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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 luglio
2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente in data 01.07.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2684 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catania ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via San Vito n. 26, presso lo studio dell'avv.
Alberto Seggio che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
, già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
) con sede in Roma P.IVA_1
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2021, ha proposto opposizione Parte_1
“avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359000 … notificato in data 13-
22/09/2021 con riferimento esclusivo alla cartella 29120020004163018505, asseritamente notificata il 26.10.2010, relativa a contributi previdenziali di Agrigento, con ruolo emesso CP_3 su DM10 rettificativo del 1995 e del 1997, con somme aggiuntive, interessi di mora, spese di riscossione e di notificazione per un totale di euro 10.940,95”.
1 La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità insanabile dell'intimazione di pagamento;
2. intervenuta estinzione del diritto - in ordine alla prescrizione maturata”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “a) in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati …; b) in via principale: … dichiarare nullo, annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati (intimazione di pagamento e cartella), nei limiti dei motivi di ricorso.
Con rifusione di spese ed onorari di causa”.
Con decreto depositato il 17 novembre 2021 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 31.05.2022 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.03.2025 per la discussione. In tale udienza il Giudice, rilevato il mancato deposito dei file .eml, e in particolare della ricevuta di avvenuta consegna, attestanti la rituale notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 08 luglio 2025, onerando la ricorrente al deposito della detta ulteriore documentazione.
La sig.ra in data 12 marzo 2025 versava agl atti di causa i chiesti files .eml. Pt_1
All'udienza del giorno 08 luglio 2025, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
01.07.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. del 18 novembre 2021 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 18.11.2021 e integrazione del 12.03.2025).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Non risulta provata dall' , rimasta contumace, la Controparte_1 notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica (asseritamente avvenuta in data
26.10.2010 - ma non vi è prova) della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505 (avente ad oggetto contributi previdenziali di Agrigento, con ruolo emesso su DM/10 rettificativo CP_3 del 1995 e del 1997) e l'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359 000 effettuata dall' a distanza di quasi undici anni, il 13-22 settembre 2021. Controparte_1
2 Risultano, pertanto, prescritti i crediti da “Modello DM/10 rettificativo” e “somme aggiuntive” riferiti agli anni 1995 e 1997 richiesti per complessivi € 10.940,95 con le opposte cartella di pagamento e intimazione di pagamento sopra menzionate.
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo l' dimostrato la sussistenza di atti interruttivi della CP_4 prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505
(indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il 26.10.2010, ma anch'essa non provata!) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 13-22.09.2021 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie CP_3 indicate nella citata cartella di pagamento.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 per le cause di previdenza e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Seggio, dichiaratosi procuratore antistatario con la memoria conclusionale depositata il 27 febbraio 2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2684/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359 000 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505;
- dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste CP_3 creditorie ivi indicate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 1.743,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.700.00 per compensi, oltre spese
3 generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alberto Seggio dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 09/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 luglio
2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente in data 01.07.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2684 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catania ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via San Vito n. 26, presso lo studio dell'avv.
Alberto Seggio che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
, già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
) con sede in Roma P.IVA_1
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2021, ha proposto opposizione Parte_1
“avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359000 … notificato in data 13-
22/09/2021 con riferimento esclusivo alla cartella 29120020004163018505, asseritamente notificata il 26.10.2010, relativa a contributi previdenziali di Agrigento, con ruolo emesso CP_3 su DM10 rettificativo del 1995 e del 1997, con somme aggiuntive, interessi di mora, spese di riscossione e di notificazione per un totale di euro 10.940,95”.
1 La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità insanabile dell'intimazione di pagamento;
2. intervenuta estinzione del diritto - in ordine alla prescrizione maturata”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “a) in via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati …; b) in via principale: … dichiarare nullo, annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati (intimazione di pagamento e cartella), nei limiti dei motivi di ricorso.
Con rifusione di spese ed onorari di causa”.
Con decreto depositato il 17 novembre 2021 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 31.05.2022 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.03.2025 per la discussione. In tale udienza il Giudice, rilevato il mancato deposito dei file .eml, e in particolare della ricevuta di avvenuta consegna, attestanti la rituale notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 08 luglio 2025, onerando la ricorrente al deposito della detta ulteriore documentazione.
La sig.ra in data 12 marzo 2025 versava agl atti di causa i chiesti files .eml. Pt_1
All'udienza del giorno 08 luglio 2025, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
01.07.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. del 18 novembre 2021 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 18.11.2021 e integrazione del 12.03.2025).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Non risulta provata dall' , rimasta contumace, la Controparte_1 notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica (asseritamente avvenuta in data
26.10.2010 - ma non vi è prova) della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505 (avente ad oggetto contributi previdenziali di Agrigento, con ruolo emesso su DM/10 rettificativo CP_3 del 1995 e del 1997) e l'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359 000 effettuata dall' a distanza di quasi undici anni, il 13-22 settembre 2021. Controparte_1
2 Risultano, pertanto, prescritti i crediti da “Modello DM/10 rettificativo” e “somme aggiuntive” riferiti agli anni 1995 e 1997 richiesti per complessivi € 10.940,95 con le opposte cartella di pagamento e intimazione di pagamento sopra menzionate.
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo l' dimostrato la sussistenza di atti interruttivi della CP_4 prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505
(indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il 26.10.2010, ma anch'essa non provata!) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 13-22.09.2021 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie CP_3 indicate nella citata cartella di pagamento.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 per le cause di previdenza e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Seggio, dichiaratosi procuratore antistatario con la memoria conclusionale depositata il 27 febbraio 2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2684/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2021 9000489359 000 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505;
- dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 291 2002 0004163018505 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste CP_3 creditorie ivi indicate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 1.743,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.700.00 per compensi, oltre spese
3 generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alberto Seggio dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 09/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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