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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2024/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Mesiti;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t.;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di luglio 2007 al mese di gennaio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal uopo, ha esposto: di essere dipendenze della Controparte_1
a decorrere dal 18.01.1993, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...] indeterminato, qualifica di impiegato, prestando la sua opera presso il Centro di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da esso godute, durante i quali egli aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Non si è costituita la convenuta sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità ERAS A ed ERAS B, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda è fondata.
Occorre osservare come sia principio acquisito che, in relazione alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. civile, sez. lav., 17 maggio
2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.02.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della Controparte_1 prima del citato accordo del 13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
Poiché, dunque, nella retribuzione globale di fatto deve essere incluso, in entrambe le sue componenti,
l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, la domanda va accolta.
Relativamente al quantum debeatur, si osserva che parte ricorrente ha avanzato la domanda di corresponsione delle differenze retributive non incluse nel trattamento retributivo percepito, conteggiando il numero dei giorni di ferie sui quali deve essere applicata la nozione di retribuzione feriale nei limiti delle quattro settimane quantificate dalla legge, in ossequio ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 20216 del 23.06.2022, che ha enucleato una nozione europea di retribuzione che non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge.
All'interessato spetta dunque la somma chiesta in ricorso, pari ad euro 4.826,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia di
Controparte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Controparte_1 parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 4.826,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2024/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Mesiti;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t.;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di luglio 2007 al mese di gennaio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A tal uopo, ha esposto: di essere dipendenze della Controparte_1
a decorrere dal 18.01.1993, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...] indeterminato, qualifica di impiegato, prestando la sua opera presso il Centro di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da esso godute, durante i quali egli aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Non si è costituita la convenuta sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità ERAS A ed ERAS B, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda è fondata.
Occorre osservare come sia principio acquisito che, in relazione alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. civile, sez. lav., 17 maggio
2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.02.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della Controparte_1 prima del citato accordo del 13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
Poiché, dunque, nella retribuzione globale di fatto deve essere incluso, in entrambe le sue componenti,
l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, la domanda va accolta.
Relativamente al quantum debeatur, si osserva che parte ricorrente ha avanzato la domanda di corresponsione delle differenze retributive non incluse nel trattamento retributivo percepito, conteggiando il numero dei giorni di ferie sui quali deve essere applicata la nozione di retribuzione feriale nei limiti delle quattro settimane quantificate dalla legge, in ossequio ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 20216 del 23.06.2022, che ha enucleato una nozione europea di retribuzione che non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge.
All'interessato spetta dunque la somma chiesta in ricorso, pari ad euro 4.826,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia di
Controparte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Controparte_1 parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 4.826,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona