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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4975/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/10/2023 proposto da (difeso dall'avv. Emanuela Parte_1
Coppola) nei confronti di (difeso dall'avv. Controparte_1
RE IO e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio, ex art. 80, co.3 L. n. 388 del
2000, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni annualità di servizio, dalla data della domanda di invalidità civile (28\07\2023).
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di TU , liquidate come da CP_1 separato decreto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e dichiarare che l'assicurato sig. , lavoratore dipendente sin Parte_1 dall'anno 2001 ed iscritto sin da tale data alla gestione previdenziale obbligatoria , sia persona CP_1 invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%;
1 2) Conseguentemente riconoscere il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni annualità di servizio ex art. 80, co.3 I. n. 388 del 2000, dalla data della presentazione della domanda di invalidità civile (28\07\2023) ovvero da quella diversa epoca che sarà determinata in corso di causa, con condanna del resistente in persona del Presidente p.t. ad assumere ogni CP_1 provvedimento conseguenziale previsto dalla legge.
Parte ricorrente deduceva che
- di essere dipendente della società di trasporti Costa Viola Bus s.r.l. con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- in data 28\07\2023, presentava domanda prot. n°3930970500088, alla sede provinciale di CP_1
RC, allegandovi la relativa documentazione medica, per essere riconosciuto invalido civile (ex lege n°118\1971 e succ. mod. ed integr.);
- in data 05\09\2023, a seguito di visita medica collegiale da parte della Commissione Medica di prima istanza, il ricorrente veniva riconosciuto invalido in misura pari al 40% ex lege 118\71;
-in ragione della percentuale di invalidità civile riconosciutagli dalla Commissione Medica di prima istanza non può accedere al beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 L.
n°388\2000, ragion per cui, stante le gravi patologie dalle quali è affetto, ritiene necessario adire il
Magistrato competente al fine di vedere accertata e riconosciuta la di lui condizione di persona invalida civile in misura superiore al 74% necessaria ai fini dell'ottenimento della maggiorazione contributiva prevista dalla legge.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
E' in questione il diritto del ricorrente all'accertamento della propria invalidità civile nella misura superiore al 74 % al fine di ottenere la maggiorazione contributiva .
ASSENZA DOMANDA AMMINISTRATIVA CP_ CP_ L'eccezione dell' è infondata avendo parte ricorrente documentato una domanda e l' non produce quale sarebbe il modello di domanda diverso .
OMESSO RICORSO AMMINISTRATIVO CP_ In ordine al motivo eccepito dall' , esso è infondato perché per l'accertamento della invalidità civile non è previsto il ricorso amministrativo.
MERITO
2 L'art 80 co. 3 legge 388/2000 prevede : < 3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Parte ricorrente prova con estratto contributivo e busta paga del 2025 il rapporto di lavoro .
In merito al requisito sanitario il ctu dr ha accertato che il ricorrente è affetto da < Per_1 invalidità del 96% Tali patologie incidono significativamente sull'attività lavorativa di autista del
Ricorrente. Alla luce delle condizioni cliniche e funzionali, il sig. presenta Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.
Decorrenza dal 28-07-2023, data della domanda amministrativa.>
La domanda, sulla scorta del parere peritale , va accolta . CP_ Spese del giudizio a carico dell' per la NZ . CP_ Spese del ctu a carico dell' per la NZ .
Reggio Calabria 7.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4975/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/10/2023 proposto da (difeso dall'avv. Emanuela Parte_1
Coppola) nei confronti di (difeso dall'avv. Controparte_1
RE IO e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio, ex art. 80, co.3 L. n. 388 del
2000, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni annualità di servizio, dalla data della domanda di invalidità civile (28\07\2023).
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di TU , liquidate come da CP_1 separato decreto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e dichiarare che l'assicurato sig. , lavoratore dipendente sin Parte_1 dall'anno 2001 ed iscritto sin da tale data alla gestione previdenziale obbligatoria , sia persona CP_1 invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%;
1 2) Conseguentemente riconoscere il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni annualità di servizio ex art. 80, co.3 I. n. 388 del 2000, dalla data della presentazione della domanda di invalidità civile (28\07\2023) ovvero da quella diversa epoca che sarà determinata in corso di causa, con condanna del resistente in persona del Presidente p.t. ad assumere ogni CP_1 provvedimento conseguenziale previsto dalla legge.
Parte ricorrente deduceva che
- di essere dipendente della società di trasporti Costa Viola Bus s.r.l. con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- in data 28\07\2023, presentava domanda prot. n°3930970500088, alla sede provinciale di CP_1
RC, allegandovi la relativa documentazione medica, per essere riconosciuto invalido civile (ex lege n°118\1971 e succ. mod. ed integr.);
- in data 05\09\2023, a seguito di visita medica collegiale da parte della Commissione Medica di prima istanza, il ricorrente veniva riconosciuto invalido in misura pari al 40% ex lege 118\71;
-in ragione della percentuale di invalidità civile riconosciutagli dalla Commissione Medica di prima istanza non può accedere al beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 L.
n°388\2000, ragion per cui, stante le gravi patologie dalle quali è affetto, ritiene necessario adire il
Magistrato competente al fine di vedere accertata e riconosciuta la di lui condizione di persona invalida civile in misura superiore al 74% necessaria ai fini dell'ottenimento della maggiorazione contributiva prevista dalla legge.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
E' in questione il diritto del ricorrente all'accertamento della propria invalidità civile nella misura superiore al 74 % al fine di ottenere la maggiorazione contributiva .
ASSENZA DOMANDA AMMINISTRATIVA CP_ CP_ L'eccezione dell' è infondata avendo parte ricorrente documentato una domanda e l' non produce quale sarebbe il modello di domanda diverso .
OMESSO RICORSO AMMINISTRATIVO CP_ In ordine al motivo eccepito dall' , esso è infondato perché per l'accertamento della invalidità civile non è previsto il ricorso amministrativo.
MERITO
2 L'art 80 co. 3 legge 388/2000 prevede : < 3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Parte ricorrente prova con estratto contributivo e busta paga del 2025 il rapporto di lavoro .
In merito al requisito sanitario il ctu dr ha accertato che il ricorrente è affetto da < Per_1 invalidità del 96% Tali patologie incidono significativamente sull'attività lavorativa di autista del
Ricorrente. Alla luce delle condizioni cliniche e funzionali, il sig. presenta Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.
Decorrenza dal 28-07-2023, data della domanda amministrativa.>
La domanda, sulla scorta del parere peritale , va accolta . CP_ Spese del giudizio a carico dell' per la NZ . CP_ Spese del ctu a carico dell' per la NZ .
Reggio Calabria 7.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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