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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14987/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14987/2022
Oggi 24 ottobre 2025 ad ore 9:44 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Grimaldi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Grimaldi precisa le conclusioni come da citazione.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 14987
/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 GRIMALDI, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO SPINA 7, LENTINI
contro
- AUTORITÀ Controparte_1 [...]
( ) rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da è fondata per le Parte_1 motivazioni di seguito esposte.
1.1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva come formulata dalla convenuta Autorità di Bacino del Distretto Controparte_1 Idrografico della Sicilia (nel prosieguo, Autorità di Bacino) nelle difese in atti. Osserva il tribunale che è pacifico (oltre che documentato in atti) l'appartenenza del canale al demanio idrico regionale (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta). Orbene, in forza dell'art. 3 della l. reg. siciliana 8 maggio 2018, n. 8, tutte le competenze in materia di demanio idrico di cui al co. VII dell'art. 71 della l. reg. siciliana 15 maggio 2013, n.
9 - prima attribuite all'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana - sono transitate all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (istituita presso la Presidenza della
[...]
). Pertanto, all'epoca dell'incendio per cui è causa (15 agosto 2019), la titolarità dei poteri di CP_1 programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale (dalla cui carenza sarebbe originato l'evento di danno lamentato dall'attore), compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, incombevano proprio sull'Autorità di Bacino – titolare, dunque, di ogni potere di governo e custodia della cosa da cui originò l'incendio poi propagatosi presso il fondo attoreo. Posto pertanto che l'amministrazione convenuta è tenuta ad ottemperare ai menzionati obblighi di manutenzione e pulizia dell'alveo, in capo alla stessa è configurabile, in relazione al danno subito dal pagina 2 di 6 privato per effetto dell'incendio propagatosi da tale porzione di territorio, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.: essa ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022). Peraltro, occorre rilevare che le modifiche della struttura della cosa divengono, con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Ciò perché la custodia si concretizza anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predispone quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (Cass. 1725/2019).
1.2. Ciò premesso, è fondata la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 per le motivazioni di seguito esposte. L'attore ha chiesto il ristoro del danno subito dal fondo sito in Lentini, contrada Catalicciardo e censito al locale Catasto dei Terreni, al foglio 6, particella 178, per effetto dell'incendio propagatosi dal limitrofo canale demaniale - con conseguente perimento di numerose piante e danneggiamento del relativo impianto di irrigazione. Ebbene, l'istruttoria processuale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'evento incendiario del 15 agosto 2019 distrusse parte del fondo di proprietà della società attrice. All'udienza del 29 novembre 2024 il testimone (non parente Testimone_1 delle parti e disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] preciso che io sono proprietario di un fondo confinante con quello dell'attore […] era l'agosto del 2019 - anche se non ricordo con esattezza il giorno – ho visto il fumo a circa un km e mezzo da dove mi trovavo io, cioè dalla mia azienda, quindi ho preso la mia auto e sono andato sul posto, dove ho visto tutto il canale che si stava incendiando, anche perché c'era vento […] subito dopo le fiamme altissime si sono propagate all'agrumeto del […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 29 novembre 2024). Pt_1 Il teste ha inoltre riferito che “[…] il canale, che attraversa anche la mia proprietà, da anni era pieno di canne secche ed erba secca, come si vede dalle foto che mi vengono esibite […] Ho visto varie volte, prima dell'incendio, l'attore che tagliava l'erba; non so o meglio ricordo se avesse creato una zona tagliafuoco […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 29 novembre 2024). All'udienza del 28 marzo 2025 il testimone (non parente delle parti e Testimone_2 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato che “[…] già prima del 2019, io ero il tecnico che seguiva l'azienda agricola del sig. e pertanto ben conosco i luoghi. Confermo quindi che il Pt_1 fondo di proprietà del confina con un canale che è di proprietà dell'Autorità del Bacino […] Pt_1 preciso che io ero in ferie il 15/08/2019, quando mi chiamò il sig. avvisandomi dell'incendio. Pt_1 Pertanto, ho potuto fare il sopralluogo solo al mio rientro, il 09/09/2019, ed ho constatato che la maggior parte delle piante, su una superficie di ettari 2,40, era bruciata, non solo la chioma ma anche il fusto. L'impianto di irrigazione era in disuso perché i tubi in polietilene si erano bruciati con il forte caldo sviluppato dall'incendio. Così come il gruppo di comando dell'impianto di irrigazione. L'agrumeto si doveva estirpare e ripiantare […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 28 marzo 2025). Il teste ha inoltre precisato che “[…] il canale dell'Autorità del Bacino si presentava con erbe e canne bruciate, a seguito dell'incendio […]”, riferendo altresì che “[…] prima dell'incendio, l'agrumeto del era in buono stato vegetativo anche perché vi erano tutte piante giovani di Pt_1 arance tarocco e moro. Confermo che era fornito di impianto di irrigazione con ala esterna, di nuova generazione. Confermo che il fondo era ben mantenuto e pulito e che le erbacce erano state tagliate in tutto l'appezzamento, anche nella zona dei confini, detta zona tagliafuoco […] (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 28 marzo 2025). pagina 3 di 6 Le superiori deposizioni possono essere ritenute attendibili, poiché esse sono state rese da persone che assistettero personalmente all'evento incendiario ( o che Testimone_1 intervennero a breve distanza dai fatti ( ), e collimano inoltre con la documentazione in Testimone_2 atti prodotta – il riferimento va, oltre che alle rappresentazioni fotografiche in atti, anche alla denuncia del 19 agosto 2019 ed alla perizia di parte (si veda, in merito, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla relativa memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.). Con riguardo al nesso di causalità, osserva il tribunale che l'istruttoria processuale ha confermato le condizioni oggettive in cui versava il canale di proprietà del demanio al momento dell'evento (si vedano le dichiarazioni in merito rese dai suddetti testimoni circa la presenza di sterpaglie nel canale per cui è causa): la riscontrata presenza di canne e sterpaglie è stata infatti più che sufficiente, ad opinione del tribunale, ad innescare il processo dannoso che, alimentando l'incendio, ha in concreto contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno lamentato dall'attore. Peraltro, non può dirsi provata, da parte dell'Autorità di Bacino, la sussistenza del caso fortuito (sotto forma di fatto del terzo o di evento naturale anomalo ed imprevedibile). In particolare, osserva il tribunale che, qualora – come nel caso in esame - persista una sostanziale incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (Cass. 7789/2024). Inoltre, l'allegato fattore naturale (il forte vento) non assume nel caso di specie i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, che avrebbero dovuto essere dimostrati – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. 4588/2022). Nella specie, già secondo l'id quod plerumque accidit può affermarsi che nell'entroterra siciliano le temperature sono da anni estremamente elevate nel corso della stagione estiva e ciò determina, di per sé, un significativo incremento del rischio di incendi promananti da canali ed appezzamenti incolti e/o non adeguatamente manutenuti. Il consulente tecnico incaricato da parte attrice, con considerazioni puntuali e analitiche, ha accertato che “[…] le piante arboree a seguito dell'incendio sviluppatosi sul fondo, presentavano gravi danni strutturali […]” (cfr. pag. 4 della perizia di parte prodotta sub 7 in allegato alla citazione). Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato dalla società attrice meritano di essere poste a fondamento della presente decisione e ciò perché la relativa perizia fu redatta in prossimità dell'evento dannoso (più precisamente, in data 10 settembre 2019), a seguito di un primo sopralluogo effettuato il 9 settembre 2019 (e dunque, pochi giorni dopo l'infausto evento), in occasione del quale venne esperita una ricognizione (anche fotografica) dello stato dei luoghi. Tale consulenza di parte, pertanto, in forza del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., costituisce un elemento di prova e può essere posta a fondamento della presente decisione, sì da suffragare la sussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno, nonché l'ammontare del preteso risarcimento (Cass. 25593/2023) – in uno, beninteso, con le risultanze delle prove testimoniali sopra considerate. Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno. Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in pagina 4 di 6 considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_3 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata. Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023). Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025). Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue. Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ha fondato la pretesa risarcitoria sia sul ristoro del danno emergente, che su quello del lucro cessante, in considerazione dello svolgimento dell'attività di impresa agricola presso il fondo danneggiato. Il consulente tecnico di parte, con considerazioni analiticamente motivate, ha considerato (a) il costo per l'estirpazione ed il reimpianto dell'agrumeto su ha 2,40 per € 35.706,00; (b) il costo per il ripristino dell'impianto irriguo su ha 2,40 per € 25.451,32; (c) la perdita di produzione pari ad € 90.000,00 – cfr. pag. 5 della perizia di parte del 10 settembre 2019: il danno complessivamente derivante dall'incendio dev'essere pertanto liquidato nella somma di € 151.157,32. Tale importo dev'essere de-valutato dalla data di redazione della consulenza tecnica di parte (10 settembre 2019) alla data del sinistro (15 agosto 2019) per conseguenti € 152.222,88. Nessuna pretesa di ristoro degli interessi compensativi è stata peraltro specificamente avanzata da parte attrice nei termini sopra descritti: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come sopra de-valutato, della sola rivalutazione monetaria, il cui calcolo (con riferimento a periodi
“annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito, vale a dire dal giorno del sinistro) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione (ed è stimato nella complessiva somma di
€ 179.470,78), in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. In conclusione, deve dichiararsi la responsabilità della Controparte_1 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia nella causazione dell'incendio occorso il 15 agosto 2019 al fondo di proprietà di e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento del danno sofferto da quest'ultimo a seguito del sinistro, liquidato in € 179.470,78, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
pagina 5 di 6 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara la responsabilità della di Bacino del Controparte_4 Distretto Idrografico della Sicilia nella causazione dell'incendio occorso in data 15 agosto 2019 al fondo di proprietà di e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento, a favore di parte attrice, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 179.470,78, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna la di Bacino del Distretto Controparte_4 Idrografico della Sicilia al rimborso, a favore di , delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14987/2022
Oggi 24 ottobre 2025 ad ore 9:44 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Grimaldi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Grimaldi precisa le conclusioni come da citazione.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 14987
/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 GRIMALDI, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO SPINA 7, LENTINI
contro
- AUTORITÀ Controparte_1 [...]
( ) rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da è fondata per le Parte_1 motivazioni di seguito esposte.
1.1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva come formulata dalla convenuta Autorità di Bacino del Distretto Controparte_1 Idrografico della Sicilia (nel prosieguo, Autorità di Bacino) nelle difese in atti. Osserva il tribunale che è pacifico (oltre che documentato in atti) l'appartenenza del canale al demanio idrico regionale (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta). Orbene, in forza dell'art. 3 della l. reg. siciliana 8 maggio 2018, n. 8, tutte le competenze in materia di demanio idrico di cui al co. VII dell'art. 71 della l. reg. siciliana 15 maggio 2013, n.
9 - prima attribuite all'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana - sono transitate all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (istituita presso la Presidenza della
[...]
). Pertanto, all'epoca dell'incendio per cui è causa (15 agosto 2019), la titolarità dei poteri di CP_1 programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale (dalla cui carenza sarebbe originato l'evento di danno lamentato dall'attore), compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, incombevano proprio sull'Autorità di Bacino – titolare, dunque, di ogni potere di governo e custodia della cosa da cui originò l'incendio poi propagatosi presso il fondo attoreo. Posto pertanto che l'amministrazione convenuta è tenuta ad ottemperare ai menzionati obblighi di manutenzione e pulizia dell'alveo, in capo alla stessa è configurabile, in relazione al danno subito dal pagina 2 di 6 privato per effetto dell'incendio propagatosi da tale porzione di territorio, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.: essa ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022). Peraltro, occorre rilevare che le modifiche della struttura della cosa divengono, con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Ciò perché la custodia si concretizza anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predispone quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (Cass. 1725/2019).
1.2. Ciò premesso, è fondata la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 per le motivazioni di seguito esposte. L'attore ha chiesto il ristoro del danno subito dal fondo sito in Lentini, contrada Catalicciardo e censito al locale Catasto dei Terreni, al foglio 6, particella 178, per effetto dell'incendio propagatosi dal limitrofo canale demaniale - con conseguente perimento di numerose piante e danneggiamento del relativo impianto di irrigazione. Ebbene, l'istruttoria processuale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'evento incendiario del 15 agosto 2019 distrusse parte del fondo di proprietà della società attrice. All'udienza del 29 novembre 2024 il testimone (non parente Testimone_1 delle parti e disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] preciso che io sono proprietario di un fondo confinante con quello dell'attore […] era l'agosto del 2019 - anche se non ricordo con esattezza il giorno – ho visto il fumo a circa un km e mezzo da dove mi trovavo io, cioè dalla mia azienda, quindi ho preso la mia auto e sono andato sul posto, dove ho visto tutto il canale che si stava incendiando, anche perché c'era vento […] subito dopo le fiamme altissime si sono propagate all'agrumeto del […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 29 novembre 2024). Pt_1 Il teste ha inoltre riferito che “[…] il canale, che attraversa anche la mia proprietà, da anni era pieno di canne secche ed erba secca, come si vede dalle foto che mi vengono esibite […] Ho visto varie volte, prima dell'incendio, l'attore che tagliava l'erba; non so o meglio ricordo se avesse creato una zona tagliafuoco […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 29 novembre 2024). All'udienza del 28 marzo 2025 il testimone (non parente delle parti e Testimone_2 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato che “[…] già prima del 2019, io ero il tecnico che seguiva l'azienda agricola del sig. e pertanto ben conosco i luoghi. Confermo quindi che il Pt_1 fondo di proprietà del confina con un canale che è di proprietà dell'Autorità del Bacino […] Pt_1 preciso che io ero in ferie il 15/08/2019, quando mi chiamò il sig. avvisandomi dell'incendio. Pt_1 Pertanto, ho potuto fare il sopralluogo solo al mio rientro, il 09/09/2019, ed ho constatato che la maggior parte delle piante, su una superficie di ettari 2,40, era bruciata, non solo la chioma ma anche il fusto. L'impianto di irrigazione era in disuso perché i tubi in polietilene si erano bruciati con il forte caldo sviluppato dall'incendio. Così come il gruppo di comando dell'impianto di irrigazione. L'agrumeto si doveva estirpare e ripiantare […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 28 marzo 2025). Il teste ha inoltre precisato che “[…] il canale dell'Autorità del Bacino si presentava con erbe e canne bruciate, a seguito dell'incendio […]”, riferendo altresì che “[…] prima dell'incendio, l'agrumeto del era in buono stato vegetativo anche perché vi erano tutte piante giovani di Pt_1 arance tarocco e moro. Confermo che era fornito di impianto di irrigazione con ala esterna, di nuova generazione. Confermo che il fondo era ben mantenuto e pulito e che le erbacce erano state tagliate in tutto l'appezzamento, anche nella zona dei confini, detta zona tagliafuoco […] (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 28 marzo 2025). pagina 3 di 6 Le superiori deposizioni possono essere ritenute attendibili, poiché esse sono state rese da persone che assistettero personalmente all'evento incendiario ( o che Testimone_1 intervennero a breve distanza dai fatti ( ), e collimano inoltre con la documentazione in Testimone_2 atti prodotta – il riferimento va, oltre che alle rappresentazioni fotografiche in atti, anche alla denuncia del 19 agosto 2019 ed alla perizia di parte (si veda, in merito, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla relativa memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.). Con riguardo al nesso di causalità, osserva il tribunale che l'istruttoria processuale ha confermato le condizioni oggettive in cui versava il canale di proprietà del demanio al momento dell'evento (si vedano le dichiarazioni in merito rese dai suddetti testimoni circa la presenza di sterpaglie nel canale per cui è causa): la riscontrata presenza di canne e sterpaglie è stata infatti più che sufficiente, ad opinione del tribunale, ad innescare il processo dannoso che, alimentando l'incendio, ha in concreto contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno lamentato dall'attore. Peraltro, non può dirsi provata, da parte dell'Autorità di Bacino, la sussistenza del caso fortuito (sotto forma di fatto del terzo o di evento naturale anomalo ed imprevedibile). In particolare, osserva il tribunale che, qualora – come nel caso in esame - persista una sostanziale incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (Cass. 7789/2024). Inoltre, l'allegato fattore naturale (il forte vento) non assume nel caso di specie i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, che avrebbero dovuto essere dimostrati – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. 4588/2022). Nella specie, già secondo l'id quod plerumque accidit può affermarsi che nell'entroterra siciliano le temperature sono da anni estremamente elevate nel corso della stagione estiva e ciò determina, di per sé, un significativo incremento del rischio di incendi promananti da canali ed appezzamenti incolti e/o non adeguatamente manutenuti. Il consulente tecnico incaricato da parte attrice, con considerazioni puntuali e analitiche, ha accertato che “[…] le piante arboree a seguito dell'incendio sviluppatosi sul fondo, presentavano gravi danni strutturali […]” (cfr. pag. 4 della perizia di parte prodotta sub 7 in allegato alla citazione). Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato dalla società attrice meritano di essere poste a fondamento della presente decisione e ciò perché la relativa perizia fu redatta in prossimità dell'evento dannoso (più precisamente, in data 10 settembre 2019), a seguito di un primo sopralluogo effettuato il 9 settembre 2019 (e dunque, pochi giorni dopo l'infausto evento), in occasione del quale venne esperita una ricognizione (anche fotografica) dello stato dei luoghi. Tale consulenza di parte, pertanto, in forza del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., costituisce un elemento di prova e può essere posta a fondamento della presente decisione, sì da suffragare la sussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno, nonché l'ammontare del preteso risarcimento (Cass. 25593/2023) – in uno, beninteso, con le risultanze delle prove testimoniali sopra considerate. Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno. Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in pagina 4 di 6 considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_3 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata. Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023). Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025). Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue. Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ha fondato la pretesa risarcitoria sia sul ristoro del danno emergente, che su quello del lucro cessante, in considerazione dello svolgimento dell'attività di impresa agricola presso il fondo danneggiato. Il consulente tecnico di parte, con considerazioni analiticamente motivate, ha considerato (a) il costo per l'estirpazione ed il reimpianto dell'agrumeto su ha 2,40 per € 35.706,00; (b) il costo per il ripristino dell'impianto irriguo su ha 2,40 per € 25.451,32; (c) la perdita di produzione pari ad € 90.000,00 – cfr. pag. 5 della perizia di parte del 10 settembre 2019: il danno complessivamente derivante dall'incendio dev'essere pertanto liquidato nella somma di € 151.157,32. Tale importo dev'essere de-valutato dalla data di redazione della consulenza tecnica di parte (10 settembre 2019) alla data del sinistro (15 agosto 2019) per conseguenti € 152.222,88. Nessuna pretesa di ristoro degli interessi compensativi è stata peraltro specificamente avanzata da parte attrice nei termini sopra descritti: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come sopra de-valutato, della sola rivalutazione monetaria, il cui calcolo (con riferimento a periodi
“annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito, vale a dire dal giorno del sinistro) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione (ed è stimato nella complessiva somma di
€ 179.470,78), in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. In conclusione, deve dichiararsi la responsabilità della Controparte_1 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia nella causazione dell'incendio occorso il 15 agosto 2019 al fondo di proprietà di e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento del danno sofferto da quest'ultimo a seguito del sinistro, liquidato in € 179.470,78, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
pagina 5 di 6 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara la responsabilità della di Bacino del Controparte_4 Distretto Idrografico della Sicilia nella causazione dell'incendio occorso in data 15 agosto 2019 al fondo di proprietà di e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento, a favore di parte attrice, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 179.470,78, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna la di Bacino del Distretto Controparte_4 Idrografico della Sicilia al rimborso, a favore di , delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
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