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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2420/2025 posta in deliberazione il giorno 04/07/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MELCHIONNA PAOLO;
E
N. 223 2025 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
(223DEL2025)
Avv. DI IULIO ANTONIO
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv.
E
ELIDON BAHAJ ) C.F._1
Avv. LI DANIELA e MINOTTI LORENZO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
E
Controparte_2 C.F._3
Avv. LI DANIELA e MINOTTI LORENZO
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 268/2025 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne aveva Parte_1 dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Tranne si sono costituiti in giudizio tutti resistenti chiedendo il Controparte_1 rigetto del reclamo.
Il ricorso è infondato.
Con il primo il reclamante deduce l'insussistenza dei requisiti di fallibilità come emergerebbe dai bilanci depositati.
L'assunto è infondato .
Parte reclamante non ha dimostrato la tempestiva applicazione dei bilanci.I bilanci prodotti sono stati approvati tutti tardivamente.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione 30516/2018 che in parte motiva ha precisato quanto segue.
“ Il secondo mezzo lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le risultanze dei bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ritenendoli inattendibili sulla base di rilievi inconsistenti, dato che l'ammontare dei debiti tributari era stato esposto per la stessa somma indicata come dovuta e il credito vantato dalla trovava corrispondenza Per_1 nell'accantonamento prudenziale effettuato per prestazioni di lavoro;
in ogni caso i rilievi mossi rispetto ai bilanci depositati e alle scritture contabili di riscontro erano del tutto irrilevanti, dato che la corte territoriale non aveva sostenuto che dalle osservazioni compiute conseguisse il superamento delle soglie previste dall'art. 1, comma 2, legge fall..
5.1 Il motivo, volto nella sostanza a lamentare la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., non è fondato.
5.2 La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio,
a mezzo di lettera raccomandata (art.
7-bis, del d.l. n. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489/1994), o attraverso adempimenti telematici;
il) l'adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,
I.fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
5.3 Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento l'art. 1, comma 2, legge fall., pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. n. 24721/2015), poiché questa disposizione prevede come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016). Ai fini dell'assolvimento della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale. In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto
3 trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient'affatto limitato dall'avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall'altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all'ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in "qualunque modo risulti" e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore. Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolar re contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari. 5.4
In caso di assolvimento dell'onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell'art. 116 cod. proc. civ. e deve essere valutato
"secondo il prudente apprezzamento" del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili. Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere. Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, che l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (si vedano in questo senso, tra le più recenti,
Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016).
5.5 Nel caso di specie la corte territoriale, con motivazione senz'altro ragionevole e ispirata ai principi sopra illustrati, ha ravvisato l'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice per una pluralità di motivi che il ricorrente ha inteso criticare solo in maniera parziale (trascurando ad esempio il punto in cui è stata rilevata la protratta iscrizione dei debiti tributari in maniera inesatta) o non ha contrastato (rispetto alla constatazione della mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati e della conseguente impossibilità di prestar fede ai bilanci predisposti). Una simile constatazione imponeva all'imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludevano la sua fallibilità. La mancanza di alcuna ulteriore prova a questo riguardo non poteva quindi che
4 risolversi in danno dell'imprenditore medesimo, di modo che non si presta a censure la conseguente constatazione della corte territoriale in merito all'assenza di elementi giustificanti e concretamente attendibili per supportare il ricorrere dei presupposti concorrenti previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall..”
Sulla inattendibilità dei bilanci, nella fattispecie in esame, fondatamente la UR ha controdedotto: “ Si tratta peraltro di “bilanci” che, oltre ad essere stati redatti dall'amministratore unico della società debitrice sig. dopo l'apertura della liquidazione CP_3 giudiziale, sono anche incompleti perché privi di nota integrativa;
non approvati dall'assemblea dei soci e comunque non depositati presso il Registro delle Imprese. Ai vizi formali da ultimo richiamati vanno poi aggiunti quelli nel merito. È invero appena il caso di rilevare che i ricavi indicati nei “bilanci” prodotti da parte ricorrente presentano dati non allineati alle fatture emesse rinvenute dal cassetto fiscale, atteso che la somma delle fatture emesse risulta ben maggiore dei ricavi indicati nei “bilanci” depositati dalla reclamante. Più in particolare, a seguito della notifica del reclamo introduttivo del presente giudizio, il curatore ha operato un accesso al cassetto fiscale ed alla fatturazione elettronica della società debitrice riscontrando la emissione di fatture e dunque ricavi per importi superiori a quelli indicati dalla società debitrice nei “bilanci” prodotti, ma anche superiori al limite di € 200.000 fissato dall'art. 2, comma 1, lett. d), ccii. Invero, nei “bilanci” prodotti sono indicati, tra l'altro, ricavi inferiori a € 200.000 per tutti e tre gli ultimi esercizi (2022- 2023-2024) antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2 gennaio 2025) e, in particolare: - Ricavi 2022: € 193.385 - Ricavi 2023: € 172.930 - Ricavi 2024: € 198.919.
Tuttavia, dalla consultazione del portale per la fatturazione elettronica (all.5), risultano fatture emesse nei suddetti anni per i seguenti importi: - Ricavi 2022: € 452.860, oltre IVA;
- Ricavi
2023: € 303.355,00, oltre IVA;
- Ricavi 2024: € 198.435,00, oltre IVA. I dati relativi ai «ricavi» indicati dalla società debitrice nei “bilanci” prodotti nel presente giudizio non possono, pertanto, considerarsi attendibili. Da ciò consegue che parte ricorrente non ha dimostrato i parametri dimensionali per essere qualificata come «impresa minore» e tanto basta per rigettare il reclamo. Ciò posto, solo per mero scrupolo difensivo, va osservato che sulla base dei dati emersi dal cassetto fiscale, negli ultimi tre anni, emerge la prova che la società debitrice è assoggettabile alla liquidazione giudiziale avendo emesso fatture e dunque realizzato ricavi ben maggiori di € 200.000. Ad ulteriore supporto alla inattendibilità dei
“bilanci” prodotti va rilevato altresì che: - a fronte di fatture emesse nel triennio 2022, 2023 e
2024 per complessivi € 1.164.673,00, dal documento relativo all'anno 2024, risultano crediti
5 nei limiti di € 278.809, nonostante dagli estratti conto dei c/c della Società (all.6) non risulti pressoché alcun incasso;
- a fronte di costi iscritti nei prospetti prodotti dal ricorrente (che risultano pari, nel triennio 2022-2023-2024, a complessivi € 572.766, con un debito residui al
31 dicembre 2024 per € 276.982), dagli estratti conto dei c/c della Società (all.6), non risultano in nessun modo pagamenti che giustifichino la differenza (€ 295.784) e, anzi, si rinvengono, per lo più, uscite per spese di carattere personale dell'Amministratore Unico..”
Nulla la società reclamante ha controdedotto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Esse si liquidano come da dispositivo tenendo conto anche del diverso valore delle pretese creditorie.
Ritiene inoltre la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e alla Parte_1 Controparte_4 rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati che liquida come segue: per Pt_2
in € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, da
[...] Controparte_2 distrarsi in favore di LI EL ST;
per la in favore dell'AR ( Pt_3 per ammissione al PSS) in € 5.000,00,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
condanna ex art 96 III co. c.p.c a pagare a ELIDON Controparte_5
BAHAJ e € 3.600,00 e alla Curatela in € 5.000. Controparte_6
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 4.7.2025
IL PRESIDENTE
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2420/2025 posta in deliberazione il giorno 04/07/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MELCHIONNA PAOLO;
E
N. 223 2025 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
(223DEL2025)
Avv. DI IULIO ANTONIO
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv.
E
ELIDON BAHAJ ) C.F._1
Avv. LI DANIELA e MINOTTI LORENZO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
E
Controparte_2 C.F._3
Avv. LI DANIELA e MINOTTI LORENZO
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 268/2025 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne aveva Parte_1 dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Tranne si sono costituiti in giudizio tutti resistenti chiedendo il Controparte_1 rigetto del reclamo.
Il ricorso è infondato.
Con il primo il reclamante deduce l'insussistenza dei requisiti di fallibilità come emergerebbe dai bilanci depositati.
L'assunto è infondato .
Parte reclamante non ha dimostrato la tempestiva applicazione dei bilanci.I bilanci prodotti sono stati approvati tutti tardivamente.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione 30516/2018 che in parte motiva ha precisato quanto segue.
“ Il secondo mezzo lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le risultanze dei bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ritenendoli inattendibili sulla base di rilievi inconsistenti, dato che l'ammontare dei debiti tributari era stato esposto per la stessa somma indicata come dovuta e il credito vantato dalla trovava corrispondenza Per_1 nell'accantonamento prudenziale effettuato per prestazioni di lavoro;
in ogni caso i rilievi mossi rispetto ai bilanci depositati e alle scritture contabili di riscontro erano del tutto irrilevanti, dato che la corte territoriale non aveva sostenuto che dalle osservazioni compiute conseguisse il superamento delle soglie previste dall'art. 1, comma 2, legge fall..
5.1 Il motivo, volto nella sostanza a lamentare la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., non è fondato.
5.2 La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio,
a mezzo di lettera raccomandata (art.
7-bis, del d.l. n. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489/1994), o attraverso adempimenti telematici;
il) l'adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,
I.fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
5.3 Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento l'art. 1, comma 2, legge fall., pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. n. 24721/2015), poiché questa disposizione prevede come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016). Ai fini dell'assolvimento della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale. In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto
3 trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient'affatto limitato dall'avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall'altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all'ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in "qualunque modo risulti" e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore. Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolar re contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari. 5.4
In caso di assolvimento dell'onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell'art. 116 cod. proc. civ. e deve essere valutato
"secondo il prudente apprezzamento" del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili. Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere. Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, che l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (si vedano in questo senso, tra le più recenti,
Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016).
5.5 Nel caso di specie la corte territoriale, con motivazione senz'altro ragionevole e ispirata ai principi sopra illustrati, ha ravvisato l'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice per una pluralità di motivi che il ricorrente ha inteso criticare solo in maniera parziale (trascurando ad esempio il punto in cui è stata rilevata la protratta iscrizione dei debiti tributari in maniera inesatta) o non ha contrastato (rispetto alla constatazione della mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati e della conseguente impossibilità di prestar fede ai bilanci predisposti). Una simile constatazione imponeva all'imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludevano la sua fallibilità. La mancanza di alcuna ulteriore prova a questo riguardo non poteva quindi che
4 risolversi in danno dell'imprenditore medesimo, di modo che non si presta a censure la conseguente constatazione della corte territoriale in merito all'assenza di elementi giustificanti e concretamente attendibili per supportare il ricorrere dei presupposti concorrenti previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall..”
Sulla inattendibilità dei bilanci, nella fattispecie in esame, fondatamente la UR ha controdedotto: “ Si tratta peraltro di “bilanci” che, oltre ad essere stati redatti dall'amministratore unico della società debitrice sig. dopo l'apertura della liquidazione CP_3 giudiziale, sono anche incompleti perché privi di nota integrativa;
non approvati dall'assemblea dei soci e comunque non depositati presso il Registro delle Imprese. Ai vizi formali da ultimo richiamati vanno poi aggiunti quelli nel merito. È invero appena il caso di rilevare che i ricavi indicati nei “bilanci” prodotti da parte ricorrente presentano dati non allineati alle fatture emesse rinvenute dal cassetto fiscale, atteso che la somma delle fatture emesse risulta ben maggiore dei ricavi indicati nei “bilanci” depositati dalla reclamante. Più in particolare, a seguito della notifica del reclamo introduttivo del presente giudizio, il curatore ha operato un accesso al cassetto fiscale ed alla fatturazione elettronica della società debitrice riscontrando la emissione di fatture e dunque ricavi per importi superiori a quelli indicati dalla società debitrice nei “bilanci” prodotti, ma anche superiori al limite di € 200.000 fissato dall'art. 2, comma 1, lett. d), ccii. Invero, nei “bilanci” prodotti sono indicati, tra l'altro, ricavi inferiori a € 200.000 per tutti e tre gli ultimi esercizi (2022- 2023-2024) antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2 gennaio 2025) e, in particolare: - Ricavi 2022: € 193.385 - Ricavi 2023: € 172.930 - Ricavi 2024: € 198.919.
Tuttavia, dalla consultazione del portale per la fatturazione elettronica (all.5), risultano fatture emesse nei suddetti anni per i seguenti importi: - Ricavi 2022: € 452.860, oltre IVA;
- Ricavi
2023: € 303.355,00, oltre IVA;
- Ricavi 2024: € 198.435,00, oltre IVA. I dati relativi ai «ricavi» indicati dalla società debitrice nei “bilanci” prodotti nel presente giudizio non possono, pertanto, considerarsi attendibili. Da ciò consegue che parte ricorrente non ha dimostrato i parametri dimensionali per essere qualificata come «impresa minore» e tanto basta per rigettare il reclamo. Ciò posto, solo per mero scrupolo difensivo, va osservato che sulla base dei dati emersi dal cassetto fiscale, negli ultimi tre anni, emerge la prova che la società debitrice è assoggettabile alla liquidazione giudiziale avendo emesso fatture e dunque realizzato ricavi ben maggiori di € 200.000. Ad ulteriore supporto alla inattendibilità dei
“bilanci” prodotti va rilevato altresì che: - a fronte di fatture emesse nel triennio 2022, 2023 e
2024 per complessivi € 1.164.673,00, dal documento relativo all'anno 2024, risultano crediti
5 nei limiti di € 278.809, nonostante dagli estratti conto dei c/c della Società (all.6) non risulti pressoché alcun incasso;
- a fronte di costi iscritti nei prospetti prodotti dal ricorrente (che risultano pari, nel triennio 2022-2023-2024, a complessivi € 572.766, con un debito residui al
31 dicembre 2024 per € 276.982), dagli estratti conto dei c/c della Società (all.6), non risultano in nessun modo pagamenti che giustifichino la differenza (€ 295.784) e, anzi, si rinvengono, per lo più, uscite per spese di carattere personale dell'Amministratore Unico..”
Nulla la società reclamante ha controdedotto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Esse si liquidano come da dispositivo tenendo conto anche del diverso valore delle pretese creditorie.
Ritiene inoltre la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e alla Parte_1 Controparte_4 rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati che liquida come segue: per Pt_2
in € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, da
[...] Controparte_2 distrarsi in favore di LI EL ST;
per la in favore dell'AR ( Pt_3 per ammissione al PSS) in € 5.000,00,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
condanna ex art 96 III co. c.p.c a pagare a ELIDON Controparte_5
BAHAJ e € 3.600,00 e alla Curatela in € 5.000. Controparte_6
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 4.7.2025
IL PRESIDENTE
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