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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20523/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 1243 del 2022, depositata in data 16 marzo 2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. in persona del legale rapp.te p.t dott. ), P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Epomeo n. 334, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Gatta
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto CodiceFiscale_2
introduttivo del giudizio appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano CP_1 C.F._3
alla via Tufarelli n. 150 presso lo studio dell'avv. Anna Laurenza (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di comparsa appellato NONCHE'
(C.F. in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. ) in virtù di procura in
[...] C.F._5
calce all'atto di costituzione elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale sita in Piazza Vittorio
Emanuele II n. 10
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi CP_1
all'ufficio del giudice di pace di Barra l' nonché il Parte_1 Controparte_2
. L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio
[...]
presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2014 0430837952000 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 1.161,13. Premessa l'ammissibilità dell'azione, sosteneva l'intervenuta estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione nonché l'illegittimità della riscossione per omessa notifica della cartella. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del dedotto fatto estintivo,
con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite. Si costituivano l
[...]
e il , eccependo l'assoluta inammissibilità ed Parte_1 Controparte_2
improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
lamentando altresì la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Il giudice di pace di Barra così decideva: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla e dichiara inefficace nei confronti
dell'opponente, il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. 071 2014 0430837952000; condanna l
[...] [
al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in euro 650,00 Controparte_4
di cui euro 150,00 per spese ed euro 500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.”
L' ha proposto gravame al fine di ottenerne l'integrale riforma, Parte_3
lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna, stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si è
costituito il chiedendo l'integrale riforma della sentenza del giudice di Controparte_2
prime cure. Altresì si è costituito , deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui
il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad
operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nel caso di specie, l'appellato , che ha chiesto in primo grado di CP_1
giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Barra n. 1243 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da;
CP_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20523/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 1243 del 2022, depositata in data 16 marzo 2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. in persona del legale rapp.te p.t dott. ), P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Epomeo n. 334, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Gatta
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto CodiceFiscale_2
introduttivo del giudizio appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano CP_1 C.F._3
alla via Tufarelli n. 150 presso lo studio dell'avv. Anna Laurenza (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di comparsa appellato NONCHE'
(C.F. in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. ) in virtù di procura in
[...] C.F._5
calce all'atto di costituzione elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale sita in Piazza Vittorio
Emanuele II n. 10
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi CP_1
all'ufficio del giudice di pace di Barra l' nonché il Parte_1 Controparte_2
. L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio
[...]
presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2014 0430837952000 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 1.161,13. Premessa l'ammissibilità dell'azione, sosteneva l'intervenuta estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione nonché l'illegittimità della riscossione per omessa notifica della cartella. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del dedotto fatto estintivo,
con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite. Si costituivano l
[...]
e il , eccependo l'assoluta inammissibilità ed Parte_1 Controparte_2
improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
lamentando altresì la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Il giudice di pace di Barra così decideva: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla e dichiara inefficace nei confronti
dell'opponente, il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. 071 2014 0430837952000; condanna l
[...] [
al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in euro 650,00 Controparte_4
di cui euro 150,00 per spese ed euro 500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.”
L' ha proposto gravame al fine di ottenerne l'integrale riforma, Parte_3
lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna, stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si è
costituito il chiedendo l'integrale riforma della sentenza del giudice di Controparte_2
prime cure. Altresì si è costituito , deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui
il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad
operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nel caso di specie, l'appellato , che ha chiesto in primo grado di CP_1
giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Barra n. 1243 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da;
CP_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale