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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 276/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. NEBBIA LUCA e dell'Avv. Chiara Canaletti
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. Corrado Maria Dones e dell'Avv. Matteo Canducci
RESISTENTE
nata a [...] il [...] rappresentata dal curatore speciale Avv. CP_2
NE RU in forza di decreto emesso dal Tribunale di Rimini del 16.05.2024
MINORE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
1 chiedeva la revisione delle condizioni di affidamento della figlia affidata in via Parte_1 CP_2 super-esclusiva alla madre, nel senso di disporre l'affidamento condiviso della minore, ferma la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la fissazione di un contributo per il mantenimento della figlia , nella misura di € 250,00, in luogo della somma di € 300 prevista CP_2 dal provvedimento emesso dal Tribunale di Rimini e confermato dalla Corte d'Appello di Bologna in sede di reclamo.
Spiegava il ricorrente di non aver mai avuto condotte aggressive, violente e minacciose nei confronti della figlia, di aver osservato il provvedimento di divieto di avvicinamento disposto dal GIP, di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impartitegli a seguito del reato commesso a danno della madre e lamentava di non vedere la figlia da tempo nonostante fossero state disposte visite quindicinali in modalità protetta.
Si costituiva la quale contestava l'assenza di sopravvenienze e l'assenza di mutamenti CP_1 dello status quo in fatto e diritto, insisteva per il rigetto della domanda avversa e conseguente conferma del provvedimento della Corte d'Appello di Bologna n. 4552 del 16.11.2021 che confermava integralmente il provvedimento del Tribunale di Rimini n. 4881/2019 del 21.11.2019 – R.G. n. 1548/2019 V.G. di affido super-esclusivo della minore in favore della madre CP_2 CP_1
e di ogni statuizione ivi contenuta, con vittoria di spese.
[...]
Si costituiva il curatore speciale, la quale chiedeva di rigettare le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto confermare il provvedimento della Corte d'Appello di Bologna del 16.11.2021, RG 1127/2019, parzialmente modificativo del provvedimento del Tribunale di Rimini del 4.12.2019, n. cron. 4881/2019, RG 1548/2019 VG, considerata la carenza di elementi in fatto e in diritto idonei a modificare le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore con vittoria CP_2 di spese. Infine, vista la relazione dei SS dichiarava di condividere, il progetto proposto nell'interesse della minore. In sede di comparsa conclusionale, poi chiedeva di attribuire al Servizio sociale compiti di vigilanza, sostegno, monitoraggio e di regolamentazione delle visite padre-figlia e nonni paterni, mantenendo la modalità graduale degli incontri in forma protetta, già prevista dai precedenti provvedimenti, con cadenza quindicinale e possibilità di intensificarli, ridimensionarli o sospenderli se disturbanti, valutando la possibile mediazione di una figura educativa e, al fine di garantire l'attuazione del provvedimento, nell'interesse della minore, di prevedere l'obbligo, in capo a CP_1
, di versare una somma, nella misura di Giustizia, per ogni violazione e/o inosservanza e/o
[...] ritardo nella esecuzione futura del provvedimento, relativamente agli incontri e alla relazione padre- figlia che saranno stabiliti, ex artt. 473 bis 39 e 614 bis c.p.c.
In sede di udienza di prima comparizione il 16.05.2024, il Giudice disponeva che il S.S. provvedesse a riattivare gli incontri padre-figlia secondo il calendario originariamente fissato;
nominava l'avv. RU NE curatore speciale della minore e rinviava per la verifica all'udienza del 14.11.2024, quando il Giudice disponeva che il SS proseguisse il monitoraggio sul nucleo, predisponesse un progetto di sostengo alla genitorialità e approfondisse le proprie valutazioni, anche di carattere psicologico, sui genitori e sulla minore;
fissasse incontri anche con i nonni paterni, favorendo il recupero del rapporto con il padre, attraverso l'intensificazione degli incontri con lui, con relazione da inviare entro maggio 2025 e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4.7.2025 con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. All'udienza del 04.07.2025 le parti precisavano le loro conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Quanto alla richiesta modifica del regime di affidamento della minore , il Collegio, viste le CP_2 relazioni dei SS, ritiene che le problematiche insistenti tra le parti (criticità del ricorrente e ansia e timore nella resistente al solo pensiero di incontrare il ricorrente) non siano ancora superate, sicché non sembrano sussistere le condizioni di praticabilità di un affido condiviso, né paiono sussistere allo
2 stato i presupposti per l'affidamento eterofamiliare, atteso che la madre - in disparte le criticità riscontrate in ordine al favorire l'accesso della minore all'altro genitore – parrebbe adeguata.
Appare quindi opportuno confermare il regime di affido vigente, invitando ciascuna parte ad intraprendere un percorso individuale e a seguire il percorso di sostegno alla bigenitorialità che i SS sono incaricati di predisporre.
Il SS provvederà, inoltre, a predisporre un calendario di incontri della minore col padre e coi nonni paterni in modalità protetta con facoltà di liberalizzarli, nonché un calendario di video chiamate padre-figlia alla presenza di un operatore una volta alla settimana. Il SS riferirà al GT sull'effettivo svolgimento degli incontri e sul rispetto delle prescrizioni del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della madre, con l'espressa indicazione che il rispetto del percorso e del calendario costituisce elemento di rivalutazione della capacità genitoriale della madre.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, che di fatto il ricorrente chiede di ridurre da € 300 ad € 250, deve rilevarsi come lo stesso non alleghi alcuna sopravvenienza negativa, se non la circostanza di svolgere lavori socialmente utili da terminare a breve e come ciò non gli impedisca di avere altre entrate e come non rappresenti alcuna limitazione alla capacità lavorativa, sicché la domanda deve essere rigettata.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Conferma l'affidamento superesclusivo della minore alla madre;
CP_2
Invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
Dispone che il SS territorialmente competente prosegua con il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo e predisponga un percorso di sostegno alla bigenitorialità;
Dispone che il SS predisponga un calendario di visite protette della minore col padre e con i nonni paterni con facoltà di liberalizzarli;
Dispone che il SS predisponga un calendario di video chiamate padre-figlia alla presenza di un operatore una volta a settimana;
dispone che il SS relazioni al GT sull'effettivo rispetto del calendario e delle prescrizioni del percorso di sostegno alla bigenitorialità da parte della madre, ogni sei mesi salvo urgenze;
dispone la trasmissione degli atti al GT sede per l'apertura di un fascicolo di vigilanza;
conferma il contributo paterno al mantenimento della figlia già previsto;
CP_2
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 276/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. NEBBIA LUCA e dell'Avv. Chiara Canaletti
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. Corrado Maria Dones e dell'Avv. Matteo Canducci
RESISTENTE
nata a [...] il [...] rappresentata dal curatore speciale Avv. CP_2
NE RU in forza di decreto emesso dal Tribunale di Rimini del 16.05.2024
MINORE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
1 chiedeva la revisione delle condizioni di affidamento della figlia affidata in via Parte_1 CP_2 super-esclusiva alla madre, nel senso di disporre l'affidamento condiviso della minore, ferma la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la fissazione di un contributo per il mantenimento della figlia , nella misura di € 250,00, in luogo della somma di € 300 prevista CP_2 dal provvedimento emesso dal Tribunale di Rimini e confermato dalla Corte d'Appello di Bologna in sede di reclamo.
Spiegava il ricorrente di non aver mai avuto condotte aggressive, violente e minacciose nei confronti della figlia, di aver osservato il provvedimento di divieto di avvicinamento disposto dal GIP, di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impartitegli a seguito del reato commesso a danno della madre e lamentava di non vedere la figlia da tempo nonostante fossero state disposte visite quindicinali in modalità protetta.
Si costituiva la quale contestava l'assenza di sopravvenienze e l'assenza di mutamenti CP_1 dello status quo in fatto e diritto, insisteva per il rigetto della domanda avversa e conseguente conferma del provvedimento della Corte d'Appello di Bologna n. 4552 del 16.11.2021 che confermava integralmente il provvedimento del Tribunale di Rimini n. 4881/2019 del 21.11.2019 – R.G. n. 1548/2019 V.G. di affido super-esclusivo della minore in favore della madre CP_2 CP_1
e di ogni statuizione ivi contenuta, con vittoria di spese.
[...]
Si costituiva il curatore speciale, la quale chiedeva di rigettare le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto confermare il provvedimento della Corte d'Appello di Bologna del 16.11.2021, RG 1127/2019, parzialmente modificativo del provvedimento del Tribunale di Rimini del 4.12.2019, n. cron. 4881/2019, RG 1548/2019 VG, considerata la carenza di elementi in fatto e in diritto idonei a modificare le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore con vittoria CP_2 di spese. Infine, vista la relazione dei SS dichiarava di condividere, il progetto proposto nell'interesse della minore. In sede di comparsa conclusionale, poi chiedeva di attribuire al Servizio sociale compiti di vigilanza, sostegno, monitoraggio e di regolamentazione delle visite padre-figlia e nonni paterni, mantenendo la modalità graduale degli incontri in forma protetta, già prevista dai precedenti provvedimenti, con cadenza quindicinale e possibilità di intensificarli, ridimensionarli o sospenderli se disturbanti, valutando la possibile mediazione di una figura educativa e, al fine di garantire l'attuazione del provvedimento, nell'interesse della minore, di prevedere l'obbligo, in capo a CP_1
, di versare una somma, nella misura di Giustizia, per ogni violazione e/o inosservanza e/o
[...] ritardo nella esecuzione futura del provvedimento, relativamente agli incontri e alla relazione padre- figlia che saranno stabiliti, ex artt. 473 bis 39 e 614 bis c.p.c.
In sede di udienza di prima comparizione il 16.05.2024, il Giudice disponeva che il S.S. provvedesse a riattivare gli incontri padre-figlia secondo il calendario originariamente fissato;
nominava l'avv. RU NE curatore speciale della minore e rinviava per la verifica all'udienza del 14.11.2024, quando il Giudice disponeva che il SS proseguisse il monitoraggio sul nucleo, predisponesse un progetto di sostengo alla genitorialità e approfondisse le proprie valutazioni, anche di carattere psicologico, sui genitori e sulla minore;
fissasse incontri anche con i nonni paterni, favorendo il recupero del rapporto con il padre, attraverso l'intensificazione degli incontri con lui, con relazione da inviare entro maggio 2025 e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4.7.2025 con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. All'udienza del 04.07.2025 le parti precisavano le loro conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Quanto alla richiesta modifica del regime di affidamento della minore , il Collegio, viste le CP_2 relazioni dei SS, ritiene che le problematiche insistenti tra le parti (criticità del ricorrente e ansia e timore nella resistente al solo pensiero di incontrare il ricorrente) non siano ancora superate, sicché non sembrano sussistere le condizioni di praticabilità di un affido condiviso, né paiono sussistere allo
2 stato i presupposti per l'affidamento eterofamiliare, atteso che la madre - in disparte le criticità riscontrate in ordine al favorire l'accesso della minore all'altro genitore – parrebbe adeguata.
Appare quindi opportuno confermare il regime di affido vigente, invitando ciascuna parte ad intraprendere un percorso individuale e a seguire il percorso di sostegno alla bigenitorialità che i SS sono incaricati di predisporre.
Il SS provvederà, inoltre, a predisporre un calendario di incontri della minore col padre e coi nonni paterni in modalità protetta con facoltà di liberalizzarli, nonché un calendario di video chiamate padre-figlia alla presenza di un operatore una volta alla settimana. Il SS riferirà al GT sull'effettivo svolgimento degli incontri e sul rispetto delle prescrizioni del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della madre, con l'espressa indicazione che il rispetto del percorso e del calendario costituisce elemento di rivalutazione della capacità genitoriale della madre.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, che di fatto il ricorrente chiede di ridurre da € 300 ad € 250, deve rilevarsi come lo stesso non alleghi alcuna sopravvenienza negativa, se non la circostanza di svolgere lavori socialmente utili da terminare a breve e come ciò non gli impedisca di avere altre entrate e come non rappresenti alcuna limitazione alla capacità lavorativa, sicché la domanda deve essere rigettata.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Conferma l'affidamento superesclusivo della minore alla madre;
CP_2
Invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
Dispone che il SS territorialmente competente prosegua con il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo e predisponga un percorso di sostegno alla bigenitorialità;
Dispone che il SS predisponga un calendario di visite protette della minore col padre e con i nonni paterni con facoltà di liberalizzarli;
Dispone che il SS predisponga un calendario di video chiamate padre-figlia alla presenza di un operatore una volta a settimana;
dispone che il SS relazioni al GT sull'effettivo rispetto del calendario e delle prescrizioni del percorso di sostegno alla bigenitorialità da parte della madre, ogni sei mesi salvo urgenze;
dispone la trasmissione degli atti al GT sede per l'apertura di un fascicolo di vigilanza;
conferma il contributo paterno al mantenimento della figlia già previsto;
CP_2
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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