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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 224/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'ufficio legale di sede,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 16 settembre 2022, aveva Parte_2
convenuto in giudizio l' e aveva, innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento per CP_2 accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, il giudice, con decreto di omologa del 19 marzo 2022, aveva riconosciuto che lei necessitava di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 1 aprile 2022, notificato il decreto di omologa all' , inviando, altresì, all' , in data 11 aprile 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_2 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di non essere stata ricoverata per periodi superiori ad un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, la ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento nel mese di novembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 173/2023 del 13 febbraio 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , CP_2
visto che il pagamento era avvenuto oltre il termine di legge, e aveva, quindi, liquidato, in favore della ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.686,00, oltre spese forfettarie e accessori,
quantificandola sulla base dello scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con applicazione dei valori minimi e “con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella sostanza non
2 svoltasi”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Voglia la Corte:
“- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata in quanto il Parte_2
primo giudice, nello statuire in ordine alle spese di lite, non aveva liquidato la fase decisionale
3 motivando la predetta decisione in modo soltanto apparente, limitandosi ad affermare che si era trattato di una fase “nella sostanza non svoltasi”.
2) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5.
Con un secondo motivo di appello, ha sostenuto che la mancata liquidazione della Parte_2
fase decisionale avesse integrato una violazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, visto che il giudice aveva definito il giudizio con un provvedimento di carattere decisionale e che, in ogni caso, la redazione e il deposito della nota spese, l'esame e la notifica del provvedimento conclusivo, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente, tutte attività ricomprese dalla norma richiamata nella fase decisionale, costituivano attività ineludibili (pena la responsabilità dell'avvocato), a prescindere dalla complessità o meno della lite.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il primo giudice non aveva considerato che l'udienza del 10
febbraio 2023 aveva avuto ad oggetto la modifica delle conclusioni, con l'adesione a quelle formulate dall' nella memoria difensiva, e che, comunque, la Suprema Corte aveva chiarito CP_2
che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscere al medesimo il diritto al relativo compenso.
***
Il secondo motivo di appello indicato è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' ), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, CP_2
perlomeno, la precisazione delle conclusioni, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta in allegato alle note di trattazione depositate il 31 gennaio 2023) e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase in discussione.
4 ***
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale avesse liquidato le Parte_2
spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, senza indicare, non solo i compensi relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, ma neanche lo scaglione di valore utilizzato e senza tenere conto della nota spese presentata, ponendo, pertanto, in essere un modus operandi illegittimo e lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore.
***
Il motivo di appello è infondato.
Non risponde, infatti al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare neanche lo scaglione di valore utilizzato.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause previdenziali) e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi,
l'esclusione della fase decisionale, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00
: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00 : 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 1.664,00
: 2 = €. 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione, per un totale di €. 1.685,00, arrotondati di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 31 gennaio 2023, visto che la differenza tra le due liquidazioni, se si esclude l'omesso riferimento all'aumento ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014 che ha formato oggetto di autonoma censura, era consistita unicamente nell'avvenuta esclusione della fase decisionale, in ordine alla quale il Tribunale aveva motivato la propria decisione, seppure succintamente (fase decisionale non svoltasi significava, infatti, che, a parere
5 del Tribunale, nessuna delle attività previste dal DM 55/14 per la fase medesima era stata svolta).
***
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i
compensi di 1/3 per manifesta fondatezza della domanda.
ha, infine, con un quarto motivo di appello, censurato la sentenza impugnata, nella Parte_2
parte in cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento dei compensi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza delle difese proposte.
Le spese, dunque, ha osservato l'appellante, dovevano essere ricalcolate, con il computo dell'aumento richiesto.
**
Il motivo di appello è infondato.
Pur rispondendo al vero che il primo giudice aveva omesso sul punto qualunque motivazione,
l'aumento richiesto non doveva essere riconosciuto all'attuale appellante.
L'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, con le successive modifiche, prevede l'aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, peraltro,
da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel CP_2
caso di specie, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata in quanto frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, il quale, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del
Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_3
6 Tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
***
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, le spese di lite liquidate dal Tribunale per il primo grado di giudizio devono, pertanto, essere rideterminate, aggiungendo, alla liquidazione per il resto correttamente operata dal primo giudice, i compensi per la fase decisionale, calcolati anch'essi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, per un importo pari a €. 1.010,50, oltre relative spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di due terzi, delle spese di lite relative alla presente fase, le quali, per la parte restante,
seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e CP_2
distratte in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti dell' e, in parziale riforma Parte_2
della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in complessivi €. 2.696,50 le spese
CP_ del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensate tra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio di appello e
CP_ condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della parte residua, che liquida in complessivi euro 320,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
7 Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 224/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'ufficio legale di sede,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 16 settembre 2022, aveva Parte_2
convenuto in giudizio l' e aveva, innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento per CP_2 accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, il giudice, con decreto di omologa del 19 marzo 2022, aveva riconosciuto che lei necessitava di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 1 aprile 2022, notificato il decreto di omologa all' , inviando, altresì, all' , in data 11 aprile 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_2 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di non essere stata ricoverata per periodi superiori ad un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, la ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento nel mese di novembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 173/2023 del 13 febbraio 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , CP_2
visto che il pagamento era avvenuto oltre il termine di legge, e aveva, quindi, liquidato, in favore della ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.686,00, oltre spese forfettarie e accessori,
quantificandola sulla base dello scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con applicazione dei valori minimi e “con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella sostanza non
2 svoltasi”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Voglia la Corte:
“- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata in quanto il Parte_2
primo giudice, nello statuire in ordine alle spese di lite, non aveva liquidato la fase decisionale
3 motivando la predetta decisione in modo soltanto apparente, limitandosi ad affermare che si era trattato di una fase “nella sostanza non svoltasi”.
2) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5.
Con un secondo motivo di appello, ha sostenuto che la mancata liquidazione della Parte_2
fase decisionale avesse integrato una violazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, visto che il giudice aveva definito il giudizio con un provvedimento di carattere decisionale e che, in ogni caso, la redazione e il deposito della nota spese, l'esame e la notifica del provvedimento conclusivo, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente, tutte attività ricomprese dalla norma richiamata nella fase decisionale, costituivano attività ineludibili (pena la responsabilità dell'avvocato), a prescindere dalla complessità o meno della lite.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il primo giudice non aveva considerato che l'udienza del 10
febbraio 2023 aveva avuto ad oggetto la modifica delle conclusioni, con l'adesione a quelle formulate dall' nella memoria difensiva, e che, comunque, la Suprema Corte aveva chiarito CP_2
che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscere al medesimo il diritto al relativo compenso.
***
Il secondo motivo di appello indicato è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' ), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, CP_2
perlomeno, la precisazione delle conclusioni, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta in allegato alle note di trattazione depositate il 31 gennaio 2023) e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase in discussione.
4 ***
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale avesse liquidato le Parte_2
spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, senza indicare, non solo i compensi relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, ma neanche lo scaglione di valore utilizzato e senza tenere conto della nota spese presentata, ponendo, pertanto, in essere un modus operandi illegittimo e lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore.
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Il motivo di appello è infondato.
Non risponde, infatti al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare neanche lo scaglione di valore utilizzato.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause previdenziali) e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi,
l'esclusione della fase decisionale, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00
: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00 : 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 1.664,00
: 2 = €. 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione, per un totale di €. 1.685,00, arrotondati di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 31 gennaio 2023, visto che la differenza tra le due liquidazioni, se si esclude l'omesso riferimento all'aumento ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014 che ha formato oggetto di autonoma censura, era consistita unicamente nell'avvenuta esclusione della fase decisionale, in ordine alla quale il Tribunale aveva motivato la propria decisione, seppure succintamente (fase decisionale non svoltasi significava, infatti, che, a parere
5 del Tribunale, nessuna delle attività previste dal DM 55/14 per la fase medesima era stata svolta).
***
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i
compensi di 1/3 per manifesta fondatezza della domanda.
ha, infine, con un quarto motivo di appello, censurato la sentenza impugnata, nella Parte_2
parte in cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento dei compensi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza delle difese proposte.
Le spese, dunque, ha osservato l'appellante, dovevano essere ricalcolate, con il computo dell'aumento richiesto.
**
Il motivo di appello è infondato.
Pur rispondendo al vero che il primo giudice aveva omesso sul punto qualunque motivazione,
l'aumento richiesto non doveva essere riconosciuto all'attuale appellante.
L'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, con le successive modifiche, prevede l'aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, peraltro,
da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel CP_2
caso di specie, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata in quanto frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, il quale, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del
Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_3
6 Tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
***
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, le spese di lite liquidate dal Tribunale per il primo grado di giudizio devono, pertanto, essere rideterminate, aggiungendo, alla liquidazione per il resto correttamente operata dal primo giudice, i compensi per la fase decisionale, calcolati anch'essi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, per un importo pari a €. 1.010,50, oltre relative spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di due terzi, delle spese di lite relative alla presente fase, le quali, per la parte restante,
seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e CP_2
distratte in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti dell' e, in parziale riforma Parte_2
della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in complessivi €. 2.696,50 le spese
CP_ del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensate tra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio di appello e
CP_ condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della parte residua, che liquida in complessivi euro 320,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
7 Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
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