TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7677 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 R.G. promosso da
, nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bonafè, presso il cui studio a Palermo, via Gaspare
Mignosi n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente contro nato a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giamporcaro, presso il cui studio a Palermo, via
Tripoli n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 12/12/2025 e depositato il 16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/06/2025 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con nel corso della quale è stata generato il figlio , nato a [...]_1
Palermo il 15/12/2022, ha chiesto l'affidamento congiunto del minore, con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre e l'obbligo per quest'ultimo di versare un assegno di €
500,00 al mese a titolo di contributo per mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, della retta scolastica e della mensa per il minore.
1 Con comparsa del 20/10/2025 si è costituito in giudizio il quale si è associato Controparte_1 alla domanda di affidamento del minore, ma ha chiesto di essere onerato al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudizio è stato rinviato per tentare il raggiungimento un accordo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. Il minore rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della stessa.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
2. Il minore , il quale frequenta l'asilo privato convenzionato “G. Galilei”, sito Persona_2 in Palermo, via Tempio n. 7, sarà collocato anagraficamente e in via prevalente presso il domicilio materno;
tuttavia, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno sostanzialmente paritari, ciò in ragione dei turni di lavoro delle parti (entrambe infermieri ospedalieri).
A tal fine, le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena questi saranno loro trasmessi dalle strutture ospedaliere d'appartenenza, e dunque con un preavviso di almeno 20 giorni, al fine di meglio individuare e organizzare i giorni e le notti che il minore trascorrerà presso ciascuno di loro.
2.1. Il regime di incontri padre/figlio, verrà strutturato in funzione dei turni lavorativi della
Sig.ra genitore collocatario del minore. Parte_1
In particolare, quando la Sig.ra effettuerà il turno pomeridiano, il padre preleverà il Pt_1 minore a scuola alle ore 15.30 e trascorrerà insieme a lui le successive 24 ore;
sarà dunque il padre a riaccompagnare il minore a scuola la mattina del giorno successivo oppure tenerlo co sé fino alle ore 15.30 del medesimo giorno.
Quando, invece, la Sig.ra effettuerà il turno notturno, entrambi i genitori Pt_1 provvederanno alla gestione del minore alternandosi;
ad esempio, se in occasione del primo
2 turno notturno sarà il padre ad occuparsi del bambino (anche ricorrendo all'aiuto dei propri genitori), nel successivo sarà la madre, e così via, secondo un criterio di alternanza.
Qualora le parti avessero necessità di ricorrere all'aiuto di terze persone per l'accudimento del minore (ad es. babysitter), queste dovranno essere previamente individuate di comune accordo ed i relativi costi rimarranno ad esclusivo carico della parte che ne abbia avuto esigenza.
Atteso che il suddetto regime di affidamento e visita presuppone un'intensa collaborazione tra le parti, i Sig.ri e si impegnano, sin d'ora, nel superiore Controparte_1 Parte_1 interesse di , a favorire il dialogo reciproco rimuovendo ogni forma di ostruzionismo. Per_1
2.2. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo continuativo di 7 (sette) giorni, da concordarsi almeno un mese prima.
Compatibilmente con i turni ospedalieri delle parti, il minore trascorrerà le festività comandate con ciascuno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza.
3. In considerazione dei tempi di permanenza sostanzialmente paritari del minore presso ciascun genitore e tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il Sig.
verserà alla Sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200.00 per il mantenimento indiretto di , importo rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso
Codesto On. Tribunale.
Inoltre, tenuto conto che la Sig.ra ha finora beneficiato del “bonus nido” Parte_1 erogato dall'INPS, il Sig. , a partire dal mese di gennaio 2026, inizierà a farsi Controparte_1 carico delle spese scolastiche del minore nella misura del 50% e fino ad un massimo di €
100,00 mensili.
Il rimborso di dette spese da parte del Sig. avverrà a seguito di presentazione di CP_1 documentazione attestante l'esborso da parte della Sig.ra Pt_1
L'assegno unico verrà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%.
4. Le spese di assistenza professionale rimarranno a carico di ciascuna parte, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68 L.F”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
3 1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore nato a [...]
Palermo il 15/12/2022, sia disciplinato secondo le condizioni dell'accordo sottoscritto il
12/12/2025 e depositato il 16/12/2025, come riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN FR IC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7677 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 R.G. promosso da
, nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bonafè, presso il cui studio a Palermo, via Gaspare
Mignosi n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente contro nato a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giamporcaro, presso il cui studio a Palermo, via
Tripoli n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 12/12/2025 e depositato il 16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/06/2025 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con nel corso della quale è stata generato il figlio , nato a [...]_1
Palermo il 15/12/2022, ha chiesto l'affidamento congiunto del minore, con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre e l'obbligo per quest'ultimo di versare un assegno di €
500,00 al mese a titolo di contributo per mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, della retta scolastica e della mensa per il minore.
1 Con comparsa del 20/10/2025 si è costituito in giudizio il quale si è associato Controparte_1 alla domanda di affidamento del minore, ma ha chiesto di essere onerato al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudizio è stato rinviato per tentare il raggiungimento un accordo.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. Il minore rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della stessa.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
2. Il minore , il quale frequenta l'asilo privato convenzionato “G. Galilei”, sito Persona_2 in Palermo, via Tempio n. 7, sarà collocato anagraficamente e in via prevalente presso il domicilio materno;
tuttavia, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno sostanzialmente paritari, ciò in ragione dei turni di lavoro delle parti (entrambe infermieri ospedalieri).
A tal fine, le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro non appena questi saranno loro trasmessi dalle strutture ospedaliere d'appartenenza, e dunque con un preavviso di almeno 20 giorni, al fine di meglio individuare e organizzare i giorni e le notti che il minore trascorrerà presso ciascuno di loro.
2.1. Il regime di incontri padre/figlio, verrà strutturato in funzione dei turni lavorativi della
Sig.ra genitore collocatario del minore. Parte_1
In particolare, quando la Sig.ra effettuerà il turno pomeridiano, il padre preleverà il Pt_1 minore a scuola alle ore 15.30 e trascorrerà insieme a lui le successive 24 ore;
sarà dunque il padre a riaccompagnare il minore a scuola la mattina del giorno successivo oppure tenerlo co sé fino alle ore 15.30 del medesimo giorno.
Quando, invece, la Sig.ra effettuerà il turno notturno, entrambi i genitori Pt_1 provvederanno alla gestione del minore alternandosi;
ad esempio, se in occasione del primo
2 turno notturno sarà il padre ad occuparsi del bambino (anche ricorrendo all'aiuto dei propri genitori), nel successivo sarà la madre, e così via, secondo un criterio di alternanza.
Qualora le parti avessero necessità di ricorrere all'aiuto di terze persone per l'accudimento del minore (ad es. babysitter), queste dovranno essere previamente individuate di comune accordo ed i relativi costi rimarranno ad esclusivo carico della parte che ne abbia avuto esigenza.
Atteso che il suddetto regime di affidamento e visita presuppone un'intensa collaborazione tra le parti, i Sig.ri e si impegnano, sin d'ora, nel superiore Controparte_1 Parte_1 interesse di , a favorire il dialogo reciproco rimuovendo ogni forma di ostruzionismo. Per_1
2.2. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo continuativo di 7 (sette) giorni, da concordarsi almeno un mese prima.
Compatibilmente con i turni ospedalieri delle parti, il minore trascorrerà le festività comandate con ciascuno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza.
3. In considerazione dei tempi di permanenza sostanzialmente paritari del minore presso ciascun genitore e tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il Sig.
verserà alla Sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200.00 per il mantenimento indiretto di , importo rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso
Codesto On. Tribunale.
Inoltre, tenuto conto che la Sig.ra ha finora beneficiato del “bonus nido” Parte_1 erogato dall'INPS, il Sig. , a partire dal mese di gennaio 2026, inizierà a farsi Controparte_1 carico delle spese scolastiche del minore nella misura del 50% e fino ad un massimo di €
100,00 mensili.
Il rimborso di dette spese da parte del Sig. avverrà a seguito di presentazione di CP_1 documentazione attestante l'esborso da parte della Sig.ra Pt_1
L'assegno unico verrà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%.
4. Le spese di assistenza professionale rimarranno a carico di ciascuna parte, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68 L.F”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
3 1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore nato a [...]
Palermo il 15/12/2022, sia disciplinato secondo le condizioni dell'accordo sottoscritto il
12/12/2025 e depositato il 16/12/2025, come riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN FR IC
4