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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6031 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] Parte_4
n.q. di eredi di (Avv.
[...] Persona_1 ___________________________
TODARO FRANCESCO) Il Cancelliere
ricorrente
CONTRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.182,30 oltre le spese
Tribunale di Palermo sez. Lavoro generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.04.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto del trattamento di fine servizio per il periodo lavorativo svolto presso il sino 31.08.2021, previa ctu. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente deducendo che il risultava deceduto in data 26.4.2024 e chiedendo Persona_2
l'interruzione del processo.
Costituitisi gli eredi nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per l'audizione del
CP_ CP_ funzionario disposta ex art. 421 c.p.c. su richiesta dell al fine del calcolo del tfs dovuto qualora, nelle more, l'Isitituto non avesse provveduto al pagamento.
CP_
In effetti con memoria del 19.08.2025 l evidenziava che gli uffici hanno provveduto alla liquidazione in favore degli eredi del TFR spettante al de cuius
deceduto dopo la sua collocazione a riposto Persona_1
All'udienza odierna entrambe le parti insistevano affinché fosse dichiarata cessata la
CP_ materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio, l aveva provveduto a pagare la prestazione dovuta, insistendo altresì il ricorrente nella condanna alle spese di lite stante la soccombenza virtuale dell . CP_3
Va, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa e corrisposta alla parte ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6031 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] Parte_4
n.q. di eredi di (Avv.
[...] Persona_1 ___________________________
TODARO FRANCESCO) Il Cancelliere
ricorrente
CONTRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.182,30 oltre le spese
Tribunale di Palermo sez. Lavoro generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.04.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto del trattamento di fine servizio per il periodo lavorativo svolto presso il sino 31.08.2021, previa ctu. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente deducendo che il risultava deceduto in data 26.4.2024 e chiedendo Persona_2
l'interruzione del processo.
Costituitisi gli eredi nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per l'audizione del
CP_ CP_ funzionario disposta ex art. 421 c.p.c. su richiesta dell al fine del calcolo del tfs dovuto qualora, nelle more, l'Isitituto non avesse provveduto al pagamento.
CP_
In effetti con memoria del 19.08.2025 l evidenziava che gli uffici hanno provveduto alla liquidazione in favore degli eredi del TFR spettante al de cuius
deceduto dopo la sua collocazione a riposto Persona_1
All'udienza odierna entrambe le parti insistevano affinché fosse dichiarata cessata la
CP_ materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio, l aveva provveduto a pagare la prestazione dovuta, insistendo altresì il ricorrente nella condanna alle spese di lite stante la soccombenza virtuale dell . CP_3
Va, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa e corrisposta alla parte ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro