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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/11/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1120 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata in POLONIA in [...]_1
25/11/1979 C.F. C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. PALMISANO SARA e dall'avv. LANZA ANTONINO;
matrimonio celebrato in POLONIA in data 11.09.2004, come risulta dal certificato di matrimonio polacco, con atto n. 382, anno 2004 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di rispetto reciproco, ove più lo riterranno opportuno, salvo il dovere di comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio;
2) La casa coniugale sita in Cesena, Via San Mamante n. 358, individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì, foglio 2024 particella 127 cat a/4 classe 02 consistenza 9 vani rendita € 455,52; foglio 204 particella 146 cat. F/1 consistenza 26 mq di proprietà del sig. (All. 6) verrà assegnata al Parte_1 predetto,
3) la OR trasferirà altrove la propria Controparte_1 residenza non appena avrà reperito un'abitazione nella quale trasferirsi.
4) La figlia , di anni 21, è una giocatrice di calcio presso la Spal ed Persona_1
è iscritta all'università di Biologia, vive fuori da casa dal 2021, attualmente abita a Ferrara;
i genitori si obbligano entrambi a versarle mensilmente la somma di € 200,00 tramite bonifico bancario nel conto corrente alla medesima intestato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, e si obbligano altresì a suddividere al 50 % tra gli stessi le spese straordinarie occorse per la predetta.
5) Il figlio di anni 16, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, _2 con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre attualmente sita in Cesena (FC) Via San Mamante n. 358; il padre si occuperà direttamente del mantenimento (spese ordinarie) del figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
i genitori si obbligano a suddividere al 50 % tra gli stessi le spese straordinarie occorse per il predetto;
6) il figlio trascorrerà le festività alternate a casa dei genitori (es. Natale, _2
Pasqua, ecc.) e sarà libero di vedere la madre quando lo vorrà, anche pernottando presso la nuova abitazione non appena ella ne avrà la disponibilità;
2 7) I genitori si obbligano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorse per entrambi i figli al 50% tra gli stessi. Qualora uno dei due genitori provveda all'anticipazione integrale della spesa dovrà inviare la copia del pagamento all'altra parte che provvederà al rimborso della quota parte entro 3 giorni. Quanto alle spese ordinarie/straordinarie, si fa espresso rinvio a quanto statuito dal protocollo adottato dal Tribunale di Forlì.
8) Il sig. riconosce il proprio debito personale nei confronti Parte_1 della OR , rappresentato dal prestito Controparte_1 personale effettuato dalla consorte (anche con l'aiuto dei di lei genitori), per l'importo di € 28.300,00, che quest'ultima (in parte ed i propri genitori) corrispose(ro) a mezzo bonifico bancario al sig. in vista Parte_1 dell'acquisto della casa coniugale, intestata al predetto, ove la coppia ha attualmente la residenza. La sig.ra , considerato che dal mese di Controparte_1 marzo 2021 non ha corrisposto alcunché a titolo di rimborso delle spese per le utenze di casa al marito, accetta, a parziale compensazione, in luogo dei citati € 28.300, il rimborso di complessivi € 20.000,00; Il SI. si obbliga a tal fine a corrispondere complessivi € Parte_1
20.000,00 a titolo di rimborso del prestito di cui sopra nei seguenti termini: pagamento di rate mensili dell'importo di € 200,00 cadauna da eseguirsi nel conto corrente intestato alla SI.ra alle Controparte_1 seguenti coordinate iban IT 66 S 05387 23903 000003346792, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
La SI.ra si impegna a corrispondere ai Controparte_1 di lei genitori quanto di loro spettanza e si dice interamente soddisfatta una volta eseguito l'intero pagamento da parte del SI. e nulla avrà Parte_1 più a pretendere a tale titolo. Si impegna altresì, sempre una volta terminato il pagamento, a tenere indenne il SI. da eventuali richieste di Parte_1 pagamento avanzate nei confronti del medesimo dai di lei genitori, sempre aventi ad oggetto il prestito cui sopra;
9) Nessun assegno di mantenimento viene previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti e occupati come da documentazione allegata (All. 11,
12);
10) I beni mobili collocati nella casa coniugale rimarranno assegnati al sig.
, fatta eccezione per i seguenti beni acquistati con proprio Parte_1 danaro dalla OR : armadio grande Controparte_1 camera da letto matrimoniale, armadio rosa antico e letto, 1 rete singola e due materassi singoli, letto a castello e materasso, macchine da cucire, forno a microonde, , forno da cucina, affettatrice, posate, pentole, tavolo in legno posto nella
3 camera da letto della moglie, asse e ferro stiro, elettrodomestici elettrici piccoli da cucina. Gli ulteriori beni ed effetti personali, non inclusi nell'elenco sopra indicato, della OR potranno essere Controparte_1 liberamente asportati dalla stessa;
11) Le parti sono cointestatarie di un conto presso di cui si allegano gli estratti CP_2 conto degli ultimi tre anni (All. 5), del quale le parti divideranno a metà il saldo relativo alla data della firma del presente ricorso;
12) La OR è unica intestataria di tre Controparte_1 autovetture: (All. 13) l'auto targata DT655AK è in uso al sig. Parte_1
la OR si obbliga a
[...] Controparte_1 trasferire a titolo gratuito la proprietà a favore del marito, entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso, con spese a carico del predetto;
ulteriore vettura, targata ED324KT, cointestata alla figlia ed in uso a quest'ultima,; infine la Per_1 vettura targata, in uso alla medesima, (All. 13); inoltre alla predetta risulta intestato un ciclomotore, in uso al figlio _2
13) La OR , è unica intestataria del Controparte_1 rudere sito in Sarsina, località Pieve di Rivoschio (FC), identificato al Foglio 6, p 36, cat. A 4, ( All. 7 ) nel quale il sig. ha posto le proprie arnie, Parte_1 che il predetto si obbliga ad asportare entro e non oltre un mese dal deposito del ricorso per la separazione.
14) Le parti sono cointestatarie altresì di un terreno sito in Sarsina, località Pieve di Rivoschio, e identificato al Foglio 6, particella 25,26,45,50,59,62,66,71,94 ( All. 8 );
è intenzione della OR conferire Controparte_1
l'incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita del terreno;
il sig. manifesta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso alla Parte_1 vendita del detto terreno, rendendosi disponibile alle formalità necessarie per trasferire a terzi la proprietà.
15) Con il corretto e puntuale adempimento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere patrimoniale relativa alla loro separazione personale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra;
16) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
17) L'assegno unico per il figlio è attualmente percepito in toto dalla _2 OR , la quale dichiara di rinunciare Controparte_1 al medesimo dalla data di deposito del presente ricorso;
conseguentemente, l'assegno verrà percepito al 100% dal SI. ; Parte_1
4 Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 12/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata in POLONIA in [...]_1
25/11/1979 C.F. C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. PALMISANO SARA e dall'avv. LANZA ANTONINO;
matrimonio celebrato in POLONIA in data 11.09.2004, come risulta dal certificato di matrimonio polacco, con atto n. 382, anno 2004 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di rispetto reciproco, ove più lo riterranno opportuno, salvo il dovere di comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio;
2) La casa coniugale sita in Cesena, Via San Mamante n. 358, individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì, foglio 2024 particella 127 cat a/4 classe 02 consistenza 9 vani rendita € 455,52; foglio 204 particella 146 cat. F/1 consistenza 26 mq di proprietà del sig. (All. 6) verrà assegnata al Parte_1 predetto,
3) la OR trasferirà altrove la propria Controparte_1 residenza non appena avrà reperito un'abitazione nella quale trasferirsi.
4) La figlia , di anni 21, è una giocatrice di calcio presso la Spal ed Persona_1
è iscritta all'università di Biologia, vive fuori da casa dal 2021, attualmente abita a Ferrara;
i genitori si obbligano entrambi a versarle mensilmente la somma di € 200,00 tramite bonifico bancario nel conto corrente alla medesima intestato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, e si obbligano altresì a suddividere al 50 % tra gli stessi le spese straordinarie occorse per la predetta.
5) Il figlio di anni 16, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, _2 con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre attualmente sita in Cesena (FC) Via San Mamante n. 358; il padre si occuperà direttamente del mantenimento (spese ordinarie) del figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
i genitori si obbligano a suddividere al 50 % tra gli stessi le spese straordinarie occorse per il predetto;
6) il figlio trascorrerà le festività alternate a casa dei genitori (es. Natale, _2
Pasqua, ecc.) e sarà libero di vedere la madre quando lo vorrà, anche pernottando presso la nuova abitazione non appena ella ne avrà la disponibilità;
2 7) I genitori si obbligano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorse per entrambi i figli al 50% tra gli stessi. Qualora uno dei due genitori provveda all'anticipazione integrale della spesa dovrà inviare la copia del pagamento all'altra parte che provvederà al rimborso della quota parte entro 3 giorni. Quanto alle spese ordinarie/straordinarie, si fa espresso rinvio a quanto statuito dal protocollo adottato dal Tribunale di Forlì.
8) Il sig. riconosce il proprio debito personale nei confronti Parte_1 della OR , rappresentato dal prestito Controparte_1 personale effettuato dalla consorte (anche con l'aiuto dei di lei genitori), per l'importo di € 28.300,00, che quest'ultima (in parte ed i propri genitori) corrispose(ro) a mezzo bonifico bancario al sig. in vista Parte_1 dell'acquisto della casa coniugale, intestata al predetto, ove la coppia ha attualmente la residenza. La sig.ra , considerato che dal mese di Controparte_1 marzo 2021 non ha corrisposto alcunché a titolo di rimborso delle spese per le utenze di casa al marito, accetta, a parziale compensazione, in luogo dei citati € 28.300, il rimborso di complessivi € 20.000,00; Il SI. si obbliga a tal fine a corrispondere complessivi € Parte_1
20.000,00 a titolo di rimborso del prestito di cui sopra nei seguenti termini: pagamento di rate mensili dell'importo di € 200,00 cadauna da eseguirsi nel conto corrente intestato alla SI.ra alle Controparte_1 seguenti coordinate iban IT 66 S 05387 23903 000003346792, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
La SI.ra si impegna a corrispondere ai Controparte_1 di lei genitori quanto di loro spettanza e si dice interamente soddisfatta una volta eseguito l'intero pagamento da parte del SI. e nulla avrà Parte_1 più a pretendere a tale titolo. Si impegna altresì, sempre una volta terminato il pagamento, a tenere indenne il SI. da eventuali richieste di Parte_1 pagamento avanzate nei confronti del medesimo dai di lei genitori, sempre aventi ad oggetto il prestito cui sopra;
9) Nessun assegno di mantenimento viene previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti e occupati come da documentazione allegata (All. 11,
12);
10) I beni mobili collocati nella casa coniugale rimarranno assegnati al sig.
, fatta eccezione per i seguenti beni acquistati con proprio Parte_1 danaro dalla OR : armadio grande Controparte_1 camera da letto matrimoniale, armadio rosa antico e letto, 1 rete singola e due materassi singoli, letto a castello e materasso, macchine da cucire, forno a microonde, , forno da cucina, affettatrice, posate, pentole, tavolo in legno posto nella
3 camera da letto della moglie, asse e ferro stiro, elettrodomestici elettrici piccoli da cucina. Gli ulteriori beni ed effetti personali, non inclusi nell'elenco sopra indicato, della OR potranno essere Controparte_1 liberamente asportati dalla stessa;
11) Le parti sono cointestatarie di un conto presso di cui si allegano gli estratti CP_2 conto degli ultimi tre anni (All. 5), del quale le parti divideranno a metà il saldo relativo alla data della firma del presente ricorso;
12) La OR è unica intestataria di tre Controparte_1 autovetture: (All. 13) l'auto targata DT655AK è in uso al sig. Parte_1
la OR si obbliga a
[...] Controparte_1 trasferire a titolo gratuito la proprietà a favore del marito, entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso, con spese a carico del predetto;
ulteriore vettura, targata ED324KT, cointestata alla figlia ed in uso a quest'ultima,; infine la Per_1 vettura targata, in uso alla medesima, (All. 13); inoltre alla predetta risulta intestato un ciclomotore, in uso al figlio _2
13) La OR , è unica intestataria del Controparte_1 rudere sito in Sarsina, località Pieve di Rivoschio (FC), identificato al Foglio 6, p 36, cat. A 4, ( All. 7 ) nel quale il sig. ha posto le proprie arnie, Parte_1 che il predetto si obbliga ad asportare entro e non oltre un mese dal deposito del ricorso per la separazione.
14) Le parti sono cointestatarie altresì di un terreno sito in Sarsina, località Pieve di Rivoschio, e identificato al Foglio 6, particella 25,26,45,50,59,62,66,71,94 ( All. 8 );
è intenzione della OR conferire Controparte_1
l'incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita del terreno;
il sig. manifesta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso alla Parte_1 vendita del detto terreno, rendendosi disponibile alle formalità necessarie per trasferire a terzi la proprietà.
15) Con il corretto e puntuale adempimento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere patrimoniale relativa alla loro separazione personale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra;
16) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
17) L'assegno unico per il figlio è attualmente percepito in toto dalla _2 OR , la quale dichiara di rinunciare Controparte_1 al medesimo dalla data di deposito del presente ricorso;
conseguentemente, l'assegno verrà percepito al 100% dal SI. ; Parte_1
4 Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 12/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)