Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 29 novembre 1995, n. 506
Articolo 1
- Legge 29 novembre 1995, n. 506
Articolo 2 della Legge 29 novembre 1995, n. 506
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1 dicembre 1995
1 dicembre 1995
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