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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1934/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lo Parte_1
Prete appellante
e
già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Michele Fina appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 990/21 resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari in data 24/09/2021, non notificata, rigettare integralmente
l'originaria domanda avanzata dalla perché infondata in fatto ed in Controparte_2
diritto, e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
Per l'appellata: “in via preliminare, ritenere che l'impugnazione dell' non abbia “una Parte_1 ragionevole probabilità di essere accolta” e quindi dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' ai sensi degli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., Parte_1
come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 per tutte le motivazioni suesposte;
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché non sussistenti i requisiti di gravità e fondatezza, sia sotto il profilo del periculum in mora che sotto il profilo del fumus boni iuris. Nel merito, ma solo se per assurdo dovesse essere rigettata le richieste fatte in via preliminare, per tutto quanto suesposto e per tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto, eccepito ed emerso nel corso del giudizio di primo grado, rigettare l'atto di appello proposto dall' Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 990/2021 del
23/09/21 a firma del Giudice del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Carmela Della Mura;
condannare l' al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con Parte_1 attribuzione ai sottoscritti avvocati, in quanto anticipatari”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, l' Controparte_2 [...]
premettendo: di essere affidataria, in virtù di contratto di Servizi del 05.08.10, stipulato con la Pt_1 società “Consortile ASR/20 S.c. a r.l., dell'esecuzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare del tratto compreso tra il Km 173+900 e il Km 185+000 della;
Parte_2
che, in data 10.02.12, nelle ore in cui aveva nevicato, tra lo svincolo di Campotenese e quello di
AN BR (dal Km 173+900 al Km 185+000), i veicoli spazzaneve di proprietà della convenuta, nel transitare lungo il predetto tratto stradale causavano danni alla segnaletica ivi presente, violando, altresì, gli artt.140 e 15 del C.d.S.; che, pertanto, era stata costretta a ripristinare, tempestivamente, la segnaletica stradale danneggiata, sostenendo spese per materiali e manodopera, per un ammontare complessivo di €. 14.847,81; che la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi alla negligenza dell' Chiedeva, pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei Parte_1
danni subiti. rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale, prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 990/21, pubblicata il 24.09.21, il Tribunale di Castrovillari accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_2 somma di €. 10.583,07, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi che di Parte_1
seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la (già che preliminarmente CP_1 Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata. In sede di note di trattazione, l' rinunciava alla richiesta di sospensione dell'efficacia Pt_1
esecutiva della sentenza di primo grado per carenza di interesse, avendo provveduto - a seguito di notifica di atto di precetto da parte della - al pagamento delle somme di cui alla predetta CP_1
sentenza.
Con ordinanza del 27.04.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 19.09.23.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla CP_1
non è fondata.
[...]
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16.11.17, hanno, infatti, statuito che: “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ebbene, ritiene la Corte che l'appellante abbia elencato con precisione e dettagliatamente i motivi di doglianza, cui ha affidato il gravame, avendo proceduto alla ricostruzione dei fatti ed indicato i vari profili di erroneità della pronuncia, ai fini di una diversa decisione della controversia.
3.- Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4),
c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. rilevandone la nullità per radicale mancanza di motivazione. La pronuncia, infatti, sarebbe affetta da carenza di motivazione, in quanto non consentirebbe un controllo, sotto il duplice profilo, logico e giuridico, del ragionamento che ha condotto il Tribunale all'accoglimento della domanda proposta.
Il giudice di prime cure, infatti, si limita ad affermare che “… per quel che riguarda la dinamica del sinistro, i testi escussi hanno confermato quanto dedotto da parte attrice, secondo cui nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate i veicoli di proprietà dell' in transito Pt_1 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, hanno danneggiato la segnaletica apposta sulla sede stradale della società attrice …”.
Tale assunto sarebbe contrario ai dettami di cui all'art. 132, n. 4) del c.p.c., in virtù del quale la sentenza, ai fini della sua validità deve contenere “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione” e di quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. in virtù del quale “…la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, II comma, n. 4) del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, precisando inoltre, al secondo comma, che “… debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha ritenuto nulla la sentenza ogni qualvolta, come nel caso di specie, la motivazione è apparente poiché “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”.
Invero, l'espressione apodittica “i testi escussi hanno confermato quanto dedotto da parte attrice” sarebbe tale da non consentire, né l'identificazione degli aspetti concreti della presunta negligenza, ascritta al comportamento del conducente del mezzo, né tanto meno il riscontro di alcuna forma di apprezzamento critico del complesso delle risultanze istruttorie e, dunque, comprendere la ratio decidendi.
Nella sentenza appellata, peraltro, non sarebbero state esplicitate le norme applicate alla fattispecie.
L rileva, inoltre, che, non essendo stata indicata la targa del veicolo coinvolto nel Pt_1
presunto sinistro, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto applicare al caso di specie quanto disposto dall'art. 2054 c.c.; né potrebbe ritenersi valida, ai fini della prova, la foto contenuta nel fascicolo del giudizio di primo grado della , non essendo possibile collocarla in termini di CP_1
tempo e luogo;
dalla stessa, infine, non si evincerebbe la presenza di alcuna segnaletica attestante la presenza di lavori in corso.
Né, potrebbero, infine, applicarsi gli artt. 2049 o 2051 c.c., non sussistendone i presupposti. In ogni caso, in tutte tali ipotesi di responsabilità per il fatto del terzo, opererebbe un'importante causa scriminante, ossia “la forza maggiore”, di cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
Rileva, pertanto, l' che poiché lo stato di emergenza ha reso necessario l'utilizzo di mezzi Pt_1
spazzaneve e spargi sale di ditte private, sarebbe indiscutibile l'impossibilità di imputarle condotte contrarie ai dettami normativi.
Invero, l'ondata di freddo che ha interessato l'intera Europa, nel febbraio 2012, costituirebbe un evento straordinario ed imprevedibile, tanto da essere stato inserito, come dato storico, nell'enciclopedia telematica Wikipedia.
A tal fine, l'appellante deposita il verbale giornaliero del 10.02.12 dal quale emergerebbe la necessità di intervenire sul posto tempestivamente e con molti mezzi durante il turno della mattina e, nel pomeriggio, con autisti, in straordinario, essendo in corso un'imponente nevicata.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto verificare d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., l'eventuale sussistenza di cause scriminanti di responsabilità, e, attraverso tale esame rigettare la domanda.
4.- Con un secondo motivo, l' chiede la rivisitazione della sentenza per violazione Pt_1 dell'art. 132, comma 2 - n. 4) c.p.c. - mancato assolvimento dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.
Il Tribunale, recependo esclusivamente l'assunto della , secondo Controparte_3 cui “ … in data 10.02.12 in agro tra lo svincolo di Campotenese e quello di AN BR, tra il km 173+900 e il Km 185+000 circa della A3 SA-RC (ora A2 del Mediterraneo), durante una nevicata, i veicoli spazzaneve di proprietà dell' …” avrebbero “… danneggiato la segnaletica Pt_1 stradale (defleco) apposta dalla società attrice nella qualità di affidataria del relativo servizio …”, ha accolto la domanda, senza effettuare ulteriori attività istruttorie, tenuto conto, altresì, che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado non avrebbe alcuna collocazione temporale o spaziale.
Peraltro, detta documentazione non avrebbe alcuna valenza ai fini probatori, essendo costituita da due foto, una delle quali ritrae uno spazzaneve, non meglio identificato (la targa del mezzo, infatti,
è illeggibile) e l'altra riproduce un cumulo di defleco, da dismettere.
Essa non sarebbe sufficiente a dimostrare che i defleco sono stati effettivamente divelti dal passaggio dei mezzi dell' in data 10.02.12 o, invece, “scollati” dalla sede stradale a causa della Pt_1
copiosa nevicata di quei giorni.
Peraltro, il 02.02.12 (ovvero solo otto giorni prima dell'occorso), la Polizia Stradale aveva elevato, nei confronti della verbale di violazione al CdS in quanto, sul Controparte_2
medesimo tratto di strada, ove si sarebbe verificato il danno, la suddetta Società “… non adottava opportuni accorgimenti per mantenere efficiente giorno e notte la segnaletica e gli accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione …”, rilevando, in particolare, che “… all'atto (della contestazione) sul doppio senso di circolazione, posto sulla carreggiata sud, tra il km. 182+000 e il km. 182+400, i delineatori flessibili posti al centro della carreggiata al km. 182+000 erano rotti e asportati per un numero di 40, sparsi sulle corsie”; nel medesimo verbale si dava atto che la CP_3
era obbligata “… all'immediato ripristino dell'inefficienza riscontrata”. Controparte_2
Pertanto, anche in considerazione della sopra esposta circostanza, il presunto danno, secondo l'appellante, non potrebbe ritenersi provato, né con la produzione documentale, né tanto meno a seguito di quanto dichiarato dal teste il quale si è limitato ad affermare che “…. dovette Tes_1 immediatamente ripristinare la segnaletica …” in quanto “… all'epoca …” era “… addetto al ripristino e controllo della segnaletica presente sul tratto di strada di cui stiamo parlando, avendo contratto a progetto …”.
5.- Si esaminano, congiuntamente, i motivi di gravame
Occorre premettere che il convenuto che si costituisce tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate;
tuttavia, precisa la Suprema Corte, al convenuto contumace in primo grado e costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi, allegati dall'attore a sostegno della domanda (Cass. n. 24885/14; n. 14623/09).
Quanto alla produzione documentale dell'appellante (verbali giornalieri del 10.02.12; Pt_1
verbale n. 700008781882 elevato dalla Polstrada alla stralcio registro sala Controparte_2 operativa compartimentale del 3 e 8 febbraio 2012, estratto Enciclopedia telematica “wikipedia”) essa
è inammissibile, ex art. 345, III comma c.p.c.
La Suprema Corte, al riguardo, ha affermato il seguente principio di diritto: "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di
"indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" (Cass. n. 26522/17).
Nella fattispecie, la sentenza è stata pubblicata in data 24.09.21 e la parte contumace, oggi appellante, non ha dimostrato di non aver potuto produrre la suddetta documentazione, per causa ad essa non imputabile. L'appellante lamenta che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non ha qualificato giuridicamente la pretesa risarcitoria, pretesa, che ben poteva essere sussunta nel paradigma dell'art. 2051 c.c. con esclusione della responsabilità per forza maggiore.
In disparte l'inammissibilità della predetta eccezione preclusa all'appellante, rimasta contumace in primo grado, non vi è dubbio, dal tenore della motivazione resa, che la fattispecie sia stata, implicitamente, ricondotta nell'alveo di cui all'art.2043 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare il danno, il nesso causale, che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente, e la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo a questi.
La ha adempiuto all'onere probatorio richiesto, sia con la prova testimoniale CP_1
espletata in giudizio, che con la documentazione, anche contabile, prodotta, come correttamente affermato dal Tribunale.
L ritiene nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. poiché non Pt_1 sarebbe chiaro l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di prime cure ad accogliere la domanda proposta.
Ebbene, ritiene la Corte che la pronuncia sia sufficientemente motivata, in quanto fondata sulle risultanze istruttorie - valutate attentamente dal primo giudice e richiamate espressamente nella sentenza impugnata - e consente di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del suo convincimento.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente affermato che: “per quel che riguarda la dinamica del sinistro, i testi escussi hanno confermato quanto dedotto da parte attrice, secondo cui nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate i veicoli di proprietà dell' in transito Pt_1 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, hanno danneggiato la segnaletica apposta sulla sede stradale dalla società attrice”.
Infatti, è pacifico e risulta provato - sia documentalmente che a mezzo prova testi - che i veicoli Spazzaneve dell' il giorno 10.02.12, nelle ore in cui aveva nevicato Parte_1
abbondantemente, tra i Km 173+900 e 185+000 della A3 SA-RC, transitavano a ridosso della segnaletica verticale e complementare che delimitava le corsie di marcia, senza prestare la dovuta attenzione, danneggiando 320 delineatori flessibili di proprietà della e che, Controparte_2
immediatamente prima del passaggio dei medesimi veicoli, i defleco in questione erano regolarmente posizionati al centro della corsia.
Il teste, ha, infatti, confermato le suddette circostanze, in quanto Testimone_2
presente durante la nevicata e, immediatamente dopo, per il controllo della segnaletica, come dichiarato in sede di escussione;
inoltre, ha precisato di essere a conoscenza della sostituzione della predetta segnaletica, divelta dai mezzi per aver proceduto, personalmente, al suo rispristino, in Pt_1
virtù di contratto di collaborazione a progetto con la società . CP_1
L'altro teste, , responsabile del cantiere della società , ha Testimone_3 CP_1
confermato il consuntivo di spesa, dal medesimo redatto e sottoscritto, relativo alla sostituzione dei defleco danneggiati.
La stessa documentazione prodotta, costituita dai verbali di constatazione e rapporti di lavoro, nonché dalle foto e dal consuntivo spese - benché non richiamata espressamente dal Tribunale - corrobora ancor più i fatti di causa e dimostra che la società è intervenuta, nell'immediatezza, CP_1
al ripristino della segnaletica stradale divelta dai mezzi Pt_1
Inoltre, nella stessa c.t.u. - richiamata in sentenza per la quantificazione del danno - si legge:
“i veicoli spazzaneve di proprietà di nelle fasi di pulizia del predetto tratto innevato, Parte_1 all'epoca, a doppio senso di circolazione, come risulta dai verbali di Constatazione e Rapporto di lavoro dell'11.02.12 e del 12.02.12, causavano danni alla segnaletica stradale temporanea con distacco dal manto stradale di n. 320,00 delineatori flessibili (defleco), costringendo parte attrice a procedere, a proprie spese, all'immediata sostituzione e ripristino della segnaletica danneggiata…”.
Dunque, correttamente, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dell' nella Pt_1
causazione dei danni, condannandola al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla CP_1
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €.
26.000) in favore della CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 990/21, Parte_1 CP_1
pubblicata il 24.09.21, emessa dal Tribunale di Castrovillari, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata che liquida in Parte_1 complessivi €.
2.906 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, previa distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe e Michele Fina. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)