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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13389/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13389 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Mario
Caliendo, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._1
domicilia in San Marcellino (Ce) al corso Europa n. 337;
OPPONENTE
E P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv.
ME DO, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Villa di Briano (Ce) alla Via Provinciale n. 2;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 a 10 Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53/1994), la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4680/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, in relazione al ricorso avente numero di RG. 11244/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della della somma di € 36.000,00, oltre gli CP_1
interessi, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto in forza dei lavori eseguiti presso il alla Via De Filippo n. 14, sito in Controparte_2
Aversa, come da fatture n. 5/22 del 30.3.2022, di importo pari ad € 26.000,00 e n.
7/22 del 2.5.2022, di importo pari ad € 20.000,00, su cui la Parte_1
provvedeva al pagamento di un acconto pari ad € 10.000,00,
[...]
residuando, quindi, un credito per € 36.000,00.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria avendo regolarmente pagato tutte le somme dovute alla
[...]
CP_3
assumeva di aver commissionato, alla opposta, sul cantiere
[...]
lavori di posa cappotto, come da fattura n.4 del Controparte_2
3.2.2022 dell'importo di € 11.000,00, regolarmente pagata, e lavori di posa cappotto, come da fattura n. 5 del 30.3.2022, di importo pari ad € 26.000,00, su cui versava solo un acconto pari ad € 10.000,00, poiché i lavori risultavano viziati e contestati dalla D.L., e la somma portata dalla fattura non trovava riscontro nelle lavorazioni eseguite presso il cantiere Controparte_2
Pag. 3 a 10 Nella specie, rilevava che il direttore dei lavori a seguito del sopralluogo effettuato in data 25.2.2022 sulle aree di cantiere in merito alla messa in opera eseguita dalla .FA, riscontrava che, sul lato nord del fabbricato, sul quale CP_4
risultava completata la finitura al di sopra del materiale isolante, difformità
esecutive rispetto alle prescrizioni del CSA, segnatamente la non perfetta planarità
dello strato di finitura in facciata con evidenti rigonfiamenti in alcuni punti( rilevati schematicamente a mutua distanza tra di loro), presumibilmente in corrispondenza delle tassellature applicate ai pannelli isolanti.
La aveva poi anche contestato le fatture emesse Parte_1
dalla opposta proprio per detti lavori ed aveva anche invitato la stessa opposta ad effettuare i lavori a regola d'arte; stante il rifiuto dell'opposta, la Committente
provvedeva a ripristinare a proprie spese e con propri operai le opere rilevate difformi rispetto a quanto stabilito tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in conseguenza dell'accertamento del gravissimo e
CP_ reiterato inadempimento della Fa. , la condanna di quest'ultima al CP_4
risarcimento di tutti i danni patiti, pari ai costi sostenuti per il ripristino delle opere risultate viziate per la somma di € 32.689,44 oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al soddisfo.
Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Pag. 4 a 10 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che la società opponente mai aveva denunciato alcun vizio in via pregiudiziale, né aveva neanche mai preteso l'eliminazione.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 20.11.2023, ritenuto opportuno non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.3.2024 con concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ammessa e depositata consulenza tecnica, mutato il Giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.)
anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
Pag. 5 a 10 originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza -
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1
comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.)
chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della
Pag. 6 a 10 controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n.
13533).
Parte opponente ha eccepito la sussistenza di vizi nelle lavorazioni effettuate e, per l'effetto, l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione delle medesime.
Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6.9.2002 n. 12978).
Pag. 7 a 10 È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento e, pertanto, la correttezza delle lavorazioni eseguite.
Invero, con riguardo alle risultanze dell'espletata CTU, l'Arch. Persona_1
accertava quanto segue: “…agli atti di causa non è presente alcuna
[...]
documentazione relativa a contestazioni di lavori non eseguiti a regola d'arte da
parte della alla …alla data delle Parte_1 Controparte_1
operazioni peritali gli stessi risultano completati a regola d'arte...; ...agli atti non
vi è alcuna prova né fotografica e né documentale dei lavori contestati alla
[...]
come non eseguiti a perfetta regola d'arte, né da parte della Controparte_1 [...]
e né tantomeno da parte della DD.LL. Arch. Parte_1 CP_5
”.
[...]
Ed ancora, “…lo scrivente CTU preso atto della totale assenza di
documentazione probatoria agli atti relativa ai vizi, ai difetti e/o alle inesecuzioni
di opere oggetto di contestazione nell'atto di citazione presentato dalla
[...]
nei confronti della FA. ribadisce ancora una Parte_1 CP_4 CP_1
volta che è impossibilitata a dare ricorso all'accertamento richiesto per poter
Pag. 8 a 10 rispondere in piena scienza e coscienza entrambi i quesiti posti dal G.I. anche
perché oggi non sono presenti i vizi e difetti di esecuzione delle opere contestate
alla da parte della in quanto i lavori Controparte_1 Parte_1
risultano completati ed eseguiti a regola d'arte; ... nessun riferimento o
contestazione risulta agli atti a carico della né dal DD.LL. Controparte_1
Arch. , né tantomeno della in merito Persona_2 Parte_1
alle contestazioni mosse dal DD.LL.”
Ritenuta per tali ragioni l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente la stessa non è
meritevole di accoglimento in ragione della mancata prova del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum, anche alla luce delle risultanze della espletata ctu.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), tenuto conto del valore della causa.
Pag. 9 a 10 Vengono poste definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU
liquidate da separato decreto, in ogni caso in solido tra le parti nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti Parte_1
della . Fa., così provvede: CP_6
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4680/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente Parte_1
[...]
C) condanna l'opponente . Fa. al pagamento in favore di parte CP_6
opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
D) Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate da separato decreto, in ogni caso in solido tra le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Aversa, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13389 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Mario
Caliendo, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._1
domicilia in San Marcellino (Ce) al corso Europa n. 337;
OPPONENTE
E P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv.
ME DO, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Villa di Briano (Ce) alla Via Provinciale n. 2;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 a 10 Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53/1994), la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4680/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, in relazione al ricorso avente numero di RG. 11244/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della della somma di € 36.000,00, oltre gli CP_1
interessi, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto in forza dei lavori eseguiti presso il alla Via De Filippo n. 14, sito in Controparte_2
Aversa, come da fatture n. 5/22 del 30.3.2022, di importo pari ad € 26.000,00 e n.
7/22 del 2.5.2022, di importo pari ad € 20.000,00, su cui la Parte_1
provvedeva al pagamento di un acconto pari ad € 10.000,00,
[...]
residuando, quindi, un credito per € 36.000,00.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria avendo regolarmente pagato tutte le somme dovute alla
[...]
CP_3
assumeva di aver commissionato, alla opposta, sul cantiere
[...]
lavori di posa cappotto, come da fattura n.4 del Controparte_2
3.2.2022 dell'importo di € 11.000,00, regolarmente pagata, e lavori di posa cappotto, come da fattura n. 5 del 30.3.2022, di importo pari ad € 26.000,00, su cui versava solo un acconto pari ad € 10.000,00, poiché i lavori risultavano viziati e contestati dalla D.L., e la somma portata dalla fattura non trovava riscontro nelle lavorazioni eseguite presso il cantiere Controparte_2
Pag. 3 a 10 Nella specie, rilevava che il direttore dei lavori a seguito del sopralluogo effettuato in data 25.2.2022 sulle aree di cantiere in merito alla messa in opera eseguita dalla .FA, riscontrava che, sul lato nord del fabbricato, sul quale CP_4
risultava completata la finitura al di sopra del materiale isolante, difformità
esecutive rispetto alle prescrizioni del CSA, segnatamente la non perfetta planarità
dello strato di finitura in facciata con evidenti rigonfiamenti in alcuni punti( rilevati schematicamente a mutua distanza tra di loro), presumibilmente in corrispondenza delle tassellature applicate ai pannelli isolanti.
La aveva poi anche contestato le fatture emesse Parte_1
dalla opposta proprio per detti lavori ed aveva anche invitato la stessa opposta ad effettuare i lavori a regola d'arte; stante il rifiuto dell'opposta, la Committente
provvedeva a ripristinare a proprie spese e con propri operai le opere rilevate difformi rispetto a quanto stabilito tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in conseguenza dell'accertamento del gravissimo e
CP_ reiterato inadempimento della Fa. , la condanna di quest'ultima al CP_4
risarcimento di tutti i danni patiti, pari ai costi sostenuti per il ripristino delle opere risultate viziate per la somma di € 32.689,44 oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al soddisfo.
Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Pag. 4 a 10 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che la società opponente mai aveva denunciato alcun vizio in via pregiudiziale, né aveva neanche mai preteso l'eliminazione.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 20.11.2023, ritenuto opportuno non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.3.2024 con concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ammessa e depositata consulenza tecnica, mutato il Giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.)
anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
Pag. 5 a 10 originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza -
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1
comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.)
chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della
Pag. 6 a 10 controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n.
13533).
Parte opponente ha eccepito la sussistenza di vizi nelle lavorazioni effettuate e, per l'effetto, l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione delle medesime.
Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6.9.2002 n. 12978).
Pag. 7 a 10 È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento e, pertanto, la correttezza delle lavorazioni eseguite.
Invero, con riguardo alle risultanze dell'espletata CTU, l'Arch. Persona_1
accertava quanto segue: “…agli atti di causa non è presente alcuna
[...]
documentazione relativa a contestazioni di lavori non eseguiti a regola d'arte da
parte della alla …alla data delle Parte_1 Controparte_1
operazioni peritali gli stessi risultano completati a regola d'arte...; ...agli atti non
vi è alcuna prova né fotografica e né documentale dei lavori contestati alla
[...]
come non eseguiti a perfetta regola d'arte, né da parte della Controparte_1 [...]
e né tantomeno da parte della DD.LL. Arch. Parte_1 CP_5
”.
[...]
Ed ancora, “…lo scrivente CTU preso atto della totale assenza di
documentazione probatoria agli atti relativa ai vizi, ai difetti e/o alle inesecuzioni
di opere oggetto di contestazione nell'atto di citazione presentato dalla
[...]
nei confronti della FA. ribadisce ancora una Parte_1 CP_4 CP_1
volta che è impossibilitata a dare ricorso all'accertamento richiesto per poter
Pag. 8 a 10 rispondere in piena scienza e coscienza entrambi i quesiti posti dal G.I. anche
perché oggi non sono presenti i vizi e difetti di esecuzione delle opere contestate
alla da parte della in quanto i lavori Controparte_1 Parte_1
risultano completati ed eseguiti a regola d'arte; ... nessun riferimento o
contestazione risulta agli atti a carico della né dal DD.LL. Controparte_1
Arch. , né tantomeno della in merito Persona_2 Parte_1
alle contestazioni mosse dal DD.LL.”
Ritenuta per tali ragioni l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente la stessa non è
meritevole di accoglimento in ragione della mancata prova del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum, anche alla luce delle risultanze della espletata ctu.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), tenuto conto del valore della causa.
Pag. 9 a 10 Vengono poste definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU
liquidate da separato decreto, in ogni caso in solido tra le parti nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti Parte_1
della . Fa., così provvede: CP_6
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4680/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente Parte_1
[...]
C) condanna l'opponente . Fa. al pagamento in favore di parte CP_6
opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
D) Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate da separato decreto, in ogni caso in solido tra le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Aversa, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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