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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 29/01/2026, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1450/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
SORRENTINO ARMANDO, IC
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10035/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07177202500024505000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F022602024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- AVVISO DI PRESA IN CARICO n. 07177202500024505000 e pregresso Avviso di Accertamento--
- Ufficio impositore: AGENZIA DELLE ENTRATE - DP 1 - NAPOLI--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e IS--
- Data di notifica: 8.4.2025--
- Oggetto: IRPEF E ADDIZIONALI--
- Anno d'imposta: 2018--
- Importo: 302.423,87 complessivi—
-------------------
Assumeva a sostegno che prima di detto Avviso di Presa in Carica non gli era stato notificato alcun accertamento (ragion per cui evidenziava l'impugnabilità dell'Avviso ini una all'accertamento). Pertanto, trattandosi di anno di imposta 2018 e successiva dichiarazione del 2019 eccepiva la decadenza quinquennale dalla pretesa tributaria (che si era verificata anche laddove si fosse voluto tener conto della sospensione di 85 gg. di cui alla normativa Covid)
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la DP1 che ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso perché come diretto contro atto di per sé non impugnabile anche in considerazione del fatto che la notifica dell'avviso di accertamento era regolarmente avvenuta in data 11.11.2024 a mezzo PEC e sulla
Casella certificata risultante dal Registro delle Imprese.
A fronte di tale eccezione il ricorrente evidenziava che la notifica era avvenuta presso un indirizzo PEC a lui sconosciuto.
Invero detto indirizzo pec gli era stato assegnato di ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. n. 179 del 2012, come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76 del 2020.
Tale norma prevede l'assegnazione di ufficio di una casella PEC all'imprenditore individuale che ne sia privo.
Solo che essa prevede che (prima di procedere) l'Ufficio del Registro chieda all' imprenditore di provvedere e solo in mancanza si procede ad assegnare all'impresa una PEC di ufficio (oltre che a sanzionare l'inottemperanza).
Orbene nel caso in esame l'Ufficio del Registro non aveva inviato alcuna comunicazione e per tale motivo la notifica era nulla, così come ritenuto in varie pronunce giurisprudenziali che l'istante richiamava ed allegava
Conseguentemente, poiché la notifica doveva considerarsi tamquam non esset, era maturata la decadenza così come già eccepito in ricorso
All'esito di tale Difesa l'Ufficio presentava anch'esso memorie ribadendo la validità della notifica effettuata via PEC e sottolineava non rispondere al vero il fatto che l'istante non fosse a conoscenza della casella
Pec assegnatagli d'ufficio come da documentazione che depositava
Di seguito il ricorrente ha esibito ulteriori memorie difensive/illustrative ed ulteriore documentazione per fornire la prova (sia pur negativa) della mancata conoscenza del fatto che gli era stata assegnata una casella PEC di ufficio ed in maniera forzosa.
Fissata l'udienza per la trattazione sentita l'esposizione del relatore la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile.
Le circostanze sia di fatto che di diritto sono assolutamente pacifiche fra le parti.
Entrambe concordano nel ritenere cheun ricorso avverso l'Avviso di Presa in Carico è normalmente inammissibile , tranne il caso in cui (come da giurisprudenza della S.C. del pari pacifica fra le parti) non vi sia stata notifica dell'atto pregresso, di cui si viene a conoscenza solo con l'Avviso di Presa in Carico (e quindi si ammette l'impugnazione contemporaneamente anche di tale atto pregresso con funzione
“recuperatoria”).
Va quindi affrontata la questione della validità o meno della notifica dell'accertamento.
Infatti, è del pari pacifico (fra le parti, oltre che consacrato documentalmente) che la notifica sia avvenuta sulla casella PEC attribuita di ufficio all'istante dall'Ufficio del Registro delle Imprese.
Occorre quindi verificare la legittimità di tale assegnazione di ufficio, perché il ricorrente lamenta la nullità del procedimento di assegnazione di ufficio (esibendo giurisprudenza di questa stessa Corte di Giustizia) dal momento che non era stato preceduto dalla previa comunicazione/invito a regolarizzare la propria posizione. In soldoni l'istante assume di aver ignorato senza alcuna colpa che gli era stata assegnata una PEC di ufficio perché non gli era stata inviata preventiva comunicazione (obbligatoria ex lege) e conseguentemente lamenta la nullità della notifica fatta su una casella che non gli era stata validamente assegnata.
Sul punto osserva innanzitutto la Corte che la mancanza di comunicazione preventiva non è causa di inesistenza della casella PEC e nemmeno di nullità della stessa.
Infatti la casella in questione è (o era, all'epoca dei fatti) perfettamente funzionante. Né v'è alcuna norma che ne preveda la “nullità” (che del resto è una categoria ontologica che investe soprattutto la validità di un atto o documento nel mentre qui siamo in presenza di un prodotto (la PEC) che, seppur dematerializzato, “esiste” pur sempre nel mondo fenomenico.
La violazione dell'iter di attribuzione della casella, a ben vedere, non inficia la “validità” (di un qualcosa che comunque “esiste”) bensì toglie alla casella stessa l'efficacia che le è propria (dimostrare l'avvenuto recapito di un documento ovvero di un atto o comunicazione).
Il discorso di cui sopra serve ad evidenziare che la prova della conoscenza dell'esistenza può essere fornita in qualsivoglia modalità (anche con presunzioni): in caso affermativo la PEC deve ritenersi
“efficace” e la notifica avvenuta sulla stessa del tutto “regolare”.
Orbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio ha dimostrato e documentato che prima dell'invio dell'Accertamento al ricorrente è stato notificato l'invito a comparire per l'avvio di un procedimento con adesione (ex L. 218/1997)
Tale invito risulta notificato sempre sulla medesima casella PEC oggetto di esame, in data 29.7.2024 (v.
PEC/file .eml esibito dall'Ufficio).
In precedenza l'Ufficio aveva inviato un invito a fornire chiarimenti e documentazione (con racc.ta cartacea) ed a seguito dello stesso si erano tenuti alcuni incontri fra il commercialista delegato dal
Ricorrente_1 (dott. Nominativo_1-v. mail del 13.5.2024) ed il Funzionario che seguiva la pratica, oltre che vari scambi di mail (tutto documentato in atti).
In data 31.7.2024 la funzionaria dell'Ufficio informa via mail il commercialista incaricato dal Ricorrente_1 che è stato emesso invito all'adesione ed a richiesta di quest'ultimo precisa che l'invito è stato inviato via PEC al Ricorrente_1 e fornisce copia al professionista stesso (v. mail esibite). Si tratta dell'invito di cui sopra notificato al Ricorrente_1 sulla PEC assegnatagli di ufficio.
Seguono alcune mail fra il commercialista delegato e la funzionaria della DP1 e 3 “incontri” fra gli stessi tenuti presso l'Ufficio Controlli della DP1 (cfr. produzione dell'Ufficio) fino al 4.11.2024 quando la funzionaria “chiude” il processo per adesione in corso dando atto dell'esito infruttuoso dello stesso
Appare quindi indubitabile che il professionista delegato dal Ricorrente_1 (dott. Nominativo_1) era stato debitamente informato della notifica (dell'invito a comparire) avvenuta a mezzo PEC perché ciò gli è stato comunicato dalla funzionaria DP1 via mail sin dal 31.7.2024 (con la stessa mail è stata inviata copia “di cortesia” al delegato del Ricorrente_1
Ciò dimostra inequivocabilmente che il Ricorrente_1 era ben a conoscenza dell'esistenza della casella PEC a suo nome
Ciò è tanto più vero ove si consideri che prima della conclusione del procedimento per adesione il ricorrente ha fatto prevenire note difensive (datate 15.10.2024 e sempre esibite dall'Ufficio) in cui propone di accertare un maggior reddito di € 50.000,00 e testualmente dichiara:
“in data 29/07/2024 l'Ufficio controlli dell'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ha notificato al sig. Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1 l'invito di cui in oggetto…”
Pertanto non può davvero sostenersi che il Ricorrente_1 ignorava di avere una casella PEC assegnatagli di ufficio e pertanto deve considerarsi valida anche l'avvenuta notifica dell'Avviso di Accertamento (alla stregua della notifica del pregresso invito a comparire su cui l'istante si è ampiamente difeso).
E se l'istante sostiene di non essere acceduto alla casella PEC in esame non potrà che imputare a sé stesso la mancata consultazione, posto che egli a conoscenza dell'esistenza della PEC a suo nome
Né può concedersi una rimessione in termini (come pure richiesta dall'istante) al fine di poter impugnare l'accertamento. Non è stata infatti dedotto alcuna impossibilità incolpevole, bensì ci si trova di fronte ad una mera disattenzione che non Banca_1
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile
Ricorrono motivi di equità sostanziale per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
SORRENTINO ARMANDO, IC
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10035/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07177202500024505000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F022602024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- AVVISO DI PRESA IN CARICO n. 07177202500024505000 e pregresso Avviso di Accertamento--
- Ufficio impositore: AGENZIA DELLE ENTRATE - DP 1 - NAPOLI--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e IS--
- Data di notifica: 8.4.2025--
- Oggetto: IRPEF E ADDIZIONALI--
- Anno d'imposta: 2018--
- Importo: 302.423,87 complessivi—
-------------------
Assumeva a sostegno che prima di detto Avviso di Presa in Carica non gli era stato notificato alcun accertamento (ragion per cui evidenziava l'impugnabilità dell'Avviso ini una all'accertamento). Pertanto, trattandosi di anno di imposta 2018 e successiva dichiarazione del 2019 eccepiva la decadenza quinquennale dalla pretesa tributaria (che si era verificata anche laddove si fosse voluto tener conto della sospensione di 85 gg. di cui alla normativa Covid)
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la DP1 che ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso perché come diretto contro atto di per sé non impugnabile anche in considerazione del fatto che la notifica dell'avviso di accertamento era regolarmente avvenuta in data 11.11.2024 a mezzo PEC e sulla
Casella certificata risultante dal Registro delle Imprese.
A fronte di tale eccezione il ricorrente evidenziava che la notifica era avvenuta presso un indirizzo PEC a lui sconosciuto.
Invero detto indirizzo pec gli era stato assegnato di ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. n. 179 del 2012, come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76 del 2020.
Tale norma prevede l'assegnazione di ufficio di una casella PEC all'imprenditore individuale che ne sia privo.
Solo che essa prevede che (prima di procedere) l'Ufficio del Registro chieda all' imprenditore di provvedere e solo in mancanza si procede ad assegnare all'impresa una PEC di ufficio (oltre che a sanzionare l'inottemperanza).
Orbene nel caso in esame l'Ufficio del Registro non aveva inviato alcuna comunicazione e per tale motivo la notifica era nulla, così come ritenuto in varie pronunce giurisprudenziali che l'istante richiamava ed allegava
Conseguentemente, poiché la notifica doveva considerarsi tamquam non esset, era maturata la decadenza così come già eccepito in ricorso
All'esito di tale Difesa l'Ufficio presentava anch'esso memorie ribadendo la validità della notifica effettuata via PEC e sottolineava non rispondere al vero il fatto che l'istante non fosse a conoscenza della casella
Pec assegnatagli d'ufficio come da documentazione che depositava
Di seguito il ricorrente ha esibito ulteriori memorie difensive/illustrative ed ulteriore documentazione per fornire la prova (sia pur negativa) della mancata conoscenza del fatto che gli era stata assegnata una casella PEC di ufficio ed in maniera forzosa.
Fissata l'udienza per la trattazione sentita l'esposizione del relatore la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile.
Le circostanze sia di fatto che di diritto sono assolutamente pacifiche fra le parti.
Entrambe concordano nel ritenere cheun ricorso avverso l'Avviso di Presa in Carico è normalmente inammissibile , tranne il caso in cui (come da giurisprudenza della S.C. del pari pacifica fra le parti) non vi sia stata notifica dell'atto pregresso, di cui si viene a conoscenza solo con l'Avviso di Presa in Carico (e quindi si ammette l'impugnazione contemporaneamente anche di tale atto pregresso con funzione
“recuperatoria”).
Va quindi affrontata la questione della validità o meno della notifica dell'accertamento.
Infatti, è del pari pacifico (fra le parti, oltre che consacrato documentalmente) che la notifica sia avvenuta sulla casella PEC attribuita di ufficio all'istante dall'Ufficio del Registro delle Imprese.
Occorre quindi verificare la legittimità di tale assegnazione di ufficio, perché il ricorrente lamenta la nullità del procedimento di assegnazione di ufficio (esibendo giurisprudenza di questa stessa Corte di Giustizia) dal momento che non era stato preceduto dalla previa comunicazione/invito a regolarizzare la propria posizione. In soldoni l'istante assume di aver ignorato senza alcuna colpa che gli era stata assegnata una PEC di ufficio perché non gli era stata inviata preventiva comunicazione (obbligatoria ex lege) e conseguentemente lamenta la nullità della notifica fatta su una casella che non gli era stata validamente assegnata.
Sul punto osserva innanzitutto la Corte che la mancanza di comunicazione preventiva non è causa di inesistenza della casella PEC e nemmeno di nullità della stessa.
Infatti la casella in questione è (o era, all'epoca dei fatti) perfettamente funzionante. Né v'è alcuna norma che ne preveda la “nullità” (che del resto è una categoria ontologica che investe soprattutto la validità di un atto o documento nel mentre qui siamo in presenza di un prodotto (la PEC) che, seppur dematerializzato, “esiste” pur sempre nel mondo fenomenico.
La violazione dell'iter di attribuzione della casella, a ben vedere, non inficia la “validità” (di un qualcosa che comunque “esiste”) bensì toglie alla casella stessa l'efficacia che le è propria (dimostrare l'avvenuto recapito di un documento ovvero di un atto o comunicazione).
Il discorso di cui sopra serve ad evidenziare che la prova della conoscenza dell'esistenza può essere fornita in qualsivoglia modalità (anche con presunzioni): in caso affermativo la PEC deve ritenersi
“efficace” e la notifica avvenuta sulla stessa del tutto “regolare”.
Orbene, nella fattispecie in esame l'Ufficio ha dimostrato e documentato che prima dell'invio dell'Accertamento al ricorrente è stato notificato l'invito a comparire per l'avvio di un procedimento con adesione (ex L. 218/1997)
Tale invito risulta notificato sempre sulla medesima casella PEC oggetto di esame, in data 29.7.2024 (v.
PEC/file .eml esibito dall'Ufficio).
In precedenza l'Ufficio aveva inviato un invito a fornire chiarimenti e documentazione (con racc.ta cartacea) ed a seguito dello stesso si erano tenuti alcuni incontri fra il commercialista delegato dal
Ricorrente_1 (dott. Nominativo_1-v. mail del 13.5.2024) ed il Funzionario che seguiva la pratica, oltre che vari scambi di mail (tutto documentato in atti).
In data 31.7.2024 la funzionaria dell'Ufficio informa via mail il commercialista incaricato dal Ricorrente_1 che è stato emesso invito all'adesione ed a richiesta di quest'ultimo precisa che l'invito è stato inviato via PEC al Ricorrente_1 e fornisce copia al professionista stesso (v. mail esibite). Si tratta dell'invito di cui sopra notificato al Ricorrente_1 sulla PEC assegnatagli di ufficio.
Seguono alcune mail fra il commercialista delegato e la funzionaria della DP1 e 3 “incontri” fra gli stessi tenuti presso l'Ufficio Controlli della DP1 (cfr. produzione dell'Ufficio) fino al 4.11.2024 quando la funzionaria “chiude” il processo per adesione in corso dando atto dell'esito infruttuoso dello stesso
Appare quindi indubitabile che il professionista delegato dal Ricorrente_1 (dott. Nominativo_1) era stato debitamente informato della notifica (dell'invito a comparire) avvenuta a mezzo PEC perché ciò gli è stato comunicato dalla funzionaria DP1 via mail sin dal 31.7.2024 (con la stessa mail è stata inviata copia “di cortesia” al delegato del Ricorrente_1
Ciò dimostra inequivocabilmente che il Ricorrente_1 era ben a conoscenza dell'esistenza della casella PEC a suo nome
Ciò è tanto più vero ove si consideri che prima della conclusione del procedimento per adesione il ricorrente ha fatto prevenire note difensive (datate 15.10.2024 e sempre esibite dall'Ufficio) in cui propone di accertare un maggior reddito di € 50.000,00 e testualmente dichiara:
“in data 29/07/2024 l'Ufficio controlli dell'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ha notificato al sig. Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1 l'invito di cui in oggetto…”
Pertanto non può davvero sostenersi che il Ricorrente_1 ignorava di avere una casella PEC assegnatagli di ufficio e pertanto deve considerarsi valida anche l'avvenuta notifica dell'Avviso di Accertamento (alla stregua della notifica del pregresso invito a comparire su cui l'istante si è ampiamente difeso).
E se l'istante sostiene di non essere acceduto alla casella PEC in esame non potrà che imputare a sé stesso la mancata consultazione, posto che egli a conoscenza dell'esistenza della PEC a suo nome
Né può concedersi una rimessione in termini (come pure richiesta dall'istante) al fine di poter impugnare l'accertamento. Non è stata infatti dedotto alcuna impossibilità incolpevole, bensì ci si trova di fronte ad una mera disattenzione che non Banca_1
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile
Ricorrono motivi di equità sostanziale per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.