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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2890/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.03.2025 da
SI.ra (C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1984 residente a [...], di professione: Dipendente
E
SI. (C.F. , cittadino italiano, nato a [...], il Parte_2 C.F._2
01.07.1977 residente a [...], di professione: Dipendente.
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Lambrou ( , presso il cui C.F._3 studio legale sito in Milano Via Perugino 9 eleggono domicilio, come da procura speciale ,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Milano (“Palazzo Reale”), in data 15.03.2014, adottando il regime della separazione dei beni;
che il suddetto matrimonio risulta trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Milano (MI), al n. 267, Parte 1, Anno 2014
con i seguenti figli:
- (C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino Testimone_1 C.F._4 italiano, residente a [...], minorenne e non economicamente indipendente;
- (C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_3 C.F._5 residente a [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Tes_1 Pt_3
genitori, secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la casa coniugale sita a Milano, in Via Carlo Foldi n. 6.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi, sita in Milano, Via Carlo Foldi n. 6 con tutti i mobili ed arredi esistenti, verrà assegnata alla SI.ra , nella quale coabiterà Parte_1
unitamente ai figli minori, e . Tes_1 Pt_3
4. 4)In relazione all'immobile in comproprietà tra i coniugi, le spese di funzionamento e di manutenzione, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie verranno suddivise al
50% tra gli stessi, a partire dall'accordo di separazione consensuale.
5. 5)Il padre terrà con sé i figli a fine settimane alterni dal venerdì dalla fine dell'orario scolastico alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa, trattenendoli presso di sé e seguendoli in detti giorni sia nell'espletamento dei compiti che nelle eventuali attività sportive che si svolgeranno nelle suindicate date. Il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi o tre settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni. I ponti scolastici non relativi alle vacanze natalizie o pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza.
6. Entrambi i genitori comunicheranno sempre - quando si trovano in compagnia dei figli – il loro recapito ed eventualmente i loro spostamenti, in modo tale da essere sempre reperibili telefonicamente.
7. I coniugi danno atto che in loro assenza sono coadiuvati nella gestione dei minori da
, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_1 [...]
e Per_4 Persona_5
8. Il SI. verserà alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_2 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 500,00(€ 250,00 per ciascuno di essi), a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
9. Gli assegni familiari continueranno ad essere emessi tutti a favore della SI.ra Parte_1
, come finora regolamentato.
[...]
10. Le spese ordinarie e straordinarie relative ai minori saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
11. Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12. Ad ogni effetto di legge, i coniugi rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nell'interesse dei minori e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
13. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, formazione scolastica e non, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
14. Le spese di manutenzione relative al rifacimento della facciata della casa coniugale, sita in
Milano, via Carlo Foldi n. 6, verranno suddivise, di comune accordo tra i coniugi al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio Milano il 15.03.2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG