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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torre
Annunziata n. rep. 1504/2020, del 21 luglio 2020, iscritto al n. 747/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza del 5 novembre
2024 e pendente
TRA
C E N T R O D . (c.f. ), con sede in Nola (NA), alla via Parte_1 P.IVA_1
Marciano 17/23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Nunzio Mazzocchi (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) C.F._2
APPELLANTE
E
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 3 S U D (c.f. ), P.IVA_2
con sede in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale
_______________________________________________________________________ n. 747/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Eduardo Martucci (c.f.:
) C.F._3
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Il di seguito, per maggior comodità, anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1 accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) con l' , Parte_3 conveniva quest'ultima, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 4 novembre 2019, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 maturati a seguito del tardivo pagamento delle fatture relative alle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di patologia clinica eseguite dal 2008 al 2012 in virtù dei rispettivi contratti annuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, co. 2, del d.lgs. 502/1992, pari all'importo complessivo di € 57.358,62, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
Parte l'11 giugno 2020, l' eccepiva, per quanto è d'interesse in questa sede, la prescrizione, affermando che “merita preliminarmente rilevare che essendo stato il giudizio incardinato (ricorso notificato in data 19/12/2019), è da ritenersi ex. art. 2946 cod. civ. prescritta l'azione del diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Con la conseguenza che l'azione va ritenuta prescritta ai sensi dell'art.2946 cod. civ., essendo ormai spirato il termine per l'esperimento dell'azione risarcitoria, risalendo l'effettuazione delle prestazioni agli anni dal 2008 al 2012 ed operando un regime prescrizionale di anni dieci”.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rigettava la domanda (e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite), ritenendo applicabile al credito in questione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co.1, n. 4, c.c.. Osservava inoltre che non poteva considerarsi “idonea ai fini della interruzione della prescrizione in parola la messa in mora prodotta dal
[...]
peraltro datata 29.5.2018, non essendovi prova della spedizione della CP_1 stessa”, né “la nota n. 002111 del 7.1.2020 a firma della dott.ssa prodotta dalla Per_1
parte convenuta, non potendosi ritenere che la nota in parola costituisca un
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riconoscimento del debito ovvero una rinunzia alla prescrizione”, in quanto, “a parte il rilievo che la stessa non contiene un'espressa ammissione dell'esistenza del debito Part ovvero un'espressa rinunzia dell' ad avvalersi della prescrizione, la nota de qua non proviene dal legale rappresentante della convenuta, unico soggetto legittimato a disporre del credito in parola”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il , con atto di citazione CP_1
notificato il 18 febbraio 2021, sostenendo, con un unico motivo di appello, che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in quanto agli interessi moratori andrebbe applicato quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.. Ha aggiunto che “si era reso parte diligente nel richiedere in più occasioni la corresponsione degli interessi quale risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento, con pec che si allegano in
Contr copia, indirizzate sia alla sede legale dell che al servizio – Ufficio Parte_3
- della medesima appellata” (pag. 7 dell'atto di appello). CP_3
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento del presente appello ed integrale riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere la domanda originariamente proposta dalla società appellante, con condanna della appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, per le ragioni esposte, della somma di € 57.358,62, oltre ulteriori interessi al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione”. Parte Si è costituita l' con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 giugno
2021, chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 5 novembre 2024, la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. L'appello è inammissibile.
Va infatti osservato che il termine per proporre appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito del procedimento sommario di cognizione
è di trenta giorni e decorre dalla loro comunicazione o notificazione;
tale norma è stata riconosciuta conforme sia alla Costituzione che alla CEDU (Cass. 2467/2020; Cass.
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
11331/2017), sicché non può dubitarsi che ove la decisione venga comunicata in forma integrale a cura della cancelleria, la parte interessata abbia trenta giorni per proporre l'appello (Cass. 5840/2017; Cass. 7401/2017).
Nel caso di specie risulta che l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado
è stata comunicata integralmente, tramite posta elettronica certificata, al difensore del in data 21/7/2020, pertanto da tale momento decorreva il termine di Controparte_1
trenta giorni per impugnare il predetto provvedimento.
L'atto di citazione in appello è stato invece notificato solo il 18/2/2021, cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
Infine deve precisarsi che la questione sull'inammissibilità dell'impugnazione non andava sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2° c.p.c.; come osservato dalla S.C. “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art.
101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. 6218/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 19372/2015;
Cass. 16060/2015). Del resto, più di recente sono intervenute, con riguardo alla tardività dell'impugnazione, anche le SS.UU. che hanno precisato che “l'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite” (Cass. SSUU 30883/2024).
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
2. In considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 € (di
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per la fase decisoria).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Torre Annunziata n. rep. 1504/2020, del 21 luglio 2020, proposto dal con citazione notificata all' Controparte_1 Controparte_4
il 18 febbraio 2021:
[...]
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello; Parte
2. condanna il al pagamento, in favore dell' delle spese del Controparte_1 processo d'appello, che liquida in € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torre
Annunziata n. rep. 1504/2020, del 21 luglio 2020, iscritto al n. 747/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza del 5 novembre
2024 e pendente
TRA
C E N T R O D . (c.f. ), con sede in Nola (NA), alla via Parte_1 P.IVA_1
Marciano 17/23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Nunzio Mazzocchi (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) C.F._2
APPELLANTE
E
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 3 S U D (c.f. ), P.IVA_2
con sede in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale
_______________________________________________________________________ n. 747/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Eduardo Martucci (c.f.:
) C.F._3
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Il di seguito, per maggior comodità, anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1 accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) con l' , Parte_3 conveniva quest'ultima, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 4 novembre 2019, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 maturati a seguito del tardivo pagamento delle fatture relative alle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di patologia clinica eseguite dal 2008 al 2012 in virtù dei rispettivi contratti annuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, co. 2, del d.lgs. 502/1992, pari all'importo complessivo di € 57.358,62, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
Parte l'11 giugno 2020, l' eccepiva, per quanto è d'interesse in questa sede, la prescrizione, affermando che “merita preliminarmente rilevare che essendo stato il giudizio incardinato (ricorso notificato in data 19/12/2019), è da ritenersi ex. art. 2946 cod. civ. prescritta l'azione del diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Con la conseguenza che l'azione va ritenuta prescritta ai sensi dell'art.2946 cod. civ., essendo ormai spirato il termine per l'esperimento dell'azione risarcitoria, risalendo l'effettuazione delle prestazioni agli anni dal 2008 al 2012 ed operando un regime prescrizionale di anni dieci”.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rigettava la domanda (e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite), ritenendo applicabile al credito in questione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co.1, n. 4, c.c.. Osservava inoltre che non poteva considerarsi “idonea ai fini della interruzione della prescrizione in parola la messa in mora prodotta dal
[...]
peraltro datata 29.5.2018, non essendovi prova della spedizione della CP_1 stessa”, né “la nota n. 002111 del 7.1.2020 a firma della dott.ssa prodotta dalla Per_1
parte convenuta, non potendosi ritenere che la nota in parola costituisca un
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n. 747/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riconoscimento del debito ovvero una rinunzia alla prescrizione”, in quanto, “a parte il rilievo che la stessa non contiene un'espressa ammissione dell'esistenza del debito Part ovvero un'espressa rinunzia dell' ad avvalersi della prescrizione, la nota de qua non proviene dal legale rappresentante della convenuta, unico soggetto legittimato a disporre del credito in parola”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il , con atto di citazione CP_1
notificato il 18 febbraio 2021, sostenendo, con un unico motivo di appello, che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in quanto agli interessi moratori andrebbe applicato quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.. Ha aggiunto che “si era reso parte diligente nel richiedere in più occasioni la corresponsione degli interessi quale risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento, con pec che si allegano in
Contr copia, indirizzate sia alla sede legale dell che al servizio – Ufficio Parte_3
- della medesima appellata” (pag. 7 dell'atto di appello). CP_3
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento del presente appello ed integrale riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere la domanda originariamente proposta dalla società appellante, con condanna della appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, per le ragioni esposte, della somma di € 57.358,62, oltre ulteriori interessi al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione”. Parte Si è costituita l' con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 giugno
2021, chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 5 novembre 2024, la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. L'appello è inammissibile.
Va infatti osservato che il termine per proporre appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito del procedimento sommario di cognizione
è di trenta giorni e decorre dalla loro comunicazione o notificazione;
tale norma è stata riconosciuta conforme sia alla Costituzione che alla CEDU (Cass. 2467/2020; Cass.
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
11331/2017), sicché non può dubitarsi che ove la decisione venga comunicata in forma integrale a cura della cancelleria, la parte interessata abbia trenta giorni per proporre l'appello (Cass. 5840/2017; Cass. 7401/2017).
Nel caso di specie risulta che l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado
è stata comunicata integralmente, tramite posta elettronica certificata, al difensore del in data 21/7/2020, pertanto da tale momento decorreva il termine di Controparte_1
trenta giorni per impugnare il predetto provvedimento.
L'atto di citazione in appello è stato invece notificato solo il 18/2/2021, cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
Infine deve precisarsi che la questione sull'inammissibilità dell'impugnazione non andava sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2° c.p.c.; come osservato dalla S.C. “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art.
101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. 6218/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 19372/2015;
Cass. 16060/2015). Del resto, più di recente sono intervenute, con riguardo alla tardività dell'impugnazione, anche le SS.UU. che hanno precisato che “l'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite” (Cass. SSUU 30883/2024).
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
2. In considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 € (di
_______________________________________________________________________
n. 747/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per la fase decisoria).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Torre Annunziata n. rep. 1504/2020, del 21 luglio 2020, proposto dal con citazione notificata all' Controparte_1 Controparte_4
il 18 febbraio 2021:
[...]
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello; Parte
2. condanna il al pagamento, in favore dell' delle spese del Controparte_1 processo d'appello, che liquida in € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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n. 747/2021 r.g.a.c.c. 5