Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento del 21.12.2021, di sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della ricorrente con atto di contestazione degli addebiti del 5.10.2021, adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, a firma del Direttore Generale Dott. Massimo Parisi, notificato alla ricorrente in allegato alla nota -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 20.3.2025, per l’annullamento:
- del Decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, del 10.1.2025, notificato il 13.1.2025, con il quale è stata irrogata alla ricorrente, dirigente penitenziario in servizio temporaneo presso la Casa Circondariale di Bari, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei;
- dell’atto di contestazione degli addebiti -OMISSIS-, recante la data del 25.1.2024, con il quale veniva riattivato il procedimento disciplinare già sospeso con Decreto del 21.12.2021 ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 3/1957, e contestati gli addebiti alla ricorrente;
- del Verbale della Commissione di Disciplina Fasc. -OMISSIS-, e della conseguente delibera adottata all’esito della seduta orale dell’11.9.2024, recanti la decisione della Commissione di proporre l’espletamento di un supplemento d’istruttoria disciplinare;
- del supplemento d’istruttoria e delle sue risultanze, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2024;
- del Verbale della Commissione di Disciplina, in data 7.11.2024, e della relativa delibera con la quale la Commissione determinava di proporre la comminazione della sanzione della sospensione della qualifica per mesi sei in danno della dott. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare e ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2026 il dott. AO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con primo ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 18.2.2022 e depositato il 9.3.2022, -OMISSIS-, dirigente penitenziario, impugna innanzi a questo Tribunale il provvedimento del 21.12.2021 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, con cui veniva disposta la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della dirigente con contestazione del 5.10.2021 nei termini che seguono: “ in ragione della incontestata gravità ed irregolarità delle condotte, già oggetto di apposito procedimento disciplinare per le quali procede l’autorità giudiziaria sopra indicata, valutazioni di opportunità, di coerenza e di prudenza orientano la decisione di questa amministrazione di attendere la definizione del procedimento penale pendente innanzi la DDA di Lecce a garanzia della funzionalità dell’attività amministrativa, in ipotesi compromessa da condotte di rilevanza penale ”.
La ricorrente chiede la caducazione del suddetto atto, fondando la bontà della propria richiesta su un duplice ordine di motivi.
I. “ Illegittimità per violazione dell’art. 117 del d.p.r. 3/1957 – Violazione dell’art. 92 del d.p.r. 3/1957 – Errore e travisamento – NCnza dei presupposti di fatto e di diritto - NCnza di autonoma valutazione – Violazione delle regole di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione/elusione dell’art. 103 e dell’art. 117 del D.P.R. 3/1957 – Sviamento, cattivo uso del potere - Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione delle regole della buona fede e correttezza - Ingiustizia manifesta”.
Con tale censura la parte lamenta, in sintesi, che l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre alcuna sospensione del procedimento disciplinare, difettando un presupposto fondamentale disciplinato dall’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957 per consentire tale sospensione, vale a dire l’intervenuto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’incolpata.
La ricorrente sostiene, inoltre, che una simile sospensione contrasterebbe con la lettura combinata degli artt. 92, commi 1 e 2, e 103 del medesimo Decreto.
II. “ Illegittimità per violazione dell’art. 92 del d.p.r. 3/1957 – Carenza, illogicità ed irrazionalità della motivazione – Contraddittorietà e irrazionalità – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione delle regole della correttezza e della buona fede - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Ingiustizia manifesta ”.
Con la seconda doglianza l’istante, oltre a reiterare il difetto del presupposto delineato dall’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957, rappresenta la mera apparenza della motivazione posta a base della disposta sospensione, nonché la contraddittorietà della scelta operata dall’Amministrazione, avendo quest’ultima in precedenza già archiviato un diverso procedimento disciplinare attivato nei confronti della medesima ricorrente e riguardanti fatti analoghi.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero di Giustizia in data 10.3.2022, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 31.3.2022.
3. All’esito dell’udienza camerale del 5.4.2022, con ordinanza n. -OMISSIS- del 6.4.2022 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parimenti assistito da istanza cautelare, notificato in data 13.3.2025 e depositato il 20.3.2025, -OMISSIS- ha ulteriormente impugnato, sempre a fini annullatori, tra l’altro, il decreto adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, notificato il 13.1.2025, con cui, dopo essere stata disposta la riattivazione del procedimento disciplinare precedentemente sospeso, veniva irrogata alla dirigente la sanzione della sospensione dalla qualifica per sei mesi (già presofferta nel periodo compreso tra il 3.9.2021 e il 3.3.2022).
La parte ha assegnato in questo caso la fondatezza di tale secondo ricorso a tre distinti ordini di censure.
I. “ Illegittimità per violazione degli artt. 111, 112, 113 e 115 del D.P.R. 3/1957 – Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento – Violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio – Violazione dell’art. 24 della Costituzione – Carenza d’istruttoria. ”
Con tale motivo la ricorrente prospetta la violazione da parte dell’Amministrazione di talune disposizioni regolanti il procedimento disciplinare (artt. 111-115 del D.P.R. n. 3/1957), evidenziando in particolare: che la Commissione di disciplina, all’esito della trattazione orale dell’incolpata, ha successivamente deciso di svolgere un supplemento di istruttoria ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. n. 3/1957, senza adeguatamente perimetrare tale ulteriore attività integrativa, a dispetto di quanto previsto dalla norma citata; che comunque, all’esito di tale ulteriore attività, la Commissione avrebbe dovuto consentire all’incolpata di difendersi in merito alle risultanze di tale ulteriore attività istruttoria, difesa che, invece, non è stata concessa alla ricorrente, posto che la Commissione, all’esito dell’adempimento istruttorio suppletivo, si era successivamente riunita senza convocare la ricorrente, in evidente violazione del disposto di cui all’art. 112 del D.P.R. n. 3/1957.
II. “ Illegittimità per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio – Travisamento - Vizio d’istruttoria – Vizio di motivazione – Sviamento – Violazione delle regole del procedimento disciplinare, da artt. 103 a 115 del D.P.R. 3/1957 ”.
Con tale doglianza la parte si duole, in sintesi, delle seguenti circostanze: che l’ulteriore attività istruttoria effettuata dall’Amministrazione si ridurrebbe, in verità, a una mera rilettura degli atti già acquisiti al procedimento; che, comunque, dagli stessi si ricaverebbe l’insussistenza dei fatti contestati dalla ricorrente, avendo la Commissione erroneamente valutato le conclusioni emergenti dalla relazione istruttoria integrativa redatta dal funzionario; che, infine, la Commissione avrebbe preso in considerazione anche condotte mai in precedenza fatte oggetto di rituale contestazione ai danni dell’incolpata.
III. “ Illegittimità per violazione dell’art. 117 del d.p.r. 3/1957 – Violazione dell’art. 92 del d.p.r. 3/1957 – Violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione delle regole della buona fede e correttezza - Ingiustizia manifesta – Perenzione del potere disciplinare – Violazione degli artt. 103 e 120 del D.P.R. 3/1957. Illegittimità derivata ”.
Con tale motivo la -OMISSIS-, riproponendo essenzialmente le medesime censure già svolte con l’atto introduttivo di giudizio, deduce l’invalidità derivata del provvedimento sanzionatorio in ragione dell’illegittimità a monte della precedente sospensione del procedimento disciplinare.
5. Si è difeso il Ministero della Giustizia con memoria depositata il 3.4.2025.
6. All’udienza camerale del 7.4.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare avanzata in sede di motivi aggiunti.
7. Depositata da parte ricorrente una memoria ex art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via prioritaria occorre esaminare il ricorso originario promosso dalla parte.
8.1. Tale ricorso non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
8.2. Risulta, anzitutto, infondata la prima censura riguardante la presunta violazione dell’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957.
Sebbene infatti, come correttamente prospettato da parte attrice, la citata disposizione normativa - secondo la quale “ Qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso ” - consenta ( rectius , imponga) all’Amministrazione di sospendere un procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente quando sia già stata esercitata l’azione penale nei confronti dello stesso, non essendo sufficiente la mera sottoposizione ad indagini preliminari del soggetto (in tal senso si veda già Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2009), cionondimeno tale norma non è destinata a trovare applicazione con riguardo all’odierna vicenda di giudizio.
Come si evince chiaramente dalla motivazione contenuta nel provvedimento sospensivo in gravame, nel caso di specie l’Amministrazione non ha, invero, inteso fare ricorso alla sospensione “ doverosa ” disciplinata dall’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957 (ai sensi del quale il procedimento, se iniziato, “ deve ” essere sospeso), quanto piuttosto a una sospensione “ facoltativa ” del procedimento disciplinare in presenza di riscontrate ragioni di “ opportunità ”.
Si legge invero, più precisamente, nel provvedimento impugnato che “ valutazioni di opportunità, di coerenza e di prudenza orientano la decisione di questa amministrazione di attendere la definizione del procedimento penale pendente innanzi la DDA di Lecce a garanzia della funzionalità dell’attività amministrativa ” (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
Il fondamento del potere esercitato dal Ministero, contrariamente a quanto rappresentato dall’odierna ricorrente, non va quindi ravvisato nell’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957, quanto piuttosto nell’art. 55- ter del D.lgs. n. 165/2001, norma che, al comma 1, dopo aver posto la regola tendenziale secondo cui “ Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, specifica altresì che, “ Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni [come nel caso che qui viene in rilievo; n.d.r.] , l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale ”.
E detta disposizione, pur contenuta all’interno di un testo normativo regolante essenzialmente il personale contrattualizzato della Pubblica amministrazione, essendo tuttavia volto a introdurre “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”, costituisce pertanto previsione di carattere generale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1106/2020), operante “ sia per i dipendenti in rapporto di lavoro cd. contrattualizzato, sia per dipendenti in rapporto di lavoro di diritto pubblico ” (così Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14/2022), sancendo una “ autonomia temperata ” del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, sì da consentire comunque, in via eccezionale, la sospensione del primo in ragione della sussistenza del secondo (cfr. sempre Ad. Plen. cit.).
Il che è, appunto, quanto avvenuto nel caso di specie, avendo l’Amministrazione ritenuto di procedere alla sospensione del procedimento disciplinare già attivato nei confronti dell’odierna ricorrente “ in ragione della incontestata gravità e irregolarità delle condotte (…) per le quali procede l’autorità giudiziaria ” (cfr. sempre doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
8.2.1. La sussistenza di un’espressa previsione legislativa facoltizzante la sospensione in contestazione comporta, inoltre, ex se l’impossibilità di accogliere la diversa ricostruzione attorea fondata sulla lettura congiunta di segno opposto delle ulteriori disposizioni di cui agli artt. 92 e 103 del D.P.R. n. 3/1957.
8.3. Il complesso delle considerazioni appena svolte implica, altresì, il rigetto anche di parte della seconda doglianza articolata in ricorso, atteso che, da un lato, come sopra già evidenziato, l’esercizio dell’azione penale non costituisce requisito imprescindibile per la sospensione di un procedimento disciplinare alla luce dell’art. 55- ter del D.lgs. n. 165/2001, e che, dall’altro lato, l’Amministrazione ha comunque adeguatamente motivato le ragioni sottese all’opportunità di disporre la suddetta sospensione, individuandole in primis nella presenza di indagini penali, a carica dell’incolpata, con riguardo ai medesimi gravi fatti oggetto di contestazione disciplinare e potenzialmente riconducibili all’ipotesi di reato di cui all’art. 416- ter c.p., ossia alla fattispecie dello “ Scambio elettorale politico-mafioso ”.
8.3.1. Né può essere riscontrata alcuna contraddittorietà nell’azione amministrativa di cui si discute, tenuto conto che il pregresso procedimento disciplinare attivato ai danni della dirigente in data 9.8.2021, e poi archiviato in data 15.12.2021, riguardava condotte sul piano cronologico e ontologico distinte e differenti (“… non essersi astenuta dal recarsi in più di una occasione presso una delle attività riconducibili al detenuto -OMISSIS-, noto per la sua elevata caratura criminale, ovvero di pertinenza dei suoi familiari e di aver fatto indebitamente ed illegittimamente da canale di comunicazione tra il detenuto e i suoi familiari …”; cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente) rispetto a quelle oggetto della seconda contestazione del 5.10.2021 (“ …in occasione della candidatura alle elezioni amministrative del 2017 per la città di Taranto, nel corso di un incontro elettorale svoltosi presso un locale commerciale del noto appartenente alla criminalità organizzata -OMISSIS-, che si sarebbe dimostrato particolarmente attivo, nell’ambito della propria consorteria criminale, nel veicolare, procacciare e convogliare le preferenze in favore della lista civica posta a sostegno della candidatura della dott.ssa -OMISSIS- a sindaco della città di Taranto, la dott.ssa -OMISSIS-, invece di astenersi da situazioni e comportamenti pregiudizievoli agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione, ha intrattenuto rapporti con persone vicine a contesti criminali, che avrebbero potuto sfruttare le (sue) prerogative di dirigente; vieppiù con il rischio che dalla frequentazione di persone ‘inopportune’ possano nascere indebite pressioni ”; cfr. doc. 28) e poste a base del procedimento disciplinare poi sospeso.
8.4. Ne discende, pertanto, l’integrale rigetto del ricorso in esame.
9. Quanto invece ai motivi aggiunti successivamente promossi, si osserva quanto segue.
9.1. Va da subito sottolineato che il mancato accoglimento di tutte le censure attoree appena esaminate implica, per l’effetto, il rigetto automatico anche del terzo dei motivi aggiunti formulati dalla parte, essendo tale motivo meramente ripropositivo delle doglianze contenute nel ricorso originario.
9.2. Il Tribunale ritiene, invece, meritevole di accoglimento le censure formulate dalla ricorrente con il primo dei motivi aggiunti, in particolare per quanto riguarda il profilo della dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 112, 113 e 115 del D.P.R. n. 3/1957.
9.2.1. In proposito, occorre preliminarmente rammentare che, secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1, del citato decreto, “ Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato (…) , il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di disciplina ”.
L’art. 113, comma 2, del citato decreto prevede poi che, “ Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell’art. 111 alla commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all’ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere (…)”, assegnando al contempo “ il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell’art. 111 ”.
L’art. 115, comma 2, stabilisce inoltre che, “ Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 113, la trattazione orale in esito all’espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 111 e 112 dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione ”.
A sua volta, l’art. 112, comma 2, dispone che “ L’impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola ”.
9.2.2. Ora, nel caso di specie, dalla documentazione depositata agli atti si ricava che la Commissione di Disciplina, all’esito della seduta di trattazione orale dell’11.9.2024, cui partecipava anche la ricorrente, ha deliberato l’espletamento di un supplemento d’istruttoria ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. n. 3/1957 (cfr. doc. 31, deposito di parte ricorrente del 20.3.2025).
Risulta al contempo che, all’esito di tale supplemento istruttorio, concretizzatosi in una relazione del funzionario istruttore del 7.10.2024 (doc. 33, ibidem ), in data 7.11.2024 la Commissione si è riunita “ da remoto” per proseguire la trattazione del procedimento disciplinare a carico della dirigente (doc. 34, ibidem ), deliberando poi, in data 21.11.2024, la proposta di sanzione disciplinare ai danni della stessa della sospensione dalla qualifica per sei mesi (doc. 35, ibidem ), successivamente irrogatale con il decreto n. -OMISSIS- oggetto di impugnazione.
La -OMISSIS- allega, tuttavia, nei propri scritti di non aver avuto contezza circa la decisione della Commissione di procedere a un’ulteriore attività di integrazione istruttoria, né di aver conosciuto le risultanze di tale attività; la parte deduce altresì di non essere stata mai convocata o, comunque, stata posta nelle condizioni di partecipare alla successiva seduta della Commissione disciplinare svoltasi il 7.11.2024.
La prospettazione attorea - in relazione alla quale, peraltro, l’Amministrazione resistente non ha sollevato alcuna espressa contestazione (cfr. memoria depositata in data 3.4.2025) - trova conferma anche nella documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente, considerato che, da un lato, nel verbale del 7.11.2024 non si dà atto della partecipazione a distanza dell’incolpata (si veda doc. 34 cit.), e che, per altro verso, nella delibera del 21.11.2024, avente ad oggetto la proposta di sanzione disciplinare da irrogare ai danni della medesima, viene espressamente menzionato che l’audizione della ricorrente era “ avvenuta in data 11 settembre 2024 ” (doc. 35), quindi in un momento antecedente rispetto allo svolgimento dell’attività istruttoria integrativa ad opera del funzionario (conclusasi, appunto, il 7.10.2024).
Ne discende dunque che, nella vicenda in esame, trova riscontro probatorio il fatto che alla ricorrente non sia stato consentito di difendersi e prendere posizione in merito alle risultanze correlate al supplemento istruttorio disposto dalla Commissione di Disciplina e che non sia stato, quindi, pienamente garantito alla stessa il diritto di difesa, nonché all’ultima parola ex art. 112 D.P.R. n. 3/1957.
Ciò con evidente violazione dell’essenziale principio del contraddittorio, che deve assistere ogni fase e, comunque, sempre precedere l’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai danni del soggetto imputato di addebiti disciplinari, secondo quanto peraltro espressamente previsto dall’art. 115, comma 2, del decreto citato, che espressamente impone che la trattazione orale, in esito all’espletamento di indagini integrative, debba essere rinnovata con l’integrale osservanza delle disposizioni degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 3/1957.
10. La ravvisata fondatezza delle ragioni di doglianza appena esaminate comporta ex se l’accoglimento del ricorso motivi aggiunti, imponendo l’annullamento del decreto sanzionatorio impugnato e, ancor prima, della delibera adottata dalla Commissione di Disciplina del 21.11.2024 all’esito della seduta del 7.11.2024.
11. Reputa, invece, il Collegio di poter assorbire, essendo comunque rispettato il principio di effettività della tutela della parte richiedente, il residuo motivo aggiunto da questa avanzato, posto peraltro che tale motivo, seppur formalmente teso a lamentare vizi di legittimità degli atti in gravame, appare in realtà per buona parte volto a confutare la correttezza della valutazione operata dalla Commissione con riguardo alle risultanze del procedimento disciplinare, comportando un’inammissibile pretesa di sindacato nel merito della valutazione in concreto effettuata dall’Amministrazione (in termini si veda Cons. Stato, IV, n. 2958/2014).
12. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso originario promosso dalla parte va rigettato, mentre deve trovare accoglimento, nei limiti meglio sopra specificati, il successivo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente caducazione del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché della delibera del 21.11.2024 adottata dalla Commissione di Disciplina all’esito della seduta del 7.11.2024.
13. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca dei contendenti e valutata, altresì, la peculiarità della vicenda nel suo complesso, si ravvisano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
a) rigetta il ricorso originario;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione;
c) annulla il decreto n. -OMISSIS- adottato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché la delibera del 21.11.2024 adottata dalla Commissione di Disciplina per il Personale Dirigente all’esito della seduta del 7.11.2024;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nel provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RO | TT NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.