Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 4 della Legge 19 agosto 2003, n. 244
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3 settembre 2003
3 settembre 2003