Art. 52.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e' equiparato al servizio di ruolo.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo terzo della presente legge, e' equiparato al servizio di ruolo.
La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78 , 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, e' elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e' equiparato al servizio di ruolo.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo terzo della presente legge, e' equiparato al servizio di ruolo.
La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78 , 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, e' elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.