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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 700721 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012 vertente
TRA
, e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 Parte_3
mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Picazio e Luigi Ricciardelli, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio del secondo in Caserta al Corso Trieste n. 146;
ATTORI
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo CP_1 Controparte_2
Bellocchio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta alla via San Nicola, Parco
Rosa;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo Bellocchio, Controparte_3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via San Nicola, Parco Rosa;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno citato in giudizio e , deducendo:
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- di essere comproprietari di varie quote immobiliari del fabbricato sito in Casagiove alla via
Santa Croce n. 65, con i proporzionali diritti sulle parti comuni, in forza di successione legittima del padre , a seguito della quale hanno proceduto alla divisione Persona_1
delle sole quote immobiliari ubicate al piano terra con atto per Notaio del Persona_2
13.10.2007;
- che proprietari delle restanti quote del fabbricato in questione sono , Controparte_3 [...]
ed i coniugi e;
Per_3 CP_1 Controparte_2
- che i coniugi e e sono proprietari CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente dei due appartamenti siti al secondo piano dell'edificio, nonché dei sovrastanti sottotetti, mentre il terrazzo ed il tetto di copertura dell'edificio hanno natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
- che i coniugi e hanno arbitrariamente praticato al pianterreno CP_1 Controparte_2
l'apertura sul muro perimetrale di un ulteriore varco, abbattendo parte del muro portante, costituendo una arbitraria servitù ed inibendo il pari diritto di uso e godimento del cortile comune degli altri condomini, hanno altresì provveduto a collocare al culmine della scala a chiocciola condominiale un portoncino con chiusura che impedisce agli attori l'accesso al terrazzo di copertura, al tetto e all'antenna televisiva di loro proprietà ivi posta, hanno, inoltre, abbassato il torrino della scala a chiocciola per permettere la parziale copertura del terrazzo, hanno, infine, provveduto a coprire gran parte del terrazzo al secondo piano allungando la falda del tetto con un conseguente incremento di cubatura del CP_4
loro immobile;
- che ha ampliato verso l'interno del cortile condominiale il suo Controparte_3
appartamento, modificando la sezione ed il prospetto del fabbricato originario, ed ha allargato gli accessi pedonali ai vani terranei di sua pertinenza che affacciano sul cortile comune, rendendoli carrabili, in modo che le porte dei detti vani che prima si aprivano verso l'interno ora si aprono verso l'esterno;
- che tutti i convenuti hanno, tra il 2006 ed il 2007, provveduto a praticare un innalzamento del colmo della copertura, per ampliare la metratura e la cubatura del loro immobile, e a abbassare le piattabande dei balconi lato strada;
2 - che è proprietaria di un immobile che ha la sua apertura nel cortile comune Parte_3
del quale non può godere, in quanto i coniugi e lasciano veicoli CP_1 Controparte_2 in sosta davanti all'accesso di tale vano;
- che, infine, nell'estate dell'anno 2007 gli attori hanno subito il danneggiamento dei sottotetti dei loro vani siti al primo piano a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello del secondo piano dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di condannare i convenuti e CP_1 CP_2
a chiudere l'apertura realizzata nel cortile comune e ad eliminare la servitù realizzata a
[...] vantaggio dell'adiacente fabbricato, di eliminare la porta di accesso al tetto e di chiusura della scala di ripristinare il torrino della scala e l'antenna rimossa, di liberare l'accesso CP_4 all'immobile al piano terra di e di rimuovere tutti i manufatti che hanno Parte_3 determinato gli ampliamenti illegittimi, di risarcire i danni per infiltrazioni causate all'appartamento al primo piano degli attori e al mobilio e ai suppellettili ivi siti, di condannare tutti i convenuti a rimettere il tetto alla quota originaria e ad eliminare gli abusi conseguenti all'innalzamento del colmo, di condannare la NU a ripristinare la sezione ed il prospetto del Controparte_3
fabbricato eliminando gli abusi e di ridurre i varchi carrabili arbitrariamente realizzati al pianterreno a ingressi pedonali, ripristinando l'originaria apertura verso l'interno, nonché di condannare tutti i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
50.000,00, il tutto con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di tre testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 2.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, le domande proposte sono solo in parte fondate e vanno, pertanto, solo in parte accolte, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre precisare che nelle controversie tra privati, quale quella in oggetto, non rileva in sé la legittimità amministrativa ed urbanistica delle opere eseguite ma unicamente se ne è derivata una la lesione di diritti privati.
3 Pertanto, nel caso di specie, occorre verificare se le opere indicate nell'atto di citazione abbiano o meno realizzato una lesione alla proprietà esclusiva degli attori o al godimento delle cose comuni, a prescindere dalla loro legittimità amministrativa.
Ciò premesso e partendo dalla lamentata apposizione da parte dei convenuti e CP_1 CP_2
al culmine della scala a chiocciola condominiale di un portoncino con chiusura che
[...] impedisce agli attori l'accesso al terrazzo di copertura, al tetto e all'antenna televisiva di loro proprietà ivi posta, va osservato quanto segue.
In primo luogo, dalle indagini espletate dal consulente è emerso che il bene in questione non costituisce un terrazzo ma un lastrico solare e che lo stesso è raggiungibile solo attraverso una scala a chiocciola che si imbocca attraversando una porticina sita sul pianerottolo del secondo piano, a destra dell'ingresso dell'unità abitativa dei coniugi con la precisazione che l'area di sbarco al CP_1
lastrico è dotata di un altro infisso in ferro.
I convenuti coniugi non hanno contestato di aver chiuso l'accesso al lastrico solare ma hanno CP_1
contestato la condominialità dello stesso eccependo che è di loro proprietà esclusiva.
Ebbene, in merito alla proprietà del lastrico solare in questione va rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti e dalla consulenza espletata, l'intero fabbricato ove sono site le proprietà delle parti in causa apparteneva a fu Nicola, deceduto ab intestato il Parte_2
20.3.1930, al quale sono succeduti i figli , e , che con atto di Persona_1 Pt_2 Parte_1
divisione per Notaio del 23.9.1949 si sono divisi il detto fabbricato. Persona_4
Con l'atto di divisione in questione a (19.3.1921) è stata assegnata la prima Parte_2
quota, comprendente l'intero secondo piano del fabbricato, alcuni vani terranei e la giusta metà del giardino, ivi compresa la proprietà esclusiva delle soffitte e del terrazzo di copertura dello scalone, restando in condominio i tetti e la loro struttura di sostegno.
Tale atto di divisione costituisce, quindi, un titolo contrario alla presunzione di condominialità del lastrico solare di cui all'art. 1117 c.c., ciò a prescindere dalla circostanza che il detto lastrico non può ritenersi di proprietà esclusiva dei convenuti e , in quanto negli atti CP_1 Controparte_2 successivi all'atto di divisone richiamato, aventi ad oggetto il trasferimento della quota attribuita a
, alcun riferimento viene fatto al lastrico solare, che in quanto avente una natura Parte_2
e funzionalità autonoma rispetto al secondo piano del fabbricato non può ritenersi essere stato trasferito automaticamente come pertinenza del secondo piano.
4 Tuttavia, nell'atto di divisione detto si legge che restano in comunione i tetti e le relative strutture di sostegno, con la conseguenza che gli attori hanno certamente il diritto di accedere al tetto, diritto che viene precluso dall'apposizione da parte dei convenuti e di una CP_1 Controparte_2
porta di accesso che chiude la scala che conduce allo stesso.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, i convenuti vanno condannati ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che conduce allo stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative.
Relativamente al danno lamentato dagli attori per la limitazione all'accesso al tetto e, quindi, all'antenna televisiva ivi sita, va rilevato che dalla prova testimoniale espletata risulta che l'antenna televisiva non era posta sul tetto ma sul terrazzo, che, come detto, non ha natura condominiale.
In ogni caso alcuna prova hanno fornito gli attori per la quantificazione del danno subito per aver dovuto installare in altro luogo l'antenna.
Gli attori hanno lamentato, inoltre, che i convenuti e hanno realizzato CP_1 Controparte_2
una seconda apertura al box auto di loro proprietà.
Come verificato dal CTU, con argomentazioni assolutamente condivisibili, tale secondo accesso è privo di incidenza significativa sia sotto il profilo di un aggravio di servitù sul cortile, sia dal punto di vista statico, essendo mutato in modo trascurabile l'assetto complessivo dell'organismo murario.
In particolare, il CTU ha precisato che l'invasione sul cortile di tale nuova apertura è minima ed occasionale, perché viene a determinarsi solo quando l'infisso è aperto e poiché gli infissi del box auto in questione si dispiegano sotto i passetti di loggia, come anche un altro infisso preesistente di un vano di proprietà degli attori.
Gli attori hanno, poi, lamentato che i coniugi e hanno abbassato il CP_1 Controparte_2
torrino della scala a chiocciola per permettere la parziale copertura del terrazzo.
Sul punto, il CTU nominato ha dichiarato che non è stato possibile determinare se vi sia stato un abbassamento della quota di detto torrino non essendo noto lo status quo ante del manufatto.
Gli attori hanno, ancora, lamentato che i coniugi e hanno realizzato una CP_1 Controparte_2
copertura al terrazzo a livello del loro appartamento, con conseguente incremento di cubatura del loro immobile.
5 Premesso che, come già precisato, ogni opera eseguita dai convenuti va valutata nella presente controversia non nella sua legittimità amministrativa ed urbanistica in sé ma solo ove abbia determinato un danno agli attori, nel godimento dei beni comuni e delle loro proprietà esclusive, va rilevato che sul punto il CTU ha accertato, con argomentazioni condivisibili, che la copertura del terrazzo a livello non ha comportato alcun aumento di cubatura, essendo il terrazzo aperto per tre lati.
Inoltre, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU ha precisato che la copertura del terrazzo a livello da parte dei convenuti e non costituisce una CP_1 Controparte_2
sopraelevazione ma consta di una semplice copertura in legno sostenuta da pilastrini pure in legno, di peso trascurabile, che non ha praticamente alcuna incidenza sul peso totale del fabbricato e quindi non incrementa in alcun modo le forze orizzontali relative ad eventuali spinte sismiche.
Quanto alla NU , gli attori hanno lamentato che la stessa ha ampliato verso Controparte_3
l'interno del cortile condominiale il suo appartamento, modificando la sezione ed il prospetto del fabbricato originario, ed ha allargato gli accessi pedonali ai vani terranei di sua pertinenza che affacciano sul cortile comune, rendendoli carrabili, in modo che le porte dei detti vani che prima si aprivano verso l'interno ora si aprono verso l'esterno.
Con riguardo al primo aspetto, il CTU ha accertato che l'ampliamento verso l'interno del cortile condominiale dell'appartamento di era già presente nei grafici della Concessione Controparte_3
Edilizia n. 27/85, antecedente all'acquisto dell'appartamento da parte di , anche se, Controparte_3 erroneamente, sulla planimetria catastale dell'appartamento elaborata in data 18.3.2008 la parete dell'ingresso viene riportata in posizione arretrata.
Con riguardo al secondo aspetto valgono le stesse considerazioni espresse per l'apertura di un secondo accesso al box di proprietà dei coniugi nel senso che il CTU ha accertato che CP_1
l'invasione sul cortile data dall'apertura verso l'esterno degli infissi realizza una invasione minima e occasionale del cortile non limitandone, quindi, in modo apprezzabile l'utilizzo.
La circostanza, poi, dell'ampliamento degli accessi dei vani di tali da renderli Controparte_3
carrabili non risulta dimostrata.
Gli attori hanno, infine, lamentato che tutti i convenuti hanno innalzato il colmo della copertura e abbassato le piattabande dei balconi lato strada.
6 Sul punto, il CTU ha accertato che dai rilievi metrici effettuati con la collaborazione dei tecnici di parte e dal confronto dei risultati con i grafici di progetto di cui all'originaria autorizzazione edilizia n. 35/84 ed alla Concessione Edilizia n. 27/85, non si è rilevata alcuna variazione delle quote di colmo e di gronda della copertura.
Gli attori hanno, ancora, lamentato che nell'estate dell'anno 2007 hanno subito il danneggiamento dei sottotetti dei loro vani siti al primo piano a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello del secondo piano dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Su tale punto, il CTU ha accertato la presenza di macchie di umido ai soffitti, in particolar modo al vano cucina al primo piano della proprietà degli attori sottostante il terrazzo dei coniugi CP_1
e , precisando, tuttavia, che queste macchie riguardano pregresse infiltrazioni e sono Controparte_2
perfettamente asciutte e concludendo che allo stato non risulta alcun fenomeno infiltrativo in atto.
Il CTU ha ipotizzato che le infiltrazioni sono dipese dal terrazzo dei coniugi il quale risulta CP_1
allo stato adeguatamente impermeabilizzato e pavimentato, ma ha precisato di non poter stabilire con assoluta certezza l'epoca dei fenomeni infiltrativi e cioè se gli stessi si sono verificati prima o dopo l'acquisto dell'appartamento in questione da parte degli stessi, precisando che con ogni probabilità le lamentate infiltrazioni risalgono già all'autunno - inverno del 2005, per poi accentuarsi nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Ha, inoltre, dichiarato che le dette infiltrazioni non sono comunque attribuibili alla tubazione aperta all'estremità, che avrebbe addotto acqua sul parapetto del terrazzo e lungo la parete sottostante, in quanto le acque meteoriche non avrebbero mai potuto percorrere l'intera tubazione orizzontale, essendo costrette ad essere convogliate nella discesa pluviale a monte della sezione finale aperta.
Non risulta, pertanto, in assenza anche di una prova orale sul punto, dimostrato che le infiltrazioni verificatesi nella proprietà degli attori, certamente dipendenti dal terrazzo a livello dei coniugi siano da attribuire a loro responsabilità e cioè siano dipendenti dai lavori che gli stessi hanno CP_1
effettuato sul terrazzo in questione.
Infine, gli attori hanno lamentato che i coniugi e lasciano veicoli in CP_1 Controparte_2 sosta davanti all'accesso del vano di proprietà di che ha la sua apertura nel cortile Parte_3
comune, ma tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
In conclusione, dagli accertamenti effettuati è emerso che tutte le opere eseguite dai convenuti sono state realizzate su loro proprietà esclusive e alcun danno o limitazione di godimento hanno
7 comportato per gli attori rispetto ai beni in comune o ai beni di loro proprietà esclusiva, salvo la chiusura della scala a chiocciola di accesso al lastrico solare e al tetto, che, per quanto detto, non è di proprietà esclusiva dei convenuti coniugi CP_1
Per tutto quanto detto, la domanda degli attori va accolta limitatamente alla condanna dei convenuti e ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che CP_1 Controparte_2
conduce allo stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative, risultando per il resto infondata.
Nel rapporto tra gli attori e i coniugi e le spese di lite, in considerazione CP_1 Controparte_2
della soccombenza parziale dei secondi e della motivazione della decisione con riguardo alla proprietà del lastrico solare, vengono interamente compensate.
Nel rapporto tra gli attori e vengono, invece, in applicazione del principio della Controparte_3
soccombenza, poste a carico dei primi. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
Le spese della CTU, in considerazione delle risultanze della stessa, vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna i convenuti e CP_1
ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che conduce allo Controparte_2
stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative;
b) rigetta le altre domande proposte;
c) compensa le spese di lite nel rapporto tra gli attori e i convenuti e CP_1 CP_2
;
[...]
d) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_3 in € 3.600,00, con attribuzione in favore dell'avv. Osvaldo Bellocchio dichiaratosene anticipatario;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
f) ordina al Conservatore competente la cancellazione della trascrizione delle domande proposte.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 5.3.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 700721 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012 vertente
TRA
, e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 Parte_3
mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Picazio e Luigi Ricciardelli, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio del secondo in Caserta al Corso Trieste n. 146;
ATTORI
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo CP_1 Controparte_2
Bellocchio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta alla via San Nicola, Parco
Rosa;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Osvaldo Bellocchio, Controparte_3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via San Nicola, Parco Rosa;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno citato in giudizio e , deducendo:
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- di essere comproprietari di varie quote immobiliari del fabbricato sito in Casagiove alla via
Santa Croce n. 65, con i proporzionali diritti sulle parti comuni, in forza di successione legittima del padre , a seguito della quale hanno proceduto alla divisione Persona_1
delle sole quote immobiliari ubicate al piano terra con atto per Notaio del Persona_2
13.10.2007;
- che proprietari delle restanti quote del fabbricato in questione sono , Controparte_3 [...]
ed i coniugi e;
Per_3 CP_1 Controparte_2
- che i coniugi e e sono proprietari CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente dei due appartamenti siti al secondo piano dell'edificio, nonché dei sovrastanti sottotetti, mentre il terrazzo ed il tetto di copertura dell'edificio hanno natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
- che i coniugi e hanno arbitrariamente praticato al pianterreno CP_1 Controparte_2
l'apertura sul muro perimetrale di un ulteriore varco, abbattendo parte del muro portante, costituendo una arbitraria servitù ed inibendo il pari diritto di uso e godimento del cortile comune degli altri condomini, hanno altresì provveduto a collocare al culmine della scala a chiocciola condominiale un portoncino con chiusura che impedisce agli attori l'accesso al terrazzo di copertura, al tetto e all'antenna televisiva di loro proprietà ivi posta, hanno, inoltre, abbassato il torrino della scala a chiocciola per permettere la parziale copertura del terrazzo, hanno, infine, provveduto a coprire gran parte del terrazzo al secondo piano allungando la falda del tetto con un conseguente incremento di cubatura del CP_4
loro immobile;
- che ha ampliato verso l'interno del cortile condominiale il suo Controparte_3
appartamento, modificando la sezione ed il prospetto del fabbricato originario, ed ha allargato gli accessi pedonali ai vani terranei di sua pertinenza che affacciano sul cortile comune, rendendoli carrabili, in modo che le porte dei detti vani che prima si aprivano verso l'interno ora si aprono verso l'esterno;
- che tutti i convenuti hanno, tra il 2006 ed il 2007, provveduto a praticare un innalzamento del colmo della copertura, per ampliare la metratura e la cubatura del loro immobile, e a abbassare le piattabande dei balconi lato strada;
2 - che è proprietaria di un immobile che ha la sua apertura nel cortile comune Parte_3
del quale non può godere, in quanto i coniugi e lasciano veicoli CP_1 Controparte_2 in sosta davanti all'accesso di tale vano;
- che, infine, nell'estate dell'anno 2007 gli attori hanno subito il danneggiamento dei sottotetti dei loro vani siti al primo piano a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello del secondo piano dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di condannare i convenuti e CP_1 CP_2
a chiudere l'apertura realizzata nel cortile comune e ad eliminare la servitù realizzata a
[...] vantaggio dell'adiacente fabbricato, di eliminare la porta di accesso al tetto e di chiusura della scala di ripristinare il torrino della scala e l'antenna rimossa, di liberare l'accesso CP_4 all'immobile al piano terra di e di rimuovere tutti i manufatti che hanno Parte_3 determinato gli ampliamenti illegittimi, di risarcire i danni per infiltrazioni causate all'appartamento al primo piano degli attori e al mobilio e ai suppellettili ivi siti, di condannare tutti i convenuti a rimettere il tetto alla quota originaria e ad eliminare gli abusi conseguenti all'innalzamento del colmo, di condannare la NU a ripristinare la sezione ed il prospetto del Controparte_3
fabbricato eliminando gli abusi e di ridurre i varchi carrabili arbitrariamente realizzati al pianterreno a ingressi pedonali, ripristinando l'originaria apertura verso l'interno, nonché di condannare tutti i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
50.000,00, il tutto con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di tre testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 2.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, le domande proposte sono solo in parte fondate e vanno, pertanto, solo in parte accolte, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre precisare che nelle controversie tra privati, quale quella in oggetto, non rileva in sé la legittimità amministrativa ed urbanistica delle opere eseguite ma unicamente se ne è derivata una la lesione di diritti privati.
3 Pertanto, nel caso di specie, occorre verificare se le opere indicate nell'atto di citazione abbiano o meno realizzato una lesione alla proprietà esclusiva degli attori o al godimento delle cose comuni, a prescindere dalla loro legittimità amministrativa.
Ciò premesso e partendo dalla lamentata apposizione da parte dei convenuti e CP_1 CP_2
al culmine della scala a chiocciola condominiale di un portoncino con chiusura che
[...] impedisce agli attori l'accesso al terrazzo di copertura, al tetto e all'antenna televisiva di loro proprietà ivi posta, va osservato quanto segue.
In primo luogo, dalle indagini espletate dal consulente è emerso che il bene in questione non costituisce un terrazzo ma un lastrico solare e che lo stesso è raggiungibile solo attraverso una scala a chiocciola che si imbocca attraversando una porticina sita sul pianerottolo del secondo piano, a destra dell'ingresso dell'unità abitativa dei coniugi con la precisazione che l'area di sbarco al CP_1
lastrico è dotata di un altro infisso in ferro.
I convenuti coniugi non hanno contestato di aver chiuso l'accesso al lastrico solare ma hanno CP_1
contestato la condominialità dello stesso eccependo che è di loro proprietà esclusiva.
Ebbene, in merito alla proprietà del lastrico solare in questione va rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti e dalla consulenza espletata, l'intero fabbricato ove sono site le proprietà delle parti in causa apparteneva a fu Nicola, deceduto ab intestato il Parte_2
20.3.1930, al quale sono succeduti i figli , e , che con atto di Persona_1 Pt_2 Parte_1
divisione per Notaio del 23.9.1949 si sono divisi il detto fabbricato. Persona_4
Con l'atto di divisione in questione a (19.3.1921) è stata assegnata la prima Parte_2
quota, comprendente l'intero secondo piano del fabbricato, alcuni vani terranei e la giusta metà del giardino, ivi compresa la proprietà esclusiva delle soffitte e del terrazzo di copertura dello scalone, restando in condominio i tetti e la loro struttura di sostegno.
Tale atto di divisione costituisce, quindi, un titolo contrario alla presunzione di condominialità del lastrico solare di cui all'art. 1117 c.c., ciò a prescindere dalla circostanza che il detto lastrico non può ritenersi di proprietà esclusiva dei convenuti e , in quanto negli atti CP_1 Controparte_2 successivi all'atto di divisone richiamato, aventi ad oggetto il trasferimento della quota attribuita a
, alcun riferimento viene fatto al lastrico solare, che in quanto avente una natura Parte_2
e funzionalità autonoma rispetto al secondo piano del fabbricato non può ritenersi essere stato trasferito automaticamente come pertinenza del secondo piano.
4 Tuttavia, nell'atto di divisione detto si legge che restano in comunione i tetti e le relative strutture di sostegno, con la conseguenza che gli attori hanno certamente il diritto di accedere al tetto, diritto che viene precluso dall'apposizione da parte dei convenuti e di una CP_1 Controparte_2
porta di accesso che chiude la scala che conduce allo stesso.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, i convenuti vanno condannati ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che conduce allo stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative.
Relativamente al danno lamentato dagli attori per la limitazione all'accesso al tetto e, quindi, all'antenna televisiva ivi sita, va rilevato che dalla prova testimoniale espletata risulta che l'antenna televisiva non era posta sul tetto ma sul terrazzo, che, come detto, non ha natura condominiale.
In ogni caso alcuna prova hanno fornito gli attori per la quantificazione del danno subito per aver dovuto installare in altro luogo l'antenna.
Gli attori hanno lamentato, inoltre, che i convenuti e hanno realizzato CP_1 Controparte_2
una seconda apertura al box auto di loro proprietà.
Come verificato dal CTU, con argomentazioni assolutamente condivisibili, tale secondo accesso è privo di incidenza significativa sia sotto il profilo di un aggravio di servitù sul cortile, sia dal punto di vista statico, essendo mutato in modo trascurabile l'assetto complessivo dell'organismo murario.
In particolare, il CTU ha precisato che l'invasione sul cortile di tale nuova apertura è minima ed occasionale, perché viene a determinarsi solo quando l'infisso è aperto e poiché gli infissi del box auto in questione si dispiegano sotto i passetti di loggia, come anche un altro infisso preesistente di un vano di proprietà degli attori.
Gli attori hanno, poi, lamentato che i coniugi e hanno abbassato il CP_1 Controparte_2
torrino della scala a chiocciola per permettere la parziale copertura del terrazzo.
Sul punto, il CTU nominato ha dichiarato che non è stato possibile determinare se vi sia stato un abbassamento della quota di detto torrino non essendo noto lo status quo ante del manufatto.
Gli attori hanno, ancora, lamentato che i coniugi e hanno realizzato una CP_1 Controparte_2
copertura al terrazzo a livello del loro appartamento, con conseguente incremento di cubatura del loro immobile.
5 Premesso che, come già precisato, ogni opera eseguita dai convenuti va valutata nella presente controversia non nella sua legittimità amministrativa ed urbanistica in sé ma solo ove abbia determinato un danno agli attori, nel godimento dei beni comuni e delle loro proprietà esclusive, va rilevato che sul punto il CTU ha accertato, con argomentazioni condivisibili, che la copertura del terrazzo a livello non ha comportato alcun aumento di cubatura, essendo il terrazzo aperto per tre lati.
Inoltre, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU ha precisato che la copertura del terrazzo a livello da parte dei convenuti e non costituisce una CP_1 Controparte_2
sopraelevazione ma consta di una semplice copertura in legno sostenuta da pilastrini pure in legno, di peso trascurabile, che non ha praticamente alcuna incidenza sul peso totale del fabbricato e quindi non incrementa in alcun modo le forze orizzontali relative ad eventuali spinte sismiche.
Quanto alla NU , gli attori hanno lamentato che la stessa ha ampliato verso Controparte_3
l'interno del cortile condominiale il suo appartamento, modificando la sezione ed il prospetto del fabbricato originario, ed ha allargato gli accessi pedonali ai vani terranei di sua pertinenza che affacciano sul cortile comune, rendendoli carrabili, in modo che le porte dei detti vani che prima si aprivano verso l'interno ora si aprono verso l'esterno.
Con riguardo al primo aspetto, il CTU ha accertato che l'ampliamento verso l'interno del cortile condominiale dell'appartamento di era già presente nei grafici della Concessione Controparte_3
Edilizia n. 27/85, antecedente all'acquisto dell'appartamento da parte di , anche se, Controparte_3 erroneamente, sulla planimetria catastale dell'appartamento elaborata in data 18.3.2008 la parete dell'ingresso viene riportata in posizione arretrata.
Con riguardo al secondo aspetto valgono le stesse considerazioni espresse per l'apertura di un secondo accesso al box di proprietà dei coniugi nel senso che il CTU ha accertato che CP_1
l'invasione sul cortile data dall'apertura verso l'esterno degli infissi realizza una invasione minima e occasionale del cortile non limitandone, quindi, in modo apprezzabile l'utilizzo.
La circostanza, poi, dell'ampliamento degli accessi dei vani di tali da renderli Controparte_3
carrabili non risulta dimostrata.
Gli attori hanno, infine, lamentato che tutti i convenuti hanno innalzato il colmo della copertura e abbassato le piattabande dei balconi lato strada.
6 Sul punto, il CTU ha accertato che dai rilievi metrici effettuati con la collaborazione dei tecnici di parte e dal confronto dei risultati con i grafici di progetto di cui all'originaria autorizzazione edilizia n. 35/84 ed alla Concessione Edilizia n. 27/85, non si è rilevata alcuna variazione delle quote di colmo e di gronda della copertura.
Gli attori hanno, ancora, lamentato che nell'estate dell'anno 2007 hanno subito il danneggiamento dei sottotetti dei loro vani siti al primo piano a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello del secondo piano dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Su tale punto, il CTU ha accertato la presenza di macchie di umido ai soffitti, in particolar modo al vano cucina al primo piano della proprietà degli attori sottostante il terrazzo dei coniugi CP_1
e , precisando, tuttavia, che queste macchie riguardano pregresse infiltrazioni e sono Controparte_2
perfettamente asciutte e concludendo che allo stato non risulta alcun fenomeno infiltrativo in atto.
Il CTU ha ipotizzato che le infiltrazioni sono dipese dal terrazzo dei coniugi il quale risulta CP_1
allo stato adeguatamente impermeabilizzato e pavimentato, ma ha precisato di non poter stabilire con assoluta certezza l'epoca dei fenomeni infiltrativi e cioè se gli stessi si sono verificati prima o dopo l'acquisto dell'appartamento in questione da parte degli stessi, precisando che con ogni probabilità le lamentate infiltrazioni risalgono già all'autunno - inverno del 2005, per poi accentuarsi nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Ha, inoltre, dichiarato che le dette infiltrazioni non sono comunque attribuibili alla tubazione aperta all'estremità, che avrebbe addotto acqua sul parapetto del terrazzo e lungo la parete sottostante, in quanto le acque meteoriche non avrebbero mai potuto percorrere l'intera tubazione orizzontale, essendo costrette ad essere convogliate nella discesa pluviale a monte della sezione finale aperta.
Non risulta, pertanto, in assenza anche di una prova orale sul punto, dimostrato che le infiltrazioni verificatesi nella proprietà degli attori, certamente dipendenti dal terrazzo a livello dei coniugi siano da attribuire a loro responsabilità e cioè siano dipendenti dai lavori che gli stessi hanno CP_1
effettuato sul terrazzo in questione.
Infine, gli attori hanno lamentato che i coniugi e lasciano veicoli in CP_1 Controparte_2 sosta davanti all'accesso del vano di proprietà di che ha la sua apertura nel cortile Parte_3
comune, ma tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
In conclusione, dagli accertamenti effettuati è emerso che tutte le opere eseguite dai convenuti sono state realizzate su loro proprietà esclusive e alcun danno o limitazione di godimento hanno
7 comportato per gli attori rispetto ai beni in comune o ai beni di loro proprietà esclusiva, salvo la chiusura della scala a chiocciola di accesso al lastrico solare e al tetto, che, per quanto detto, non è di proprietà esclusiva dei convenuti coniugi CP_1
Per tutto quanto detto, la domanda degli attori va accolta limitatamente alla condanna dei convenuti e ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che CP_1 Controparte_2
conduce allo stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative, risultando per il resto infondata.
Nel rapporto tra gli attori e i coniugi e le spese di lite, in considerazione CP_1 Controparte_2
della soccombenza parziale dei secondi e della motivazione della decisione con riguardo alla proprietà del lastrico solare, vengono interamente compensate.
Nel rapporto tra gli attori e vengono, invece, in applicazione del principio della Controparte_3
soccombenza, poste a carico dei primi. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
Le spese della CTU, in considerazione delle risultanze della stessa, vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna i convenuti e CP_1
ad eliminare la porta di accesso al tetto che chiude la scala che conduce allo Controparte_2
stesso e la porta in ferro posta alla sommità della detta scala o, in alternativa, a consegnare agli attori le relative chiavi, in modo da consentire agli stessi di accedere al tetto e alle strutture di sostengo relative;
b) rigetta le altre domande proposte;
c) compensa le spese di lite nel rapporto tra gli attori e i convenuti e CP_1 CP_2
;
[...]
d) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_3 in € 3.600,00, con attribuzione in favore dell'avv. Osvaldo Bellocchio dichiaratosene anticipatario;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
f) ordina al Conservatore competente la cancellazione della trascrizione delle domande proposte.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 5.3.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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