Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2997/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ROCCO Parte_1 C.F._1
CONDELLO e DOMENICA LUGARA', con elezione di domicilio presso lo studio di uno dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 C.F._2
SCAROLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 11/04/2025
CONCLUSIONI
Con istanza del 18.12.2024, la ricorrente chiedeva che venisse pronunciata sentenza parziale di separazione;
il resistente aderiva alla domanda di status mediante note scritte depositate in vista dell'udienza del 20.03.2025.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio dell'11/04/2025, premesso che:
- contraevano matrimonio concordatario in Olgiate Parte_1 Controparte_1
Comasco in data 20.12.2014;
- dall'unione coniugale nascevano i figli (nato a [...] il [...]), (nato il Per_1 Per_2
31.07.2019) e (nato l'[...]); Per_3
- con ricorso depositato in data 14/09/2023 chiedeva che il Tribunale Parte_1
dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, nonché l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo al mantenimento per i figli di € 4500, oltre al 70% delle spese straordinarie e ad un contributo al proprio mantenimento di € 1000;
- il resistente, costituendosi in giudizio in data 16.02.2024, non si opponeva alla richiesta di separazione;
domandava tuttavia l'addebito alla moglie, l'affido condiviso dei minori, il collocamento paritetico dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla controparte, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la determinazione a proprio carico del contributo al mantenimento in favore dei figli minori di € 600,00 mensili, oltre agli assegni familiari svizzeri, al 50% delle spese straordinarie e ad un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400 mensili;
- con istanza del 18.12.2024 la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la sentenza parziale di separazione;
il resistente aderiva alla domanda sullo status mediante note scritte depositate in vista dell'udienza del 20.03.2025, con prosecuzione del giudizio sulle condizioni accessorie, insistendo nelle rispettive istanze istruttorie.
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio a Olgiate Comasco in data 20.12.2014; Controparte_1
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate Comasco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 11/04/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao