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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2861 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GIOIA DEL COLLE (BA) 11/01/1975, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PASQUALE BARILE;
e
(CIAMPINO (RM) 29/06/1977, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. TERESA CAPASSO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ciampino il Parte_1 Controparte_1
13/07/2005; dall'unione è nata una figlia, , il 28/09/2006. Per_1
I coniugi si sono separati con accordo in sede di negoziazione assistita stipulato ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132 del 2014 e munito di nulla autorizzazione del pubblico ministero il
16/04/2018.
Con ricorso depositato il 14/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Ciampino il Parte_1 Controparte_1
13/07/2005;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie
A, atto n. 31).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
DO MA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2861 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GIOIA DEL COLLE (BA) 11/01/1975, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PASQUALE BARILE;
e
(CIAMPINO (RM) 29/06/1977, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. TERESA CAPASSO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ciampino il Parte_1 Controparte_1
13/07/2005; dall'unione è nata una figlia, , il 28/09/2006. Per_1
I coniugi si sono separati con accordo in sede di negoziazione assistita stipulato ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132 del 2014 e munito di nulla autorizzazione del pubblico ministero il
16/04/2018.
Con ricorso depositato il 14/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Ciampino il Parte_1 Controparte_1
13/07/2005;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie
A, atto n. 31).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
DO MA
- 3 -