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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4752 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 13.02.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in ZZ Parte_1 C.F._1
(Na) alla via Campi Flegrei II trav. n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Riccobene, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ZZ Controparte_1 C.F._2
alla via R. Annecchino n. 194, presso lo studio dell'Avv. Massimo Amalfi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 5.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nata la figlia il 31.07.2019, deducevano Per_1
che: - la casa familiare era sita in Giugliano in Campania alla via Masseria Vecchia, n. 202/3;- essendo cessata la relazione sentimentale tra essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nato a [...] il Controparte_1
16.04.1993, e nata a [...] il [...], sulla regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a Persona_2
ZZ (Na) il 31.07.2019, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 13.02.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4752 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 13.02.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in ZZ Parte_1 C.F._1
(Na) alla via Campi Flegrei II trav. n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Riccobene, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ZZ Controparte_1 C.F._2
alla via R. Annecchino n. 194, presso lo studio dell'Avv. Massimo Amalfi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 5.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nata la figlia il 31.07.2019, deducevano Per_1
che: - la casa familiare era sita in Giugliano in Campania alla via Masseria Vecchia, n. 202/3;- essendo cessata la relazione sentimentale tra essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nato a [...] il Controparte_1
16.04.1993, e nata a [...] il [...], sulla regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a Persona_2
ZZ (Na) il 31.07.2019, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 13.02.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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