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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 94 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché (P.IVA: ), C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 quest'ultima in personale del legale rapp.te p.t., tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Giovani Montella
Appellanti
E
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Rascio CP_1 C.F._3
Appellato
NONCHÉ
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Camilleri
Appellata
FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , , nonché Parte_1 Parte_2 la , quest'ultima in persona del legale rapp.te, convenivano in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo che quest'ultimo venisse CP_1 condannato al risarcimento di tutti i danni da loro subiti a causa dello svolgimento dell'incarico di consulente tecnico a lui affidato dalla Procura della Repubblica di Latina, nell'ambito del procedimento penale n. 1991/11/0019, relativo all'affidamento alla società attrice del servizio di igiene urbana del Comune di Ponza.
In particolare, gli attori deducevano che:
- nel procedimento penale pendente presso la Procura di Latina, sulla base degli accertamenti peritali effettuati dal in qualità di ctu nominato dal P.M., era stato CP_1 ipotizzato a carico degli attori, nell'espletamento del servizio dell'igiene urbana presso il Comune di Ponza, il reato di frode in pubblica fornitura e il reato di truffa;
- il G.I.P. del Tribunale di Latina, sulla base delle circostanze accertate dalla consulenza tecnica dell'ing. e su conforme richiesta del P.M., aveva emesso, il 9.5.2013, CP_1 un'ordinanza di custodia cautelare in esecuzione della quale e Parte_1 [...]
avevano subito la misura degli arresti domiciliari dall'11.05.2013 al Parte_2
26.06.2013, oltre che l'obbligo di presentazione alla P.G. dal 26.06.2013 all'8.10.2013, mentre aveva subito il sequestro delle sue quote Parte_1 della per un importo di € 3.455.504,85 (ridotto dal Tribunale Parte_3 del Riesame di Latina in € 1.290.510,99);
- l'ing. non possedeva i caratteri di “insospettabilità” richiesti dall'incarico in CP_1 quanto: aveva familiarità con la Jean De Nul Group, concorrente della
[...]
nel settore delle bonifiche;
aveva ricoperto l'incarico di “Supervisore” Parte_3 delle attività svolte dalla nell'ambito di lavori di bonifica degli arenili Parte_3 di Bagnoli – Coroglio ed aveva, in tale veste, indotto la stazione appaltante Sviluppo
Italia a risolvere il contratto con la in virtù di inadempimento poi Parte_3 rivelatosi insussistente all'esito di un giudizio civile nelle cui fasi iniziali l'ing. CP_1 aveva svolto attività di CTP di Sviluppo Italia;
- l'infondatezza della relazione del ndava individuata non solo e non tanto nella CP_1 enunciazione di fatti non corrispondenti al vero ma, soprattutto, nella errata valutazione ed elaborazione tecnico-giuridica dei dati, dallo stesso e dai terzi raccolti nel corso delle indagini;
- il comportamento del integrava senz'altro ipotesi di “colpa grave” poiché si era CP_1 discostato in maniera molto evidente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
in via subordinata, il perito sarebbe stato comunque responsabile a titolo di colpa, per non aver osservato la diligenza media richiesta dalla natura dell'incarico;
- sussisteva il nesso di causalità tra la condotta colposa del consulente e i danni cagionati agli attori in quanto la relazione del perito veva avuto una particolare CP_1 incidenza nella formazione del convincimento del PM, prima, e del GIP, poi;
- tale assunto trovava conferma nella circostanza per cui sino al maggio 2011 (periodo di conferimento dell'incarico a il PM non aveva chiesto alcuna misura cautelare;
CP_1
- gli arresti domiciliari, a cui erano stati sottoposti e , Parte_2 Parte_1
e la successiva misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. avevano generato un danno esistenziale pari ad € 150.000,00 ciascuno, per non aver potuto questi ultimi esercitare i diritti fondamentali della persona umana;
- aveva subito un danno patrimoniale, quantificato in € 2.217.664,00, Parte_1 avendo dovuto sottoscrivere in pari misura un aumento di capitale della Parte_3
deliberato per fare fronte alle conseguenze prodotte dal sequestro delle
[...] quote societarie sull'operatività dell'azienda;
- la società aveva subito un danno patrimoniale di € Parte_3
2.400.000,00, in conseguenza del mancato perfezionamento di operazioni finanziarie dovute alle notizie relative ai procedimenti penali svoltisi nei confronti dei vertici della società;
- la notizia degli ingiusti provvedimenti cautelari che avevano colpito l'azienda aveva cagionato un danno all'immagine quantificato in € 5.000.000,00.
Sulla base di quanto esposto, gli attori concludevano chiedendo:
“a) in favore del Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg Parte_1
1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
della somma di Euro 2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
b) in favore del Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg Parte_2
1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 150.000,00
s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati.
Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
c) in favore della , in persona del suo legale rapp.te p.t. della Parte_3 somma di Euro 1.200.000,00 (somme anticipate con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
della somma di
Euro 1.200.000,00 (somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di Controparte_3
della somma di Euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del Controparte_4 danno all'immagine subito dalla in forza della notizia degli Parte_3 ingiusti provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU); e, quindi, della complessiva somma di Euro 7.400.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
2. Si costituiva in giudizio il quale, con comparsa depositata il 13.05.2015, CP_1 in via preliminare, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
al fine di essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli Controparte_5 del giudizio. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
in subordine, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, nonché l'improponibilità della domanda ai sensi della legge 117/88.
Riservando ad una comparsa integrativa, poi depositata il 14.12.2015, le ragioni di infondatezza della domanda, concludeva in via principale per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa terza chiamata in causa a tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio e dai costi di difesa;
con vittoria di spese e di condanna ai danni e comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e
3, c.p.c.
3. Con comparsa depositata il 19.11.2015, si costituiva la Controparte_5
la quale eccepiva:
[...]
- l'incompetenza per territorio del tribunale adito;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto, all'epoca della redazione della consulenza, la stessa non contemplava l'attività di consulenza per conto dell'amministrazione giudiziaria, introdotta solo per effetto della variazione di polizza intervenuta in data 9.08.2013, e, in ogni caso, l'inoperatività della copertura, laddove fossero stati accertati il dolo o la colpa grave dell'ing. CP_1
- il limite di massimale previsto dalla polizza;
- l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda ai sensi della legge. 117/88;
- l'infondatezza del merito della domanda.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del tribunale di La Spezia, o Pisa , o Latina con ogni conseguenza di legge in merito alle spese di lite 2) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti, con ogni conseguenza di legge in merito alle spese di lite;
3) dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della domanda così come formulata da parte attrice per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
4) rigettare la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della per inoperatività della garanzia CP_1 Controparte_5 assicurativa, o comunque perché, allo stato, priva di fondamento e non adeguatamente provata;
nel merito: rigettare la domanda risarcitoria avanzata dai Sigg,ri Controparte_6
e dalla in quanto inammissibile ed infondata sia in
[...] Controparte_7 fatto che in diritto e comunque non provata;
rigettare la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti della rivalere in ogni caso la CP_1 Controparte_5 conchiudente di spese diritti ed onorari difensivi”.
4. Con sentenza n. 1701, pubblicata il 25.11.2020, il tribunale di Benevento ha così provveduto: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna , e la al Parte_2 Pt_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € CP_1
9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
3) Condanna Parte_2 , e la al pagamento in favore di delle spese di lite
[...] Pt_1 Pt_1 Controparte_5 liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie.”
In motivazione, il tribunale ha dedotto che:
- era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
- era infondata l'eccezione di incompetenza per territorio:
- parimenti infondata era l'eccezione di improponibilità della domanda ai sensi della legge 117/88:
- nel merito la domanda andava rigettata in quanto infondata;
- dalla lettura dei provvedimenti oggetto di lamentela era possibile desumere che i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati erano stati desunti non solo dalla perizia redatta dall'ing. ma dal compendio degli accertamenti espletati dalla CP_1
P.G. che comprendevano pedinamenti, intercettazioni telefoniche e fotografie redatte nel corso di vari appostamenti. In particolare, per quanto riguarda la contestazione relativa alla commistione di materiale destinato alla differenziata- vetro e plastica- con quello destinato alla indifferenziata, alla parziale e sommaria raccolta dei rifiuti, nonché all'impiego di mezzi e risorse umane inferiori rispetto a quanto indicato nella relazione economica della società si era fatto riferimento soprattutto ai servizi di osservazione ed appostamento della Guardia di Finanza e relativa documentazione fotografica, alle verifiche eseguite dalla Polizia locale, al contenuto delle intercettazioni telefoniche, a quanto dichiarato dai cittadini sentiti a sommarie informazioni. Questi ultimi, invero, si lamentavano del fatto che gli addetti della de convogliavano i rifiuti raccolti dai contenitori in un unico autocompattatore senza Pt_1 procedere ad alcuna differenziazione, circostanze alle quale, di poi, aveva avuto modo di assistere la stessa polizia giudiziaria, come documentato nelle relazioni di servizi: i rifiuti non venivano differenziati e venivano trasportati presso la discarica dei rifiuti di borgo Montello. Quanto alla sommaria raccolta dei rifiuti tale circostanza veniva alla luce dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali risultava che venivano raccolti i rifiuti solo nei giorni e nei luoghi in cui venivano eseguiti i controlli, veniva raccolto il contenuto di due cassonetti su dieci al fine di creare, a parere del
Gip, solo l'apparenza della regolarità del servizio, eseguito di fatto in modo parziale;
- che dopo il deposito della C.T. dell'ing. avvenuto in data 9.12.2011, vi era stata CP_1 altra informativa della Guardia di Finanza, datata 20.03.2012, espressamente richiesta dal GIP, e la richiesta di applicazione di misure cautelari, formulata dal PM, era datata 16.05.2012, quindi era successiva alle nuove indagini;
- andava dunque esclusa la sussistenza del nesso causale tra l'applicazione delle misure e la elaborazione della ctu da parte dell'ing. in quanto le misure cautelari CP_1 avevano trovato fondamento anche su altri indizi ritenuti ugualmente pregnanti e alcuni dei quali erano stati raccolti ed elaborati anche successivamente al lavoro svolto dal convenuto;
- la mancanza della prova del nesso causale rendeva irrilevante ogni altra questione in ordine alla carenza del requisito della insospettabilità in capo al convenuto nell'espletamento delle sue funzioni.
5. , e la , quest'ultima in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 del legale rapp.te, propongono appello avverso la sentenza di primo grado.
Con il primo articolato motivo di appello criticano la decisione impugnata ritenendo che il tribunale abbia errato non solo nel ritenere insussistente il nesso causale tra l'applicazione della misura cautelare e la elaborazione della CT da parte dell'ing. ma anche laddove CP_1 ha ritenuto che l'elaborato peritale non fosse stato l'unico elemento indiziario posto alla base dei provvedimenti adottati. In particolare, a parere degli appellanti, il riferimento fatto nei provvedimenti penali alle altre attività indiziarie (informative della Guardia di Finanza, documentazione fotografica, verbali della Polizia locale, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni dei cittadini), diverse dalla perizia tecnica, sarebbe stato meramente formale ed enunciativo, senza che le stesse avessero realmente avuto un ruolo decisivo nella formazione del convincimento del giudice penale.
Con il secondo motivo di gravame impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, ritenendo non provato il nesso di causalità, ha ritenuto assorbita ogni altra questione riguardante l'illiceità della condotta del consulente e ha omesso così l'esame delle altre domande attoree. In particolare, ribadiscono i profili di illiceità della condotta del ctu il CP_1 quale, tenuto conto delle vicende passate che lo avevano visto in contrapposizione con la non godeva dei requisiti di insospettabilità e/o indifferenza, necessari per Parte_3 lo svolgimento dell'incarico di ctu del PM. Sottolineano, dunque, i profili della responsabilità civile del consulente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e ripropongono la domanda di risarcimento danni (esistenziale, patrimoniale e all'immagine) subiti a causa della condotta illecita dell'ing.
CP_1 Alla luce di quanto esposto, concludono chiedendo: “riformare la sentenza impugnata, per le motivazioni come in atti gradatamente indicate;
all'esito, accertata la responsabilità dell'Ing. per i fatti in atto indicati, in quanto ricorre la sua condotta colposa ed CP_1 il nesso di causalità adeguata tra la stessa ed i danni cagionati, per l'effetto condannare l'Ing. al pagamento: a) in favore del Sig. , della somma di CP_1 Parte_1
Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg 1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
della somma di Euro
2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
b) in favore del
Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg 1.000) a titolo di Parte_2 risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 150.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
c) in favore della , in persona del suo legale rapp.te p.t. della somma di Euro Parte_3
1.200.000,00 (somme anticipate con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
della somma di Euro 1.200.000,00
(somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di Controparte_3 [...]
della somma di Euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_4 all'immagine subito dalla in forza della notizia degli ingiusti Parte_3 provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU); e, quindi, della complessiva somma di Euro .400.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
6. Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t.
Impugna l'avverso atto di gravame, eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'improcedibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, e ne chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In merito alla garanzia assicurativa, ripropone l'eccezione di inoperatività della stessa e ribadisce la sussistenza del massimale di polizza di € 150.000,00, per la garanzia da perdita patrimoniale.
7. Si è costituito il quale critica l'avverso gravame e ripropone, ai sensi CP_1 dell'art. 346 c.p.c., le difese e le domande di merito formulate in primo grado, nonché le questioni pregiudiziali in rito.
Propone appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli attori in primo grado a rifondere, in suo favore, le spese lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9.000,00, per onorari, oltre iva e cpa e rimborso spese forfettarie. Deduce che, alla luce della misura delle domande rigettate, per un petitum pari a circa € 10 milioni di euro, tale quantificazione sia ingiusta e che non rispetti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo:
“E.1.- In definitiva sintesi, si conclude per il rigetto dell'appello avverso e comunque per la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche sulla scorta di questioni diverse da quelle valorizzate dal Tribunale. Al contempo, assieme alla condanna di controparte alle spese del presente grado, si chiede, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, la rideterminazione della condanna alle spese di primo grado, nella misura di € 103.234,30 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E comunque (salvo gravame) in misura non inferi-re ad € 47.070,00 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E.2.- Dunque, più diffusamente, si conclude affinché la Corte di appello voglia: A) in via principale rigettare l'appello avverso e comunque, perché inammissibili e/o infondate, le domande proposte nei suoi confronti;
B) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare la compagnia assicurativa chiamata in causa al pagamento in favore dell'Ing. di ogni somma che questi fosse a sua volta tenuto a pagare o a CP_1 rimborsare per effetto della sua soccombenza anche parziale nel giudizio de quo, o eventualmente in via transattiva;
C) in ogni caso, condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese peritali e legali, stragiudiziali e giudiziali sostenute dall'Ing. CP_1 per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti e per tutelare i propri diritti, ivi
[...] comprese quelle eventuali del legale di controparte in caso di transazione e quelle di soccombenza in caso di condanna;
D) in accoglimento dell'appello incidentale, rideterminare la misura della condanna degli attori alla rifusione delle spese di primo grado, elevandola alla misura di € 103.234,30 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E comunque (salvo gravame) a non meno di € 47.070,00 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive); E) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, del presente grado.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
2.L'art. 64 cpc recita: “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. si applica l'articolo 35 del codice penale. In goni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 64 c.p.c. delinea, in capo al consulente, una responsabilità aquiliana da fatto illecito (v. Cass. 11474/1992; v. anche, in tema Cass. 25698/2024) e si applica tanto al consulente del giudice, quanto al consulente del PM (v. Cass. 3917/2024).
Il consulente risponde in via esclusiva (v. Cass. 18313/2015) degli eventuali danni causati alle parti, nelle ipotesi in cui abbia dato esecuzione al suo incarico con dolo o con colpa. Va precisato che, in ambito risarcitorio, il consulente non risponde solo per colpa grave, ma anche per colpa lieve (v. Cass. 3917/2024).
4. Trattandosi di responsabilità da fatto illecito, è onere del danneggiato dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c.
(evento dannoso;
nesso causale;
condotta dolosa o colposa).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., in caso di incertezza della prova di uno degli elementi costitutivi, la insufficienza della prova deve ridondare a discapito del soggetto onerato della relativa prova (nella specie in esame, sul danneggiato).
5. I sono onerati della prova che la consulenza redatta dall'ing. su Pt_1 CP_1 incarico del PM, sia errata e, perciò inattendibile, e che tale circostanza sia dovuta a dolo o a colpa nell'esecuzione dell'incarico.
Tale prova non è stata fornita.
6. I , con l'atto di appello, hanno sostenuto che la prova della colpa Pt_1 nell'esecuzione dell'incarico, da parte dell'ing. trovi il suo primo fondamento nella CP_1 circostanza che l'ing. on abbia evidenziato l'esistenza di cause di incompatibilità con CP_1
l'incarico in questione, dati i suoi precedenti rapporti professionali con ala società Pt_4
concorrente della – e la circostanza che lo stesso bbia
[...] Parte_3 CP_1 svolto incarichi - anche contemporaneamente allo svolgimento dell'incarico conferito dal
PM – dalla cui esecuzione sono scaturiti provvedimenti a detrimento della Parte_3
(“di conseguenza, tale accertamento tecnico – se non sospetto – quanto meno appare
[...]
poco credibile;
senz'altro non opportuno, sotto il profilo della scelta del consulente, proprio in ragione di quel principio di “insospettabilità” giustamente enunciato dalla Dottrina in argomento” v. pg. 46 della comparsa conclusionale degli appellanti)
I , dunque, traggono la conclusione che dalla sottolineata incompatibilità sia derivata Pt_1 la inattendibilità della relazione di consulenza.
L'assunto non è condivisibile.
7. Dando per posto, per ipotesi di lavoro, che sia comprovata l'esistenza di incarichi svolti dall'ing. che avrebbero evidenziato l'inopportunità di conferire l'incarico allo CP_1 stesso di consulente del PM, va osservato che l'eventuale incompatibilità, di per sé, non comporta quale necessario precipitato, che la relazione redatta dall'ing. sia errata e CP_1 che, quindi, gli esiti della stessa siano inattendibili.
E' logicamente evidente che un consulente possa, in ragione di precedenti incarichi, essere intestatario di ragioni che avrebbero imposto l'astensione dall'incarico e che, ciò nonostante, rediga una relazione con la massima coscienza e professionalità; al contrario, altrettanto evidente è che un consulente sul quale non gravi alcuna ragione di incompatibilità possa svolgere l'incarico in maniera gravemente negligente.
Quel che questa Corte vuole evidenziare è che le cause di incompatibilità, ove esistenti, non sono presupposto indefettibile della conclusione che l'incarico del consulente sia stato svolto in maniera errata, per dolo o per colpa.
Piuttosto, l'esistenza di cause di astensione possonono costituire un mero indizio che l'incarico non sia stato svolto con correttezza;
ma tale indizio, ai sensi del dettato dell'art. 2729 c.c., deve essere accompagnato da altri elementi, concorrenti, affinchè possa trarsi la prova che il consulente abbia svolto in maniera infedele o negligente il suo incarico.
Va infatti ancora ricordato che la prova – da fornire a cura dei danneggiati - che deve emergere è che a) la consulenza redatta sia errata nelle sue conclusioni e b) che gli errori siano dovuti a negligenza e imperizia (se non proprio dolo) del consulente.
8. Gli appellanti, al fine di comprovare che l'ing. bbia redatto una consulenza CP_1 errata, indicano, quale elemento di prova, il contenuto della sentenza del tribunale di Latina
n. 182/2020.
In particolare, deducono che, mentre l'ing. è giunto a concludere che la CP_1 Parte_3 abbia inadempiuto al contratto di appalto di raccolta rifiuti nel comune di Ponza e
[...] che, dunque, sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto, il tribunale di Latina, nella sentenza indicata, è giunto alla opposta conclusione che non sussistessero le condizioni per dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento imputabile alla Parte_3
L'assunto degli appellanti non è condivisibile.
9. Preliminarmente, va osservato che la sentenza n. 182/2020 è stata emessa tra la e il comune di Ponza;
l'ing. on era parte del giudizio. Parte_3 CP_1
Pertanto, la sentenza in questione non potrebbe mai fare stato nei confronti dell'ing. CP_1 anche ove passata in giudicato.
Ciò non toglie che la stessa potrebbe essere utilizzata, quale elemento di prova, atteso che integra una prova c.d. atipica.
10. Ciò detto, dalla sentenza n. 182/2020 non si trae alcun elemento che fondi la prova che l'ing. bbia condotto in maniera errata il suo incarico di consulente del PM. CP_1
11. Incidenter va osservato che questa Corte non condivide la prospettiva adottata dal tribunale di Latina, secondo cui era onere del comune di Ponza – che aveva sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – dare prova della imputabilità dell'inadempimento (“che il Comune di Ponza non abbia assolto l' onere probatorio di cui era gravata in merito all' imputabilità dell'inadempimento alla società appaltatrice.”).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, il soggetto non inadempiente è onerato solo della allegazione dell'inadempimento della controparte;
spetta invece alla parte inadempiente dare prova, tra l'altro, che l'inadempimento non gli è imputabile (v. Cass. SSUU
13553/2001).
12. Ciò precisato, dalla sentenza 182/2020 emerge che, secondo il tribunale, le carenze nell'apprestare i mezzi di esecuzione del contratto e le mancanze nella esecuzione non sono rilevanti al fine di giungere all'accertamento di un inadempimento rilevante (“Con riferimento al dedotto inadempimento sotto il profilo della sopportazione nell' espletamento del servizio di minor oneri economici rispetto a quelli prospettati nell' offerta economica, va ribadita in questa sede la mera strumentalità dell' impiego di mezzi e risorse rispetto alle prestazione dedotte in contratto, non assumendo per la particolare natura dell' appalto in questione tali obbligazioni una funzione autonoma ed a sé stante, in quanto teleologicamente piegate all' esecuzione dei servizi che la società si era impegnata ad espletare in favore dell' amministrazione opponente”; “Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie, anche alla luce delle risultanze di cui alla CTU depositata non vi sono in atti sufficienti elementi per valutare ed accertare un eventuale inadempimento “in senso stretto” della società appaltatrice, ovvero un'inesatta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto riconducibile ad una sua responsabilità”, v. sent. 182/2020).
13. All'ing quale consulente del PM, erano stati sottoposti i seguenti quesiti: CP_1
“1. Ricostruisca l'iter del procedimento in base al quale è stato affidato il servizio di igiene urbana, attraverso l'analisi degli atti di gara, l'approvazione, il finanziamento, l'assegnazione e l'esecuzione del servizio;
-Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti contrattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali, regionali o locali;
-Verifichi il Consulente, il possesso dei titoli autorizzativi per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
−Verifichi il Consulente, se gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti, incidenti sulle agevolazioni regionali in materia di finanza locale, siano stati rispettati e, in caso negativo, quali iniziative siano state intraprese dal gestore;
−Verifichi e determini sulla base dei dati oggettivi risultanti dall'accertamento se, nella rappresentazione delle attività condotte dal gestore in materia ambientale, siano rilevabili aspetti penalmente rilevanti in ordini ad agevolazioni ricevute in difetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
−Se nelle relazioni, pareri, determinazioni, atti e provvedimenti e deliberazioni siano attestati fatti e circostanze non rispondenti allo stato dei fatti e/o dei luoghi o, comunque, non veri;
−Laddove siano riscontrate illegittimità attizie o provvedimenti, ivi incluse quelle attinenti ad incarichi consequenziali esterni, se le stesse siano trasmodate in condotte illecite ed, in caso di positivo riscontro, a quali soggetti siano ascrivibili, specificando se si tratti di intranei alla
P.A. e/o comunque in rapporto di servizio con la medesima, con espressa indicazione delle qualifiche rivestite da costoro all'epoca dei fatti;
Riferisca infine di ogni altra circostanza utile al procedimento.”
14. Gli accertamenti svolti dall'ing. – per altro su elementi fattuali raccolti da CP_1 fonti esterne (vale a dire, attraverso indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni, fotografie, sommarie informazioni), come riconosciuto anche dagli appellanti (i quali, infatti, hanno imputato all'ing. on di avere raccolto elementi fattuali non veritieri, ma di avere CP_1 non correttamente valutato elementi fattuali raccolti da terzi), dovevano tendere a verificare se la avesse dato esecuzione alle clausole pattizie del contratto di Parte_3 appalto, vale a dire se l'esecuzione dell'appalto avesse corrisposto a quanto previsto nelle clausole contrattuali e prima ancora alla offerta avanzata dalla in Parte_3 sede di gara.
All'ing. non era stato rimesso - né avrebbe potuto essere rimessa – la valutazione CP_1 dell'esistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto o la sussistenza di un grave inadempimento, giuridicamente rilevante, oppure la valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere ad una imputazione di reato o richiedere una misura cautelare, atteso che tali valutazioni, squisitamente giuridiche, non possono che essere rimesse all'autorità giudiziaria. 15. L'ing. nella sua relazione, ha evidenziato le discrepanze tra quanto imposto CP_1 alla dal capitolato e quanto dalla stessa posto in essere - come Parte_3 emergente da tutta la documentazione e gli elementi di prova raccolti da soggetti terzi.
16. Ricordato ancora una volta che è onere dei dare prova della erroneità Pt_1 della consulenza svolta dall'ing. che tale asserita erroneità dipenda da dolo o colpa, CP_1 va osservato che a fronte di una dettagliata giustificazione del suo operato da parte dell'ing.
giustificazione contenuta nella comparsa di costituzione –, i si sono limitati CP_1 Pt_1
a sostenere che la prova della erroneità delle conclusioni contenute nella relazione derivi dalla già richiamata sentenza n. 182/2020 del tribunale di Latina, il quale è giunto alla conclusione che non sussistessero le condizioni per accertare l'inadempimento imputabile alla Parte_3
Nulla gli appellanti hanno però dedotto in ordine alla specifica erroneità delle valutazioni degli elementi fattuali, operata dall'ing. come detto, l'inattendibilità delle conclusioni CP_1 dell'ing. è stata desunta dagli appellanti dalla sola circostanza che questi fosse Per_1 intestatario di cause di incompatibilità, in ragione dei pregressi incarichi svolti che avevano visto coinvolta anche la Parte_3
17. Nella comparsa di costituzione dell'ing. quanto alla giustificazione del suo CP_1 operato, per esempio si legge quanto segue:
“IV.2.- La illegittimità del comportamento del consulente del P.M., Ing. CP_1
IV.2.1.- a) Non sono mai stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nell'offerta tecnica e la documentazione in atti evidenzia una modestissima attività di raccolta differenziata che ha costituito solo il 3,22% dell'intera raccolta di rifiuti sul territorio comunale Relativamente al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, parte attrice asserisce (pp. 15 ss.):
…omissis…
Infatti, le percentuali del 20 e 26 % non scaturivano dagli atti di gara ma da una precisa offerta della stessa che, per acquisire un consistente punteggio in fase di gara ed Pt_1 aggiudicarsi il Servizio, aveva indicato tali percentuali, valutando tutti gli aspetti relativamente connessi e prevedendo, tra l'altro, una specifica campagna di informazione che gli consentì di acquisire ulteriori punteggi. Tali valori, come è stato documentato nella
Relazione di C.T., ovviamente, non sono stati neppure sfiorati attestandosi a percentuali nettamente inferiori che non possono essere imputabili esclusivamente all'utenza come si vorrebbe far credere nell'atto di citazione.
Tra i criteri oggetto di valuta-zione erano annoverati anche “gli obiettivi di raccolta differenziata” rientranti nel criterio “Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti e differenziata” che prevedeva l'attribuzione fino a 40 punti e la “Campagna di sensibilizzazione ed informazione” che prevedeva l'attribuzione fino a 10 punti che ovviamente era direttamente connessa con il raggiungimento degli obbiettivi dichiarati dal concorrente.
Accertato, quindi, che il Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Ponza fu affidato in ragione della migliore offerta anche in relazione ai servizi offerti dai partecipanti ne consegue che quanto offerto dalla costituisce elemento contrattuale Parte_3 imprescindibile al quale il Consulente, doveva riferirsi per rispondere al Quesito n. 2:
“Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti con- trattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali, regionali o locali”.
Dagli accertamenti svolti sui rapporti della Polizia Municipale è emerso che la
[...] non ha mai effettuato una campagna di comunicazione per informare i Parte_3 cittadini dell'isola in ordine alle modalità di raccolta differenziata. A questo proposito è utile segnalare la denuncia fatta dall'Istruttore Direttivo, della Polizia Municipale Persona_2 al Sindaco, con nota prot. 13253 del 23 novembre 2010 (Allegato 11 della Relazione di
C.T.), ove affermava: …omissis… Si è notato che vicino ai cassonetti e/o nelle immediate vicinanze la mancanza di informazioni riguardan-ti gli orari di deposito e/o i giorni di raccolta dei materiali differenziati/indifferenziati, né è stata fatta una campagna di informazione alla popolazione sull'inizio del servizio di raccolta differenziata, per cui i cittadini non essendo a conoscenza gettano di tutto nei cassonetti aperti. …omissis…
Si conferma anche in questa sede che l'analisi dei dati e l'andamento, nel tempo, dei quantitativi di rifiuti, segnalano una modestissima attività di raccolta differenziata;
negli anni dal 2009 ÷ 2011, la raccolta differenziata ha infatti costituito circa il 3,22% dell'intera raccolta di rifiuti sul territorio comunale. A tal proposito, come consta dall'esame della documentazione amministrativa analizzata, l'obiettivo fissato per il 2009, nonostante l'abbassamento della percentuale da raggiungere al 27%, non è stato raggiunto neppure dopo tre anni dall'attivazione del servizio da parte della Parte_5
[...]
[.
.2.2.- b) la documentazione in atti nel 2009 evidenzia la mancata raccolta di plastica, pile e farmaci
Anche in questo caso, come per quello del precedente punto esaminato, non si può prescindere dal fatto che tali servizi aggiuntivi erano stati offerti in sede di gara dalla stessa che, per acquisire un punteggio maggiore rispetto agli altri concorrenti che gli Pt_1 consentisse di aggiudicarsi il Servizio, “ne aveva proposto la raccolta come servizio ag- giuntivo attraverso appositi contenitori da installare presso gli esercizi commerciali in cui si vendono i prodotti”, salvo poi, quando accortasi che tali modalità non portavano i risultati sperati, segnalare che la colpa era dell'utenza. Anche in questo caso valgono tutte le considerazioni già riportate nel punto precedente.
IV.2.3.- c) Non sarebbero stati impiegati mezzi sufficienti
Esaminando semplicemente quanto sopra trascritto, relativamente allo svolgimento del-le diverse attività, emerge che per l'espletamento del Servizio dovevano essere impiega-ti mezzi e personale come di seguito riepilogati in tabella: (…)
Facendo la semplice somma dei mezzi e personale riassunti nella tabella sopra riportata emerge: Mezzi Personale n. 7 Gasolone n. 13 Autisti n. 5 Compattatore 2 assi n. 10
Operatori n. 1 Apecar
Orbene il Consulente, relativamente anche ai mezzi impiegati doveva rispondere al que-sito n. 2: “Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti con- trattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, na- zionali, regionali o locali”. Partendo da tale assunto, l'elemento cardine per verificare se il servizio fosse stato svol-to in conformità ai patti contrattuali/convenzionali è l'offerta dell'aggiudicatario (Alle-gato 15 della Relazione di C.T); offerta questa che, nella Relazione
Economica, riporta tutti gli elementi necessari per gli accertamenti richiesti giacché nella stessa sono indica-ti: la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare, il numero degli stessi ed il personale necessario per l'espletamento del servizio con i relativi costi dalla quale sca-turì l'offerta del concorrente. Di seguito è riprodotta tale Relazione:
Qualsiasi variazione a tale previsione dell'offerta presentata in fase di gara, già oggetto di valutazione da parte della Commissione all'uopo nominata per l'affidamento del , Parte_6 costituisce una evidente violazione del contratto sottostante la stessa offerta. Ciò acclarato la stessa controparte cita le verifiche condotte dalla Polizia Municipale e dalla Guardia di
Finanza durante l'espletamento del Servizio per dimostrare il rispetto dei patti contrattuali.
Orbene, proprio le stesse verifiche dimostrano, invece, la carenza di mezzi rispetto all'offerta presentata in fase di gara e contrattualizzata dal Comune di Ponza.
In conclusione, a fronte di una offerta di: Quantità Mezzo 3 Gasolone 2 Compattatore 3 Assi
2 Compattatore 2 Assi 1 Lift gru 4 Scarrabile da 30 mc 3 Press container 1 Lavacassonetti
3 Ape 50 1 Autovettura lala De Vizia Transfer S.p.A. comunicò al Comune di Ponza con nota prot. ECO-DCP 098/09 del 18 marzo 2009 l'utilizzo dei seguenti mezzi: Targa Tipo del Mezzo BJ597EA
Compattatore CO IR 410, 4 assi BB293NA Compattatore CO IR 380, 2 assi
CH775GB Compattatore CO 60, 2 assi BY440MP Compattatore CO 59, 2 assi
CA940NL Motrice scarrabile CO IR AB96028 Rimorchio scarrabile Piacenza
DP689KV 35D10 AW549WN TS28 CH155GA Effedi Controparte_8 Controparte_8
Gasolone TS28 BS036KG Lavacassonetti O.S.B. n. 3 Ciclomotori per spazzamento allestiti con bidoni portarifiuti Piaggio Ciao 3. n. 3 Press container n. 3 Scarrabili da 30 m3
Rispetto a quanto descritto nella Relazione economica e nel Progetto Tecnico è da sotto- lineare già al 18 marzo 2009, la fornitura di n. 3 cassoni scarrabili anziché 4 e n. 3 ci- clomotori per spazzamento anziché n. 3 Apecar. Mentre a seguito delle verifiche condotte il
19 gennaio 2010, prot. 402 (Allegato 11 Re-lazione di C.T.), il Maresciallo di Polizia Locale,
dichiarò che quel giorno, sull'isola, erano presenti: Controparte_9
Compattatore CO IR 410 targa BJ597EA;
Compattatore CO IR 380 targa BB293NA;
Effedi 35D10 targa DP689KV; CP_8
Effedi TS28 targa AW549WN; Erano, pertanto, assenti alla data del 19 gennaio CP_8
2010, n. 2 autocompattatori 2 assi, n. 1 gasolone, n. 1 motrice IVECO Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lava-cassonetti posteriore, n. 3 ciclomotori. Anche la
Guardia di Finanza il successivo 23 set-tembre 2010, effettuò un primo sopralluogo presso l'area utilizzata come deposito dalla situata in località Via Parte_3 Panoramica, all'interno della quale ri-scontrò la presenza dei seguenti automezzi (Allegato
17 della Relazione di C.T.):
CO IR targato BJ 597 EA, autocompattatore quattro as-si;
CO 100E targato BH 993 NC, autocompattatore due assi;
CO 60C15 targato BH 775 GB, autocompattatore due assi;
28 V targato AW 549 WN, veicolo di piccole dimen-sioni con cassone posteriore;
Parte_7
CO IR targato EB 031 TS, autocompattatore tre assi. Erano, pertanto, assenti alla data del 23 settembre 2010, n. 2 gasoloni, n. 1 motrice Ive-co Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lavacassonetti posteriore, n. 3 ci-clomotori. Ancora la Guardia di
Finanza il 5 ottobre 2010 effettuò un secondo sopraluogo presso l'area utilizzata come deposito dalla situata in località Via Pa-noramica, all'interno della Parte_3 quale riscontrò la presenza dei seguenti automezzi (Allegato 17 della Relazione di C.T.):
CO IR targato BJ 597 EA, autocompattatore quattro as-si;
CO 100E targato BH 993 NC, autocompattatore due assi;
CO 60C15 targato BH 775 GB, autocompattatore due assi;
Effedi TS 28 V targato AW 549 WN, gasolone;
Effedi TSHT 35 CB CT 907 BM, gasolone. Erano, pertanto, assenti alla data del 5 ottobre
2010, n. 1 autocompattatore 2 assi, n. 1 gasolone, n. 1 motrice IVECO Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lava-cassonetti posteriore, n.3 ciclomotori.
Il 22 febbraio 2011, invece, il Maresciallo di P.L., 22 febbraio 2011, Persona_3 invece, il Maresciallo di P.L., comu-nicò le targhe dei mezzi Persona_4 impiegati nel servizio di raccolta RSU, nota prot. 1398 (Allega-to 11 della Relazione di C.T.):
CH775GB;(autocompattatore 2 assi);
EB031TS; (auto compattatore 3 assi) (ni);
BH993NC; (auto compattatore 2 assi) (ni);
CY907BM(ni);
AW549WN;(Effedi gasolone);
BJ597EA;(Compattatore 4 assi CO IR 410). Dalle targhe risultano presenti 3 mezzi diversi da quelli comunicati il 18 marzo 2009, indicati con la siglatura (n.i.) e, in un caso, non identificato per le tipologie di servizio richiesto, ma l'insieme dei mezzi è, comunque, numericamente sottodimensionato rispetto al parco mezzi contrattuale. Appare evidente, quindi, che la documentazione prodotta ex adverso non prova il rispetto delle pattuizioni contrattuali ma la violazione delle stesse. Anche l'ultimo goffo tentativo di riportare l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti non costituisce prova del rispetto delle pattuizioni del contratto giacché tratta-si di trasporto di rifiuti (20 conferimenti) di vario tipo dall'isola ecologica alla discarica con l'utilizzo di n. 15 mezzi in tre anni dal 20 marzo 2009 al 3 gennaio
2011 mentre quanto previsto dalle condizioni minime di offerta era obbligatorio per ciascun giorno di validità del contratto.
IV.2.4.- d) La carenza del personale anche in questo caso l'elemento cardine per verificare se il servizio sia stato svolto in conformità ai patti contrattuali/convenzionali è l'offerta dell'aggiudicatario (Allegato 15 della
Relazione di C.T.); offerta questa che, nella Rela-zione Economica, riporta tutti gli elementi necessari per gli accertamenti richiesti giacché nella stessa sono indicati, tra l'altro, anche il numero e la qualifica del personale necessario per l'espletamento del servizio con i relativi costi dalla quale scaturì l'offerta del concorrente. Di seguito è riprodotta la parte di relazione relativa al personale (…)
In primo luogo si segnala che l'elenco del personale allegato alla nota 17 marzo 2009, prot.
n. 354, non coincide con quello riportato in elenco a pag. 32 dell'atto di citazione giacché in quest'ultimo elenco non è annoverato il Sig. ed il Sig. Parte_8 Parte_9 non consta sia stato assunto a tempo indeterminato, ma con Contratto a
Progetto/Collaborazione Coordinata e Continuativa;
inoltre nella prima colonna “La-voratori a tempo indeterminato” è elencato anche il Sig. ripetuto an-che nella Persona_5 seconda colonna “Lavoratori a tempo determinato”. Dall'esame dei documenti prodotti emerge che il Sig. era assunto con contratto a tempo deter-minato. Persona_5
Cont Inoltre, con la produzione della “Comunicazione Obbligatoria Unificato ”
contro
-parte intende provare l'assunzione del Personale sul Cantiere di Ponza ma la stessa, in-vece non prova ciò, giacché per tutte le assunzioni a tempo indeterminato è indicata la sede di lavoro di “Via Duino 136” ossia la stessa della Sede Legale della;
per-tanto la stessa Pt_1 società poteva impiegare detti operatori anche su altri cantieri non essen-do assegnati al cantiere specifico di Ponza. Ed ancora, il Sig. risul-ta assunto con Parte_10 contratto “Spedizioni e Trasporti” incongruente con quello relativo alla “Nettezza Urbana”.
Per il personale a tempo determinato, invece, è indicato quale indi-rizzo della sede di lavoro
“Località Monte Pagliano 136” che, pur essendo inesistente nell'isola di Ponza, potrebbe essere Monte Pagliaro. Rispetto ai soggetti assunti a tempo determinato emerge, inoltre, che il Sig. era assegnato alla sede di in Via Lungomare Caboto Ex Controparte_11 Pt_11
Mattatoio 136; tale sede è ubicata nel Comune di Gaeta dove la era titolare di un Pt_1 altro contratto analogo a quello stipulato con il Comune di Ponza. In definitiva rispetto ai 20 operatori previsti a regime nel periodo estivo per il cantiere di Ponza così come consta dall'offerta formulata dalla in fase di gara, giusta la Relazione Economica, la stessa Pt_1 società con la documentazione prodotta ed allegata all'atto di citazione non ha provato il rispetto degli obblighi contrattuali giacché risulta quanto segue: 1 tempo CP_12 indeterminato Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 2 tempo Parte_9 indeterminato Assunto con Contratto a Progetto 3 tempo indeterminato Persona_6
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino4 tempo indeterminato CP_13
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 5 tempo indeterminato Persona_7
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 6 tempo indeterminato Assunto Persona_8 con sede di lavoro Via Duini Torino 7 tempo indeterminato Assunto con Parte_12 sede di lavoro Via Duini Torino 8 tempo indeterminato Assunto con sede Controparte_14 di lavoro Via Duini Torino 9 tempo indeterminato Documentazione non Persona_5 prodotta soggetto identico al n. 19 10 tempo indeterminato Assunto con Persona_9 sede di lavoro Via Duini Torino 11 IA LO tempo indeterminato Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 12 tempo indeterminato Assunto con sede di lavoro CP_15
Via Duini Torino 13 tempo indeterminato Solo Busta Paga “Spedizioni Parte_10
e Trasporti” 14 tempo indeterminato Solo Busta Paga “Nettezza Urbana” Controparte_16 senza sede di lavoro 15 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_17
Località Monte Pagliano 16 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_18
Località Monte Pagliano 17 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Persona_10
Località Monte Pagliano 18 empo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_11
Via Lungomare Caboto Ex Mattatoi Gaeta 19 tempo determinato Persona_5
Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano 20 tempo determinato Persona_11
Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano 21 tempo Persona_12 determinato Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano In definitiva, su 21 operatori indicati: n. 4 sono incongruenti con quanto dichiarato per tipologia di contratto, sede di lavoro e documentazione mancante;
n. 10 hanno una sede di lavoro “Via Duini” inesistente a Ponza;
n. 6 hanno una sede inesistente a Ponza ma che potrebbe essere individuata con la Località Monte Pagliaro;
mentre n. 1 non riporta la sede di lavoro pur indicando il contratto “Nettezza Urbana”. Di alcuni soggetti ripor-tati in elenco, comunque, è stata accertata la presenza nello svolgimento del Servizio per il Comune di Ponza come consta dai Verbali redatti dal Comando della Polizia Munici-pale e dalla Guardia di Finanza;
verbali questi, che tuttavia hanno consentito di accerta-re, negli specifici giorni, la presenza di personale nettamente inferiore rispetto alle pre-scrizioni di contatto. Tale fattispecie può anche essere messa in relazione con il fatto che nella stessa Relazione Economica presentata in fase di gara dalla è stata omessa la voce relativa al personale per € Pt_1
583.540,02 come consta dalle riproduzioni dell'offerta di seguito riportate: (…)
Tale omissione, non rilevata comunque dalla Commissione di Gara e dal Comune di Ponza all'atto della contrattualizzazione, avrebbe portato l'offerta della in per-dita di ben Pt_1
€ 481.608,34 azzerando, altresì, l'utile dichiarato di € 101.931,72 con la conseguente esclusione della stessa. In definitiva, il Comune di Ponza ha contrattualizzato un servizio con canone annuo di € 1.314.060,00 oltre IVA all'interno del quale l'appaltatore non aveva annoverato i costi del personale e che per tale omissione doveva essere escluso.
IV.2.5.- e) Parziale e carente esecuzione del servizio di spazzamento
Parte attrice, relativamente allo spazzamento delle strade e piazze comunali evidenzia che la ha operato anche in zone non previste dal CSA (cfr. Località La Forna), Pt_1 omettendo di segnalare tuttavia che l'art. 16.1 “Norme generali per l'esecuzione del ser- vizio” prescriveva “La Ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodot-ti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità indicate nel progetto tecnico sulla base delle modalità e condizioni minimali di seguito precisate….” Ed ancora, l'art. 22 del Capitolato
Speciale di Appalto “Servizio di spazzamento e pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari” prescriveva: “Forma oggetto del presente appalto anche il ser-vizio di spazzamento e pulizia delle aree, vie, piazze con frequenza giornaliera nei giorni feriali, e anche festivi nel periodo che va dall'inizio di giugno alla fine di settembre, inoltre anche in occasioni di eventi particolari e/o manifestazioni di spettacolo ricorrenti o sagre paesane nell'intero territorio comunale”. Anche l'art. 1 “Oggetto durata e luogo dell'appalto” del
Disciplinare di Appalto prescriveva “L'appalto ha per oggetto il servi-zio di raccolta rifiuti solidi urbani, differenziata e spazzamento strade.” Con ciò, l'offerta dell'appaltatore non poteva che prevedere l'espletamento del servizio su tutte le aree del Comune di Ponza, nessuna esclusa”. 18. Premesso che, come detto, la prova della negligenza nello svolgimento dell'incarico grava sugli appellanti, in qualità di danneggiati, a fronte di questa dettagliata giustificazione delle dichiarate discrepanze tra quanto posto in essere dalla Parte_3
– in esecuzione del contratto - e quanto previsto dal contratto di appalto, gli appellanti
[...] avrebbero dovuto dimostrare (in maniera convincente) che le conclusioni rassegnate dall'ing. non erano corrette. Nell'atto di appello, però, non vi è alcuna confutazione CP_1 delle allegazioni contenute nella relazione dell'ing. CP_1
19. La mancata sufficiente prova della condotta colposa imputabile all'ing. CP_1 comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli appellanti.
20. Ogni altra censura deve ritenersi assorbita.
21. L'appello incidentale promosso dall'ing. merita accogliento, nei limiti della CP_1 motivazione che segue.
22. Nelle controversie in cui è domandato il pagamento di una somma di danaro
(anche a titolo risarcitorio) il valore, in caso di rigetto della domanda, viene determinato secondo il criterio del disputatum, vale a dire in ragione della somma richiesta dall'attore (v.
Cass. 35195/2022; 27871/2017).
23. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021). Ha anche, di recente, precisato che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
24. La Corte di cassazione, in ordine ai criteri di determinazione del valore della controversia in caso di domande proposte da più soggetti nei confronti di un unico soggetto, ha statuito che “in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato” (v. Cass.
8141/1998; 15638/2009; 18166/2023).
Per determinare il valore della intera controversia si deve fare riferimento alla domanda dal valore più elevato (v. Cass. 10367/2024).
25. L'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso, le cause di valore indeterminabile vadano considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fi no a euro 520.000,00.
26. L'art. 6 del d.m. 55/2014 recita: “valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fi no a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
27. Il tribunale di Benevento, nella specie, ha liquidato le spese, motivando come segue: “Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo”.
Nel dispositivo della sentenza si legge: NA , e la al Parte_2 Pt_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € CP_1
9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
3) Condanna , e la al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1 Pt_1 CP_5 delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9.000,00 per onorari, oltre iva
[...]
e c.p.a. e rimborso spese forfettarie”.
28. Il tribunale non ha fatto riferimento ad alcun parametro per la liquidazione della misura del compenso;
in particolare, non ha individuato il valore della controversia tenuto presente per la liquidazione delle spese.
29. I sostengono che il tribunale abbia in parte compensato le spese, in Pt_1 ragione del fatto che alcune eccezioni di carattere preliminare, avanzate dall'ing. CP_1 siano state rigettate.
In vero, dalla sentenza di primo grado non emerge in alcun modo che il tribunale abbia, seppure in parte, compensato le spese;
anzi, il tribunale ha chiarito di avere fatto applicazione del principio della soccombenza.
30. ha chiesto la somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento Parte_1 per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale e la somma di euro 2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00
s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa. ha chiesto la somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 esistenziale, o di altra somma maggiore o minore, accertata in giudizio.
La ha chiesto la somma di euro 1.200.000,00 (somme anticipate Parte_3 con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
la somma di euro 1.200.000,00 (somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di la somma Controparte_3 Controparte_4 di euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine subito in forza della notizia degli ingiusti provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU);
e, quindi, la complessiva somma di euro 7.400.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni.
31. Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per valutare il valore della controversia deve tenersi presente la domanda con il valore più alto;
quindi, il valore della causa deve essere determinato in ragione della domanda risarcitoria formulata dalla
Pt_1 Parte_3
32. Atteso che la ha chiesto il pagamento della somma di Parte_3 euro 7.400.000 a titolo di risarcimento del danno, o di altra somma maggiore o minore, deve giungersi alla conclusione che la causa abbia valore indeterminabile.
33. Per la liquidazione del compenso, però, non può farsi applicazione dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, in quanto la somma richiesta è di gran lunga superiore ad euro
520.000,00.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ai fini della liquidazione del compenso, deve considerarsi la somma richiesta dalla Parte_3
(euro 7.400.000).
[...]
34. Facendo applicazione dei parametri medi dettati, nel d.m. 55/2014, dalla tabella prevista per i giudizi di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 – con gli aumenti previsti dall'art. 6 del d.m. 55/2014, per le cause di valore fino ad euro 8.000.000,00, aumenti che possono quantificarsi nella misura del 15% per ogni scaglione fino ad euro
8.000.000,00 -, emerge che la somma da liquidare, a titolo di compenso, ammonta ad euro
37.405,98, oltre le spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
35. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio, secondo la regola della soccombenza, ex art. 91 cpc, devono gravare sui . Pt_1
36. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
37. Il valore della controversia è sempre determinato in forza del criterio del disputatum;
pertanto, la presente causa ha il medesimo valore della causa di primo grado, atteso il rigetto dell'appello principale.
38. Facendo applicazione dei compensi medi previsti nella tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 – con gli aumenti del 15%, previsti per gli scaglioni fino al valore di euro 8.000.000,00 dall'art. 6 del d.m. 55/2014 -, deve liquidarsi, sia in favore dell'ing sia della la CP_1 CP_5 somma di euro 35.148,24 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
39. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_2 Parte_1 [...]
Parte_3
b) accoglie l'appello incidentale proposto da riforma, per quanto di ragione, la CP_1 sentenza del tribunale di Benevento n. 1701, pubblicata il 25.11.2020 e, per l'effetto, condanna , e la al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese del primo grado di giudizio in favore di liquidando la somma di euro CP_1
37.405,98 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna , e la al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidando, in favore di la somma di CP_1 euro 35.148,24 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa e, in favore della la somma di euro 35.148,24 a titolo Controparte_19 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti principali , e Parte_2 Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 94 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché (P.IVA: ), C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 quest'ultima in personale del legale rapp.te p.t., tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Giovani Montella
Appellanti
E
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Rascio CP_1 C.F._3
Appellato
NONCHÉ
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Camilleri
Appellata
FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , , nonché Parte_1 Parte_2 la , quest'ultima in persona del legale rapp.te, convenivano in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo che quest'ultimo venisse CP_1 condannato al risarcimento di tutti i danni da loro subiti a causa dello svolgimento dell'incarico di consulente tecnico a lui affidato dalla Procura della Repubblica di Latina, nell'ambito del procedimento penale n. 1991/11/0019, relativo all'affidamento alla società attrice del servizio di igiene urbana del Comune di Ponza.
In particolare, gli attori deducevano che:
- nel procedimento penale pendente presso la Procura di Latina, sulla base degli accertamenti peritali effettuati dal in qualità di ctu nominato dal P.M., era stato CP_1 ipotizzato a carico degli attori, nell'espletamento del servizio dell'igiene urbana presso il Comune di Ponza, il reato di frode in pubblica fornitura e il reato di truffa;
- il G.I.P. del Tribunale di Latina, sulla base delle circostanze accertate dalla consulenza tecnica dell'ing. e su conforme richiesta del P.M., aveva emesso, il 9.5.2013, CP_1 un'ordinanza di custodia cautelare in esecuzione della quale e Parte_1 [...]
avevano subito la misura degli arresti domiciliari dall'11.05.2013 al Parte_2
26.06.2013, oltre che l'obbligo di presentazione alla P.G. dal 26.06.2013 all'8.10.2013, mentre aveva subito il sequestro delle sue quote Parte_1 della per un importo di € 3.455.504,85 (ridotto dal Tribunale Parte_3 del Riesame di Latina in € 1.290.510,99);
- l'ing. non possedeva i caratteri di “insospettabilità” richiesti dall'incarico in CP_1 quanto: aveva familiarità con la Jean De Nul Group, concorrente della
[...]
nel settore delle bonifiche;
aveva ricoperto l'incarico di “Supervisore” Parte_3 delle attività svolte dalla nell'ambito di lavori di bonifica degli arenili Parte_3 di Bagnoli – Coroglio ed aveva, in tale veste, indotto la stazione appaltante Sviluppo
Italia a risolvere il contratto con la in virtù di inadempimento poi Parte_3 rivelatosi insussistente all'esito di un giudizio civile nelle cui fasi iniziali l'ing. CP_1 aveva svolto attività di CTP di Sviluppo Italia;
- l'infondatezza della relazione del ndava individuata non solo e non tanto nella CP_1 enunciazione di fatti non corrispondenti al vero ma, soprattutto, nella errata valutazione ed elaborazione tecnico-giuridica dei dati, dallo stesso e dai terzi raccolti nel corso delle indagini;
- il comportamento del integrava senz'altro ipotesi di “colpa grave” poiché si era CP_1 discostato in maniera molto evidente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
in via subordinata, il perito sarebbe stato comunque responsabile a titolo di colpa, per non aver osservato la diligenza media richiesta dalla natura dell'incarico;
- sussisteva il nesso di causalità tra la condotta colposa del consulente e i danni cagionati agli attori in quanto la relazione del perito veva avuto una particolare CP_1 incidenza nella formazione del convincimento del PM, prima, e del GIP, poi;
- tale assunto trovava conferma nella circostanza per cui sino al maggio 2011 (periodo di conferimento dell'incarico a il PM non aveva chiesto alcuna misura cautelare;
CP_1
- gli arresti domiciliari, a cui erano stati sottoposti e , Parte_2 Parte_1
e la successiva misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. avevano generato un danno esistenziale pari ad € 150.000,00 ciascuno, per non aver potuto questi ultimi esercitare i diritti fondamentali della persona umana;
- aveva subito un danno patrimoniale, quantificato in € 2.217.664,00, Parte_1 avendo dovuto sottoscrivere in pari misura un aumento di capitale della Parte_3
deliberato per fare fronte alle conseguenze prodotte dal sequestro delle
[...] quote societarie sull'operatività dell'azienda;
- la società aveva subito un danno patrimoniale di € Parte_3
2.400.000,00, in conseguenza del mancato perfezionamento di operazioni finanziarie dovute alle notizie relative ai procedimenti penali svoltisi nei confronti dei vertici della società;
- la notizia degli ingiusti provvedimenti cautelari che avevano colpito l'azienda aveva cagionato un danno all'immagine quantificato in € 5.000.000,00.
Sulla base di quanto esposto, gli attori concludevano chiedendo:
“a) in favore del Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg Parte_1
1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
della somma di Euro 2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
b) in favore del Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg Parte_2
1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 150.000,00
s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati.
Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
c) in favore della , in persona del suo legale rapp.te p.t. della Parte_3 somma di Euro 1.200.000,00 (somme anticipate con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
della somma di
Euro 1.200.000,00 (somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di Controparte_3
della somma di Euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del Controparte_4 danno all'immagine subito dalla in forza della notizia degli Parte_3 ingiusti provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU); e, quindi, della complessiva somma di Euro 7.400.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
2. Si costituiva in giudizio il quale, con comparsa depositata il 13.05.2015, CP_1 in via preliminare, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
al fine di essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli Controparte_5 del giudizio. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
in subordine, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, nonché l'improponibilità della domanda ai sensi della legge 117/88.
Riservando ad una comparsa integrativa, poi depositata il 14.12.2015, le ragioni di infondatezza della domanda, concludeva in via principale per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa terza chiamata in causa a tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio e dai costi di difesa;
con vittoria di spese e di condanna ai danni e comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e
3, c.p.c.
3. Con comparsa depositata il 19.11.2015, si costituiva la Controparte_5
la quale eccepiva:
[...]
- l'incompetenza per territorio del tribunale adito;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto, all'epoca della redazione della consulenza, la stessa non contemplava l'attività di consulenza per conto dell'amministrazione giudiziaria, introdotta solo per effetto della variazione di polizza intervenuta in data 9.08.2013, e, in ogni caso, l'inoperatività della copertura, laddove fossero stati accertati il dolo o la colpa grave dell'ing. CP_1
- il limite di massimale previsto dalla polizza;
- l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda ai sensi della legge. 117/88;
- l'infondatezza del merito della domanda.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del tribunale di La Spezia, o Pisa , o Latina con ogni conseguenza di legge in merito alle spese di lite 2) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti, con ogni conseguenza di legge in merito alle spese di lite;
3) dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della domanda così come formulata da parte attrice per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
4) rigettare la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della per inoperatività della garanzia CP_1 Controparte_5 assicurativa, o comunque perché, allo stato, priva di fondamento e non adeguatamente provata;
nel merito: rigettare la domanda risarcitoria avanzata dai Sigg,ri Controparte_6
e dalla in quanto inammissibile ed infondata sia in
[...] Controparte_7 fatto che in diritto e comunque non provata;
rigettare la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti della rivalere in ogni caso la CP_1 Controparte_5 conchiudente di spese diritti ed onorari difensivi”.
4. Con sentenza n. 1701, pubblicata il 25.11.2020, il tribunale di Benevento ha così provveduto: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna , e la al Parte_2 Pt_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € CP_1
9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
3) Condanna Parte_2 , e la al pagamento in favore di delle spese di lite
[...] Pt_1 Pt_1 Controparte_5 liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie.”
In motivazione, il tribunale ha dedotto che:
- era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
- era infondata l'eccezione di incompetenza per territorio:
- parimenti infondata era l'eccezione di improponibilità della domanda ai sensi della legge 117/88:
- nel merito la domanda andava rigettata in quanto infondata;
- dalla lettura dei provvedimenti oggetto di lamentela era possibile desumere che i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati erano stati desunti non solo dalla perizia redatta dall'ing. ma dal compendio degli accertamenti espletati dalla CP_1
P.G. che comprendevano pedinamenti, intercettazioni telefoniche e fotografie redatte nel corso di vari appostamenti. In particolare, per quanto riguarda la contestazione relativa alla commistione di materiale destinato alla differenziata- vetro e plastica- con quello destinato alla indifferenziata, alla parziale e sommaria raccolta dei rifiuti, nonché all'impiego di mezzi e risorse umane inferiori rispetto a quanto indicato nella relazione economica della società si era fatto riferimento soprattutto ai servizi di osservazione ed appostamento della Guardia di Finanza e relativa documentazione fotografica, alle verifiche eseguite dalla Polizia locale, al contenuto delle intercettazioni telefoniche, a quanto dichiarato dai cittadini sentiti a sommarie informazioni. Questi ultimi, invero, si lamentavano del fatto che gli addetti della de convogliavano i rifiuti raccolti dai contenitori in un unico autocompattatore senza Pt_1 procedere ad alcuna differenziazione, circostanze alle quale, di poi, aveva avuto modo di assistere la stessa polizia giudiziaria, come documentato nelle relazioni di servizi: i rifiuti non venivano differenziati e venivano trasportati presso la discarica dei rifiuti di borgo Montello. Quanto alla sommaria raccolta dei rifiuti tale circostanza veniva alla luce dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali risultava che venivano raccolti i rifiuti solo nei giorni e nei luoghi in cui venivano eseguiti i controlli, veniva raccolto il contenuto di due cassonetti su dieci al fine di creare, a parere del
Gip, solo l'apparenza della regolarità del servizio, eseguito di fatto in modo parziale;
- che dopo il deposito della C.T. dell'ing. avvenuto in data 9.12.2011, vi era stata CP_1 altra informativa della Guardia di Finanza, datata 20.03.2012, espressamente richiesta dal GIP, e la richiesta di applicazione di misure cautelari, formulata dal PM, era datata 16.05.2012, quindi era successiva alle nuove indagini;
- andava dunque esclusa la sussistenza del nesso causale tra l'applicazione delle misure e la elaborazione della ctu da parte dell'ing. in quanto le misure cautelari CP_1 avevano trovato fondamento anche su altri indizi ritenuti ugualmente pregnanti e alcuni dei quali erano stati raccolti ed elaborati anche successivamente al lavoro svolto dal convenuto;
- la mancanza della prova del nesso causale rendeva irrilevante ogni altra questione in ordine alla carenza del requisito della insospettabilità in capo al convenuto nell'espletamento delle sue funzioni.
5. , e la , quest'ultima in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 del legale rapp.te, propongono appello avverso la sentenza di primo grado.
Con il primo articolato motivo di appello criticano la decisione impugnata ritenendo che il tribunale abbia errato non solo nel ritenere insussistente il nesso causale tra l'applicazione della misura cautelare e la elaborazione della CT da parte dell'ing. ma anche laddove CP_1 ha ritenuto che l'elaborato peritale non fosse stato l'unico elemento indiziario posto alla base dei provvedimenti adottati. In particolare, a parere degli appellanti, il riferimento fatto nei provvedimenti penali alle altre attività indiziarie (informative della Guardia di Finanza, documentazione fotografica, verbali della Polizia locale, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni dei cittadini), diverse dalla perizia tecnica, sarebbe stato meramente formale ed enunciativo, senza che le stesse avessero realmente avuto un ruolo decisivo nella formazione del convincimento del giudice penale.
Con il secondo motivo di gravame impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, ritenendo non provato il nesso di causalità, ha ritenuto assorbita ogni altra questione riguardante l'illiceità della condotta del consulente e ha omesso così l'esame delle altre domande attoree. In particolare, ribadiscono i profili di illiceità della condotta del ctu il CP_1 quale, tenuto conto delle vicende passate che lo avevano visto in contrapposizione con la non godeva dei requisiti di insospettabilità e/o indifferenza, necessari per Parte_3 lo svolgimento dell'incarico di ctu del PM. Sottolineano, dunque, i profili della responsabilità civile del consulente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e ripropongono la domanda di risarcimento danni (esistenziale, patrimoniale e all'immagine) subiti a causa della condotta illecita dell'ing.
CP_1 Alla luce di quanto esposto, concludono chiedendo: “riformare la sentenza impugnata, per le motivazioni come in atti gradatamente indicate;
all'esito, accertata la responsabilità dell'Ing. per i fatti in atto indicati, in quanto ricorre la sua condotta colposa ed CP_1 il nesso di causalità adeguata tra la stessa ed i danni cagionati, per l'effetto condannare l'Ing. al pagamento: a) in favore del Sig. , della somma di CP_1 Parte_1
Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg 1.000) a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
della somma di Euro
2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
b) in favore del
Sig. , della somma di Euro 150.000,00 (150gg x eur/gg 1.000) a titolo di Parte_2 risarcimento per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 150.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge;
c) in favore della , in persona del suo legale rapp.te p.t. della somma di Euro Parte_3
1.200.000,00 (somme anticipate con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
della somma di Euro 1.200.000,00
(somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di Controparte_3 [...]
della somma di Euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_4 all'immagine subito dalla in forza della notizia degli ingiusti Parte_3 provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU); e, quindi, della complessiva somma di Euro .400.000,00 s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni subiti per responsabilità dello stesso ed in atti analiticamente indicati. Somma da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa laddove ricorrano i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
6. Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t.
Impugna l'avverso atto di gravame, eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'improcedibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, e ne chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In merito alla garanzia assicurativa, ripropone l'eccezione di inoperatività della stessa e ribadisce la sussistenza del massimale di polizza di € 150.000,00, per la garanzia da perdita patrimoniale.
7. Si è costituito il quale critica l'avverso gravame e ripropone, ai sensi CP_1 dell'art. 346 c.p.c., le difese e le domande di merito formulate in primo grado, nonché le questioni pregiudiziali in rito.
Propone appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli attori in primo grado a rifondere, in suo favore, le spese lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9.000,00, per onorari, oltre iva e cpa e rimborso spese forfettarie. Deduce che, alla luce della misura delle domande rigettate, per un petitum pari a circa € 10 milioni di euro, tale quantificazione sia ingiusta e che non rispetti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo:
“E.1.- In definitiva sintesi, si conclude per il rigetto dell'appello avverso e comunque per la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche sulla scorta di questioni diverse da quelle valorizzate dal Tribunale. Al contempo, assieme alla condanna di controparte alle spese del presente grado, si chiede, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, la rideterminazione della condanna alle spese di primo grado, nella misura di € 103.234,30 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E comunque (salvo gravame) in misura non inferi-re ad € 47.070,00 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E.2.- Dunque, più diffusamente, si conclude affinché la Corte di appello voglia: A) in via principale rigettare l'appello avverso e comunque, perché inammissibili e/o infondate, le domande proposte nei suoi confronti;
B) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare la compagnia assicurativa chiamata in causa al pagamento in favore dell'Ing. di ogni somma che questi fosse a sua volta tenuto a pagare o a CP_1 rimborsare per effetto della sua soccombenza anche parziale nel giudizio de quo, o eventualmente in via transattiva;
C) in ogni caso, condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese peritali e legali, stragiudiziali e giudiziali sostenute dall'Ing. CP_1 per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti e per tutelare i propri diritti, ivi
[...] comprese quelle eventuali del legale di controparte in caso di transazione e quelle di soccombenza in caso di condanna;
D) in accoglimento dell'appello incidentale, rideterminare la misura della condanna degli attori alla rifusione delle spese di primo grado, elevandola alla misura di € 103.234,30 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive). E comunque (salvo gravame) a non meno di € 47.070,00 (oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, nonché rimborso spese vive); E) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA, del presente grado.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
2.L'art. 64 cpc recita: “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. si applica l'articolo 35 del codice penale. In goni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 64 c.p.c. delinea, in capo al consulente, una responsabilità aquiliana da fatto illecito (v. Cass. 11474/1992; v. anche, in tema Cass. 25698/2024) e si applica tanto al consulente del giudice, quanto al consulente del PM (v. Cass. 3917/2024).
Il consulente risponde in via esclusiva (v. Cass. 18313/2015) degli eventuali danni causati alle parti, nelle ipotesi in cui abbia dato esecuzione al suo incarico con dolo o con colpa. Va precisato che, in ambito risarcitorio, il consulente non risponde solo per colpa grave, ma anche per colpa lieve (v. Cass. 3917/2024).
4. Trattandosi di responsabilità da fatto illecito, è onere del danneggiato dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c.
(evento dannoso;
nesso causale;
condotta dolosa o colposa).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., in caso di incertezza della prova di uno degli elementi costitutivi, la insufficienza della prova deve ridondare a discapito del soggetto onerato della relativa prova (nella specie in esame, sul danneggiato).
5. I sono onerati della prova che la consulenza redatta dall'ing. su Pt_1 CP_1 incarico del PM, sia errata e, perciò inattendibile, e che tale circostanza sia dovuta a dolo o a colpa nell'esecuzione dell'incarico.
Tale prova non è stata fornita.
6. I , con l'atto di appello, hanno sostenuto che la prova della colpa Pt_1 nell'esecuzione dell'incarico, da parte dell'ing. trovi il suo primo fondamento nella CP_1 circostanza che l'ing. on abbia evidenziato l'esistenza di cause di incompatibilità con CP_1
l'incarico in questione, dati i suoi precedenti rapporti professionali con ala società Pt_4
concorrente della – e la circostanza che lo stesso bbia
[...] Parte_3 CP_1 svolto incarichi - anche contemporaneamente allo svolgimento dell'incarico conferito dal
PM – dalla cui esecuzione sono scaturiti provvedimenti a detrimento della Parte_3
(“di conseguenza, tale accertamento tecnico – se non sospetto – quanto meno appare
[...]
poco credibile;
senz'altro non opportuno, sotto il profilo della scelta del consulente, proprio in ragione di quel principio di “insospettabilità” giustamente enunciato dalla Dottrina in argomento” v. pg. 46 della comparsa conclusionale degli appellanti)
I , dunque, traggono la conclusione che dalla sottolineata incompatibilità sia derivata Pt_1 la inattendibilità della relazione di consulenza.
L'assunto non è condivisibile.
7. Dando per posto, per ipotesi di lavoro, che sia comprovata l'esistenza di incarichi svolti dall'ing. che avrebbero evidenziato l'inopportunità di conferire l'incarico allo CP_1 stesso di consulente del PM, va osservato che l'eventuale incompatibilità, di per sé, non comporta quale necessario precipitato, che la relazione redatta dall'ing. sia errata e CP_1 che, quindi, gli esiti della stessa siano inattendibili.
E' logicamente evidente che un consulente possa, in ragione di precedenti incarichi, essere intestatario di ragioni che avrebbero imposto l'astensione dall'incarico e che, ciò nonostante, rediga una relazione con la massima coscienza e professionalità; al contrario, altrettanto evidente è che un consulente sul quale non gravi alcuna ragione di incompatibilità possa svolgere l'incarico in maniera gravemente negligente.
Quel che questa Corte vuole evidenziare è che le cause di incompatibilità, ove esistenti, non sono presupposto indefettibile della conclusione che l'incarico del consulente sia stato svolto in maniera errata, per dolo o per colpa.
Piuttosto, l'esistenza di cause di astensione possonono costituire un mero indizio che l'incarico non sia stato svolto con correttezza;
ma tale indizio, ai sensi del dettato dell'art. 2729 c.c., deve essere accompagnato da altri elementi, concorrenti, affinchè possa trarsi la prova che il consulente abbia svolto in maniera infedele o negligente il suo incarico.
Va infatti ancora ricordato che la prova – da fornire a cura dei danneggiati - che deve emergere è che a) la consulenza redatta sia errata nelle sue conclusioni e b) che gli errori siano dovuti a negligenza e imperizia (se non proprio dolo) del consulente.
8. Gli appellanti, al fine di comprovare che l'ing. bbia redatto una consulenza CP_1 errata, indicano, quale elemento di prova, il contenuto della sentenza del tribunale di Latina
n. 182/2020.
In particolare, deducono che, mentre l'ing. è giunto a concludere che la CP_1 Parte_3 abbia inadempiuto al contratto di appalto di raccolta rifiuti nel comune di Ponza e
[...] che, dunque, sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto, il tribunale di Latina, nella sentenza indicata, è giunto alla opposta conclusione che non sussistessero le condizioni per dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento imputabile alla Parte_3
L'assunto degli appellanti non è condivisibile.
9. Preliminarmente, va osservato che la sentenza n. 182/2020 è stata emessa tra la e il comune di Ponza;
l'ing. on era parte del giudizio. Parte_3 CP_1
Pertanto, la sentenza in questione non potrebbe mai fare stato nei confronti dell'ing. CP_1 anche ove passata in giudicato.
Ciò non toglie che la stessa potrebbe essere utilizzata, quale elemento di prova, atteso che integra una prova c.d. atipica.
10. Ciò detto, dalla sentenza n. 182/2020 non si trae alcun elemento che fondi la prova che l'ing. bbia condotto in maniera errata il suo incarico di consulente del PM. CP_1
11. Incidenter va osservato che questa Corte non condivide la prospettiva adottata dal tribunale di Latina, secondo cui era onere del comune di Ponza – che aveva sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – dare prova della imputabilità dell'inadempimento (“che il Comune di Ponza non abbia assolto l' onere probatorio di cui era gravata in merito all' imputabilità dell'inadempimento alla società appaltatrice.”).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, il soggetto non inadempiente è onerato solo della allegazione dell'inadempimento della controparte;
spetta invece alla parte inadempiente dare prova, tra l'altro, che l'inadempimento non gli è imputabile (v. Cass. SSUU
13553/2001).
12. Ciò precisato, dalla sentenza 182/2020 emerge che, secondo il tribunale, le carenze nell'apprestare i mezzi di esecuzione del contratto e le mancanze nella esecuzione non sono rilevanti al fine di giungere all'accertamento di un inadempimento rilevante (“Con riferimento al dedotto inadempimento sotto il profilo della sopportazione nell' espletamento del servizio di minor oneri economici rispetto a quelli prospettati nell' offerta economica, va ribadita in questa sede la mera strumentalità dell' impiego di mezzi e risorse rispetto alle prestazione dedotte in contratto, non assumendo per la particolare natura dell' appalto in questione tali obbligazioni una funzione autonoma ed a sé stante, in quanto teleologicamente piegate all' esecuzione dei servizi che la società si era impegnata ad espletare in favore dell' amministrazione opponente”; “Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie, anche alla luce delle risultanze di cui alla CTU depositata non vi sono in atti sufficienti elementi per valutare ed accertare un eventuale inadempimento “in senso stretto” della società appaltatrice, ovvero un'inesatta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto riconducibile ad una sua responsabilità”, v. sent. 182/2020).
13. All'ing quale consulente del PM, erano stati sottoposti i seguenti quesiti: CP_1
“1. Ricostruisca l'iter del procedimento in base al quale è stato affidato il servizio di igiene urbana, attraverso l'analisi degli atti di gara, l'approvazione, il finanziamento, l'assegnazione e l'esecuzione del servizio;
-Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti contrattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali, regionali o locali;
-Verifichi il Consulente, il possesso dei titoli autorizzativi per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
−Verifichi il Consulente, se gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti, incidenti sulle agevolazioni regionali in materia di finanza locale, siano stati rispettati e, in caso negativo, quali iniziative siano state intraprese dal gestore;
−Verifichi e determini sulla base dei dati oggettivi risultanti dall'accertamento se, nella rappresentazione delle attività condotte dal gestore in materia ambientale, siano rilevabili aspetti penalmente rilevanti in ordini ad agevolazioni ricevute in difetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
−Se nelle relazioni, pareri, determinazioni, atti e provvedimenti e deliberazioni siano attestati fatti e circostanze non rispondenti allo stato dei fatti e/o dei luoghi o, comunque, non veri;
−Laddove siano riscontrate illegittimità attizie o provvedimenti, ivi incluse quelle attinenti ad incarichi consequenziali esterni, se le stesse siano trasmodate in condotte illecite ed, in caso di positivo riscontro, a quali soggetti siano ascrivibili, specificando se si tratti di intranei alla
P.A. e/o comunque in rapporto di servizio con la medesima, con espressa indicazione delle qualifiche rivestite da costoro all'epoca dei fatti;
Riferisca infine di ogni altra circostanza utile al procedimento.”
14. Gli accertamenti svolti dall'ing. – per altro su elementi fattuali raccolti da CP_1 fonti esterne (vale a dire, attraverso indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni, fotografie, sommarie informazioni), come riconosciuto anche dagli appellanti (i quali, infatti, hanno imputato all'ing. on di avere raccolto elementi fattuali non veritieri, ma di avere CP_1 non correttamente valutato elementi fattuali raccolti da terzi), dovevano tendere a verificare se la avesse dato esecuzione alle clausole pattizie del contratto di Parte_3 appalto, vale a dire se l'esecuzione dell'appalto avesse corrisposto a quanto previsto nelle clausole contrattuali e prima ancora alla offerta avanzata dalla in Parte_3 sede di gara.
All'ing. non era stato rimesso - né avrebbe potuto essere rimessa – la valutazione CP_1 dell'esistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto o la sussistenza di un grave inadempimento, giuridicamente rilevante, oppure la valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere ad una imputazione di reato o richiedere una misura cautelare, atteso che tali valutazioni, squisitamente giuridiche, non possono che essere rimesse all'autorità giudiziaria. 15. L'ing. nella sua relazione, ha evidenziato le discrepanze tra quanto imposto CP_1 alla dal capitolato e quanto dalla stessa posto in essere - come Parte_3 emergente da tutta la documentazione e gli elementi di prova raccolti da soggetti terzi.
16. Ricordato ancora una volta che è onere dei dare prova della erroneità Pt_1 della consulenza svolta dall'ing. che tale asserita erroneità dipenda da dolo o colpa, CP_1 va osservato che a fronte di una dettagliata giustificazione del suo operato da parte dell'ing.
giustificazione contenuta nella comparsa di costituzione –, i si sono limitati CP_1 Pt_1
a sostenere che la prova della erroneità delle conclusioni contenute nella relazione derivi dalla già richiamata sentenza n. 182/2020 del tribunale di Latina, il quale è giunto alla conclusione che non sussistessero le condizioni per accertare l'inadempimento imputabile alla Parte_3
Nulla gli appellanti hanno però dedotto in ordine alla specifica erroneità delle valutazioni degli elementi fattuali, operata dall'ing. come detto, l'inattendibilità delle conclusioni CP_1 dell'ing. è stata desunta dagli appellanti dalla sola circostanza che questi fosse Per_1 intestatario di cause di incompatibilità, in ragione dei pregressi incarichi svolti che avevano visto coinvolta anche la Parte_3
17. Nella comparsa di costituzione dell'ing. quanto alla giustificazione del suo CP_1 operato, per esempio si legge quanto segue:
“IV.2.- La illegittimità del comportamento del consulente del P.M., Ing. CP_1
IV.2.1.- a) Non sono mai stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nell'offerta tecnica e la documentazione in atti evidenzia una modestissima attività di raccolta differenziata che ha costituito solo il 3,22% dell'intera raccolta di rifiuti sul territorio comunale Relativamente al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, parte attrice asserisce (pp. 15 ss.):
…omissis…
Infatti, le percentuali del 20 e 26 % non scaturivano dagli atti di gara ma da una precisa offerta della stessa che, per acquisire un consistente punteggio in fase di gara ed Pt_1 aggiudicarsi il Servizio, aveva indicato tali percentuali, valutando tutti gli aspetti relativamente connessi e prevedendo, tra l'altro, una specifica campagna di informazione che gli consentì di acquisire ulteriori punteggi. Tali valori, come è stato documentato nella
Relazione di C.T., ovviamente, non sono stati neppure sfiorati attestandosi a percentuali nettamente inferiori che non possono essere imputabili esclusivamente all'utenza come si vorrebbe far credere nell'atto di citazione.
Tra i criteri oggetto di valuta-zione erano annoverati anche “gli obiettivi di raccolta differenziata” rientranti nel criterio “Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti e differenziata” che prevedeva l'attribuzione fino a 40 punti e la “Campagna di sensibilizzazione ed informazione” che prevedeva l'attribuzione fino a 10 punti che ovviamente era direttamente connessa con il raggiungimento degli obbiettivi dichiarati dal concorrente.
Accertato, quindi, che il Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Ponza fu affidato in ragione della migliore offerta anche in relazione ai servizi offerti dai partecipanti ne consegue che quanto offerto dalla costituisce elemento contrattuale Parte_3 imprescindibile al quale il Consulente, doveva riferirsi per rispondere al Quesito n. 2:
“Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti con- trattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali, regionali o locali”.
Dagli accertamenti svolti sui rapporti della Polizia Municipale è emerso che la
[...] non ha mai effettuato una campagna di comunicazione per informare i Parte_3 cittadini dell'isola in ordine alle modalità di raccolta differenziata. A questo proposito è utile segnalare la denuncia fatta dall'Istruttore Direttivo, della Polizia Municipale Persona_2 al Sindaco, con nota prot. 13253 del 23 novembre 2010 (Allegato 11 della Relazione di
C.T.), ove affermava: …omissis… Si è notato che vicino ai cassonetti e/o nelle immediate vicinanze la mancanza di informazioni riguardan-ti gli orari di deposito e/o i giorni di raccolta dei materiali differenziati/indifferenziati, né è stata fatta una campagna di informazione alla popolazione sull'inizio del servizio di raccolta differenziata, per cui i cittadini non essendo a conoscenza gettano di tutto nei cassonetti aperti. …omissis…
Si conferma anche in questa sede che l'analisi dei dati e l'andamento, nel tempo, dei quantitativi di rifiuti, segnalano una modestissima attività di raccolta differenziata;
negli anni dal 2009 ÷ 2011, la raccolta differenziata ha infatti costituito circa il 3,22% dell'intera raccolta di rifiuti sul territorio comunale. A tal proposito, come consta dall'esame della documentazione amministrativa analizzata, l'obiettivo fissato per il 2009, nonostante l'abbassamento della percentuale da raggiungere al 27%, non è stato raggiunto neppure dopo tre anni dall'attivazione del servizio da parte della Parte_5
[...]
[.
.2.2.- b) la documentazione in atti nel 2009 evidenzia la mancata raccolta di plastica, pile e farmaci
Anche in questo caso, come per quello del precedente punto esaminato, non si può prescindere dal fatto che tali servizi aggiuntivi erano stati offerti in sede di gara dalla stessa che, per acquisire un punteggio maggiore rispetto agli altri concorrenti che gli Pt_1 consentisse di aggiudicarsi il Servizio, “ne aveva proposto la raccolta come servizio ag- giuntivo attraverso appositi contenitori da installare presso gli esercizi commerciali in cui si vendono i prodotti”, salvo poi, quando accortasi che tali modalità non portavano i risultati sperati, segnalare che la colpa era dell'utenza. Anche in questo caso valgono tutte le considerazioni già riportate nel punto precedente.
IV.2.3.- c) Non sarebbero stati impiegati mezzi sufficienti
Esaminando semplicemente quanto sopra trascritto, relativamente allo svolgimento del-le diverse attività, emerge che per l'espletamento del Servizio dovevano essere impiega-ti mezzi e personale come di seguito riepilogati in tabella: (…)
Facendo la semplice somma dei mezzi e personale riassunti nella tabella sopra riportata emerge: Mezzi Personale n. 7 Gasolone n. 13 Autisti n. 5 Compattatore 2 assi n. 10
Operatori n. 1 Apecar
Orbene il Consulente, relativamente anche ai mezzi impiegati doveva rispondere al que-sito n. 2: “Verifichi il Consulente se il servizio è stato svolto in conformità ai patti con- trattuali/convenzionali e se ricorrano violazioni di leggi e/o regolamenti comunitari, na- zionali, regionali o locali”. Partendo da tale assunto, l'elemento cardine per verificare se il servizio fosse stato svol-to in conformità ai patti contrattuali/convenzionali è l'offerta dell'aggiudicatario (Alle-gato 15 della Relazione di C.T); offerta questa che, nella Relazione
Economica, riporta tutti gli elementi necessari per gli accertamenti richiesti giacché nella stessa sono indica-ti: la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare, il numero degli stessi ed il personale necessario per l'espletamento del servizio con i relativi costi dalla quale sca-turì l'offerta del concorrente. Di seguito è riprodotta tale Relazione:
Qualsiasi variazione a tale previsione dell'offerta presentata in fase di gara, già oggetto di valutazione da parte della Commissione all'uopo nominata per l'affidamento del , Parte_6 costituisce una evidente violazione del contratto sottostante la stessa offerta. Ciò acclarato la stessa controparte cita le verifiche condotte dalla Polizia Municipale e dalla Guardia di
Finanza durante l'espletamento del Servizio per dimostrare il rispetto dei patti contrattuali.
Orbene, proprio le stesse verifiche dimostrano, invece, la carenza di mezzi rispetto all'offerta presentata in fase di gara e contrattualizzata dal Comune di Ponza.
In conclusione, a fronte di una offerta di: Quantità Mezzo 3 Gasolone 2 Compattatore 3 Assi
2 Compattatore 2 Assi 1 Lift gru 4 Scarrabile da 30 mc 3 Press container 1 Lavacassonetti
3 Ape 50 1 Autovettura lala De Vizia Transfer S.p.A. comunicò al Comune di Ponza con nota prot. ECO-DCP 098/09 del 18 marzo 2009 l'utilizzo dei seguenti mezzi: Targa Tipo del Mezzo BJ597EA
Compattatore CO IR 410, 4 assi BB293NA Compattatore CO IR 380, 2 assi
CH775GB Compattatore CO 60, 2 assi BY440MP Compattatore CO 59, 2 assi
CA940NL Motrice scarrabile CO IR AB96028 Rimorchio scarrabile Piacenza
DP689KV 35D10 AW549WN TS28 CH155GA Effedi Controparte_8 Controparte_8
Gasolone TS28 BS036KG Lavacassonetti O.S.B. n. 3 Ciclomotori per spazzamento allestiti con bidoni portarifiuti Piaggio Ciao 3. n. 3 Press container n. 3 Scarrabili da 30 m3
Rispetto a quanto descritto nella Relazione economica e nel Progetto Tecnico è da sotto- lineare già al 18 marzo 2009, la fornitura di n. 3 cassoni scarrabili anziché 4 e n. 3 ci- clomotori per spazzamento anziché n. 3 Apecar. Mentre a seguito delle verifiche condotte il
19 gennaio 2010, prot. 402 (Allegato 11 Re-lazione di C.T.), il Maresciallo di Polizia Locale,
dichiarò che quel giorno, sull'isola, erano presenti: Controparte_9
Compattatore CO IR 410 targa BJ597EA;
Compattatore CO IR 380 targa BB293NA;
Effedi 35D10 targa DP689KV; CP_8
Effedi TS28 targa AW549WN; Erano, pertanto, assenti alla data del 19 gennaio CP_8
2010, n. 2 autocompattatori 2 assi, n. 1 gasolone, n. 1 motrice IVECO Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lava-cassonetti posteriore, n. 3 ciclomotori. Anche la
Guardia di Finanza il successivo 23 set-tembre 2010, effettuò un primo sopralluogo presso l'area utilizzata come deposito dalla situata in località Via Parte_3 Panoramica, all'interno della quale ri-scontrò la presenza dei seguenti automezzi (Allegato
17 della Relazione di C.T.):
CO IR targato BJ 597 EA, autocompattatore quattro as-si;
CO 100E targato BH 993 NC, autocompattatore due assi;
CO 60C15 targato BH 775 GB, autocompattatore due assi;
28 V targato AW 549 WN, veicolo di piccole dimen-sioni con cassone posteriore;
Parte_7
CO IR targato EB 031 TS, autocompattatore tre assi. Erano, pertanto, assenti alla data del 23 settembre 2010, n. 2 gasoloni, n. 1 motrice Ive-co Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lavacassonetti posteriore, n. 3 ci-clomotori. Ancora la Guardia di
Finanza il 5 ottobre 2010 effettuò un secondo sopraluogo presso l'area utilizzata come deposito dalla situata in località Via Pa-noramica, all'interno della Parte_3 quale riscontrò la presenza dei seguenti automezzi (Allegato 17 della Relazione di C.T.):
CO IR targato BJ 597 EA, autocompattatore quattro as-si;
CO 100E targato BH 993 NC, autocompattatore due assi;
CO 60C15 targato BH 775 GB, autocompattatore due assi;
Effedi TS 28 V targato AW 549 WN, gasolone;
Effedi TSHT 35 CB CT 907 BM, gasolone. Erano, pertanto, assenti alla data del 5 ottobre
2010, n. 1 autocompattatore 2 assi, n. 1 gasolone, n. 1 motrice IVECO Stralis 3 assi con attrezzatura porta container, n. 1 lava-cassonetti posteriore, n.3 ciclomotori.
Il 22 febbraio 2011, invece, il Maresciallo di P.L., 22 febbraio 2011, Persona_3 invece, il Maresciallo di P.L., comu-nicò le targhe dei mezzi Persona_4 impiegati nel servizio di raccolta RSU, nota prot. 1398 (Allega-to 11 della Relazione di C.T.):
CH775GB;(autocompattatore 2 assi);
EB031TS; (auto compattatore 3 assi) (ni);
BH993NC; (auto compattatore 2 assi) (ni);
CY907BM(ni);
AW549WN;(Effedi gasolone);
BJ597EA;(Compattatore 4 assi CO IR 410). Dalle targhe risultano presenti 3 mezzi diversi da quelli comunicati il 18 marzo 2009, indicati con la siglatura (n.i.) e, in un caso, non identificato per le tipologie di servizio richiesto, ma l'insieme dei mezzi è, comunque, numericamente sottodimensionato rispetto al parco mezzi contrattuale. Appare evidente, quindi, che la documentazione prodotta ex adverso non prova il rispetto delle pattuizioni contrattuali ma la violazione delle stesse. Anche l'ultimo goffo tentativo di riportare l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti non costituisce prova del rispetto delle pattuizioni del contratto giacché tratta-si di trasporto di rifiuti (20 conferimenti) di vario tipo dall'isola ecologica alla discarica con l'utilizzo di n. 15 mezzi in tre anni dal 20 marzo 2009 al 3 gennaio
2011 mentre quanto previsto dalle condizioni minime di offerta era obbligatorio per ciascun giorno di validità del contratto.
IV.2.4.- d) La carenza del personale anche in questo caso l'elemento cardine per verificare se il servizio sia stato svolto in conformità ai patti contrattuali/convenzionali è l'offerta dell'aggiudicatario (Allegato 15 della
Relazione di C.T.); offerta questa che, nella Rela-zione Economica, riporta tutti gli elementi necessari per gli accertamenti richiesti giacché nella stessa sono indicati, tra l'altro, anche il numero e la qualifica del personale necessario per l'espletamento del servizio con i relativi costi dalla quale scaturì l'offerta del concorrente. Di seguito è riprodotta la parte di relazione relativa al personale (…)
In primo luogo si segnala che l'elenco del personale allegato alla nota 17 marzo 2009, prot.
n. 354, non coincide con quello riportato in elenco a pag. 32 dell'atto di citazione giacché in quest'ultimo elenco non è annoverato il Sig. ed il Sig. Parte_8 Parte_9 non consta sia stato assunto a tempo indeterminato, ma con Contratto a
Progetto/Collaborazione Coordinata e Continuativa;
inoltre nella prima colonna “La-voratori a tempo indeterminato” è elencato anche il Sig. ripetuto an-che nella Persona_5 seconda colonna “Lavoratori a tempo determinato”. Dall'esame dei documenti prodotti emerge che il Sig. era assunto con contratto a tempo deter-minato. Persona_5
Cont Inoltre, con la produzione della “Comunicazione Obbligatoria Unificato ”
contro
-parte intende provare l'assunzione del Personale sul Cantiere di Ponza ma la stessa, in-vece non prova ciò, giacché per tutte le assunzioni a tempo indeterminato è indicata la sede di lavoro di “Via Duino 136” ossia la stessa della Sede Legale della;
per-tanto la stessa Pt_1 società poteva impiegare detti operatori anche su altri cantieri non essen-do assegnati al cantiere specifico di Ponza. Ed ancora, il Sig. risul-ta assunto con Parte_10 contratto “Spedizioni e Trasporti” incongruente con quello relativo alla “Nettezza Urbana”.
Per il personale a tempo determinato, invece, è indicato quale indi-rizzo della sede di lavoro
“Località Monte Pagliano 136” che, pur essendo inesistente nell'isola di Ponza, potrebbe essere Monte Pagliaro. Rispetto ai soggetti assunti a tempo determinato emerge, inoltre, che il Sig. era assegnato alla sede di in Via Lungomare Caboto Ex Controparte_11 Pt_11
Mattatoio 136; tale sede è ubicata nel Comune di Gaeta dove la era titolare di un Pt_1 altro contratto analogo a quello stipulato con il Comune di Ponza. In definitiva rispetto ai 20 operatori previsti a regime nel periodo estivo per il cantiere di Ponza così come consta dall'offerta formulata dalla in fase di gara, giusta la Relazione Economica, la stessa Pt_1 società con la documentazione prodotta ed allegata all'atto di citazione non ha provato il rispetto degli obblighi contrattuali giacché risulta quanto segue: 1 tempo CP_12 indeterminato Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 2 tempo Parte_9 indeterminato Assunto con Contratto a Progetto 3 tempo indeterminato Persona_6
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino4 tempo indeterminato CP_13
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 5 tempo indeterminato Persona_7
Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 6 tempo indeterminato Assunto Persona_8 con sede di lavoro Via Duini Torino 7 tempo indeterminato Assunto con Parte_12 sede di lavoro Via Duini Torino 8 tempo indeterminato Assunto con sede Controparte_14 di lavoro Via Duini Torino 9 tempo indeterminato Documentazione non Persona_5 prodotta soggetto identico al n. 19 10 tempo indeterminato Assunto con Persona_9 sede di lavoro Via Duini Torino 11 IA LO tempo indeterminato Assunto con sede di lavoro Via Duini Torino 12 tempo indeterminato Assunto con sede di lavoro CP_15
Via Duini Torino 13 tempo indeterminato Solo Busta Paga “Spedizioni Parte_10
e Trasporti” 14 tempo indeterminato Solo Busta Paga “Nettezza Urbana” Controparte_16 senza sede di lavoro 15 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_17
Località Monte Pagliano 16 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_18
Località Monte Pagliano 17 tempo determinato Assunto con sede di lavoro Persona_10
Località Monte Pagliano 18 empo determinato Assunto con sede di lavoro Controparte_11
Via Lungomare Caboto Ex Mattatoi Gaeta 19 tempo determinato Persona_5
Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano 20 tempo determinato Persona_11
Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano 21 tempo Persona_12 determinato Assunto con sede di lavoro Località Monte Pagliano In definitiva, su 21 operatori indicati: n. 4 sono incongruenti con quanto dichiarato per tipologia di contratto, sede di lavoro e documentazione mancante;
n. 10 hanno una sede di lavoro “Via Duini” inesistente a Ponza;
n. 6 hanno una sede inesistente a Ponza ma che potrebbe essere individuata con la Località Monte Pagliaro;
mentre n. 1 non riporta la sede di lavoro pur indicando il contratto “Nettezza Urbana”. Di alcuni soggetti ripor-tati in elenco, comunque, è stata accertata la presenza nello svolgimento del Servizio per il Comune di Ponza come consta dai Verbali redatti dal Comando della Polizia Munici-pale e dalla Guardia di Finanza;
verbali questi, che tuttavia hanno consentito di accerta-re, negli specifici giorni, la presenza di personale nettamente inferiore rispetto alle pre-scrizioni di contatto. Tale fattispecie può anche essere messa in relazione con il fatto che nella stessa Relazione Economica presentata in fase di gara dalla è stata omessa la voce relativa al personale per € Pt_1
583.540,02 come consta dalle riproduzioni dell'offerta di seguito riportate: (…)
Tale omissione, non rilevata comunque dalla Commissione di Gara e dal Comune di Ponza all'atto della contrattualizzazione, avrebbe portato l'offerta della in per-dita di ben Pt_1
€ 481.608,34 azzerando, altresì, l'utile dichiarato di € 101.931,72 con la conseguente esclusione della stessa. In definitiva, il Comune di Ponza ha contrattualizzato un servizio con canone annuo di € 1.314.060,00 oltre IVA all'interno del quale l'appaltatore non aveva annoverato i costi del personale e che per tale omissione doveva essere escluso.
IV.2.5.- e) Parziale e carente esecuzione del servizio di spazzamento
Parte attrice, relativamente allo spazzamento delle strade e piazze comunali evidenzia che la ha operato anche in zone non previste dal CSA (cfr. Località La Forna), Pt_1 omettendo di segnalare tuttavia che l'art. 16.1 “Norme generali per l'esecuzione del ser- vizio” prescriveva “La Ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodot-ti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità indicate nel progetto tecnico sulla base delle modalità e condizioni minimali di seguito precisate….” Ed ancora, l'art. 22 del Capitolato
Speciale di Appalto “Servizio di spazzamento e pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari” prescriveva: “Forma oggetto del presente appalto anche il ser-vizio di spazzamento e pulizia delle aree, vie, piazze con frequenza giornaliera nei giorni feriali, e anche festivi nel periodo che va dall'inizio di giugno alla fine di settembre, inoltre anche in occasioni di eventi particolari e/o manifestazioni di spettacolo ricorrenti o sagre paesane nell'intero territorio comunale”. Anche l'art. 1 “Oggetto durata e luogo dell'appalto” del
Disciplinare di Appalto prescriveva “L'appalto ha per oggetto il servi-zio di raccolta rifiuti solidi urbani, differenziata e spazzamento strade.” Con ciò, l'offerta dell'appaltatore non poteva che prevedere l'espletamento del servizio su tutte le aree del Comune di Ponza, nessuna esclusa”. 18. Premesso che, come detto, la prova della negligenza nello svolgimento dell'incarico grava sugli appellanti, in qualità di danneggiati, a fronte di questa dettagliata giustificazione delle dichiarate discrepanze tra quanto posto in essere dalla Parte_3
– in esecuzione del contratto - e quanto previsto dal contratto di appalto, gli appellanti
[...] avrebbero dovuto dimostrare (in maniera convincente) che le conclusioni rassegnate dall'ing. non erano corrette. Nell'atto di appello, però, non vi è alcuna confutazione CP_1 delle allegazioni contenute nella relazione dell'ing. CP_1
19. La mancata sufficiente prova della condotta colposa imputabile all'ing. CP_1 comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli appellanti.
20. Ogni altra censura deve ritenersi assorbita.
21. L'appello incidentale promosso dall'ing. merita accogliento, nei limiti della CP_1 motivazione che segue.
22. Nelle controversie in cui è domandato il pagamento di una somma di danaro
(anche a titolo risarcitorio) il valore, in caso di rigetto della domanda, viene determinato secondo il criterio del disputatum, vale a dire in ragione della somma richiesta dall'attore (v.
Cass. 35195/2022; 27871/2017).
23. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021). Ha anche, di recente, precisato che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
24. La Corte di cassazione, in ordine ai criteri di determinazione del valore della controversia in caso di domande proposte da più soggetti nei confronti di un unico soggetto, ha statuito che “in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato” (v. Cass.
8141/1998; 15638/2009; 18166/2023).
Per determinare il valore della intera controversia si deve fare riferimento alla domanda dal valore più elevato (v. Cass. 10367/2024).
25. L'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso, le cause di valore indeterminabile vadano considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fi no a euro 520.000,00.
26. L'art. 6 del d.m. 55/2014 recita: “valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fi no a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fi no al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
27. Il tribunale di Benevento, nella specie, ha liquidato le spese, motivando come segue: “Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo”.
Nel dispositivo della sentenza si legge: NA , e la al Parte_2 Pt_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € CP_1
9000,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
3) Condanna , e la al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1 Pt_1 CP_5 delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 9.000,00 per onorari, oltre iva
[...]
e c.p.a. e rimborso spese forfettarie”.
28. Il tribunale non ha fatto riferimento ad alcun parametro per la liquidazione della misura del compenso;
in particolare, non ha individuato il valore della controversia tenuto presente per la liquidazione delle spese.
29. I sostengono che il tribunale abbia in parte compensato le spese, in Pt_1 ragione del fatto che alcune eccezioni di carattere preliminare, avanzate dall'ing. CP_1 siano state rigettate.
In vero, dalla sentenza di primo grado non emerge in alcun modo che il tribunale abbia, seppure in parte, compensato le spese;
anzi, il tribunale ha chiarito di avere fatto applicazione del principio della soccombenza.
30. ha chiesto la somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento Parte_1 per il danno esistenziale patito per l'ingiusto provvedimento limitativo della sua libertà personale e la somma di euro 2.217.644,00 (quota aumento capitale sottoscritta) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della necessaria sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato;
e, quindi, della complessiva somma di Euro 2.367.644,00
s.e. e/o o., o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa. ha chiesto la somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 esistenziale, o di altra somma maggiore o minore, accertata in giudizio.
La ha chiesto la somma di euro 1.200.000,00 (somme anticipate Parte_3 con fondi propri in acquisti mezzi dopo provvedimenti + oneri finanziari) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza della mancata erogazione da parte dell'istituto di credito del leasing mobiliare richiesto per l'acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei propri lavori;
la somma di euro 1.200.000,00 (somme anticipate da de vizia da maggio 2013 + oneri finanziari su intero credito de vizia fino al limite di 10 mln di euro) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in forza del mancato smobilizzo dei crediti dell' da parte di la somma Controparte_3 Controparte_4 di euro 5.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine subito in forza della notizia degli ingiusti provvedimenti cautelari che hanno colpito i vertici dell'azienda, tra l'altro, discendenti e connessi all'esercizio di un'attività tipica dell'azienda stessa (servizio di RSU);
e, quindi, la complessiva somma di euro 7.400.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di ristoro di tutti i danni.
31. Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per valutare il valore della controversia deve tenersi presente la domanda con il valore più alto;
quindi, il valore della causa deve essere determinato in ragione della domanda risarcitoria formulata dalla
Pt_1 Parte_3
32. Atteso che la ha chiesto il pagamento della somma di Parte_3 euro 7.400.000 a titolo di risarcimento del danno, o di altra somma maggiore o minore, deve giungersi alla conclusione che la causa abbia valore indeterminabile.
33. Per la liquidazione del compenso, però, non può farsi applicazione dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, in quanto la somma richiesta è di gran lunga superiore ad euro
520.000,00.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ai fini della liquidazione del compenso, deve considerarsi la somma richiesta dalla Parte_3
(euro 7.400.000).
[...]
34. Facendo applicazione dei parametri medi dettati, nel d.m. 55/2014, dalla tabella prevista per i giudizi di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 – con gli aumenti previsti dall'art. 6 del d.m. 55/2014, per le cause di valore fino ad euro 8.000.000,00, aumenti che possono quantificarsi nella misura del 15% per ogni scaglione fino ad euro
8.000.000,00 -, emerge che la somma da liquidare, a titolo di compenso, ammonta ad euro
37.405,98, oltre le spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
35. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio, secondo la regola della soccombenza, ex art. 91 cpc, devono gravare sui . Pt_1
36. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
37. Il valore della controversia è sempre determinato in forza del criterio del disputatum;
pertanto, la presente causa ha il medesimo valore della causa di primo grado, atteso il rigetto dell'appello principale.
38. Facendo applicazione dei compensi medi previsti nella tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 – con gli aumenti del 15%, previsti per gli scaglioni fino al valore di euro 8.000.000,00 dall'art. 6 del d.m. 55/2014 -, deve liquidarsi, sia in favore dell'ing sia della la CP_1 CP_5 somma di euro 35.148,24 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
39. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_2 Parte_1 [...]
Parte_3
b) accoglie l'appello incidentale proposto da riforma, per quanto di ragione, la CP_1 sentenza del tribunale di Benevento n. 1701, pubblicata il 25.11.2020 e, per l'effetto, condanna , e la al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese del primo grado di giudizio in favore di liquidando la somma di euro CP_1
37.405,98 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna , e la al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidando, in favore di la somma di CP_1 euro 35.148,24 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa e, in favore della la somma di euro 35.148,24 a titolo Controparte_19 di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti principali , e Parte_2 Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini