Art. 7.
I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.
L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.
L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".