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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 107/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) nato Reggio Emilia (RE), il 7 maggio 1971, cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], ma di fatto C.F._1 domiciliato a Milano (MI), in Via Carlo Crivelli n. 14, con gli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso le quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) nata a [...], il [...], cittadina Parte_2 italiana, Cod. Fisc. , residente in [...]
4, con l'Avv. Carlotta Cornia, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Carpineti (RE), in data 21 luglio 2007
(Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2007, trascritto anche nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 132, Parte II, Serie B, anno 2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 5259/2023 pubblicata il 27 giugno
2023.
Con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale Persona_1
; C.F._3 nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_3
. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
[nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
] e nato a [...] il [...], codice C.F._2 Parte_1
fiscale ] a Carpineti (RE), in data 21 luglio 2007 (atto trascritto nei C.F._1
registri dello Stato Civile del Comune di Carpineti (RE) Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2007, nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 132, Parte
II, Serie B, anno 2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito.
2) Dare atto che i figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a Per_1 Pt_3
entrambi i genitori e prevalentemente collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione situata a Milano in Piazza Arnoldo Mondadori n. 4.
3) Dare atto che la ex casa familiare di proprietà esclusiva del signor situata a Parte_1
Milano in Piazza Arnoldo Mondadori n. 4, rimane assegnata alla signora Parte_2
affinché vi abiti con i figli e , con le relative pertinenze, comprensive del
[...] Per_1 Pt_3
box sito in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, di cui sono state consegnate le chiavi tramite rispettivi legali in data 05/12/23.
4) Dare atto che il Signor salvi diversi e migliori accordi genitoriali, potrà Parte_1
vedere e tenere con sé i figli minori e secondo le seguenti modalità: Per_1 Pt_3
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
(b) infrasettimanalmente, per tutti i martedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che terminano con fine settimana di competenza della madre, anche per il giovedì, dall'uscita da scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
(c) con riferimento alle clausole (a) e (b) che precedono, i genitori, in temporanea deroga alle stesse in considerazione del fatto che attualmente il signor lavora fuori regione, Pt_1
concordano che fino a quando il Sig. on rientrerà in regione: - nei martedì di competenza Pt_1
del padre, i minori pranzeranno presso la casa paterna ove si tratterranno anche nel pomeriggio e poi ceneranno e pernotteranno presso la casa della madre;
- i giovedì diventano tutti di competenza del padre, con la precisazione che per due giovedì alternati al mese quando il fine settimana è di competenza del padre i minori pranzeranno presso la madre e nel tardo pomeriggio si recheranno presso l'abitazione paterna;
- con riferimento ai week end di competenza della madre, sempre in considerazione del fatto che attualmente il signor Pt_1
lavora fuori regione, nel primo week end del mese di competenza della stessa i ragazzi si recheranno dal padre la domenica sera dalle 19:30 in poi pernottamento compreso. Quanto sopra con la specifica esclusione dei week end - se di competenza esclusiva della madre - di ponte scolastico, dei weekend di partenza/rientro dalle vacanze, dei weekend dei compleanni della signora, dei ragazzi e dei nonni materni o di altra ricorrenza familiare nota e da sempre trascorsa insieme alla famiglia di origine della signora In tali casi, la serata e il Parte_2
pernotto domenicale di competenza del padre verrà automaticamente spostato all'altro fine settimana immediatamente successivo di competenza della madre.
Tale calendarizzazione che precede verrà automaticamente meno, ripristinando la regolamentazione del diritto di visita ordinario di cui alle clausole (a) e (b) che precedono, allorquando il signor esserà il proprio lavoro fuori regione;
il signor i impegna sin Pt_1 Pt_1
da ora a comunicare tempestivamente detta circostanza appena si verificherà alla Sig.ra per iscritto. Il ripristino varrà anche con riferimento alle giornate infrasettimanali del Parte_2
martedì, che tornerà di competenza del padre, e del giovedì, che tornerà di competenza della madre, nonché con riferimento ai fine settimana;
(d) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, nel rispetto dell'alternanza in essere, per metà dell'intero periodo, comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno e con la precisazione che il genitore che tiene i figli dal primo di gennaio fino al rientro a scuola, li terrà con sé anche il 23 e il 24 dicembre, secondo le consuete modalità. Per consentire il festeggiamento del giorno di Natale 25/12 e del Capodanno 1/1 i figli dovranno essere riportati all'altro genitore entro le ore 11.00;
(e) in occasione delle intere vacanze scolastiche pasquali o, alternativamente con la madre e nel rispetto dell'alternanza in corso, per le vacanze scolastiche previste in occasione del
Carnevale. In deroga di quanto sopra, si precisa che in ragione dell'opportunità per i ragazzi di andare a NY con il padre dal 16 (giorno scolastico) al 25 aprile mattina, la madre acconsente che i ragazzi restino con il padre in detto periodo precisando che i n. 2 giorni con i ragazzi a cui la stessa rinuncia verranno dalla stessa recuperati entro la fine del 2025 in periodo ordinario e con espressa esclusione dei periodi coincidenti con i ponti di competenza del padre, comunicando le proprie richieste al sig. con anticipo di almeno 15 giorni. Il signor Pt_1 Pt_1
si impegna a comunicare per iscritto tutti i riferimenti della vacanza di cui sopra alla signora entro la data del 01/04/25 via e-mail; Parte_2
(f) in occasione delle vacanze scolastiche estive, per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto, alternando i periodi con la madre nel rispetto dell'alternanza in corso o secondo i diversi accordi tra loro assunti entro il 30 aprile di ogni anno. Per i restanti periodi di vacanza, i genitori divideranno tali periodi in parti uguali sempre nel rispetto dell'alternanza in corso o secondo i diversi accordi tra loro assunti entro il 30 aprile di ogni anno. Il primo fine settimana ordinario successivo al termine delle vacanze estive sarà di competenza del genitore che non ha tenuto con sé i figli nell'ultimo periodo di vacanza;
(g) per i c.d. “ponti” scolastici, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana tra i genitori e con la precisazione che i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno di pertinenza del genitore cui spetta il relativo weekend (vale a dire che qualora la ricorrenza cada nei giorni del lunedì o martedì, la stessa verrà accorpata al weekend precedente, mentre qualora cada di mercoledì o giovedì, al weekend successivo). In particolare, i genitori convengono che i figli minori si recheranno dal genitore cui di volta in volta compete il ponte, a partire dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di frequenza scolastica, a prescindere dalla competenza ordinaria genitoriale di detto pomeriggio;
(h) con riferimento alle vacanze estive con i figli minori, i genitori, salvo diverso e migliore accordo scritto, si impegnano sempre ad accompagnare i figli dall'altro genitore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno in comune di scambio. In ogni caso, entrambi i genitori, prima di qualsiasi partenza con i figli week end compresi, si impegnano a comunicare per iscritto all'altro i riferimenti/orari dei voli/treni/traghetti/autobus sui quali i ragazzi viaggeranno e i recapiti precisi dei luoghi ove soggiorneranno (città e indirizzo e, se soggiorneranno in una struttura, il nome della stessa);
(i) i minori trascorreranno, in ogni caso e a prescindere dall'ordinaria e regolare spettanza del fine settimana/giorno infrasettimanale, con la mamma il giorno del compleanno della mamma e con il papà il giorno del compleanno del papà.
5) Dare atto che, con riferimento alle carte di identità dei figli minori e , i Per_1 Pt_3
genitori convengono che gli originali seguano sempre i figli in modo che detti documenti siano sempre a disposizione del genitore che in quel momento è con i minori. Con riferimento ai passaporti, la cui richiesta, per accordo tra i genitori, verrà effettuata dal Signor con delega/assenso già Pt_1
sottoscritta da parte della Signora e le cui spese saranno interamente a carico del padre, gli Parte_2
stessi verranno custoditi dal Signor l quale si impegna a consegnarli alla Signora con Pt_1 Parte_2
almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla partenza dalla medesima comunicata e per la quale saranno necessari. Al rientro dal viaggio con la madre, i passaporti dei minori saranno tempestivamente riconsegnati al padre. La richiesta da parte della Signora avverrà sempre a mezzo e-mail. Parte_2
Una fotocopia dei passaporti dei minori verrà, in ogni caso, consegnata alla madre appena detti documenti saranno disponibili e lo scambio avverrà via e-mail tramite legali. I genitori si riconoscono il reciproco diritto di recarsi con i minori in paesi UE ed extra UE a fronte di semplice comunicazione scritta all'altro genitore, con l'espressa eccezione di paesi a rischio geopolitico, inseriti nell'elenco della Farnesina.
6) Dare atto che il padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, contribuisce al mantenimento ordinario dei figli minori e mediante il versamento dell'assegno Per_1 Pt_3 mensile complessivo di € 2.000,00 (vale a dire € 1.000,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre prevalentemente collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN già note, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024).
Il padre, inoltre, continuerà a contribuire al mantenimento dei figli mediante la copertura del
50% delle loro spese extra assegno, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori concordano espressamente e per quanto occorrer possa:
a. di sostenere, per l'anno in corso, al 50% ciascuno il pagamento del corso di basket dei ragazzi;
b. di sostenere al 50% il costo degli abbonamenti ATM di entrambi i ragazzi per i prossimi anni di utilizzo e c. di sostenere al 50% il costo dei libri scolastici, compresi quelli previsti per i compiti delle vacanze, di entrambi i ragazzi. I genitori si impegnano espressamente a collaborare tempestivamente per le future pratiche di iscrizione dei ragazzi al liceo e all'università.
7) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento, e che pertanto non svolgono domanda di mantenimento.
8) Dare atto che, con riferimento all'arretrato relativo al contributo al mantenimento dei figli minori, nonché alle condanne alle spese di cui alla sentenza di separazione di I grado (RG 60109/2019
- Sent. N° 5259/2023 e al sub-procedimento del relativo giudizio di appello (RG 2214/2023-1), il
Signor a saldo e stralcio del maggior importo dovuto, si obbliga a versare alla Signora Pt_1
che lo accetta, l'importo complessivo di € 30.000,00 (euro Parte_2
trentamila/00), secondo le seguenti modalità e termini:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati in data 26 gennaio 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza;
Parte_2 - € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati il 1° maggio 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza;
Parte_2
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati il 1° giugno 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza. Parte_2
9) Dare atto che, con riferimento all'arretrato relativo al contributo al mantenimento per sé di cui alla sentenza di separazione di I grado (RG 60109/2019- Sent. N° 5259/2023), la Signora rinuncia al relativo credito. Parte_2
10) Il signor i impegna entro e non oltre il 30 gennaio 2025 a spostare la residenza dalla Pt_1
casa familiare dando evidenza della relativa richiesta al Comune di Milano quando verrà effettuata e si accolla le spese condominiali e la TARI del box di Via Bianca di Savoia n. 12 fino al mese di dicembre 2023 compreso. Con riferimento alla quota del sig. relativa alla TARI della casa Pt_1
familiare, la stessa resterà a suo carico così come le multe per il mancato pagamento dei relativi importi notificati al signor n conseguenza della mancata modifica della residenza da parte dello Pt_1
stesso. Resteranno in capo alla signora le quote sue e dei ragazzi che verranno bonificate Parte_2
al signor ntro 30 giorni dalla ricezione del calcolo del dovuto. Pt_1
11) Il signor fino a quando potrà beneficiarne, continuerà ad inserire i figli e Pt_1 Per_1
nella propria assicurazione sanitaria (attualmente , per la quale ha fatto Pt_3 Pt_4
continuazione volontaria). Qualora la polizza venisse meno, il signor si impegna a darne Pt_1
evidenza scritta, chiarendo le motivazioni. La Signora si impegna a rispettare le procedure Parte_2
previste dalla polizza (note disponibili sul sito della relativa assicurazione, e che in ogni caso verranno condivise per iscritto anche dal Sig. con la Sig.ra inviando tempestivamente anche Pt_1 Parte_2 eventuali aggiornamenti per iscritto) al fine dell'ottenimento del rimborso assicurativo delle spese sanitarie dei figli, rimanendo inteso tra le parti che la quota eventualmente scoperta e/o le spese non coperte sono da suddividersi al 50% tra i genitori, con invio alla Sig.ra dei giustificativi di Parte_2
spesa che potranno essere detratti al 50% nelle rispettive dichiarazioni.
12) Le spese condominiali relative al box di pertinenza della casa familiare verranno saldate fino a dicembre 2023 compreso dal sig. Pt_1
13) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dal giudizio e dalla relativa sentenza di separazione e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
14) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carpineti (RE), in data
21 luglio 2007, tra i Signori [nata a [...] il 9 marzo Parte_2
1973, codice fiscale ] e [nato a [...] il 7 C.F._2 Parte_1 maggio 1971, codice fiscale ]. C.F._1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpineti (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) nato Reggio Emilia (RE), il 7 maggio 1971, cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], ma di fatto C.F._1 domiciliato a Milano (MI), in Via Carlo Crivelli n. 14, con gli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso le quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) nata a [...], il [...], cittadina Parte_2 italiana, Cod. Fisc. , residente in [...]
4, con l'Avv. Carlotta Cornia, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Carpineti (RE), in data 21 luglio 2007
(Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2007, trascritto anche nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 132, Parte II, Serie B, anno 2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 5259/2023 pubblicata il 27 giugno
2023.
Con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale Persona_1
; C.F._3 nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_3
. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
[nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
] e nato a [...] il [...], codice C.F._2 Parte_1
fiscale ] a Carpineti (RE), in data 21 luglio 2007 (atto trascritto nei C.F._1
registri dello Stato Civile del Comune di Carpineti (RE) Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2007, nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 132, Parte
II, Serie B, anno 2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito.
2) Dare atto che i figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a Per_1 Pt_3
entrambi i genitori e prevalentemente collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione situata a Milano in Piazza Arnoldo Mondadori n. 4.
3) Dare atto che la ex casa familiare di proprietà esclusiva del signor situata a Parte_1
Milano in Piazza Arnoldo Mondadori n. 4, rimane assegnata alla signora Parte_2
affinché vi abiti con i figli e , con le relative pertinenze, comprensive del
[...] Per_1 Pt_3
box sito in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, di cui sono state consegnate le chiavi tramite rispettivi legali in data 05/12/23.
4) Dare atto che il Signor salvi diversi e migliori accordi genitoriali, potrà Parte_1
vedere e tenere con sé i figli minori e secondo le seguenti modalità: Per_1 Pt_3
(a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
(b) infrasettimanalmente, per tutti i martedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che terminano con fine settimana di competenza della madre, anche per il giovedì, dall'uscita da scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
(c) con riferimento alle clausole (a) e (b) che precedono, i genitori, in temporanea deroga alle stesse in considerazione del fatto che attualmente il signor lavora fuori regione, Pt_1
concordano che fino a quando il Sig. on rientrerà in regione: - nei martedì di competenza Pt_1
del padre, i minori pranzeranno presso la casa paterna ove si tratterranno anche nel pomeriggio e poi ceneranno e pernotteranno presso la casa della madre;
- i giovedì diventano tutti di competenza del padre, con la precisazione che per due giovedì alternati al mese quando il fine settimana è di competenza del padre i minori pranzeranno presso la madre e nel tardo pomeriggio si recheranno presso l'abitazione paterna;
- con riferimento ai week end di competenza della madre, sempre in considerazione del fatto che attualmente il signor Pt_1
lavora fuori regione, nel primo week end del mese di competenza della stessa i ragazzi si recheranno dal padre la domenica sera dalle 19:30 in poi pernottamento compreso. Quanto sopra con la specifica esclusione dei week end - se di competenza esclusiva della madre - di ponte scolastico, dei weekend di partenza/rientro dalle vacanze, dei weekend dei compleanni della signora, dei ragazzi e dei nonni materni o di altra ricorrenza familiare nota e da sempre trascorsa insieme alla famiglia di origine della signora In tali casi, la serata e il Parte_2
pernotto domenicale di competenza del padre verrà automaticamente spostato all'altro fine settimana immediatamente successivo di competenza della madre.
Tale calendarizzazione che precede verrà automaticamente meno, ripristinando la regolamentazione del diritto di visita ordinario di cui alle clausole (a) e (b) che precedono, allorquando il signor esserà il proprio lavoro fuori regione;
il signor i impegna sin Pt_1 Pt_1
da ora a comunicare tempestivamente detta circostanza appena si verificherà alla Sig.ra per iscritto. Il ripristino varrà anche con riferimento alle giornate infrasettimanali del Parte_2
martedì, che tornerà di competenza del padre, e del giovedì, che tornerà di competenza della madre, nonché con riferimento ai fine settimana;
(d) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, nel rispetto dell'alternanza in essere, per metà dell'intero periodo, comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno e con la precisazione che il genitore che tiene i figli dal primo di gennaio fino al rientro a scuola, li terrà con sé anche il 23 e il 24 dicembre, secondo le consuete modalità. Per consentire il festeggiamento del giorno di Natale 25/12 e del Capodanno 1/1 i figli dovranno essere riportati all'altro genitore entro le ore 11.00;
(e) in occasione delle intere vacanze scolastiche pasquali o, alternativamente con la madre e nel rispetto dell'alternanza in corso, per le vacanze scolastiche previste in occasione del
Carnevale. In deroga di quanto sopra, si precisa che in ragione dell'opportunità per i ragazzi di andare a NY con il padre dal 16 (giorno scolastico) al 25 aprile mattina, la madre acconsente che i ragazzi restino con il padre in detto periodo precisando che i n. 2 giorni con i ragazzi a cui la stessa rinuncia verranno dalla stessa recuperati entro la fine del 2025 in periodo ordinario e con espressa esclusione dei periodi coincidenti con i ponti di competenza del padre, comunicando le proprie richieste al sig. con anticipo di almeno 15 giorni. Il signor Pt_1 Pt_1
si impegna a comunicare per iscritto tutti i riferimenti della vacanza di cui sopra alla signora entro la data del 01/04/25 via e-mail; Parte_2
(f) in occasione delle vacanze scolastiche estive, per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto, alternando i periodi con la madre nel rispetto dell'alternanza in corso o secondo i diversi accordi tra loro assunti entro il 30 aprile di ogni anno. Per i restanti periodi di vacanza, i genitori divideranno tali periodi in parti uguali sempre nel rispetto dell'alternanza in corso o secondo i diversi accordi tra loro assunti entro il 30 aprile di ogni anno. Il primo fine settimana ordinario successivo al termine delle vacanze estive sarà di competenza del genitore che non ha tenuto con sé i figli nell'ultimo periodo di vacanza;
(g) per i c.d. “ponti” scolastici, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana tra i genitori e con la precisazione che i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche saranno di pertinenza del genitore cui spetta il relativo weekend (vale a dire che qualora la ricorrenza cada nei giorni del lunedì o martedì, la stessa verrà accorpata al weekend precedente, mentre qualora cada di mercoledì o giovedì, al weekend successivo). In particolare, i genitori convengono che i figli minori si recheranno dal genitore cui di volta in volta compete il ponte, a partire dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di frequenza scolastica, a prescindere dalla competenza ordinaria genitoriale di detto pomeriggio;
(h) con riferimento alle vacanze estive con i figli minori, i genitori, salvo diverso e migliore accordo scritto, si impegnano sempre ad accompagnare i figli dall'altro genitore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno in comune di scambio. In ogni caso, entrambi i genitori, prima di qualsiasi partenza con i figli week end compresi, si impegnano a comunicare per iscritto all'altro i riferimenti/orari dei voli/treni/traghetti/autobus sui quali i ragazzi viaggeranno e i recapiti precisi dei luoghi ove soggiorneranno (città e indirizzo e, se soggiorneranno in una struttura, il nome della stessa);
(i) i minori trascorreranno, in ogni caso e a prescindere dall'ordinaria e regolare spettanza del fine settimana/giorno infrasettimanale, con la mamma il giorno del compleanno della mamma e con il papà il giorno del compleanno del papà.
5) Dare atto che, con riferimento alle carte di identità dei figli minori e , i Per_1 Pt_3
genitori convengono che gli originali seguano sempre i figli in modo che detti documenti siano sempre a disposizione del genitore che in quel momento è con i minori. Con riferimento ai passaporti, la cui richiesta, per accordo tra i genitori, verrà effettuata dal Signor con delega/assenso già Pt_1
sottoscritta da parte della Signora e le cui spese saranno interamente a carico del padre, gli Parte_2
stessi verranno custoditi dal Signor l quale si impegna a consegnarli alla Signora con Pt_1 Parte_2
almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla partenza dalla medesima comunicata e per la quale saranno necessari. Al rientro dal viaggio con la madre, i passaporti dei minori saranno tempestivamente riconsegnati al padre. La richiesta da parte della Signora avverrà sempre a mezzo e-mail. Parte_2
Una fotocopia dei passaporti dei minori verrà, in ogni caso, consegnata alla madre appena detti documenti saranno disponibili e lo scambio avverrà via e-mail tramite legali. I genitori si riconoscono il reciproco diritto di recarsi con i minori in paesi UE ed extra UE a fronte di semplice comunicazione scritta all'altro genitore, con l'espressa eccezione di paesi a rischio geopolitico, inseriti nell'elenco della Farnesina.
6) Dare atto che il padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, contribuisce al mantenimento ordinario dei figli minori e mediante il versamento dell'assegno Per_1 Pt_3 mensile complessivo di € 2.000,00 (vale a dire € 1.000,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre prevalentemente collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN già note, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024).
Il padre, inoltre, continuerà a contribuire al mantenimento dei figli mediante la copertura del
50% delle loro spese extra assegno, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori concordano espressamente e per quanto occorrer possa:
a. di sostenere, per l'anno in corso, al 50% ciascuno il pagamento del corso di basket dei ragazzi;
b. di sostenere al 50% il costo degli abbonamenti ATM di entrambi i ragazzi per i prossimi anni di utilizzo e c. di sostenere al 50% il costo dei libri scolastici, compresi quelli previsti per i compiti delle vacanze, di entrambi i ragazzi. I genitori si impegnano espressamente a collaborare tempestivamente per le future pratiche di iscrizione dei ragazzi al liceo e all'università.
7) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento, e che pertanto non svolgono domanda di mantenimento.
8) Dare atto che, con riferimento all'arretrato relativo al contributo al mantenimento dei figli minori, nonché alle condanne alle spese di cui alla sentenza di separazione di I grado (RG 60109/2019
- Sent. N° 5259/2023 e al sub-procedimento del relativo giudizio di appello (RG 2214/2023-1), il
Signor a saldo e stralcio del maggior importo dovuto, si obbliga a versare alla Signora Pt_1
che lo accetta, l'importo complessivo di € 30.000,00 (euro Parte_2
trentamila/00), secondo le seguenti modalità e termini:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati in data 26 gennaio 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza;
Parte_2 - € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati il 1° maggio 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza;
Parte_2
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) già versati il 1° giugno 2024 a mezzo bonifico bancario e di cui la Signora con la sottoscrizione del ricorso, ha rilasciato quietanza. Parte_2
9) Dare atto che, con riferimento all'arretrato relativo al contributo al mantenimento per sé di cui alla sentenza di separazione di I grado (RG 60109/2019- Sent. N° 5259/2023), la Signora rinuncia al relativo credito. Parte_2
10) Il signor i impegna entro e non oltre il 30 gennaio 2025 a spostare la residenza dalla Pt_1
casa familiare dando evidenza della relativa richiesta al Comune di Milano quando verrà effettuata e si accolla le spese condominiali e la TARI del box di Via Bianca di Savoia n. 12 fino al mese di dicembre 2023 compreso. Con riferimento alla quota del sig. relativa alla TARI della casa Pt_1
familiare, la stessa resterà a suo carico così come le multe per il mancato pagamento dei relativi importi notificati al signor n conseguenza della mancata modifica della residenza da parte dello Pt_1
stesso. Resteranno in capo alla signora le quote sue e dei ragazzi che verranno bonificate Parte_2
al signor ntro 30 giorni dalla ricezione del calcolo del dovuto. Pt_1
11) Il signor fino a quando potrà beneficiarne, continuerà ad inserire i figli e Pt_1 Per_1
nella propria assicurazione sanitaria (attualmente , per la quale ha fatto Pt_3 Pt_4
continuazione volontaria). Qualora la polizza venisse meno, il signor si impegna a darne Pt_1
evidenza scritta, chiarendo le motivazioni. La Signora si impegna a rispettare le procedure Parte_2
previste dalla polizza (note disponibili sul sito della relativa assicurazione, e che in ogni caso verranno condivise per iscritto anche dal Sig. con la Sig.ra inviando tempestivamente anche Pt_1 Parte_2 eventuali aggiornamenti per iscritto) al fine dell'ottenimento del rimborso assicurativo delle spese sanitarie dei figli, rimanendo inteso tra le parti che la quota eventualmente scoperta e/o le spese non coperte sono da suddividersi al 50% tra i genitori, con invio alla Sig.ra dei giustificativi di Parte_2
spesa che potranno essere detratti al 50% nelle rispettive dichiarazioni.
12) Le spese condominiali relative al box di pertinenza della casa familiare verranno saldate fino a dicembre 2023 compreso dal sig. Pt_1
13) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dal giudizio e dalla relativa sentenza di separazione e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
14) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carpineti (RE), in data
21 luglio 2007, tra i Signori [nata a [...] il 9 marzo Parte_2
1973, codice fiscale ] e [nato a [...] il 7 C.F._2 Parte_1 maggio 1971, codice fiscale ]. C.F._1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpineti (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG