2° del 2000; i conteggi delle competenze di tali trimestri sono riportati nel prospetto competenze del
3° trimestre 2000;
- Relativamente al 2001: gli estratti conto del 1° e 3° trimestre sono completi, invece gli estratti conto del 2° e 4° trimestre sono incompleti, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2002: sono presenti gli estratti conto di tutti i quattro trimestri, mancano i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei trimestri 3° e 4°;
- Per l'anno 2003: l'estratto conto del 1° trimestre è incompleto, gli estratti conto dei trimestri 2°, 3° e 4° riportano tutti i movimenti del periodo, mancano i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Relativamente al 2004: gli estratti conto del 1°, 3° e 4° trimestre sono incompleti, manca l'estratto conto del 2° trimestre, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo all'anno 2005: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, mancano il riassunto scalare ed il prospetto di calcolo delle competenze del 4° trimestre;
- Per l'anno 2006: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Relativamente all'anno 2007: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
Pag. 10 - Riguardo al 2008: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Per il 2009: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Relativamente al 2010: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono presenti anche i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo al 2011: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, anche i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri sono agli atti;
- Per ciò che riguarda il 2012: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2013: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, anche i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri sono stati prodotti;
- Relativamente all'anno 2014: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri;
- Riguardo all'anno 2015: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri;
- Per il 2016: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi e sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno;
- Relativamente al 2017: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, vi sono i riassunti scalare ed i prospetti per il conteggio delle competenze dei 4 trimestri;
Pag. 11 - Riguardo al 2018: gli estratti conto dei 4 trimestri sono completi, sono completi altresì i riassunti scalari ed i prospetti competenze dei 4 trimestri dell'anno.
Relativamente al conto finanziamenti fatture collegato al conto corrente oggetto di causa, il CTU fa presente alla S.V.Ill.ma che agli atti sono presenti i riassunti scalare ed i prospetti competenze a decorrere dal 4° trimestre 2009 fino al 4° trimestre 2011”.
In seguito alla indicazione degli estratti conto presenti, l'ausiliario ha specificato che “agli atti sono presenti gli estratti conto del conto corrente n. 13852 che documentano i movimenti del conto corrente stesso a partire dal 03.02.2000, data della sua apertura. Tuttavia, come spiegato in precedenza agli atti non sono presenti tutti gli estratti conto dalla data di apertura sino a quella di chiusura, in più alcuni estratti conto sono incompleti” (cfr. pagina 27 dell'elaborato).
Pertanto, il CTU, correttamente ha evidenziato:“quando l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) ha riportato saldo negativo, ha applicato il saldo “0”, escludendo il peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato” (cfr. pagina 27 dell'elaborato).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che nei rapporti bancari di conto corrente, qualora la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici sia esclusa e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche partendo dal principio del cosiddetto 'saldo zero' (ex multis, Cass., 28/05/2025, n. 14269).
Quanto all'anatocismo, il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa è stato stipulato in data 03.02.2000, quindi anteriormente al
30.06.2000, data della pubblicazione della delibera CICR.
Pag. 12 L'ausiliario analizzando il rapporto (cfr. pagine 30-31-32 dell'elaborato) ha sottolineato, tra l'altro, che “nel modulo informativo allegato al contratto del 03.02.2000, nulla è scritto riguardo alla periodicità di capitalizzazione degli interessi” (pagina 30) e che “Sul documento di sintesi del 29.05.2006 relativo al contratto di conto corrente n.
000/013852/78 sottoscritto dalla correntista è determinata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, infatti si legge: Periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori/debitori
TRIMESTRALE” (pagina 31) ed, infine, che “la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito è pattuita anche nella lettera di apertura di conto corrente – benestare del 25.07.2006” (pagina
31).
Il consulente, correttamente e in ragione dei criteri indicati con i quesiti,
“ha ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nel rispetto dei criteri indicati dalla S.V.Ill.ma. Quindi:
- Ha eliminato la capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000;
- Ha eliminato la capitalizzazione degli interessi altresì dal giorno
01.07.2000 al 29.05.2006, dal momento che, dai documenti agli atti, solo in tale data la banca ricorrente si è adeguata alle disposizioni dell'art. 120 TUB;
Il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori dal 29.05.2006 al 31.12.2013 ed ha verificato che anche dai riassunti scalari agli atti risulta che la banca ha applicato la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, nel rispetto dell'art. 120 TUB;
- Ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla conclusione del contratto, dal momento che dai documenti agli atti non risulta alcun adeguamento contrattuale alle disposizioni della delibera CICR del 3.8.2016, relativa alla capitalizzazione degli interessi. In calce agli estratti conto al 31.12.2016, al 31.03.2017, al 30.06.2017 e al 30.09.2017 è richiamata una lettera del
Pag. 13 6.10.2016 inviata dalla banca alla correntista per proporre la modifica unilaterale delle condizioni economiche con decorrenza dal 30.10.2016 per adeguare le condizioni contrattuali alla delibera CICR del 3 agosto
2016 n. 343. Ma la lettera richiamata non è agli atti” (cfr. pagine 32 e
33 dell'elaborato).
Inoltre, il CTU, dalla pagina 33 alla pagina 39 dell'elaborato peritale, ha indicato le condizioni economiche pattuite per tutti i rapporti in essere ed ha specificato che “al fine del calcolo degli interessi passivi relativi al conto corrente oggetto di causa ha applicato i tassi pattuiti contrattualmente e applicati nel corso del rapporto nei limiti delle pattuizioni, riconducendo i tassi alle pattuizioni quando applicati dalla banca in misura peggiorativa per la correntista” (cfr. pagina 39 dell'elaborato).
In relazione all'eventuale usurarietà dei tassi, l'ausiliario ha individuato analiticamente i tassi dalla pagina 41 alla pagina 50 dell'elaborato e ha specificato, dalla pagina 51 alla pagina 54, il calcolo relativamente all'usura originaria e indicato i parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e quelli da confrontare ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori.
In relazione, poi, alla commissione di massimo scoperto, il CTU ha, dalla pagina 53 alla pagina 57 dell'elaborato, evidenziato le commissioni di massimo scoperto relative ai rapporti in essere e “nel ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel rispetto del quesito peritale, ha escluso il calcolo della commissione di massimo scoperto nel
3° trimestre 2009 ed il calcolo della “commissione onnicomprensiva” applicata dalla banca nel 2° trimestre 2012. Il CTU ha calcolato la CMS nel periodo dal 4° trimestre 2009 al 1° trimestre 2012, secondo i criteri utilizzati dalla banca, rispettando le pattuizioni.
Relativamente alle operazioni di anticipo su fatture, il CTU ha escluso, in base ai documenti prodotti, il calcolo della CMS dal 3° trimestre 2009
Pag. 14 al 2° trimestre 2012 perché agli atti non risulta alcun adeguamento delle clausole sulla CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
Relativamente al periodo successivo alla data del 01.07.2012 il CTU ha verificato che la banca a decorrere dal 3° trimestre 2012 ha continuato a conteggiare una “commissione onnicomprensiva” con aliquota annua del 2% applicata sull'importo del fido di € 150.000,00, denominata a decorrere dal 4° trimestre 2017 “commissione sul fido accordato”, ma agli atti non risulta alcuna pattuizione della suddetta commissione, né alcuna comunicazione da parte della banca alla correntista di adeguamento del contratto alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del
Decreto CICR n. 644 del 20.06.2012; pertanto il CTU, nel rispetto del quesito peritale, non ha conteggiato la CMS e le commissioni sostitutive
“commissione onnicomprensiva”, “commissione sul fido accordato” e
“CIV” applicate dalla banca a decorrere dal 3° trimestre 2012”.
Alla luce delle indicazioni che precedono, come specificate nell'elaborato peritale redatto dal dott. – che il Persona_1 giudicante ritiene di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni -, correttamente il CTU ha ricalcolato il conto corrente partendo dal “saldo 0” e lo ha specificato dalla pagina 59 alla pagina 62.
Il CTU, pertanto, sulla scorta delle operazioni effettuate e sopra descritte, conclude che “il saldo del conto corrente n. 13852 al 19.12.2018, ricalcolato dal CTU, nel rispetto delle disposizioni date dalla S.V.Ill.ma,
è pari ad € 23.668,06 a debito della correntista (Allegato n. 12 alla relazione). Le competenze del conto corrente ricalcolate dal CTU sono riportate nella tabella n. 4 (Allegato n. 13 alla relazione). Le competenze ricalcolate dal CTU relative al conto finanziamenti su fatture n. 1342-
000-013852 sono riportate nella tabella n. 5 (Allegato n. 14 alla relazione).
Pag. 15 Il saldo del conto corrente n. 13852, oggetto di causa, determinato dalla banca al 19.12.2018 è pari a 254.524,19 euro a debito della correntista.
La differenza tra il saldo determinato dal CTU e quello determinato dalla banca è pari ad € 230.856,13 a favore della correntista”.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario possono essere ritenute valide ed esaustive ai fini della decisione, in quanto effettuate nell'ottica ricostruttiva derivante dalle pronunce della giurisprudenza. In particolare, i risultati cui il CTU è pervenuto sono connotati da un sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente alcune delle poste contestate, ha precisato i criteri di cui si
è avvalso, e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni omnibus per presunta intesa anticoncorrenziale in virtù del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005, occorre sottolineare, innanzitutto, che la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, disponendo che se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato, perde implicitamente la propria valenza probatoria a discapito dell'attore, il quale in tal caso dovrà provare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita (cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 21/02/2023).
Nel caso di specie le fideiussioni prestate da in data Controparte_3
26/3/2002, in data 22/12/2004 e in data Parte_2 Parte_3
26/3/2002, sono tutte antecedenti al provvedimento in questione e, quindi, chi invoca la nullità deve provare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita.
In particolare, chi invoca la nullità deve dimostrare l'esistenza dell'intesa illecita alla data di sottoscrizione del contratto (ex multis, Trib. Napoli,
Sez. spec. in materia di imprese, 03/12/2024, n. 10395).
Pag. 16 Va, inoltre, sottolineato che la questione della nullità per conformità allo schema ABI viene composto dalle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte (sentenza n. 29810/2017), le quali aderendo alla tesi della nullità parziale, affermano che le clausole oggetto di censura da parte della
Autorità Garante non determinano automaticamente la nullità integrale del contratto di fideiussione, travolgendolo nella sua interezza, ma la sola nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi confinare la nullità dell'intero contratto alla sola ipotesi in cui risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato in assenza di quelle specifiche clausole.
In altri termini, il contratto di fideiussione riproducente le clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale e sanzionate dalla Banca d'Italia, sarebbe nullo limitatamente a siffatte clausole. In tal senso si sono espresse, come detto, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021).
Orbene, venendo al caso di specie, i resistenti-convenuti fideiussori non deducono né allegano in giudizio alcuna ragione in base alla quale l'invalidità (parziale) assumerebbe rilevanza, incidendo direttamente sulla prestata garanzia. Infatti, deducono genericamente, ma non dimostrano, come sarebbe stato loro onere, che in assenza delle clausole i contratti non sarebbero sorti, né tanto meno allegano e provano come e
Pag. 17 in che modo tali clausole abbiano in concreto avuto effettiva incidenza in relazione all'intero contratto di fideiussione.
Ne deriva che l'eccezione di nullità sollevata non può trovare accoglimento.
Infine, quanto alla prospettata richiesta di accertamento del danno, avanzata in forma dubitativa e con riserva di azione, seppure la si volesse ritenere specificamente formulata sotto forma di riconvenzionale, ma – si ribadisce – non si rinvengono i criteri e le forme per qualificarla domanda riconvenzionale -, la stessa non potrebbe trovare accoglimento in quanto non specificamente provata.
Per effetto delle illegittimità riscontrate nei rapporti bancari per cui è causa, va disposta, secondo la ricostruzione ed il ricalcolo come sopra specificati, la condanna di in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
, e , nelle rispettive Controparte_3 Parte_2 Parte_3 qualità, al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di
[...] Parte_1
€.23.668,06. Sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della differenza tra quanto oggetto di richiesta e quanto effettivamente riscontrato in seguito all'istruttoria, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1041/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla
[...]
, per i motivi Parte_1 sopra esposti, e per l'effetto:
Pag. 18 - condanna, in solido, in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
, e , nelle rispettive Controparte_3 Parte_2 Parte_3 qualità, al pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di
[...] Parte_1
€.23.668,06 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda e sino al soddisfo;
- rigetta qualsiasi ulteriore domanda ed eccezione delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Pone definitivamente in solido, al 50% a carico di parte ricorrente-attrice e di parte resistente-convenuta, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott. con decreto del Persona_1
2 dicembre 2023.
Così deciso in Lagonegro il 24 luglio 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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