TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 382/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da c.f. , nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], e c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Conti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale dal 2009 al 2022 senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione è nato il figlio minore in data 05.08.2016 Persona_1
ad Ascoli Piceno, il quale attualmente frequenta la terza elementare dell'istituto Don
Giussani di Monticelli Ascoli Piceno con orario scolastico a tempo pieno;
- la casa familiare, in corso di unione, era stata congiuntamente fissata in via dei Platani
n. 12 ad Ascoli Piceno, immobile di proprietà della SI.ra , dove tuttora Parte_1
la stessa risiede unitamente al figlio minore;
- sul predetto immobile grava un mutuo fondiario acceso per l'acquisto di prima casa, la cui rata mensile ammonta ad € 749,00, di cui attualmente si fa intero carico la SI.ra
; Parte_1
- il SI. attualmente ha spostato la propria residenza in via dei Settembrini n. Pt_2
3 in Ascoli Piceno;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Viale dei Platani n. 12 Ascoli Piceno. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità̀ genitoriale separata sul figlio per le questioni quotidiane di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. A favore del genitore non collocatario, SI. iene riconosciuto Parte_2
un diritto di visita tenendo presente il seguente calendario concordato:
A. durante il periodo scolastico il mercoledì ed il venerdì dall'uscita da scuola e fino alle ore 21:00; per il periodo non scolastico dalle ore 8:00 e sino alle ore 15:00, il mercoledì e venerdì, per entrambi i periodi con possibilità di pernotto presso il padre, derivante solo da eSIenze lavorative della madre da comunicare e stabilire con un congruo anticipo insieme al Sig. sempre nel rispetto Pt_2
delle eSIenze del figlio e dei genitori stessi.
B. Il bimbo trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a weekend alterni dal sabato alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00, orario in cui il bambino verrà̀ riaccompagnato a casa della madre.
C. Gli impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati reciprocamente.
In caso di malattia del bambino, il padre avrà̀ diritto di recuperare la visita nella settimana successiva. Resta inteso che, qualora uno dei due genitori fosse impedito a prendersi cura del figlio per ragioni lavorative e/o imprevisti, dovrà richiedere la disponibilità dell'altro genitore;
D. Il padre potrà̀ altresì̀ comunicare quotidianamente con il figlio minore per via telefonica, anche mediante videochiamata, da effettuarsi nell'orario serale dalle ore 19.00 alle ore 20.30. La stessa possibilità̀ sarà̀ concessa alla madre nei tempi di permanenza del minore presso la casa paterna.
E. Durante il periodo delle vacanze estive, il padre avrà̀ la facoltà̀ di tenere il bambino per un periodo di almeno 10 giorni, anche non consecutivi, coincidenti con il suo periodo di ferie. La stessa possibilità spetterà alla SI.ra Il Pt_1
piano vacanze per il periodo estivo dovrà̀ essere concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Il costo delle vacanze per il bambino sarà̀ a totale carico del genitore che organizza la vacanza stessa.
F. Le giornate di Natale e Pasqua nonché́ nei giorni 24, 26 e 31 dicembre, 1°e 6 gennaio, nonché́ lunedì̀ dell'Angelo di ogni anno, verranno trascorse dal piccolo presso l'uno o l'altro genitore con cadenza annuale alternata. Ciascun Per_1
genitore, il giorno del proprio compleanno avrà̀ la facoltà̀ di tenere con sé il figlio per tutta la giornata. Le feste di compleanno del bambino, così come quelle della comunione e della cresima verranno organizzate di comune accordo dai genitori e festeggiate insieme ad amici e parenti, se ritenuto opportuno da entrambe le parti.
4. In caso di particolari attività̀ ed eventi, quali recite scolastiche, gite scolastiche, colloqui, visite mediche, eventi sportivi, feste di amichetti, cerimonie ed attività̀ ricreative di gruppo con gli amici dei bambini, potranno partecipare entrambi i genitori.
5. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente un contributo al Pt_2
mantenimento del figlio minorenne pari ad € 200,00 da rivalutarsi Persona_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1
[...] 00000 00000 3855 Per quanto riguarda le spese straordinarie, si terrà presente, come base, il vigente Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno convenendo espressamente la ripartizione delle stesse a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
6. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla SI.ra
; Parte_1
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del bambino. Si conviene inoltre di prevedere l'introduzione dei nuovi compagni dei genitori nella vita del minore solo qualora la relazione affettiva assuma un carattere di stabilità.
8. Le parti prestano reciprocamente fin d'ora l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, nonché il consenso all'emissione di carta di identità del minore valida ai fini dell'espatrio;
9. Le spese e le competenze legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva deSInato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo concluso in tal senso tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Prende atto del fatto che i rapporti di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia nato ad [...] il [...], saranno regolamentati Persona_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del giorno24/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 382/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da c.f. , nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], e c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Conti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale dal 2009 al 2022 senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione è nato il figlio minore in data 05.08.2016 Persona_1
ad Ascoli Piceno, il quale attualmente frequenta la terza elementare dell'istituto Don
Giussani di Monticelli Ascoli Piceno con orario scolastico a tempo pieno;
- la casa familiare, in corso di unione, era stata congiuntamente fissata in via dei Platani
n. 12 ad Ascoli Piceno, immobile di proprietà della SI.ra , dove tuttora Parte_1
la stessa risiede unitamente al figlio minore;
- sul predetto immobile grava un mutuo fondiario acceso per l'acquisto di prima casa, la cui rata mensile ammonta ad € 749,00, di cui attualmente si fa intero carico la SI.ra
; Parte_1
- il SI. attualmente ha spostato la propria residenza in via dei Settembrini n. Pt_2
3 in Ascoli Piceno;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Viale dei Platani n. 12 Ascoli Piceno. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità̀ genitoriale separata sul figlio per le questioni quotidiane di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. A favore del genitore non collocatario, SI. iene riconosciuto Parte_2
un diritto di visita tenendo presente il seguente calendario concordato:
A. durante il periodo scolastico il mercoledì ed il venerdì dall'uscita da scuola e fino alle ore 21:00; per il periodo non scolastico dalle ore 8:00 e sino alle ore 15:00, il mercoledì e venerdì, per entrambi i periodi con possibilità di pernotto presso il padre, derivante solo da eSIenze lavorative della madre da comunicare e stabilire con un congruo anticipo insieme al Sig. sempre nel rispetto Pt_2
delle eSIenze del figlio e dei genitori stessi.
B. Il bimbo trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a weekend alterni dal sabato alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00, orario in cui il bambino verrà̀ riaccompagnato a casa della madre.
C. Gli impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati reciprocamente.
In caso di malattia del bambino, il padre avrà̀ diritto di recuperare la visita nella settimana successiva. Resta inteso che, qualora uno dei due genitori fosse impedito a prendersi cura del figlio per ragioni lavorative e/o imprevisti, dovrà richiedere la disponibilità dell'altro genitore;
D. Il padre potrà̀ altresì̀ comunicare quotidianamente con il figlio minore per via telefonica, anche mediante videochiamata, da effettuarsi nell'orario serale dalle ore 19.00 alle ore 20.30. La stessa possibilità̀ sarà̀ concessa alla madre nei tempi di permanenza del minore presso la casa paterna.
E. Durante il periodo delle vacanze estive, il padre avrà̀ la facoltà̀ di tenere il bambino per un periodo di almeno 10 giorni, anche non consecutivi, coincidenti con il suo periodo di ferie. La stessa possibilità spetterà alla SI.ra Il Pt_1
piano vacanze per il periodo estivo dovrà̀ essere concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Il costo delle vacanze per il bambino sarà̀ a totale carico del genitore che organizza la vacanza stessa.
F. Le giornate di Natale e Pasqua nonché́ nei giorni 24, 26 e 31 dicembre, 1°e 6 gennaio, nonché́ lunedì̀ dell'Angelo di ogni anno, verranno trascorse dal piccolo presso l'uno o l'altro genitore con cadenza annuale alternata. Ciascun Per_1
genitore, il giorno del proprio compleanno avrà̀ la facoltà̀ di tenere con sé il figlio per tutta la giornata. Le feste di compleanno del bambino, così come quelle della comunione e della cresima verranno organizzate di comune accordo dai genitori e festeggiate insieme ad amici e parenti, se ritenuto opportuno da entrambe le parti.
4. In caso di particolari attività̀ ed eventi, quali recite scolastiche, gite scolastiche, colloqui, visite mediche, eventi sportivi, feste di amichetti, cerimonie ed attività̀ ricreative di gruppo con gli amici dei bambini, potranno partecipare entrambi i genitori.
5. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente un contributo al Pt_2
mantenimento del figlio minorenne pari ad € 200,00 da rivalutarsi Persona_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1
[...] 00000 00000 3855 Per quanto riguarda le spese straordinarie, si terrà presente, come base, il vigente Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno convenendo espressamente la ripartizione delle stesse a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
6. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla SI.ra
; Parte_1
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del bambino. Si conviene inoltre di prevedere l'introduzione dei nuovi compagni dei genitori nella vita del minore solo qualora la relazione affettiva assuma un carattere di stabilità.
8. Le parti prestano reciprocamente fin d'ora l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, nonché il consenso all'emissione di carta di identità del minore valida ai fini dell'espatrio;
9. Le spese e le competenze legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva deSInato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo concluso in tal senso tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Prende atto del fatto che i rapporti di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia nato ad [...] il [...], saranno regolamentati Persona_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del giorno24/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi