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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.9231 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Panico (cf. ) che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in calce C.F._2
al presente ricorso, rilasciata su foglio separato ed inserito nella medesima busta telematica contenente il presente ricorso. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 081-19180129 e/o indirizzo pec
Email_1
CONTRO
, P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CP_2
Avvocati Massimiliano De Masi (C. F. – PEC CodiceFiscale_3
e Domenica Coppola (C. F. Email_2 C.F._4
- PEC , in virtù di procura in atti (all.
[...] Email_3
1), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda. I procuratori dichiarano che, ai sensi dell'art. 125, comma
1, c.p.c. e dell'art. 16, comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di cancelleria devono essere inviate alle suddette PEC,
pagina1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe deducendo di essere dipendente della con la qualifica di operatore Controparte_1
tecnico disinfettatore, ha convenuto in giudizio la per sentire Controparte_1
dichiarare il diritto a vedersi corrispondere le quote di straordinario non erogate in ragione di turni di lavoro festivi infrasettimanali ex art. 9 e 34 del C.C.N.L. 1999-2000, con
Contr conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
3.042,11;
In diritto deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6
e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016 – 2018. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di 3.042,11 oltre interessi per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2024.
Concludeva: “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione – CP_1
, in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale
[...] dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2018 al 31.12.2024 dell'importo di € 3.042,11 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente Controparte_1 eccependo l'infondatezza delle avverse domande.
pagina2 di 5 All'udienza del 29.5.25 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione mutando in tal senso il precedente orientamento di questo GL.
Con l'art. 5 della legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, si è stabilito che ai lavoratori che prestino servizio nei giorni festivi infrasettimanali «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo». Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952.
Il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato. L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL 20/09/01, integrativo del
CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del pagina3 di 5 datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né rileva la deduzione della società convenuta di avere articolato i turni di servizio dei ricorrenti prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, atteso che ciò è fisiologicamente collegato all'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
Il ricorrente ha allegato - e il dato non è contestato - di aver svolto attività lavorativa nelle giornate riportate in ricorso.
Orbene, va rilevato, che dai cartellini marcatempo versati agli atti emerge che il ricorrente ha effettuato tali prestazioni e la parte convenuta non ha provato che egli abbia goduto dei riposi compensativi.
In ordine alla quantificazione del dovuto, trattandosi di maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, deve operarsi mero calcolo matematico, relativamente al quale la convenuta non propone alcuna specifica contestazione.
Pertanto, deve riconoscersi al ricorrente la complessiva somma di € 3.042,11 oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
In ragione del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, si compensano tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di € 3.042,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina4 di 5 b) compensa le spese di lite.
Napoli, 3.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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