TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Parma In nome del popolo italiano
n. 1548/2025 RG Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione al provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato da:
con avv.ssa Laura Ferraboschi del Foro di Parma Parte_1 contro
– costituita, in persona del Direttore, con Controparte_1 l'Avvocatura di Stato di Bologna sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso 23.5.2025 per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta 12.8.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente SENTENZA Svolgimento del processo Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente, cittadino straniero, sul presupposto di godere di un reddito annuale lordo entro i limiti di legge per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, impugnava il decreto del giudice penale con il quale era stata rigetta l'istanza di ammissione al beneficio per mancato deposito dell'ultima dichiarazione dei redditi, ossia quella del 2024 per i redditi 2023, non avendo l'istante presentato alcuna dichiarazione dei redditi e non essendo spirato il termine per la dichiarazione 2025 per i redditi 2024. Esponeva il ricorrente:
➢ di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2024;
➢ di non essere titolare di alcun bene;
➢ di avere il permesso di soggiorno provvisorio quale richiedente protezione internazionale;
➢ che il dato reddituale del 2024 andava ritenuto il più prossimo alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, in ossequio alla ratio della normativa che prescinde dal dato puramente formale dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso mai presentata in assenza di redditi;
➢ di essersi attivato per ottenere dal del proprio Paese d'origine l'attestazione Parte_2 circa eventuali redditi prodotti all'estero;
➢ che l'imputazione e la relativa condanna che lo avevano condotto alla custodia in carcere si riferivano al reato ex art. 73, comma 5, legge stupefacenti, con la conseguenza dell'assenza di una presunzione di significativi guadagni dall'attività illecita;
➢ che il primo giudice, a fronte della rilevata carenza documentale, avrebbe dovuto chiedere integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002. Il ricorrente chiedeva, quindi, il riconoscimento del beneficio richiesto fin dal deposito della relativa istanza L si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 Osservava la convenuta che il ricorrente non aveva depositato l'ultima dichiarazione dei redditi 2023, a nulla rilevando la deduzione circa l'assenza di redditi del 2024 e che il primo giudice non avrebbe dovuto chiedere l'integrazione documentale a fronte di una istanza inammissibile come quella in questione. Chiedeva, in via subordinata, di rimanere esente dalla condanna alle spese di lite. La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc. pagina 1 di 3 Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Va premesso che l'omessa richiesta di integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002 non può essere motivo di accoglimento della presente impugnazione in quanto l'esercizio del potere integrativo del giudice di prima istanza non è obbligatorio, essendo il frutto di prudente apprezzamento discrezionale. Quanto all'analogo potere in capo a questo giudice dell'impugnazione, l'accoglimento nel merito del ricorso ovviamente supera il motivo di opposizione in questione. Nel merito, infatti, il ricorso è fondato e va accolto. Il legislatore del patrocinio a spese dello Stato non poteva che ancorare a un dato temporale e numerico certo l'accertamento dei redditi ai fini della concessione o meno del beneficio. In altri termini, la norma di riferimento (art. 76 del dpr citato) non poteva che indicare l'ultima dichiarazione dei redditi quale documento da produrre in allegato all'istanza per accedere al beneficio. Come è noto, anche in altri settori dell'ordinamento la dichiarazione dei redditi fa nascere la presunzione (relativa) del percepimento di una determinata quantità di reddito in un determinato arco temporale annuale. E, quindi, il legislatore, onde evitare che l'istante potesse scegliere liberamente la documentazione e il periodo da individuare per vedersi riconoscere o meno il beneficio, ha fissato il requisito documentale nella ultima dichiarazione dei redditi per la quale sia già spirato il termine per la presentazione, salvo il caso in cui al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione sia già stata presentata. Tuttavia, il primo giudice ha offerto una interpretazione dell'art. 76 citato eccessivamente formalistica, senza dare il giusto peso alla ratio e allo spirito della norma. Il legislatore, come anticipato, non aveva altra strada che ricorrere all'ultima dichiarazione dei redditi, per rispondere alla logica necessità che vi fosse il più breve lasso temporale possibile tra la data dell'istanza di ammissione al beneficio e la percezione dei redditi de quibus. Detto altrimenti, l'interessato deve dimostrare di essere sottosoglia reddituale nel periodo più prossimo possibile rispetto al tempo di deposito dell'istanza. Chiaramente, la prova reddituale deve essere quanto più completa e attendibile possibile, ma una dichiarazione completa e nel contempo, però, assai lontana dalla data di deposito dell'istanza non sembra pienamente rispondente alla ratio della legge rispetto a una fonte di prova certa diversa dalla dichiarazione dei redditi ma assai vicina al tempo di deposito dell'istanza. Pertanto, considerato che il patrocinio a spese dello Stato va concesso a coloro che nel periodo più prossimo alla presentazione dell'istanza abbiano redditi sottosoglia, la locuzione “ultima dichiarazione” va intesa in senso costituzionalmente orientato ossia nel senso che si deve trattare di una dichiarazione fiscale o di un documento che attestino redditi percepiti nel periodo più prossimo alla data di presentazione dell'istanza. Ancora meglio, se dal processo emerge la prova certa del fatto che l'interessato nell'anno più prossimo alla presentazione dell'istanza ha introitato redditi inferiori alla soglia, il beneficio va riconosciuto a prescindere dal deposito dell'ultima dichiarazione fiscale, ovviamente purché tale omissione non corrisponda a una omessa presentazione della dichiarazione quale illecito fiscale. Diversamente opinando, ovverosia enfatizzando e interpretando in modo del tutto formalistico la locuzione “ultima dichiarazione”, si giungerebbe al paradosso di dover decidere sull'ammissione sulla scorta di redditi relativi a un periodo lontano rispetto alla data di presentazione dell'istanza, con il rischio che tali redditi poi siano aumentati a tal punto da aver superato la soglia, a nulla rilevando che esiste l'istituto della revoca. Nel caso di specie, la condizione di richiedente protezione internazionale, con relativo permesso di soggiorno temporaneo, la richiesta dell'attestazione consolare e la dichiarazione di assenza di redditi del 2024 rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto l'interessato non aveva l'obbligo di rendere dichiarazioni fiscali in quanto non possidente e del fatto di non aver percepito redditi sopra soglia nel periodo più prossimo alla presentazione dell'istanza di PSS. pagina 2 di 3 Né si può ragionevolmente affermare che si tratti di persona con un patrimonio tale da superare la soglia di reddito prevista dalla legge. Invero, oltre al fatto che, come ricordato, il ricorrente ha chiesto al proprio consolato l'attestazione dei redditi prodotti all'estero, il reato oggetto di imputazione (art. 73, comma 5, dpr 309/1990) non integra una presunzione di guadagni illeciti sopra soglia. Pertanto, il ricorso va accolto e il ricorrente va ammesso al beneficio richiesto per il procedimento penale indicato in ricorso. La controversa questione interpretativa relativa alla locuzione “ultima dichiarazione” conduce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come chiesto;
2. spese compensate Così deciso in Parma 16 settembre 2025 Il Presidente Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3