Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 8635 /2024 R.G.
Promossa da , nato il [...], Parte_1 in Queens, New York City, New York – Stati Uniti d'America, c.f.
, in proprio, nonché congiuntamente a C.F._1
, nata il [...], in Parte_2
Mashhad, Razavi Khorasan – Iran, C.F. in C.F._2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori:
nato il [...], in [...], Parte_3
Boulder, Colorado – Stati Uniti d'America, c.f.
e , nata il C.F._3 Parte_4
07.06.2011, in Lafayette, Boulder, Colorado – Stati Uniti d'America,
c.f. , tutti e quattro residenti in [...], C.F._4
Denver, Colorado – Stati Uniti d'America; Controparte_1
, nato il [...], in [...], Colorado – Stati Uniti
[...]
d'America, c.f. , in proprio, nonché C.F._5 congiuntamente nata CP_2 Parte_5 il 13.08.1975, in RC UA (prov. di Cordoba) – Argentina, c.f.
in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._6 genitoriale sui figli minori: nata il Parte_6
19.10.2008 in Colorado Springs, El Paso, Colorado – Stati Uniti 1
, nato il [...], in [...], Santa Clara, California –
[...]
Stati Uniti d'America, c.f. , tutti e quattro C.F._8 residenti in 1830 Curtner Avenue, San Jose, California – Stati Uniti
d'America; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Varaldo e dall'Avv. Giacomo Varaldo del Foro di Imperia
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadino italiano, nato Persona_1 in Adrano (CT), il 28.10.1883, emigrato in Argentina dove si era naturalizzato argentino il 09.02.1955, vale a dire dopo avere trasmesso la cittadinanza alla figlia , in San Martin (prov. Persona_2 di Mendoza) – Argentina, il 29.05.1915 e quindi ai propri discendenti.
Si costituiva il non contestando le ragioni della Controparte_3 domanda formulando le seguenti conclusioni: << chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio.>>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava. 2 In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_3
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_3
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_3 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.). 3 Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_3
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
4 Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato di naturalizzazione come cittadino argentino dell'avo avvenuta nel 1955, vale a dire dopo avere trasmesso la cittadinanza alla figlia , che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
5 È bene sottolineare che i ricorrenti non hanno prodotto certificato naturalizzazione dell'avo ( manca infatti nel fascicolo proprio l'allegato n. 2). Tuttavia la Suprema Corte ha stabilito che “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata
- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”( Cass. Civ. n. 25317/2022)
Nulla sul punto ha rilevato il resistente. CP_3
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva rinunciato alla cittadinanza italiana solo dopo averla trasmessa iure sanguinis alla figlia e quindi ai discendenti Persona_2 fino agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• , figlio di e Persona_1 Per_3 Per_4
nato in [...], il [...]
[...]
• era emigrato in Argentina e si Persona_1 era naturalizzato argentino il 09.02.1955;
• il 16.09.1910, in San Martin (prov. di Mendoza) –
Argentina, il Sig. si univa in Persona_1 matrimonio con e da detta Controparte_4 unione è nata , in [...] Persona_2
(prov. di Mendoza) – Argentina, il 29.05.1915, quindi in epoca anteriore alla naturalizzazione del padre
(avvenuta nell'anno 1955) e ha, pertanto, acquisito da quest'ultimo la cittadinanza italiana iure sangunis, trasmettendola ai propri discendenti in linea retta;
• in data 15.04.1939, in prov. di Mendoza – Argentina, si univa in matrimonio con Persona_2
6 e da detta Persona_5 unione è nato il [...], Persona_6 in Lavalle (Prov. di Mendoza) – Argentina;
• in data 12.12.1963, in Villanueva (prov. di Mendoza) –
Argentina, ha contratto Persona_6 matrimonio con e da detta unione Controparte_5 sono nati due figli: , Parte_1 il 04.05.1968, in Queens, New York City, New York Stati
– Uniti d'America e , il Controparte_1
05.09.1970, in Denver, Colorado – Stati Uniti d'America odierni ricorrenti ( si era Persona_6 naturalizzato cittadino americano il 26 maggio 1972 dopo avere trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli e nati in Parte_1 CP_1 precedenza);
• in data 01.08.2006, in Denver, Colorado – Stati Uniti
d'America, ha contratto Parte_1 matrimonio con – e Pt_2 Parte_2 da detta unione sono nati in Lafayette, Boulder, Colorado
(Stati Uniti d'America) due figli: Parte_3
il 06.08.2009 e
[...] Parte_4
, il 07.06.2011, odierni ricorrenti;
[...]
Per_
• in data 01.11.2002, in , , New York – Stati Per_8
Uniti d'America, ha Controparte_1 contratto matrimonio con Controparte_6
e da detta unione sono nati due figli:
[...]
il 19.10.2008, in Parte_6
Colorado Springs, El Paso, Colorado – Stati Uniti
D'America e , il Parte_7
10.08.2012, in Los Gatos, Santa Clara, California – Stati
Uniti d'America, odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
7 Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
,
[...] Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Controparte_1 Parte_6
e sono cittadini italiani iure sanguinis Parte_7 per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla sulle spese.
Catania 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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