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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18454/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Parte_1
Faggiano
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.08.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento del procedimento in via amministrativa, mediante domanda presentata il 19.01.2023, cui non ha seguito visita da parte della competente commissione medica, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento o in subordine dell'assegno di invalidità. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico con particolare riguardo alla patologia neurologica, a quella psichiatrica, nonché, ad una riduttiva valutazione della
BPCO. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione.
Ed invero, il Dott. in sede di accertamenti peritali, ha riscontrato che la risulta Per_1 Parte_1 essere affetto dalle seguenti patologie: - Cerebrovasculopatia cronica con esiti di ictus ischemicomesencefalico, da occlusione di ramo perforante dell'arteria basilare, con residua lieve atassia e diplopia in posizione laterale destra di sguardo, in pregresso episodio di ESA da rottura di aneurisma sacculare
A1-A2 di destra clippato chirurgicamente;
- Disturbo depressivo cronico;
- Broncopatia cronica con note distrofiche bollose e nodulo di n.d.d. in ex-tabagista;
- Aortosclerosi ipertensiva in soggetto dislipidemico con associata ateromasia carotidea;
- Flebopatia varicosa agli arti inferiori. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido nella misura del 62 % (sessantadue per cento), a decorrere dal 19 gennaio 2023 data della domanda amministrativa. Essendo in grado di deambulare e di assolvere ai normali atti della vita quotidiana, in maniera autonoma, si ritiene che non sussistano i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare delle prestazioni invocate. In merito alle doglianze mosse dalla parte ricorrente, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro circa la patologia neurologica affermando che la stessa: “è stata valutata in considerazione del quadro clinico riscontrato, caratterizzato da vertigine, diplopia e da una sindrome depressiva (…) utilizzando quali parametri valutativi per la vertigine, il codice 4101 (“Sindrome vestibolare centrale”), applicando la percentuale massima prevista;
per la diplopia, il codice 5013 (“Diplopia nello sguardo laterale”: percentuale prevista 10%); e per la Sindrome depressiva, il codice tabellare 2205 (“Depressione di media entità”: percentuale prevista 25%)”. Al riguardo il CTU ha, altresì, specificato che, come richiesto dalla parte, la valutazione complessiva
è stata fatta tenendo conto della concorrenza dei suddetti fenomeni, mediante calcolo salomonico e non riduzionistico e ciò, in applicazione della più corretta ed accreditata criteriologia medico-legale in uso. Sottolineando, inoltre, di come l'esame peritale non abbia evidenziato ulteriori “ricadute funzionali derivate dall'evento acuto del 2022” (come, d'altronde, si evidenzia dalle stesse allegazioni di parte, cfr. certificato medico del 10.07.2023 (allegato 4 del ricorso); cfr. certificato medico del 16.12.2022 (allegato 8 del ricorso) e confermando, dunque, che non risultano dall'esame obiettivo né da una attenta lettura della documentazione esibita, ulteriori e più gravi esiti, conseguiti all'evento emorragico. Per quanto attiene alla patologia psichiatrica, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nell'affermare che le sue valutazioni si sono basate sui dati anamnestici raccolti nel corso del colloquio psichiatrico, in sede di accertamento peritale, sull'esame clinico, nonché attraverso un'attenta lettura delle certificazioni neurologiche in atti e dell'unica visita psichiatrica effettuata nel
2022, presso il Presidio CTO giungendo, così, alla conclusione che risulta più corretta la diagnosi formulata di “sindrome depressiva” di tipo reattivo, piuttosto che la diagnosi, prospettata dalla parte, di “sindrome depressiva endogena” intesa quale condizione patologica particolarmente grave a cui sarebbero dovuti necessariamente seguire ulteriori accertamenti nonché terapie farmacologiche mirate che, invece, mancano nel caso di specie, precisando, altresì, che “la prescrizione esclusiva di trazodone e UO (un antidepressivo del tipo “SSRI”), conferma tale orientamento, trattandosi di farmaci che, nel caso di depressione endogena, non avrebbero alcuna utilità”. Quanto, infine, alla patologia respiratoria, l'ausiliare nominato ha chiarito che la broncopatia di grado lieve di cui soffre la ricorrente è il risultato di un passato di forte tabagismo, il cui aggravamento, come prospettato dalla parte, non trova riscontro dal momento che non risultano mai praticati accertamenti specialistici, oppure, cure specifiche di tipo pneumologico. Reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte (patologia cardiaca;
flobopatia varicosa agli arti inferiori) e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte.
È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere debitamente provata nel caso di specie sebbene prospettato dalla parte.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così definitivamente provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Napoli, 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
DOTT.M.R.Lombardi