CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silavana Ferriero Presidente
2. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3. Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 176/2024 RGAC., decisa all'udienza cartolare del 9 aprile 2024 mediante deposito telematico del dispositivo, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cutro alla Parte_1 località TI (P. IVA , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Domenico Grande Aracri del foro di Crotone che la difende e rappresenta in forza di procura in atti;
appellante
E
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_2
, e per l' , C.F. in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n.
34 domiciliano ope legis appellate
E
, quale subentrante a titolo universale, ai sensi Controparte_4 dell'art. 1, D.Lgs. n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225 dell'1.12.2016, in G.U. n. 282 del
2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Controparte_5 in persona del Procuratore dott. (C.F.: ), nominato giusta Controparte_6 CodiceFiscale_1 procura speciale per notar del 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, C.F. e P.I.: Persona_1
, con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in P.IVA_4
1
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
Avellino, alla via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio ), CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti appellata
CONCLUSIONI Per l'appellante «Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa istanza Parte_1 disattesa, in riforma della sentenza n. 1261/2023 del Tribunale di Catanzaro, Dott. Liberato Faccenda, del 23/03/2021, emessa nel proc. R.G. 1889/2012 ed in accoglimento dei motivi di gravame conseguentemente: 1) In via preliminare, per le ragioni esposte, disporre la sospensione della sentenza e degli atti impugnati ravvisandosi i presupposti di legge sia dal punto di vista del fumus boni juris che del periculum in mora;
2) accertare e dichiarare che le cartelle di pagamento n. 133 2006 0003405217000, n. 133 2007 0011886186000, n. 133 2010 00005257053000 di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 09.12.20011 emessa nei confronti della portante la Parte_1 somma complessiva di euro 1.765.640,02 ed i relativi ruoli, sono nulli e/o annullabili stante l'insussistenza di legittimi titoli (giudiziali e legali) che li giustifichino e per le altre ragioni illustrate in parte espositiva dell'atto di citazione;
3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del: decreto ministeriale (D.M. n. 82/Rev. del 11.08.2004 – cod. 10/Rev. Pos. 3867/I Bando) adottato dal Direttore Generale – Coordinamento Incentivi alle Imprese – l'11.08.2004, con il quale è stato revocato totalmente il decreto di concessione n. 82 del 24.07.1998, già adottato in favore della dal Ministero delle attività Produttive;
nonché della nota prot. n. 5295 del 09.02.2006 del Parte_2
Responsabile Unico del Contratto d'Area della Provincia di Crotone, con la quale è stata richiesta al Ministero dello Sviluppo la revoca del contributo concesso alla e, quindi, il Decreto n. 66/B5/MSE emesso in data Parte_1
23.11.2006 dal Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale coordinamento incentivi alle imprese, notificato in data 27/12/2006, con il quale stato revocato il contributo in conto impianti di € 665.897,78 concesso alla di cui al I° protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area della Provincia di Crotone, Parte_2 sottoscritto in n conseguente recupero del 100% della somma erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 4) in subordine, voglia dichiararne l'annullamento, anche eventualmente nei limiti dell'accertata esorbitanza delle somme richieste rispetto all'ammontare dovuto;
5) Condannare il convenuto a corrispondere spese, diritti e onorari CP_1 del doppio grado del giudizio, oltre maggiorazione 15% L.P., IVA e CPA. Con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
Per gli appellati e per l' : Controparte_1 Controparte_3
«Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione: 1.- dichiarare l'appello inammissibile nella parte in cui chiede di accertare che la cartella di pagamento n. 133 2010 00005257053000 è nulla e/o annullabile, stante la formazione del giudicato sul punto, rigettandolo per il resto poiché infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Per l'appellata : «si conclude perché l'adita Corte voglia rigettare Controparte_4
l'appello, una alla proposta istanza cautelare, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
Con atto di citazione del 26.4.2012, la società chiedeva l'annullamento delle cartelle di Parte_1 pagamento n. 1332006000340521700, n. 13320070011886186000, n.133201000005257053000
2
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
comunicazione di iscrizione ipotecaria del 9.12.2011, notificatale il 5.4.2012, Parte_3 Parte_4 per un valore complessivo di € 1.765.640,02.
Si costituivano in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale, il Ministero dello Sviluppo
Economico (già , ad oggi ) e l' Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alla cartella di pagamento n. 133201000005257053000 e, con riferimento alle altre due cartelle di pagamento (n. 13320060003405217000 13320070011886186000), la legittimità dei provvedimenti di revoca.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1261/2023, pubblicata il 23.03.2021, qualificata preliminarmente la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., così provvedeva: “1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in relazione all'opposizione riguardante la cartella di pagamento n. 13320100005257053000; 2) rigetta integralmente l'opposizione per il resto;
3) condanna l'attrice al pagamento, in favore delle convenute e dall' delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_8 si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
4) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi Controparte_9
d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge”.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello la società , con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.02.2024, chiedendone la riforma e rassegnando le conclusioni indicate
Si costituivano in giudizio il (già Controparte_1 Controparte_2
) e l' chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_3
All'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024 il consigliere istruttore, rilevato il ricorrere nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis, fissava davanti a sé l'udienza del 13 gennaio 2025, ore di rito, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 gennaio 2025 preso atto del deposito di note con le parti cui rassegnavano le rispettive conclusioni, rinviava per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 9 aprile 2025, ore di rito, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note.
All'udienza del 09.04.2025 -sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- sulle note di trattazione scritta dell'appellante, la Corte ha deciso come da sentenza depositata per via telematica.
3
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
§ 2. Le valutazioni della Corte
L'appello è inammissibile.
L'atto di citazione in appello è stato tardivamente notificato.
Nel caso di specie, non essendo intervenuta la notifica della sentenza di primo grado, opera il c.d. termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., pari a sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, ritenuto che la sua tardiva proposizione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (in senso conforme, fra le altre, Cass. 16 marzo 1996 n. 2203, 13 febbraio 1996 n. 1084, 8 marzo 1995 n. 2722,
11 febbraio 1985 n. 11115, 23 luglio 1982 n. 4305).
La questione de qua, inoltre, è di natura esclusivamente processuale (cfr., ex multis, Cass. 29.7.2004, n.
14489), che non va sottoposta, ex art. 101, comma 2 c.p.c., alle parti, le quali devono avere autonoma contezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr., ex multis, Cass. 4.3.2019, n. 6218).
Inoltre, occorre ulteriormente premettere che, come affermato con indirizzo monolitico dalla Corte di Cassazione: «Ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione. Al riguardo, infatti, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile» (in tal senso, fra le altre, Cassazione Civile, Sezione 6-
2, Ordinanza del 18-6-2020, n. 11780).
Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24.07.2023.
L'atto di citazione in appello risulta notificato agli appellati, a mezzo PEC, in data 06.02.2024.
Poiché alla fattispecie di cui è causa (da qualificare come opposizione a cartelle di pagamento ex art. 615 c.p.c.) non si applica, come visto, la sospensione feriale dei termini, la sentenza predetta avrebbe dovuto essere appellata non oltre il 24.01.2024.
3. § Le spese di lite
3.1. La natura in rito della decisione ed il rilievo d'ufficio della inammissibilità, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
4
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
3.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (inammissibilità), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Parte_1 pubblicata il 23.03.2021, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Spese compensate.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 11.04.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silavana Ferriero Presidente
2. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3. Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 176/2024 RGAC., decisa all'udienza cartolare del 9 aprile 2024 mediante deposito telematico del dispositivo, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cutro alla Parte_1 località TI (P. IVA , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Domenico Grande Aracri del foro di Crotone che la difende e rappresenta in forza di procura in atti;
appellante
E
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_2
, e per l' , C.F. in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n.
34 domiciliano ope legis appellate
E
, quale subentrante a titolo universale, ai sensi Controparte_4 dell'art. 1, D.Lgs. n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225 dell'1.12.2016, in G.U. n. 282 del
2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Controparte_5 in persona del Procuratore dott. (C.F.: ), nominato giusta Controparte_6 CodiceFiscale_1 procura speciale per notar del 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, C.F. e P.I.: Persona_1
, con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in P.IVA_4
1
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
Avellino, alla via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio ), CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti appellata
CONCLUSIONI Per l'appellante «Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa istanza Parte_1 disattesa, in riforma della sentenza n. 1261/2023 del Tribunale di Catanzaro, Dott. Liberato Faccenda, del 23/03/2021, emessa nel proc. R.G. 1889/2012 ed in accoglimento dei motivi di gravame conseguentemente: 1) In via preliminare, per le ragioni esposte, disporre la sospensione della sentenza e degli atti impugnati ravvisandosi i presupposti di legge sia dal punto di vista del fumus boni juris che del periculum in mora;
2) accertare e dichiarare che le cartelle di pagamento n. 133 2006 0003405217000, n. 133 2007 0011886186000, n. 133 2010 00005257053000 di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 09.12.20011 emessa nei confronti della portante la Parte_1 somma complessiva di euro 1.765.640,02 ed i relativi ruoli, sono nulli e/o annullabili stante l'insussistenza di legittimi titoli (giudiziali e legali) che li giustifichino e per le altre ragioni illustrate in parte espositiva dell'atto di citazione;
3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del: decreto ministeriale (D.M. n. 82/Rev. del 11.08.2004 – cod. 10/Rev. Pos. 3867/I Bando) adottato dal Direttore Generale – Coordinamento Incentivi alle Imprese – l'11.08.2004, con il quale è stato revocato totalmente il decreto di concessione n. 82 del 24.07.1998, già adottato in favore della dal Ministero delle attività Produttive;
nonché della nota prot. n. 5295 del 09.02.2006 del Parte_2
Responsabile Unico del Contratto d'Area della Provincia di Crotone, con la quale è stata richiesta al Ministero dello Sviluppo la revoca del contributo concesso alla e, quindi, il Decreto n. 66/B5/MSE emesso in data Parte_1
23.11.2006 dal Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale coordinamento incentivi alle imprese, notificato in data 27/12/2006, con il quale stato revocato il contributo in conto impianti di € 665.897,78 concesso alla di cui al I° protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area della Provincia di Crotone, Parte_2 sottoscritto in n conseguente recupero del 100% della somma erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 4) in subordine, voglia dichiararne l'annullamento, anche eventualmente nei limiti dell'accertata esorbitanza delle somme richieste rispetto all'ammontare dovuto;
5) Condannare il convenuto a corrispondere spese, diritti e onorari CP_1 del doppio grado del giudizio, oltre maggiorazione 15% L.P., IVA e CPA. Con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
Per gli appellati e per l' : Controparte_1 Controparte_3
«Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione: 1.- dichiarare l'appello inammissibile nella parte in cui chiede di accertare che la cartella di pagamento n. 133 2010 00005257053000 è nulla e/o annullabile, stante la formazione del giudicato sul punto, rigettandolo per il resto poiché infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Per l'appellata : «si conclude perché l'adita Corte voglia rigettare Controparte_4
l'appello, una alla proposta istanza cautelare, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
Con atto di citazione del 26.4.2012, la società chiedeva l'annullamento delle cartelle di Parte_1 pagamento n. 1332006000340521700, n. 13320070011886186000, n.133201000005257053000
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
comunicazione di iscrizione ipotecaria del 9.12.2011, notificatale il 5.4.2012, Parte_3 Parte_4 per un valore complessivo di € 1.765.640,02.
Si costituivano in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale, il Ministero dello Sviluppo
Economico (già , ad oggi ) e l' Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alla cartella di pagamento n. 133201000005257053000 e, con riferimento alle altre due cartelle di pagamento (n. 13320060003405217000 13320070011886186000), la legittimità dei provvedimenti di revoca.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1261/2023, pubblicata il 23.03.2021, qualificata preliminarmente la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., così provvedeva: “1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in relazione all'opposizione riguardante la cartella di pagamento n. 13320100005257053000; 2) rigetta integralmente l'opposizione per il resto;
3) condanna l'attrice al pagamento, in favore delle convenute e dall' delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_8 si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
4) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi Controparte_9
d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge”.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello la società , con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.02.2024, chiedendone la riforma e rassegnando le conclusioni indicate
Si costituivano in giudizio il (già Controparte_1 Controparte_2
) e l' chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_3
All'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024 il consigliere istruttore, rilevato il ricorrere nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis, fissava davanti a sé l'udienza del 13 gennaio 2025, ore di rito, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 gennaio 2025 preso atto del deposito di note con le parti cui rassegnavano le rispettive conclusioni, rinviava per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 9 aprile 2025, ore di rito, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note.
All'udienza del 09.04.2025 -sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- sulle note di trattazione scritta dell'appellante, la Corte ha deciso come da sentenza depositata per via telematica.
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
§ 2. Le valutazioni della Corte
L'appello è inammissibile.
L'atto di citazione in appello è stato tardivamente notificato.
Nel caso di specie, non essendo intervenuta la notifica della sentenza di primo grado, opera il c.d. termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., pari a sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, ritenuto che la sua tardiva proposizione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (in senso conforme, fra le altre, Cass. 16 marzo 1996 n. 2203, 13 febbraio 1996 n. 1084, 8 marzo 1995 n. 2722,
11 febbraio 1985 n. 11115, 23 luglio 1982 n. 4305).
La questione de qua, inoltre, è di natura esclusivamente processuale (cfr., ex multis, Cass. 29.7.2004, n.
14489), che non va sottoposta, ex art. 101, comma 2 c.p.c., alle parti, le quali devono avere autonoma contezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr., ex multis, Cass. 4.3.2019, n. 6218).
Inoltre, occorre ulteriormente premettere che, come affermato con indirizzo monolitico dalla Corte di Cassazione: «Ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione. Al riguardo, infatti, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile» (in tal senso, fra le altre, Cassazione Civile, Sezione 6-
2, Ordinanza del 18-6-2020, n. 11780).
Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24.07.2023.
L'atto di citazione in appello risulta notificato agli appellati, a mezzo PEC, in data 06.02.2024.
Poiché alla fattispecie di cui è causa (da qualificare come opposizione a cartelle di pagamento ex art. 615 c.p.c.) non si applica, come visto, la sospensione feriale dei termini, la sentenza predetta avrebbe dovuto essere appellata non oltre il 24.01.2024.
3. § Le spese di lite
3.1. La natura in rito della decisione ed il rilievo d'ufficio della inammissibilità, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
3.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (inammissibilità), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Parte_1 pubblicata il 23.03.2021, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Spese compensate.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 11.04.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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