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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10939/2018
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero nel RG al n. 10939/18 a cui risulta riunita la causa iscritta nel R.G. al n
3874/19, trattenuta in decisione nell'udienza del 02.07.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente t r a nato a [...], il [...], CF: , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...], il [...], CF: , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
NA CO, elett.te domiciliati presso il suo studio in Craco (MT), via J. Kennedy, n. 1, giusta procura in atti;
- attore nel giudizio NRG 10939/18 e convenuto nel giudizio NRG 3874/19 Parte_1
- convenuto nel giudizio NRG 3874/19 - Pt_2
E
(nata il [...] ad [...] - cf. - residente in Eboli alla Controparte_1 CodiceFiscale_3 via alla Via se n. 6) e (nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] cf. ) rappresentate e difese dall'Avvocato Luigi de Lisio in forza di procura alle CodiceFiscale_4 liti, ed elett.te domiciliate presso il difensore;
- attrici nel giudizio NRG 3874/19 -
- convenute nel giudizio NRG 10939/18 -
E
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Villani Paolo con studio in Potenza alla CP_3
Via Mazzini 97 presso cui domicilia come da atti;
- Terzo chiamato in causa nel giudizio NRG 3874/19 -
E pagina 1 di 25 con sede legale in Milano, P.zza Tre Torri 3, cod. fisc., P. Iva e iscrizione al Registro CP_4 delle Imprese di Trieste n. in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica c/o la sede P.IVA_1 della società, rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Filomena Mirra ed elett.te dom.ta presso lo studio e la persona di quest'ultima in Salerno alla via Torretta, 4;
- Interventore volontario –
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_5 P.IVA_2 in Bologna alla via Stalingrado n° 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Cosma e con lui elett.te domiciliata in Salerno alla Via Raffaele Conforti n° 17;
- convenuta nel giudizio NRG 3874/19 -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_5 P.IVA_2 in Bologna alla via Stalingrado n° 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Romano Ciccone ed elett domiciliato presso lo studio del difensore;
- convenuta nel giudizio NRG 10939/18 -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. breve riepilogo dei fatti processuali salienti e delle posizioni delle parti
Con atto di citazione notificato il'1.12.2'18, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale (NRG 10939/2918) e in uno alla compagnia di Controparte_1 Controparte_2 assicurazioni , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire CP_5 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa;
2. dichiarare tenuti e condannare i convenuti in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore ed i sigg. e , in solido tra loro, a risarcire Controparte_2 Controparte_1
i danni tutti alla salute, nella specie lesioni fisiche, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
3. conseguentemente condannare i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 191.700,00 (euro 216.700,00 – euro 25.000,00 già corrisposti da
di cui euro 158.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, euro 50.000,00 a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale ed euro 8700,00 quale rimborso delle spese sostenute, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo”. pagina 2 di 25 Parte attrice deduceva a supporto di tali conclusioni di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, occorso il 10.12.2016, alle 23.05, in direzione SUD, nel tratto di percorrenza “autostrada A 3
Salerno-Reggio Calabria, progressiva Km 21.900” nel territorio del Comune di Battipaglia (SA) – località carreggiata Sud, allorquando alla guida dell'autovettura FO FI tg. CA528JD, perdeva Controparte_1 il controllo della vettura, frapponendosi in mezzo alla strada, con inevitabile impatto da parte dell'auto condotta dal sig. TR C5, tg DV221EN, e conseguente ribaltamento;
deduceva quindi la Parte_1 responsabilità esclusiva della conducente convenuta;
e lamentava danni patrimoniali al veicolo, già risarciti dalla danni biologici temporanei e permanenti, in uno a danni patrimoniali collegati sia alle CP_5 spese di cura, sia al mancato guadagno per non aver potuto esercitare la propria attività professionale.
Si costituivano e responsabile civile in quanto proprietaria del Controparte_1 Controparte_2 veicolo condotto dalla , chiedendo l'integrale rigetto delle domande del eccependo la CP_1 Parte_1 colpa esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
Si costituiva altresì la concludendo “In via principale per il rigetto di tutte le domande CP_5 proposte nei confronti dell' perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
▫ in via subordinata, CP_5 perché il risarcimento dei danni che fosse dovuto alle controparti venga contenuto nei limiti del giusto e del provato, tenuto conto delle responsabilità e/o corresponsabilità da graduare e circoscritto, per l'attore, alla sola differenza residua detratti ratione temporis gli importi già versati. ▫ Vittoria di spese e competenze di causa”, eccependo la complessità della dinamica relativa all'incidente e la necessità di una più approfondita istruttoria.
Con successivo e distinto atto di citazione del 16.04.2019 a sua volta evocava in Controparte_1 giudizio, sempre innanzi a codesto Tribunale, (proprietario dell'auto TR C5, tg Parte_2
DV221E), (conducente del medesimo veicolo TR C5) e la società Parte_1 CP_5
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa declaratoria della fondatezza in punto di fatto
[...] della premessa dell'atto introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella Parte_1 causazione del sinistro de quo e per l'effetto dichiarare tenuti e condannarli in solido tra loro a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza della collisione, quantificati in
Euro 269.355, 34 di cui Euro 2000,00 per danno patrimoniale oppure della somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi dal sinistro al soddisfo. Con Vittoria di spese
e compensi professionali e di ogni altro diritto”, adducendo di aver patito dal sinistro stradale gravissime lesioni ed attribuendone la responsabilità al Tale giudizio veniva iscritto nel Rgac al n 3874/19. Parte_1
Si costituivano e , contestando le deduzioni delle attrici e chiedendo il rigetto Parte_1 Pt_2 delle loro domanda ed evocando la chiamata di terzo del sig. , in quanto l'auto condotta dalla CP_3
era stata “impattata” non solo dal sig. ma anche da un altro veicolo, tipo CP_1 Parte_1
LF tg FB581KK, condotta e di proprietà del sig. , chiedendo “in via principale, nel merito, CP_3 respingere le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere i sigg. e dalle Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 25 domande medesime per le ragioni tutte ampiamente esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo, sig. corresponsabile nella causazione dei danni CP_3 occorsi all'attrice, in occasione del sinistro del 10.12.2016.in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso dei sigg. e nei confronti di per quanto gli stessi fossero Parte_1 Parte_2 CP_3 tenuti a risarcire in favore dell'attrice”. CP_ Il si costituiva, eccependo la totale estraneità ai fatti di causa, rilevando di essere rimasto coinvolto nel sinistro per responsabilità esclusiva delle attuali parti attrici, di essere stato risarcito in toto, senza alcuna applicazione di corresponsabilità, come anche accertato dalla Polstrada intervenuta ed emerso da accertamenti tecnici espletati dai periti delle compagnie assicurative coinvolte;
chiedendo pertanto, la sua immediata estromissione dal giudizio e/o la chiamata in garanzia della sua assicurazione CP_4
All'udienza dell'11/12/2019 veniva disposta la riunione dei due giudizi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi del medesimo incidente stradale.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc si rinviava all'udienza del 30.04.2020 per ammissione dei mezzi istruttori poi rinviata d'ufficio all'udienza del 04.02.21. Nelle more con comparsa depositata il CP_ 2/2/2020 spiegava intervento volontario l' aderendo alla difesa del proprio assicurato , CP_4 convenuto nel giudizio RG 3874/2019.
Veniva inizialmente ammessa dal precedente G.I. la prova orale richiesta dall'attore Parte_1 perveniva istanza di revoca da parte del difensore di dolendosi della mancata ammissione Controparte_1 delle sue prove orali.
Si rinviava pertanto per interlocuzione in contraddittorio, sulla predetta istanza di revoca, all'udienza del 02.12.21 celebrata dallo scrivente magistrato, subentrato nella gestione del ruolo del precedente giudice.
Lo scrivente avviava una interlocuzione con le parti finalizzata alla definizione transattiva della lite.
Dopo alcune udienze interlocutorie, con ordinanza del 02.03.2023 veniva formulata la seguente proposta conciliativa:
“…da una rilettura di tutti gli atti al fine di favorire la definizione bonaria della controversia osserva quanto segue:
- il rapporto della polstrada reso nell'immediatezza non lascia adito a dubbi;
premesso che le condizioni meteo e del manto stradale erano ottime;
che la visibilità era libera, i militari concludono che il sinistro si è verificato in due fasi: nella prima alla guida della FO FI deviava repentinamente verso sinistra andando a collidere violentemente Controparte_1
CP_ contro il guardrail di sinistra e nella seconda sopraggiungevano altri due veicoli (del e del ) di cui la TR Parte_1 condotta dal andava ad impattare la FI nella parte anteriore laterale destra per poi capovolgersi. Le cause che Parte_1 hanno indotto la a deviare verso sinistra non sono state meglio accertate ma “sicuramente la deviazione appare quanto CP_1 meno strana in condizioni di guida normali a alla luce della caratteristiche della strada, rettilinea, pianeggiante, asciutta e con tre corsie più l'emergenza”; pagina 4 di 25 - si richiama la pronuncia della Cassazione n. 20025 del 06/10/2016 secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”;
- lo scrivente Tribunale pertanto non attribuisce fede privilegiata alle opinioni personali sulla dinamica del sinistro rese dagli agenti o al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese a loro nell'immediatezza dai protagonisti del sinistro stradale, ma solo agli accertamenti da loro compiuti e riprodotti nel rapporto, tra cui i reperti fotografici;
- in particolare si notano le fotografie dell'autovettura della completamente distrutta nella parte anteriore a CP_1 seguito di impatto con il guardarail, anch'esso divelto in maniera consistente;
- che il posizionamento trasversale dell'autovettura della sulla corsia dell'autostrada ha dato scaturigine al CP_1 tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte le due autovetture che seguivano;
- non è emerso il motivo per cui la avesse perso il controllo dell'autovettura andando ad impattare sul CP_1 guardrail;
le dichiarazioni da ella rese molti giorni dopo (perché purtroppo la sfortunata giovane è rimasta in coma a causa del sinistro) non sono attendibili sia per la distanza temporale in cui sono state rese, sia perché non sono riscontrabili e non interessano veicoli o altre parti di questo giudizio, sia perché, ad ogni buon conto, l'entità dei danni al guardrail ed alla parte anteriore della sua autovettura lasciano presumere che stesse viaggiando ad alta velocità e ciò costituisce un ulteriore fattore della sua responsabilità oltre alla imperizia alla guida, desumibile dall'aver perso il controllo della vettura nonostante le ottime condizioni del manto stradale;
- ritenuto alla luce delle considerazioni che precedono che la compagnia con cui è assicurata l'autovettura della CP_1 dovrebbe risarcire il danno al che ha patito lesioni dall'impatto; Parte_1
- ritenuto tuttavia che vi sia stato il concorso di colpa del che – pur sua stessa ammissione ai militari – Parte_1 non è riuscito ad evitare l'impatto con una sterzata dopo aver visto il pericolo, rappresentato dalla posizione ferma dell'autovettura della CP_1
- che l'impedimento dell'impatto è stato dettato dalla elevata velocità di guida tenuta dal;
circostanza che Parte_1 si desume, anche in questo caso, dai danni riportati dalla sua autovettura che si è ribaltata dopo l'urto;
- volendo graduare le responsabilità ex art 2054 c.c., si ritiene di attribuirne il 70% alla ed il 30% al CP_1
; Parte_1
CP_
- si ritiene invece che il non abbia concorso in alcun modo nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima, ed è stato peraltro già interamente risarcito;
- essendo la dinamica dei fatti rappresentata in modo abbastanza chiaro e netto nella relazione della Polstrada, non si procederà all'assunzione di prove testimoniali che non sarebbero ritenuti credibili nel momento in cui affermassero circostanze che smentissero gli accertamenti svolti dai militari;
ciò premesso, passando alle liquidazioni si distinguono le posizioni in tal modo: pagina 5 di 25
Parte_1 la liquidazione del danno biologico patito secondo le tabelle milanesi, sulla base della relazione medica del fiduciario della compagnia, e con personalizzazione massima, è espressa nel seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.277,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.180,03
Punto danno non patrimoniale € 4.457,90
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 42
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno biologico risarcibile € 50.479,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 68.652,00
Con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 88.339,00
Invalidità temporanea totale € 4.158,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.227,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.325,50
TOTALE GENERALE: € 80.977,50
Totale con personalizzazione massima € 100.664,50 – approssimata ad € 100.000,00.
Avendo l'attore già ricevuto in acconto la somma di € 25.000,00 residua l'importo di € 75.000,00, di cui va riconosciuto al il 70% ossia € 52.500,00, elevabile ad € 54.000,00 comprensiva sia di interessi legali che di Parte_1 rivalutazione;
oltre alle spese legali che si liquidano in € 5.400,00 oltre accessori di legge;
GRASSO la liquidazione del danno biologico patito secondo le tabelle milanesi, sulla base della relazione medica del fiduciario della compagnia, e con personalizzazione massima, è espressa nel seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 33%
Punto danno biologico € 4.617,48
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.262,57
Punto danno non patrimoniale € 6.880,05 pagina 6 di 25 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 134.092,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 199.797,00
Con personalizzazione massima (max 26% del danno biologico) € 234.661,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
TOTALE GENERALE: € 205.737,00
Totale con personalizzazione massima € 240.601,00
La valutazione del CT di parte attrice è notevolmente superiore. Volendo mediare tra le due diverse valutazioni, in un'ottica transattiva, si fissa l'importo base in € 300.000,00
Riconoscendo all'attrice l'importo del 30% a titolo di risarcimento, la IP quale compagnia assicurativa del veicolo del dovrebbe corrispondere l'importo di € 90.000,00. Parte_1
Su questo punto occorre spendere un'ulteriore considerazione: presumibilmente la aveva subito già lesioni dalla CP_1 prima collisione contro il guardrail. Tali lesioni sono state da essa autonomamente causate ex art 1227 c.c. per cui non andrebbero risarcite. L'obbligo di risarcimento del danno a carico della compagnia assicurativa riguarderebbe le lesioni aggiuntive patite dalla a causa della forza d'urto con l'impatto dell'autovettura condotta dal sulla sua CP_1 Parte_1 autovettura ferma. Occorrerebbe una CTU medica per diversificare queste differenti lesioni, ma tale mezzo istruttorio difficilmente potrebbe offrire risultati certi;
probabilmente le conclusioni di un perito si baserebbero su ipotesi statistico- probabilistiche. pertanto al fine di non gravare le parti di costi che potrebbero rivelarsi superflui si ritiene, sempre in ottica conciliativa, di fissare definitivamente l'importo da corrispondere alla in € 70.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione;
oltre CP_1 alle spese legali che si liquidano in € 7.000 oltre accessori di legge;
CP_
- come detto non vi è alcuna responsabilità a carico del nella causazione del sinistro;
conseguentemente per soccombenza virtuale e causalità processuale la parte che lo ha chiamato in causa deve riconoscergli le spese giudiziali e – per CP_ causalità processuali – al difensore della compagnia assicurativa chiamata dal in manleva. Si liquidano CP_4 tali spese giudiziali in € 1.500,00 cadauno, tenuto conto che non vi è stata ancora fase istruttoria né decisionale.
Pertanto, al fine di contenere i tempi ed i costi del giudizio, invita le parti a transigere la controversia ed allo scopo formula la seguente proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.: pagina 7 di 25 - invita la IP e in solido a corrispondere al la somma di € 54.000,00 Controparte_1 Parte_1 comprensiva sia di interessi legali che di rivalutazione a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria, oltre alle spese legali che si liquidano in € 5.400,00 oltre accessori di legge;
- invita la IP ed il in solido a corrispondere a la somma di € 70.000,00 Parte_1 Controparte_1 comprensiva sia di interessi legali che di rivalutazione a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria, oltre alle spese legali che si liquidano in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
CP_
- Invita la parte che ha chiamato in causa il a riconoscere le spese legali a lui ed alla che si liquidano in CP_4
€ 1.500,00 cadauno oltre accessori di legge;
si invita le parti a valutare con estrema attenzione l'adesione alla proposta conciliativa appena formulata per le seguenti motivazioni:
- come detto la dinamica dei fatti con attribuzione delle relative responsabilità emerge in modo abbastanza chiaro dalla relazione della Polstrada. Per quanto concerne la posizione di , lo scrivente Tribunale comprende Controparte_1 perfettamente il dramma umano e personale che ella ha patito da questa dolorosa e traumatica vicenda, ma gli accertamenti inducono ad attribuire a lei l'origine del tamponamento a catena e ciò purtroppo incide sulla sua posizione processuale e sull'entità del risarcimento del danno, tant'è che ella in solido alla sua compagnia assicurativa deve risarcire il danno biologico causato al il quale, pur avendo concorso nella causazione del sinistro a cagione della tenuta di velocità non Parte_1 appropriata alla guida, si è imbattuto in un ostacolo imprevisto, imprevedibile ed inaspettato. Ove la volesse rifiutare CP_1 la somma proposta perché ritenuta troppo bassa, deve anche mettere in conto la possibilità che nella sentenza di questo giudizio ovvero nella sentenza resa dal giudice di grado superiore, venga ad ella attribuita la responsabilità per il sinistro stradale in via esclusiva o in una percentuale maggiore rispetto a quella individuata in questa ordinanza;
- la compagnia assicurativa IP (che assicura entrambi i veicoli) accettando la proposta conciliativa otterrebbe un risparmio di costi di eventuali CTU, di spese legali più elevate, di spese di registrazione della sentenza e non può escludersi anche il risparmio dei costi da liquidare a titolo di risarcimento danni ove dall'accertamento di una espletanda CMU dovessero emergere lesioni valutate più gravemente di quanto riferito dai suoi fiduciari.
Premesso che le valutazioni espresse in questa ordinanza sono sempre rimeditabili dallo scrivente all'esito dell'istruttoria, si evidenzia alle parti che le cifre proposte possono anche costituire la base di una trattativa negoziale finalizzata al raggiungimento di un assetto dei contrapposti interessi ancor più satisfattivo. E' chiaro che, tuttavia, che le somme possono essere oggetto di un “ritocco” richiedibile da uno dei danneggiati, non di uno stravolgimento totale, di una richiesta di riduzione o di aumento eccessiva al fine di non vanificare la finalità deflattiva della proposta conciliativa. rinvia all'udienza del 14.06.23 ore 10.00 per verifica. Nelle more, le parti sono invitate a scambiarsi pec di proposta di adesione e di (eventuale) accettazione. Se la IP dovesse accettare, potrà anche eseguire il pagamento rendendo inutile la comparizione nell'udienza prefissata.
In caso di fallimento della transazione si darà impulso all'attività istruttoria”.
pagina 8 di 25 Nell'udienza di verifica del 14.06.23 tutti i difensori accettavano, per fini conciliativi, la ripartizione delle responsabilità postulata nella proposta conciliativa ma i difensori degli attori danneggiati eccepivano che nella liquidazione del loro risarcimento non era compresa l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa e lo scrivente dato atto rinviava al 18.10.23 invitando nelle more le parti ad interloquire e valutare questi profili omessi, al fine di addivenire ad una somma definitiva ritenuta congrua e condivisa per transigere bonariamente la controversia.
Nelle note scritte del 17.10.23 il difensore di rappresentava le condizioni per Controparte_1 definire bonariamente la controversia:
a) danno biologico = € 73.071/30 (equivalente al 30% di quello di € 243.571/00 dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
b) danno alla capacità lavorativa = € 17.896/65 (equivalente al 30% di quello di € 59.655/50 dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
c) interessi e rivalutazione dal 10.12.2016 (data del sinistro) all'8.4.2019 (giorno precedente a quello che contrassegna la citazione formulata dall'odierna deducente) = rispettivamente € 580/08 ed € 2.092/26;
d) interessi e rivalutazione dal 9.4.2019 (giorno che contrassegna la citazione formulata dall'odierna deducente) ad oggi = rispettivamente € 37.789/23 ed € 14.827/78;
e) danno patrimoniale = € 3.600 (dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
f) spese del giudizio = € 10.235/72 lordi (dettagliato nella proposta del 2.7.2023).
In toto € 160.093/02.
Chiedeva in subordine il prosieguo del giudizio anche con una ctu tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Anche il difensore del nelle sue note scritte ribadiva che le voci di danno andavano Parte_1 integrate con la perdita da capacità lavorativa generica e specifica, inizialmente non computate, e con il calcolo degli interessi ex art. 1284 IV comma cc, nonché con la rivalutazione monetaria a far data dal 10 dicembre 2016 (data in cui si è verificato il sinistro) e per l'effetto chiedeva il prosieguo del giudizio con l'espletamento di una CMU.
La IP, quale parte convenuta nei due giudizi riuniti, a mezzo dei due differenti difensori dichiarava nelle note scritte di aderire alla proposta conciliativa e di non accettare le controproposte degli attori danneggiati. CP_ Il e l' aderivano alla proposta conciliativa. CP_4
Dato atto del fallimento della trattativa per addivenire ad una transazione, la causa veniva istruita con CTU ricostruttiva del sinistro e CMU e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 02.07.2025 ove veniva riservata per la decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
2. Gli esiti delle perizie pagina 9 di 25 Il CTU designato ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base della documentazione in atti con particolare riguardo agli accertamenti compiuti dagli operanti della sottosezione della Polizia Stradale di
Eboli intervenuti sul posto dopo il sinistro.
L'incidente si è verificato sulla carreggiata Sud dell'autostrada A2, approssimativamente alla progressiva chilometrica 21,900 ed è pianeggiante e rettilineo, privo di anomalie, e in ottimo stato di manutenzione.
La dinamica del sinistro si è sviluppata in più fasi:
• Fase 1 (Grasso - FO FI): che procedeva verosimilmente a velocità Controparte_1 contenuta entro i limiti, perdeva il controllo del proprio veicolo per cause non accertate. La FO FI urtava la barriera spartitraffico di sinistra, subendo danni anteriori e posteriori (testa-coda) e arrestandosi in posizione trasversale sulla terza corsia. A seguito di questo primo urto, i sistemi di protezione passiva del veicolo (airbag) si attivavano.
• Fase 2 (Malaspina - TR C5): il (che dichiarava di viaggiare a 120 km/h sulla corsia Parte_1 centrale) giungeva da tergo e notava la turbativa. Egli dichiarava di aver frenato e deviato verso sinistra
(sulla corsia di sorpasso) per evitare un presunto veicolo fermo di traverso sulla corsia centrale. Il CTU ha rilevato che questa dichiarazione pone interrogativi, in quanto il aveva avuto il tempo di Parte_1 percepire la situazione anomala. La TR C5 impattava la FO FI (che era ormai statica) con l'anteriore sinistro contro il laterale anteriore destro della FO. L'energia cinetica posseduta dalla C5 al momento dell'impatto, stimata dal CTU in circa 115 km/h (probabilmente sottostimata data la manovra di frenata e sterzata), era sufficiente a sospingere la FO FI in avanti per circa 40 metri. A seguito dell'impatto, la C5 si capovolgeva e pattinava per circa 40 metri con il tetto sull'asfalto, arrestandosi capovolta.
• Fase 3 (Sileo - KS LF): Successivamente, sopraggiungeva la KS LF condotta CP_ dal , il quale, nonostante le manovre d'emergenza, urtava in modo radente la FO FI con la propria parte anteriore sinistra.
Il perito ha accertato che le lesioni subite dalla sono legate al sinistro. Tuttavia, una marcata CP_1 accentuazione delle lesioni è stata causata dal secondo urto (quello della TR C5), poiché al momento di questo secondo impatto la signora non beneficiava più di alcuna protezione passiva, dato che tutti CP_1 gli airbag erano entrati in funzione (e pressoché afflosciati) a seguito del primo urto contro il guardrail. Il
CTU ha escluso che l'urto radente causato dal veicolo KS LF abbia determinato un ulteriore aggravamento delle lesioni.
Relativamente alla valutazione del comportamento dei conducenti si rilevava quanto segue:
◦ ha perso il controllo del veicolo per cause imprecisate. Controparte_1
pagina 10 di 25 ◦ non si è reso conto della turbativa creata dalla FO FI e Parte_1 dall'eventuale altro veicolo (che egli stesso riferisce essere fermo di traverso sulla seconda corsia). Il
pur avendo avuto il tempo di mettere in atto una manovra di emergenza utile, non è riuscito Parte_1 evitare l'impatto contro la FO FI. La sua scelta di sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo sulla corsia centrale ha avuto come conseguenza l'impatto con il veicolo della . Il CP_1
CTU ha stimato inoltre che, sulla base dei calcoli energetici eseguiti, il viaggiasse a una velocità Parte_1 effettiva superiore a quella dichiarata, pur se nei limiti consentiti.
◦ A nulla può essere addebitato in ordine ad eventuale aggravamento di danni alle CP_3 persone e alle cose, in quanto l'impatto è stato radente.
Sulla base di tali considerazioni il perito rassegnava in bozza le seguenti conclusioni: 1) Le lesioni riportate sia dalla sig.ra che dal sig. sono tutte legate da nesso di causalità con la dinamica CP_1 Parte_1 del sinistro. Per quanto attiene alle lesioni riportate dalla sig.ra ritiene questo ctu che una marcata CP_1 accentuazione delle stesse è stata causata dal secondo urto subìto ad opera della OË c5, giacché, come sopra detto, al momento del secondo urto, la sig.ra non disponeva più di alcun tipo di CP_1 protezione (tutti gli airbag, entrati in funzione durante il primo urto contro la barriera spartitraffico, al momento del secondo urto, erano pressoché afflosciati). Il secondo urto provocato dalla KS
LF non ha determinato alcun aggravamento, essendosi verificato in modo radente.
2) La ricostruzione della probabile dinamica del sinistro è stata effettuata sia tenendo conto della documentazione versata in atti che del rapporto della Polizia Stradale intervenuta nelle immediatezze dal quale sono state attinte le misurazioni per il calcolo dei lavori.
3) Per quanto attiene ai comportamenti dei conducenti, si ritiene che: a) La sig.ra Controparte_1 abbia perso il controllo del veicolo per cause imprecisate;
b) Il sig. non si sia reso conto della Parte_1 turbativa creata dal veicolo RD FI e da altro (eventuale?!?) veicolo rimasto ignoto e che egli afferma essersi posto di traverso sulla seconda corsia;
c) Al sig. nulla possa essergli addebitato in CP_3 ordine ad eventuale aggravamento di danni alle persone e alle cose.
Per quanto concerne la perizia medica sui due infortunati il perito d'ufficio dr ha dedicato Per_1 autonome considerazioni medico-legali ai due attori: per quanto concerne la posizione di : Controparte_1 il CTU ha accertato la sussistenza del nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente (verificatosi l'11/12/16) e le gravi patologie traumatiche riportate.
Ci furono due violenti e distinti impatti tra l'auto guidata dall'attrice: in primo luogo, l'impatto contro il guard-rail sinistro dell'autostrada A2, e successivamente la violentissima collisione con l'auto del signor proveniente da tergo. Il violento doppio impatto contro le strutture metalliche interne Parte_1 dell'abitacolo giustifica il grosso trauma toraco-addominale e le molteplici e gravi fratture costali e pagina 11 di 25 vertebrali. Le gravi patologie traumatiche al rachide sembrerebbero essere maggiormente legate al più violento secondo urto subito (ad opera della OË c5 del rispetto all'impatto iniziale Parte_1 contro il guard-rail.
Relativamente alla valutazione delle lesioni subite il perito ha accertato che la ha riportato CP_1 dal sinistro stradale:
1. Deficit funzionale del tronco e fratture vertebrali: Riguarda il deficit di oltre un terzo nella flessione attiva e passiva in avanti del tronco, con presenza di lieve asimmetria delle iliache e lievissima scoliosi destro-convessa. Tale deficit, aggravato dalla stabilizzazione chirurgica, si valuta intorno al 18%.
2. Fratture costali multiple: Fratture multiple sull'emitorace sinistro (cinque, scomposte), con esiti dolorosi, escludendo attuali patologie pleuro-polmonari (contusioni ed emo-torace risolti). Valutabile al
5%.
3. Lieve incontinenza urinaria: Questo disturbo funzionale, legato alla grave frattura di L1 e L2 con verosimile e minima compressione della colonna vertebrale, è valutabile al 5%.
4. Impotenza partoriendi (parziale impossibilità generandi): Riguarda l'impossibilità di partorire per via naturale a causa delle gravi fratture vertebrali e della rigida stabilizzazione meccanica chirurgica
(necessità di parto cesareo). Valutata intorno al 7%.
5. Danno estetico minimo: Cicatrice chirurgica (22 cm, poco visibile) sul rachide dorso-lombare e lieve asimmetria delle iliache. Valutato intorno all'1%.
Danno Biologico Complessivo: Sommando i suddetti addendi (36%) e applicando il corollario medico-legale per la sommazione di plurimi danni biologici (riduzione di due punti), il danno biologico totale è valutabile intorno al 34%.
Per quanto concerne Parte_1
Si afferma la presenza di un chiaro nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente (10/12/2016) e le gravi fratture riportate alla gamba e alla rotula sinistra, la frattura al polso destro e le ferite lacere.
L'attore ha subito un importante doppio grosso trauma a causa di due violenti impatti (prima contro il mezzo fermo e poi il ribaltamento del suo mezzo). Il corpo dell'attore ha subito molteplici scuotimenti e violenti impatti contro le strutture metalliche interne dell'abitacolo. È un dato importante la preesistenza di un sarcoma osseo nel 2004, che aveva comportato l'applicazione di un'artro-protesi di ginocchio sinistro. I danni attuali (frattura di rotula e frattura tri-malleolare di gamba sinistra) sono conseguenza dell'incidente, ma la valutazione del deficit al ginocchio deve essere ridotta per la preesistente artro-protesi.
Relativamente alla valutazione delle lesioni patite dal a seguito del sinistro il CTU ha Parte_1 accertato: pagina 12 di 25 1. Anchilosi Caviglia Sinistra: La quasi completa anchilosi della caviglia sinistra, causa principale dell'evidente zoppia. Valutata 12%.
2. Deficit Ginocchio Sinistro: Deficit di quasi la metà nella flesso-estensione, abbattuto per la preesistenza della protesi. Valutato intorno al 5%.
3. Frattura Polso Destro: Modesta frattura del polso destro con lieve deficit funzionale. Valutata
3%.
4. Danno Estetico Cicatriziale: Include le cicatrici al cuoio capelluto e sull'arto inferiore sinistro, nonché l'ipo-miotrofia della coscia. Valutato tra il 2% e 3%.
Danno Biologico Complessivo: Sommando i danni (23%) e sottraendo un paio di punti per la sommazione di danni multipli su vari segmenti, il danno biologico complessivo è valutabile tra il 20-21%.
Pervenivano alla bozza delle CTU osservazioni dalle parti che venivano riscontrate ed esaminate dai periti.
Il perito di parte dell'attrice ha lamentato la sottovalutazione dei danni biologici ed ha CP_1 richiesto l'invalidità specifica lavorativa per la IG.ra . CP_1
Con riguardo al primo aspetto ha accentuato la opportunità di valutare il danno al massimo della forbice, vista la gravità degli esiti e la giovane età dell'attrice. Con riguardo al secondo aspetto si è evidenziato che l'attrice è un'operatrice socio-sanitaria (OSS) dell'ASL Salerno.
Il CTU ha ribadito che la valutazione mediana è equa, ed ha confermato la percentuale di danno biologico, mentre con riferimento all'invalidità lavorativa ha evidenziato che la , a cagione dei CP_1 postumi invalidanti, pur risultando incompatibile con le normali attività di OSS che richiedono sforzi fisici
(come alzare pazienti), è stata assegnata dall'ASL ad altre mansioni lavorative non usuranti e non impegnative sul piano fisico. Tali nuove mansioni sono state assegnate senza riduzione di stipendio o indennità aggiuntive. Per queste ragioni, ha confermato la propria decisione.
Relativamente alle Osservazioni dei TP sulla perizia ricostruttiva del sinistro, il TP Per_2 contestava l'esclusione di responsabilità per il conducente della VW LF (Sileo) ma il perito ha risposto che l'impatto della LF è avvenuto contro la FO FI ormai in fase statica;
che l'energia posseduta dalla
LF ha prodotto deformazioni solo a sé stessa (es. arretramento della ruota anteriore sinistra) e non ha aggravato i danni alla;
che riguardo al dubbio sull'uso della cintura di sicurezza da parte della CP_1
, il CTU ha specificato che gli accertatori non ne hanno fatto menzione e che la cintura potrebbe CP_1 essere stata spostata dai soccorritori e quindi, non vi sono prove sul mancato utilizzo della cintura.
Il TP del contestava l'attribuzione di responsabilità al per l'aggravamento dei Parte_1 Parte_1 danni, sostenendo che l'arrivo dei veicoli C5 e LF fosse contestuale all'incidente scatenante. Il CTU ha replicato richiamando le dichiarazioni del dalle quali emerge che egli ha avuto tempo e modo di Parte_1 percepire una situazione anomala (vedendo un veicolo fermo di traverso sulla corsia centrale) ma non ha pagina 13 di 25 messo in atto alcuna manovra di emergenza utile e che sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo fermo è stata la causa dell'impatto contro la FO FI.
In merito alle osservazioni del TP della parte , che contestava la presunta assenza di CP_1 ulteriori foto dalla Polstrada, il CTU ha risposto di aver inviato la richiesta e di aver ricevuto la risposta dalla Polstrada che non esistono altre foto oltre a quelle trasmesse e utilizzate.
Il perito di parte inoltre forniva calcoli dinamici per dimostrare una velocità più bassa della FO
FI e una velocità di marcia di circa 152 km/h per la TR C5 ma il CTU ha contestato tali calcoli, ritenendo che la velocità da lui stimata (115 km/h, ma comunque inferiore a quella effettiva dichiarata dal conducente) fosse più verosimile, e che la velocità ipotizzata dal TP (152 km/h) fosse Per_3 incongruente con le deformazioni del veicolo.
Il CTU, rispondendo alla richiesta di identificare la causa della perdita di controllo della FO
( ), ha ribadito di non poterla accertare (non potendo escludere colpo di sonno, uso del cellulare o CP_1 malore), così come non era riuscita la Polstrada.
Il CTU ha concluso che le violazioni riguardano innanzitutto la perdita del controllo del veicolo da parte della sig.ra (causa imprecisata) e una scarsa attenzione nella conduzione del veicolo da parte CP_1 del IG. che non ha fatto nulla per evitare l'impatto pur avendone avuto il tempo. Parte_1
Esaurito il contraddittorio con le parti ed i loro periti, i CCTTUU hanno rassegnato le seguenti conclusioni nell'elaborato definitivo che integralmente si riportano:
“1) Le lesioni riportate sia dalla sig.ra che dal sig. sono tutte legate da nesso di causalità con la CP_1 Parte_1 dinamica del sinistro. Per quanto attiene alle lesioni riportate dalla sig.ra ritiene questo ctu che una marcata CP_1 accentuazione delle stesse è stata causata dal secondo urto subìto ad opera della OË c5, giacché, come sopra detto, al momento del secondo urto, la sig.ra non disponeva più di alcun tipo di protezione (tutti gli airbag, entrati in funzione CP_1 durante il primo urto contro la barriera spartitraffico, al momento del secondo urto, erano pressoché afflosciati). Il secondo urto provocato dalla KS LF, non ha determinato alcun aggravamento, essendosi verificato in modo radente.
2) La ricostruzione della probabile dinamica del sinistro è stata effettuata sia tenendo conto della documentazione versata in atti che del rapporto della Polizia Stradale intervenuta nelle immediatezze dal quale sono state attinte le misurazioni per il calcolo dei lavori.
3) Per quanto attiene ai comportamenti dei conducenti, si ritiene che: a) La sig.ra abbia perso il Controparte_1 controllo del veicolo per cause imprecisate;
b) Il sig. non si sia reso conto della turbativa creata dal veicolo RD Parte_1
FI e da altro (eventuale?!?) veicolo rimasto ignoto e che egli afferma essersi posto di traverso sulla seconda corsia;
c) Al sig.
nulla possa essergli addebitato in ordine ad eventuale aggravamento di danni alle persone e alle cose. CP_3
B) Conclusioni del CTU Medico Legale (Dott. Persona_4
Conclusioni O- ( ) Controparte_1
pagina 14 di 25 Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente dell'11/12/16 e le molteplici fratture scomposte costali a sinistra e le fratture delle vertebre lombari e soprattutto quelle gravissime di L1 – L2 che hanno anche determinato la necessità di una stabilizzazione con due barre metalliche e viti di osteosintesi, nonché con gli attuali esiti funzionali del rachide dorso-lombare, con la lieve asimmetria delle iliache e modesta scoliosi destro-convessa e con i fastidi e le problematiche funzionali conseguenziali di tipo doloroso – ortopedico, nonchè con l'esito fastidioso di una lieve incontinenza urinaria e l'impossibilità, già avutasi nel 2021, a partorire per via naturale (impotenza generandi parziale). Ovviamente, per il dettaglio numerico di queste singole problematiche e deficit funzionali si vada al capitolo precedente. Ed infatti si ricorda che concludevo con un danno biologico complessivo del 36%, riducendolo di due punti come corollario valutativo medico-legale nella sommazione di plurimi danni biologici.
Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: I.A. di giorni 60 I.T. (50%) di giorni 45 I.T. (25%) di giorni 30 Il danno biologico complessivo e totale e con le considerazioni e gli abbattimenti su fatti e spiegati, è valutabile intorno al 34%. Non esiste alcun esito specifico lavorativo per l'attività impiegatizia (dipendente Controparte_7 dell'attrice mentre sono risarcibili le spese relative a ticket, FKT e per visite ambulatoriali e controlli radiografici nel periodo su segnalato di malattia post-traumatica (periodo all'incirca di mesi 4 e mezzo).
Conclusioni O- ( ) Parte_1
Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente del 10/12/2016 e un impartante doppio grosso trauma a causa di due violenti impatti, prima contro altro mezzo fero in mezzo alla carreggiata dell'Autostrada A2 SA-RC e poi con un ribaltamento del mezzo guidato e per cui sono evidenti e certi i molteplici scotimenti e violenti impatti del corpo dell'attore contro le strutture metalliche dell'abitacolo della propria auto. Sono in una chiara connessione causale con questa dinamica su riportata, le gravi fratture della rotula sx, tri malleolare di tibia e perone della gamba sx con piccola frattura al polso dx e con una serie di ferite lacere per il corpo e soprattutto al cuoio capelluto in un soggetto che non perse mai conoscenza e fu anche operato di osteo-sintesi per la frattura doppia di gamba e per un cerchiaggio della rotula sx fratturata. A questo proposito occorre anche ricordare che
l'attore era portatore di una protesi di ginocchio sempre a sx inserita dopo l'asportazione di un sarcoma osseo al terzo inferiore del femore sx.
Pertanto, si valuta, come ampiamento commentato e dettagliato pocanzi, la quasi anchilosi della caviglia sx, il deficit di quasi la metà dell'articolazione del ginocchio sx (riducendo questo danno a causa dell'artro-protesi protratta da anni e che certamente aveva determinato qualche impotenza e deficit funzionale) e il modesto deficit al polso sx fratturato nonché l'insieme di cicatrici soprattutto di tipo chirurgico all'arto sx.
In conclusione e ricordando il dettaglio dei singoli danni biologici su segnalati e riducendolo di almeno due punti per la somma di vari addenti confluenti su vari organi colpiti si termina la seguente perizia nel modo seguente: - I.A. di giorni 60 -
I.T. (75%) di giorni 60 - I.T. (50%) di giorni 60 - I.T. (25%) di giorni 60 Il danno biologico, come ampiamente commentato e dettagliato in precedenza e con la considerazione della protesi di ginocchio preesistente e con una riduzione – pagina 15 di 25 come prassi valutativa medico legale di una sommatoria di più danni biologici su più segmenti corporei- può essere valutata intorno al 20-21%. Quanto ad un danno specifico lavorativo, anche per un lavoro artigianale non difficoltoso e impegnativo sul piano della manualità e della forza, non si ritiene considerando gli attuali deficit, di poter assegnare un danno specifico lavorativo”.
Le conclusioni cui sono pervenuto i CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
I periti hanno dato, ciascuno per la propria competenza, risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte disattendendole con motivazione esauriente. Dall'esame delle perizie non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dai CCTTUU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che assegnati ad entrambi.
3. Ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro
Il perito è pervenuto a conclusioni pressochè identiche a quelle già postulate dallo scrivente, da una valutazione sommaria sulla base degli atti, nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc del 02.03.23.
Il sinistro stradale è stato causato dalla condotta di guida imperita di che Controparte_1 nonostante le condizioni meteo serene ed il manto stradale in ottime condizioni, e con visibilità libera, perdeva il controllo della FO FI per cause imprecisate deviando repentinamente verso sinistra andando a collidere violentemente contro il guardrail di sinistra dando scaturigine all'impatto avvenuto in CP_ prima battuta con il veicolo TR condotto dal e successivamente con il veicolo del . In Parte_1 particolare, il CTU ha evidenziato che la TR condotta dal andava ad impattare la FI nella Parte_1 parte anteriore laterale destra per poi capovolgersi.
Si richiama la pronuncia della Cassazione n. 20025 del 06/10/2016 secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Lo scrivente
Tribunale pertanto non considera le opinioni personali sulla dinamica del sinistro rese dagli agenti ma attribuisce fede privilegiata agli accertamenti da loro compiuti nell'immediatezza e riprodotti nel rapporto, tra cui i reperti fotografici;
ed in particolare si notano le fotografie dell'autovettura della CP_1 completamente distrutta nella parte anteriore a seguito di impatto con il guardarail, anch'esso divelto in maniera consistente;
il posizionamento trasversale dell'autovettura della sulla corsia dell'autostrada CP_1 ha dato scaturigine al tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte le due autovetture che pagina 16 di 25 seguivano;
non è emerso il motivo per cui la avesse perso il controllo dell'autovettura andando ad CP_1 impattare sul guardrail;
le dichiarazioni da ella rese molti giorni dopo non sono attendibili sia per la distanza temporale in cui sono state rese, sia perché non sono riscontrabili e non interessano veicoli o altre parti di questo giudizio.
Più in dettaglio sul punto, in atti risulta depositata una lettera di messa in mora del 17.07.2018 da parte di a mezzo di un legale diverso dall'avv De Lisio che la sta patrocinando in questo Controparte_1 giudizio, in cui si riferiva che la perdeva il controllo della sua autovettura per causa imputabile CP_1 esclusivamente ad un sorpasso, in dispregio delle norme che regolano la circolazione stradale, effettuato da un'autovettura non identificata - ed impattava violentemente contro il guard rail di sinistra, arrestando la sua corsa sulla terza corsia;
che successivamente sopraggiungevano da tergo altri due veicoli che impattavano entrambi violentemente contro l'autovettura condotta dalla , ossia la TR guidata CP_1
CP_ dal e successivamente la LF tg. FB581KK condotta dal . Detta lettera di messa in mora Parte_1 veniva notificata infatti anche alla Consap ed alla quale F.G.V.S. adducendo la responsabilità di CP_8 questo veicolo rimasto sconosciuto.
Questa strategia difensiva non è stata ulteriormente coltivata, in quanto nell'atto di citazione che ha dato origine al giudizio iscritto al n rg 3874/2019 la ha notificato l'atto di citazione soltanto al CP_1
al R.C., , ed alla compagnia che assicurava il veicolo da lui condotto per la RCA, Parte_1 Pt_2 attribuendo a lui la causa del sinistro stradale e delle lesioni subite.
Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla , la genesi del sinistro stradale è da CP_1 attribuirsi proprio alla sua condotta di guida imperita;
per aver deviato, per cause rimaste sconosciute, improvvisamente sulla sua sinistra andando ad impattare sul guard-rail; una condotta inspiegabile alla luce delle condizioni di meteo e del manto stradale perfetti.
Anche assumendo la spiegazione originariamente fornita dalla , ma non successivamente CP_1 perorata, che ella ebbe a perdere il controllo dell'auto a causa di un sorpasso, si rammenta che il sinistro è avvenuto in autostrada a tre corsie dove ordinariamente si eseguono sorpassi, per cui è lecito esigere da qualsiasi guidatore che percorra un'autostrada la diligenza media di saper fronteggiare un sorpasso sul lato da un'altra autovettura, senza lasciarsi prendere dal panico e sbandare. Nel caso di specie la , CP_1 perdendo per propria imperizia il controllo dell'auto, andava ad impattare sul guard-rail posto sulla terza corsia sulla sua sinistra rimanendo di traverso, in fase statica, e costituendo in tal modo un ostacolo improvviso per i veicoli che la seguivano, in primis l'auto condotta dal e successivamente quella Parte_1
CP_ del .
Si verificava quindi l'impatto della TR C5 con la FO FI (che era ormai in posizione statica) CP_ con l'anteriore sinistro contro il laterale anteriore destro della alla velocità al momento dell'impatto di circa 115 km/h, che risultava sufficiente a sospingere la FO FI in avanti per circa 40 metri, mentre la pagina 17 di 25 C5, a seguito dell'impatto, si capovolgeva e pattinava per circa 40 metri con il tetto sull'asfalto, arrestandosi capovolta.
E' questo lo scontro tra veicoli da esaminare. A tal proposito, il Tribunale richiama il principio di diritto sull'art 2054 c.c. enunciato dalla Corte di Cassazione, in Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735 secondo cui “Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., 2° comma, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. E' apparente la motivazione del Giudice che, in caso di sinistro stradale, applica la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza alcuna valutazione circa la graduazione di responsabilità imposta proprio dalle emergenze processuali”. Gli ermellini hanno anche precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cass. 13/05/2021, n.12884; Cass. 28/11/2022, n. 34895). Addirittura, per lo specifico caso della invasione dell'opposta corsia di marcia, si è affermato (Cass. n. 15 settembre 2020 n. 19115), che possa dirsi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, dell'assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente ove ritenuto che il conducente che si sia visto invaso la corsia non avrebbe potuto compiere altra manovra d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto. Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non può condurre a far ritenere operante la presunzione del concorso di colpa in maniera pressoché automatica, specie in presenza della congiunta considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro.
Applicando tali principi al caso di specie, la responsabilità per lo scontro tra la ford fiesta e la
TR C5 sarebbe da attribuire in astratto in via esclusiva a che con una manovra Controparte_1 abnorme, anomala, ha, come detto, impattato da sola, senza ostacoli, sul guard rail di sinistra con l'autovettura che rimaneva in posizione statica su un tratto autostradale causando un ostacolo pericoloso per i veicoli che la seguivano;
ed infatti, la gravità della turbativa creata non ha consentito al (né Parte_1
CP_ al poi), di evitare l'impatto con la FO FI. La grave violazione della in astratto sarebbe in CP_1 grado di assorbire la eziologia della condotta del conducente del veicolo antagonista superando la presunzione di pari concorsualità ex art 2054 co 2 c.c. Sennonchè, proprio in forza del principio giurisprudenziale richiamato, dovendo il Tribunale valutare anche la condotta del veicolo antagonista, si ritiene che in concreto alla luce anche degli accertamenti peritali non è da escludere del tutto la responsabilità del per lo scontro, in quanto questi non ha dimostrato di aver fatto di tutto per Parte_1 impedire l'evento (art 2054 co 1 c.c.). Eloquenti, in tal senso, sono le conclusioni rassegnate dal Ctu secondo cui il non si era reso conto della turbativa creata dalla FO FI e dall'eventuale altro Parte_1 pagina 18 di 25 veicolo (che egli stesso riferisce essere fermo di traverso sulla seconda corsia ma di cui non è fatta menzione nel rapporto dei verbalizzanti), e pur avendo avuto il tempo di mettere in atto una manovra di emergenza utile, non ha messo in atto alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto contro la FO
FI; che la sua scelta di sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo sulla corsia centrale ha avuto come conseguenza l'impatto con il veicolo della . CP_1
Ancorchè il conducesse l'autovettura a velocità sostenuta, ma consentita sull'autostrada, Parte_1 ha indubbiamente concorso alla causazione del sinistro per non essere riuscito ad eseguire una manovra idonea ad evitare l'impatto con la ford FI.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il ruolo preponderante nella causazione del sinistro sia da attribuire alla condotta colposa iniziale della , per cui, confermando la valutazione già espressa nella proposta CP_1 conciliativa ex art 185 bis cpc, si ritiene equo ripartire la responsabilità tra le due parti per il sinistro in misura del 70% a carico della e per il 30% a carico del CP_1 Parte_1
La valutazione già espressa dallo scrivente nella proposta conciliativa ha trovato conferma nella CP_ CTU ricostruttiva anche con riferimento alla posizione del a cui non può essere attribuita responsabilità per il secondo scontro con la FO FI. CP_ Il CTU ha accertato che la KS LF condotta dal - che viaggiava a velocità consentita nella corsia centrale -, trovata davanti a sé, a cavallo tra la seconda e la terza corsia, la RD
FI posta in posizione trasversale, nonostante mettesse in “atto tutte le manovre di emergenza possibili”, impattava in modo radente il veicolo RD con il proprio anteriore sinistro, raggiungendo dopo l'urto la posizione statica a cavallo tra la prima corsia e quella di emergenza circa 40 mt avanti. A fronte della turbativa causata dall'impatto precedente della TR C5 sulla FO FI, con entrambe le vetture che CP_ improvvisamente occupavano le corsie dell'autostrada in posizione statica, il , che percorreva la corsia centrale a velocità nella norma ha tentato di eseguire la manovra migliore possibile ed in effetti ha urtato la CP_ ford fiesta in modo solo radente. Pertanto dagli accertamenti peritali è emerso che il non avesse violato alcuna norma del codice della strada né che avesse tenuto una condotta di guida violativa delle comuni regole cautelari alla guida della sua vettura;
ha subito la turbativa improvvisa causata dai conducenti dei due veicoli antagonisti e quindi risulta superata nei suoi confronti la presunzione di corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c.
La differenza tra la sua posizione e quella del – che pure si è trovato di fronte ad una Parte_1 improvvisa turbativa causata dalla condotta di guida della – sta nel fatto che quest'ultimo non ha CP_1 provato di aver fatto di tutto per evitare il danno ed il CTU ha rimarcato, all'opposto, la erroneità della sua scelta di girare a sinistra (impattando la ford fiesta) anziché a destra per evitare lo scontro. Per questo motivo si è attribuita una corresponsabilità al per la causazione del sinistro, limitata al 30%, Parte_1
CP_ mentre alcuna responsabilità è ascrivibile al . pagina 19 di 25
4. Sulla quantificazione dei danni
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale applica la T.U.N. per le lesioni macropermanenti anche se il sinistro stradale è antecedente alla entrata in vigore del DM che la ha introdotta. In tal senso si sta orientando la giurisprudenza di merito in diversi distretti giudiziari (App. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib.
Napoli nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025) con l'avallo della S.C. di Cassazione che in sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025 ha sottolineato che il giudicante può utilizzare in via indiretta, per finalità equitativa, la suddetta tabella anche per sinistri che non rientrerebbero per ragioni temporali nel suo campo di applicazione “Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”.
Tenuto conto delle risultanze del CTU si perviene ai seguenti prospetti di liquidazione:
Parte_3
e
[...] CP_10
Età al momento del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 4.083,18
Personalizzazione danno morale 36,1% (aumento medio) € 1.474,03
Punto danno non patrimoniale € 5.557,20
Coefficiente di riduzione per età 0,772
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO pagina 20 di 25 Danno biologico permanente (€ 4.083,18 x 21 x 0,772) € 66.196,44
Danno morale nel valore medio (€ 1.474,03 x 21 x 0,772) € 23.896,91
A) Danno permanente complessivo (€ 116.701,24 x 0,772): € 90.093,35
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 3.604,41
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 10.813,23
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.906,58
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 100.906,58): € 30.271,97
Spese mediche: € 8.700,00
D) Totale spese: € 8.700,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 139.878,55
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento dei danni futuri alla capacità lavorativa specifica, calcolandoli sull'indice presuntivo della redditualità annuale dell'attività artigianale svolta dal sino Parte_1 all'evento del 10.12.2016, indi pari a euro 170.00,00 (17.000 per dieci anni di presumibile lavoro di artigiano, oramai impossibili a cagione dei danni biologici riportati nel sinistro); ma non lo ha provato.
Infatti dall'esame della documentazione allegata non risulta prodotta la dichiarazione dei redditi per gli anni successivi al sinistro, da cui si evinca la contrazione reddituale del causata proprio dalle lesioni Parte_1 occorse nell'incidente stradale de quo. Sul punto, inoltre, il CTU ha ben evidenziato che l'attore era già portatore di una protesi di ginocchio sempre a sx inserita dopo l'asportazione di un sarcoma osseo al terzo inferiore del femore sx., per cui la quasi anchilosi della caviglia sx, il deficit di quasi la metà dell'articolazione del ginocchio sx è riconducibile anche al danno causato dell'artro-protesi protratta da anni e che certamente aveva determinato di per sé qualche impotenza e deficit funzionale, la quale non aveva però impedito all'attore di svolgere la propria attività di artigiano prima che venisse coinvolto nell'incidente stradale. A ciò va aggiunto il modesto deficit al polso sx fratturato. Lo scrivente per tali motivi non ha riconosciuto il danno da invalidità lavorativa specifica come richiesto ma ha riconosciuto in ottica equitativa e compensativa l'incremento del 30% del danno a titolo di ulteriore personalizzazione.
In considerazione del versamento dell'acconto di € 25.000,00 l'importo ancora dovuto al Parte_1 ammonta ad € 114.878,55. In considerazione della responsabilità riconosciuta al in misura del Parte_1
30% per la causazione del sinistro, gli spetta il 70% del predetto importo, ossia € 80.414,99
****
Parte_5 el DANNEGGIATO e INVALIDITA'
[...]
Età al momento del sinistro 25 anni pagina 21 di 25 Percentuale di invalidità permanente 36%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 5.739,12
Personalizzazione danno morale 41,6% (aumento medio) € 2.387,47
Punto danno non patrimoniale € 8.126,60
Coefficiente di riduzione per età 0,881
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 5.739,12 x 36 x 0,881) € 182.022,00
Danno morale nel valore medio (€ 2.387,47 x 36 x 0,881) € 75.721,16
A) Danno permanente complessivo (€ 292.557,50 x 0,881): € 257.743,16
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 5.303,04
Invalidità temporanea al 75% per 45 giorni: € 2.982,96
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.325,76
B) Danno temporaneo totale: € 9.611,76
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 267.354,92
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 267.354,92): € 80.206,48
Spese mediche: € 2.000,00
D) Totale spese: € 2.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 349.561,40
Anche in tal caso non è stato riconosciuto il danno da perdita di capacità lavorativa perché non è stato dimostrato;
anzi la è stata adibita dall'ASL datrice di lavoro ad altre mansioni, meno usuranti, CP_1
a parità di stipendio. In considerazione delle gravissime lesioni subite le si è riconosciuto, per finalità equitative e proporzionali all'entità dei danni, la massima personalizzazione possibile.
Alla Grasso spetta il 30% dell'importo sopra indicato ossia € 104.868,42.
5. Su interessi e rivalutazione monetaria
Le somme dovute agli attori, liquidate all'attualità costituiscono debiti di valore, per cui devono essere incrementati di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (10/12/2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
pagina 22 di 25 Per quanto concerne la posizione di che ha già ricevuto un acconto, al fine di Parte_1 individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti già versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
La pretesa da parte degli attori che la somma sia incrementata con gli interessi determinati dall'art. 1284 comma 4° c.c. è infondata e non merita accoglimento.
Si rammenta sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude l'applicabilità della predetta misura di interessi alle obbligazioni da fatto illecito altrui. In tal senso a Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2018, n. 28409 ha evidenziato che già dall'incipit della norma emerge la volontà di limitare la sua applicazione alle obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. Sul punto si legge in sentenza: “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante
l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art.
1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”. Successivamente, con sentenza 9 maggio 2022, n. 14512, i giudici di legittimità hanno ribadito che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che
“rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
6. Sulle spese di giudizio
L' che assicura sia il veicolo condotto dalla sia quello condotto dal CP_11 CP_1 Parte_1 va condannata al risarcimento delle spese di lite secondo soccombenza secondo i parametri intermedi tra i pagina 23 di 25 minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia della somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con un incremento del 30% per l'attività professionale svolta nel secondo giudizio fino al momento della riunione al giudizio principale. Non si applica alcuna riduzione a carico dei difensori delle parti attrici per aver rifiutato di aderire alla proposta conciliativa in quanto la somma loro spettante all'esito delle consulenze è risultata superiore agli importi indicati nell'ordinanza ex art 185 bis cpc conseguendone che il loro rifiuto di aderirvi non è risultato ingiustificato. CP_ Le parti e vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del per Parte_1 Pt_2 averlo incautamente chiamato in causa adombrandone una responsabilità concorrente nel sinistro stradale che non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria. Ai fini della liquidazione non può applicarsi lo scaglione di valore individuabile sulla base della domanda, ma si richiama ed applica il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del
c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”. Tale pronuncia è stata resa con riferimento alla liquidazione del difensore di una parte ammessa a patrocinio ma il principio di diritto è estensibile alla liquidazione ordinaria delle spese di lite. Nel caso di specie, si ritiene di applicare lo scaglione CP_ di valore indeterminabile a bassa complessità perché indeterminata era la domanda nei confronti del con la chiamata in causa.
Spese compensate nei riguardi della perché ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum. CP_4
Le spese delle CTU vengono poste a carico di parte convenuta IP secondo soccombenza essendo emerso dalle perizie un importo risarcitorio superiore a quello indicato nella proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così dispone:
1) Previo accertamento della responsabilità di , in misura del 70%, e di Controparte_1 Parte_1
in misura del 30% per la causazione del sinistro stradale verificatosi il 10/12/2016, in cui
[...] entrambi pativano lesioni personali, condanna la IP, compagnia che assicura entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, in solido con al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 patito da che viene liquidato in € 104.868,42, oltre interessi e rivalutazione secondo le Controparte_1 modalità indicate in parte motiva;
e condanna la convenuta IP in solido con al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di che viene liquidato in € Parte_1
80.414,99, al netto dell'acconto di € 25.000 già versato in fase stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in parte motiva;
pagina 24 di 25 2) Condanna la IP in solido con e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali in favore di e di che si quantificano in € 13.000,00 Parte_1 Parte_2
(già incrementato del 30% per la difesa nel giudizio riunito) per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
3) Condanna la IP in solido con ed alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di e di che si quantificano in € 13.000,00 (già Controparte_1 Controparte_2 incrementato del 30% per la difesa nel giudizio riunito) per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
4) Condanna ed alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 Parte_2 di che si quantificano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_3 generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
5) Compensa le spese tra tutte le parti e la;
CP_4
6) Pone a carico della convenuta IP - in solido con le parti rispettivamente attrici e convenute nei due giudizi – i compensi ai CTU già liquidati con separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
18.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 25 di 25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero nel RG al n. 10939/18 a cui risulta riunita la causa iscritta nel R.G. al n
3874/19, trattenuta in decisione nell'udienza del 02.07.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente t r a nato a [...], il [...], CF: , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...], il [...], CF: , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
NA CO, elett.te domiciliati presso il suo studio in Craco (MT), via J. Kennedy, n. 1, giusta procura in atti;
- attore nel giudizio NRG 10939/18 e convenuto nel giudizio NRG 3874/19 Parte_1
- convenuto nel giudizio NRG 3874/19 - Pt_2
E
(nata il [...] ad [...] - cf. - residente in Eboli alla Controparte_1 CodiceFiscale_3 via alla Via se n. 6) e (nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] cf. ) rappresentate e difese dall'Avvocato Luigi de Lisio in forza di procura alle CodiceFiscale_4 liti, ed elett.te domiciliate presso il difensore;
- attrici nel giudizio NRG 3874/19 -
- convenute nel giudizio NRG 10939/18 -
E
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Villani Paolo con studio in Potenza alla CP_3
Via Mazzini 97 presso cui domicilia come da atti;
- Terzo chiamato in causa nel giudizio NRG 3874/19 -
E pagina 1 di 25 con sede legale in Milano, P.zza Tre Torri 3, cod. fisc., P. Iva e iscrizione al Registro CP_4 delle Imprese di Trieste n. in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica c/o la sede P.IVA_1 della società, rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Filomena Mirra ed elett.te dom.ta presso lo studio e la persona di quest'ultima in Salerno alla via Torretta, 4;
- Interventore volontario –
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_5 P.IVA_2 in Bologna alla via Stalingrado n° 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Cosma e con lui elett.te domiciliata in Salerno alla Via Raffaele Conforti n° 17;
- convenuta nel giudizio NRG 3874/19 -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_5 P.IVA_2 in Bologna alla via Stalingrado n° 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Romano Ciccone ed elett domiciliato presso lo studio del difensore;
- convenuta nel giudizio NRG 10939/18 -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. breve riepilogo dei fatti processuali salienti e delle posizioni delle parti
Con atto di citazione notificato il'1.12.2'18, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale (NRG 10939/2918) e in uno alla compagnia di Controparte_1 Controparte_2 assicurazioni , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire CP_5 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa;
2. dichiarare tenuti e condannare i convenuti in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore ed i sigg. e , in solido tra loro, a risarcire Controparte_2 Controparte_1
i danni tutti alla salute, nella specie lesioni fisiche, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
3. conseguentemente condannare i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 191.700,00 (euro 216.700,00 – euro 25.000,00 già corrisposti da
di cui euro 158.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, euro 50.000,00 a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale ed euro 8700,00 quale rimborso delle spese sostenute, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo”. pagina 2 di 25 Parte attrice deduceva a supporto di tali conclusioni di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, occorso il 10.12.2016, alle 23.05, in direzione SUD, nel tratto di percorrenza “autostrada A 3
Salerno-Reggio Calabria, progressiva Km 21.900” nel territorio del Comune di Battipaglia (SA) – località carreggiata Sud, allorquando alla guida dell'autovettura FO FI tg. CA528JD, perdeva Controparte_1 il controllo della vettura, frapponendosi in mezzo alla strada, con inevitabile impatto da parte dell'auto condotta dal sig. TR C5, tg DV221EN, e conseguente ribaltamento;
deduceva quindi la Parte_1 responsabilità esclusiva della conducente convenuta;
e lamentava danni patrimoniali al veicolo, già risarciti dalla danni biologici temporanei e permanenti, in uno a danni patrimoniali collegati sia alle CP_5 spese di cura, sia al mancato guadagno per non aver potuto esercitare la propria attività professionale.
Si costituivano e responsabile civile in quanto proprietaria del Controparte_1 Controparte_2 veicolo condotto dalla , chiedendo l'integrale rigetto delle domande del eccependo la CP_1 Parte_1 colpa esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
Si costituiva altresì la concludendo “In via principale per il rigetto di tutte le domande CP_5 proposte nei confronti dell' perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
▫ in via subordinata, CP_5 perché il risarcimento dei danni che fosse dovuto alle controparti venga contenuto nei limiti del giusto e del provato, tenuto conto delle responsabilità e/o corresponsabilità da graduare e circoscritto, per l'attore, alla sola differenza residua detratti ratione temporis gli importi già versati. ▫ Vittoria di spese e competenze di causa”, eccependo la complessità della dinamica relativa all'incidente e la necessità di una più approfondita istruttoria.
Con successivo e distinto atto di citazione del 16.04.2019 a sua volta evocava in Controparte_1 giudizio, sempre innanzi a codesto Tribunale, (proprietario dell'auto TR C5, tg Parte_2
DV221E), (conducente del medesimo veicolo TR C5) e la società Parte_1 CP_5
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa declaratoria della fondatezza in punto di fatto
[...] della premessa dell'atto introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella Parte_1 causazione del sinistro de quo e per l'effetto dichiarare tenuti e condannarli in solido tra loro a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza della collisione, quantificati in
Euro 269.355, 34 di cui Euro 2000,00 per danno patrimoniale oppure della somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi dal sinistro al soddisfo. Con Vittoria di spese
e compensi professionali e di ogni altro diritto”, adducendo di aver patito dal sinistro stradale gravissime lesioni ed attribuendone la responsabilità al Tale giudizio veniva iscritto nel Rgac al n 3874/19. Parte_1
Si costituivano e , contestando le deduzioni delle attrici e chiedendo il rigetto Parte_1 Pt_2 delle loro domanda ed evocando la chiamata di terzo del sig. , in quanto l'auto condotta dalla CP_3
era stata “impattata” non solo dal sig. ma anche da un altro veicolo, tipo CP_1 Parte_1
LF tg FB581KK, condotta e di proprietà del sig. , chiedendo “in via principale, nel merito, CP_3 respingere le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere i sigg. e dalle Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 25 domande medesime per le ragioni tutte ampiamente esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo, sig. corresponsabile nella causazione dei danni CP_3 occorsi all'attrice, in occasione del sinistro del 10.12.2016.in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso dei sigg. e nei confronti di per quanto gli stessi fossero Parte_1 Parte_2 CP_3 tenuti a risarcire in favore dell'attrice”. CP_ Il si costituiva, eccependo la totale estraneità ai fatti di causa, rilevando di essere rimasto coinvolto nel sinistro per responsabilità esclusiva delle attuali parti attrici, di essere stato risarcito in toto, senza alcuna applicazione di corresponsabilità, come anche accertato dalla Polstrada intervenuta ed emerso da accertamenti tecnici espletati dai periti delle compagnie assicurative coinvolte;
chiedendo pertanto, la sua immediata estromissione dal giudizio e/o la chiamata in garanzia della sua assicurazione CP_4
All'udienza dell'11/12/2019 veniva disposta la riunione dei due giudizi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi del medesimo incidente stradale.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc si rinviava all'udienza del 30.04.2020 per ammissione dei mezzi istruttori poi rinviata d'ufficio all'udienza del 04.02.21. Nelle more con comparsa depositata il CP_ 2/2/2020 spiegava intervento volontario l' aderendo alla difesa del proprio assicurato , CP_4 convenuto nel giudizio RG 3874/2019.
Veniva inizialmente ammessa dal precedente G.I. la prova orale richiesta dall'attore Parte_1 perveniva istanza di revoca da parte del difensore di dolendosi della mancata ammissione Controparte_1 delle sue prove orali.
Si rinviava pertanto per interlocuzione in contraddittorio, sulla predetta istanza di revoca, all'udienza del 02.12.21 celebrata dallo scrivente magistrato, subentrato nella gestione del ruolo del precedente giudice.
Lo scrivente avviava una interlocuzione con le parti finalizzata alla definizione transattiva della lite.
Dopo alcune udienze interlocutorie, con ordinanza del 02.03.2023 veniva formulata la seguente proposta conciliativa:
“…da una rilettura di tutti gli atti al fine di favorire la definizione bonaria della controversia osserva quanto segue:
- il rapporto della polstrada reso nell'immediatezza non lascia adito a dubbi;
premesso che le condizioni meteo e del manto stradale erano ottime;
che la visibilità era libera, i militari concludono che il sinistro si è verificato in due fasi: nella prima alla guida della FO FI deviava repentinamente verso sinistra andando a collidere violentemente Controparte_1
CP_ contro il guardrail di sinistra e nella seconda sopraggiungevano altri due veicoli (del e del ) di cui la TR Parte_1 condotta dal andava ad impattare la FI nella parte anteriore laterale destra per poi capovolgersi. Le cause che Parte_1 hanno indotto la a deviare verso sinistra non sono state meglio accertate ma “sicuramente la deviazione appare quanto CP_1 meno strana in condizioni di guida normali a alla luce della caratteristiche della strada, rettilinea, pianeggiante, asciutta e con tre corsie più l'emergenza”; pagina 4 di 25 - si richiama la pronuncia della Cassazione n. 20025 del 06/10/2016 secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”;
- lo scrivente Tribunale pertanto non attribuisce fede privilegiata alle opinioni personali sulla dinamica del sinistro rese dagli agenti o al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese a loro nell'immediatezza dai protagonisti del sinistro stradale, ma solo agli accertamenti da loro compiuti e riprodotti nel rapporto, tra cui i reperti fotografici;
- in particolare si notano le fotografie dell'autovettura della completamente distrutta nella parte anteriore a CP_1 seguito di impatto con il guardarail, anch'esso divelto in maniera consistente;
- che il posizionamento trasversale dell'autovettura della sulla corsia dell'autostrada ha dato scaturigine al CP_1 tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte le due autovetture che seguivano;
- non è emerso il motivo per cui la avesse perso il controllo dell'autovettura andando ad impattare sul CP_1 guardrail;
le dichiarazioni da ella rese molti giorni dopo (perché purtroppo la sfortunata giovane è rimasta in coma a causa del sinistro) non sono attendibili sia per la distanza temporale in cui sono state rese, sia perché non sono riscontrabili e non interessano veicoli o altre parti di questo giudizio, sia perché, ad ogni buon conto, l'entità dei danni al guardrail ed alla parte anteriore della sua autovettura lasciano presumere che stesse viaggiando ad alta velocità e ciò costituisce un ulteriore fattore della sua responsabilità oltre alla imperizia alla guida, desumibile dall'aver perso il controllo della vettura nonostante le ottime condizioni del manto stradale;
- ritenuto alla luce delle considerazioni che precedono che la compagnia con cui è assicurata l'autovettura della CP_1 dovrebbe risarcire il danno al che ha patito lesioni dall'impatto; Parte_1
- ritenuto tuttavia che vi sia stato il concorso di colpa del che – pur sua stessa ammissione ai militari – Parte_1 non è riuscito ad evitare l'impatto con una sterzata dopo aver visto il pericolo, rappresentato dalla posizione ferma dell'autovettura della CP_1
- che l'impedimento dell'impatto è stato dettato dalla elevata velocità di guida tenuta dal;
circostanza che Parte_1 si desume, anche in questo caso, dai danni riportati dalla sua autovettura che si è ribaltata dopo l'urto;
- volendo graduare le responsabilità ex art 2054 c.c., si ritiene di attribuirne il 70% alla ed il 30% al CP_1
; Parte_1
CP_
- si ritiene invece che il non abbia concorso in alcun modo nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima, ed è stato peraltro già interamente risarcito;
- essendo la dinamica dei fatti rappresentata in modo abbastanza chiaro e netto nella relazione della Polstrada, non si procederà all'assunzione di prove testimoniali che non sarebbero ritenuti credibili nel momento in cui affermassero circostanze che smentissero gli accertamenti svolti dai militari;
ciò premesso, passando alle liquidazioni si distinguono le posizioni in tal modo: pagina 5 di 25
Parte_1 la liquidazione del danno biologico patito secondo le tabelle milanesi, sulla base della relazione medica del fiduciario della compagnia, e con personalizzazione massima, è espressa nel seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.277,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.180,03
Punto danno non patrimoniale € 4.457,90
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 42
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno biologico risarcibile € 50.479,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 68.652,00
Con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 88.339,00
Invalidità temporanea totale € 4.158,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.227,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.325,50
TOTALE GENERALE: € 80.977,50
Totale con personalizzazione massima € 100.664,50 – approssimata ad € 100.000,00.
Avendo l'attore già ricevuto in acconto la somma di € 25.000,00 residua l'importo di € 75.000,00, di cui va riconosciuto al il 70% ossia € 52.500,00, elevabile ad € 54.000,00 comprensiva sia di interessi legali che di Parte_1 rivalutazione;
oltre alle spese legali che si liquidano in € 5.400,00 oltre accessori di legge;
GRASSO la liquidazione del danno biologico patito secondo le tabelle milanesi, sulla base della relazione medica del fiduciario della compagnia, e con personalizzazione massima, è espressa nel seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 33%
Punto danno biologico € 4.617,48
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.262,57
Punto danno non patrimoniale € 6.880,05 pagina 6 di 25 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 134.092,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 199.797,00
Con personalizzazione massima (max 26% del danno biologico) € 234.661,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
TOTALE GENERALE: € 205.737,00
Totale con personalizzazione massima € 240.601,00
La valutazione del CT di parte attrice è notevolmente superiore. Volendo mediare tra le due diverse valutazioni, in un'ottica transattiva, si fissa l'importo base in € 300.000,00
Riconoscendo all'attrice l'importo del 30% a titolo di risarcimento, la IP quale compagnia assicurativa del veicolo del dovrebbe corrispondere l'importo di € 90.000,00. Parte_1
Su questo punto occorre spendere un'ulteriore considerazione: presumibilmente la aveva subito già lesioni dalla CP_1 prima collisione contro il guardrail. Tali lesioni sono state da essa autonomamente causate ex art 1227 c.c. per cui non andrebbero risarcite. L'obbligo di risarcimento del danno a carico della compagnia assicurativa riguarderebbe le lesioni aggiuntive patite dalla a causa della forza d'urto con l'impatto dell'autovettura condotta dal sulla sua CP_1 Parte_1 autovettura ferma. Occorrerebbe una CTU medica per diversificare queste differenti lesioni, ma tale mezzo istruttorio difficilmente potrebbe offrire risultati certi;
probabilmente le conclusioni di un perito si baserebbero su ipotesi statistico- probabilistiche. pertanto al fine di non gravare le parti di costi che potrebbero rivelarsi superflui si ritiene, sempre in ottica conciliativa, di fissare definitivamente l'importo da corrispondere alla in € 70.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione;
oltre CP_1 alle spese legali che si liquidano in € 7.000 oltre accessori di legge;
CP_
- come detto non vi è alcuna responsabilità a carico del nella causazione del sinistro;
conseguentemente per soccombenza virtuale e causalità processuale la parte che lo ha chiamato in causa deve riconoscergli le spese giudiziali e – per CP_ causalità processuali – al difensore della compagnia assicurativa chiamata dal in manleva. Si liquidano CP_4 tali spese giudiziali in € 1.500,00 cadauno, tenuto conto che non vi è stata ancora fase istruttoria né decisionale.
Pertanto, al fine di contenere i tempi ed i costi del giudizio, invita le parti a transigere la controversia ed allo scopo formula la seguente proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.: pagina 7 di 25 - invita la IP e in solido a corrispondere al la somma di € 54.000,00 Controparte_1 Parte_1 comprensiva sia di interessi legali che di rivalutazione a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria, oltre alle spese legali che si liquidano in € 5.400,00 oltre accessori di legge;
- invita la IP ed il in solido a corrispondere a la somma di € 70.000,00 Parte_1 Controparte_1 comprensiva sia di interessi legali che di rivalutazione a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria, oltre alle spese legali che si liquidano in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
CP_
- Invita la parte che ha chiamato in causa il a riconoscere le spese legali a lui ed alla che si liquidano in CP_4
€ 1.500,00 cadauno oltre accessori di legge;
si invita le parti a valutare con estrema attenzione l'adesione alla proposta conciliativa appena formulata per le seguenti motivazioni:
- come detto la dinamica dei fatti con attribuzione delle relative responsabilità emerge in modo abbastanza chiaro dalla relazione della Polstrada. Per quanto concerne la posizione di , lo scrivente Tribunale comprende Controparte_1 perfettamente il dramma umano e personale che ella ha patito da questa dolorosa e traumatica vicenda, ma gli accertamenti inducono ad attribuire a lei l'origine del tamponamento a catena e ciò purtroppo incide sulla sua posizione processuale e sull'entità del risarcimento del danno, tant'è che ella in solido alla sua compagnia assicurativa deve risarcire il danno biologico causato al il quale, pur avendo concorso nella causazione del sinistro a cagione della tenuta di velocità non Parte_1 appropriata alla guida, si è imbattuto in un ostacolo imprevisto, imprevedibile ed inaspettato. Ove la volesse rifiutare CP_1 la somma proposta perché ritenuta troppo bassa, deve anche mettere in conto la possibilità che nella sentenza di questo giudizio ovvero nella sentenza resa dal giudice di grado superiore, venga ad ella attribuita la responsabilità per il sinistro stradale in via esclusiva o in una percentuale maggiore rispetto a quella individuata in questa ordinanza;
- la compagnia assicurativa IP (che assicura entrambi i veicoli) accettando la proposta conciliativa otterrebbe un risparmio di costi di eventuali CTU, di spese legali più elevate, di spese di registrazione della sentenza e non può escludersi anche il risparmio dei costi da liquidare a titolo di risarcimento danni ove dall'accertamento di una espletanda CMU dovessero emergere lesioni valutate più gravemente di quanto riferito dai suoi fiduciari.
Premesso che le valutazioni espresse in questa ordinanza sono sempre rimeditabili dallo scrivente all'esito dell'istruttoria, si evidenzia alle parti che le cifre proposte possono anche costituire la base di una trattativa negoziale finalizzata al raggiungimento di un assetto dei contrapposti interessi ancor più satisfattivo. E' chiaro che, tuttavia, che le somme possono essere oggetto di un “ritocco” richiedibile da uno dei danneggiati, non di uno stravolgimento totale, di una richiesta di riduzione o di aumento eccessiva al fine di non vanificare la finalità deflattiva della proposta conciliativa. rinvia all'udienza del 14.06.23 ore 10.00 per verifica. Nelle more, le parti sono invitate a scambiarsi pec di proposta di adesione e di (eventuale) accettazione. Se la IP dovesse accettare, potrà anche eseguire il pagamento rendendo inutile la comparizione nell'udienza prefissata.
In caso di fallimento della transazione si darà impulso all'attività istruttoria”.
pagina 8 di 25 Nell'udienza di verifica del 14.06.23 tutti i difensori accettavano, per fini conciliativi, la ripartizione delle responsabilità postulata nella proposta conciliativa ma i difensori degli attori danneggiati eccepivano che nella liquidazione del loro risarcimento non era compresa l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa e lo scrivente dato atto rinviava al 18.10.23 invitando nelle more le parti ad interloquire e valutare questi profili omessi, al fine di addivenire ad una somma definitiva ritenuta congrua e condivisa per transigere bonariamente la controversia.
Nelle note scritte del 17.10.23 il difensore di rappresentava le condizioni per Controparte_1 definire bonariamente la controversia:
a) danno biologico = € 73.071/30 (equivalente al 30% di quello di € 243.571/00 dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
b) danno alla capacità lavorativa = € 17.896/65 (equivalente al 30% di quello di € 59.655/50 dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
c) interessi e rivalutazione dal 10.12.2016 (data del sinistro) all'8.4.2019 (giorno precedente a quello che contrassegna la citazione formulata dall'odierna deducente) = rispettivamente € 580/08 ed € 2.092/26;
d) interessi e rivalutazione dal 9.4.2019 (giorno che contrassegna la citazione formulata dall'odierna deducente) ad oggi = rispettivamente € 37.789/23 ed € 14.827/78;
e) danno patrimoniale = € 3.600 (dettagliato nella proposta del 2.7.2023);
f) spese del giudizio = € 10.235/72 lordi (dettagliato nella proposta del 2.7.2023).
In toto € 160.093/02.
Chiedeva in subordine il prosieguo del giudizio anche con una ctu tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Anche il difensore del nelle sue note scritte ribadiva che le voci di danno andavano Parte_1 integrate con la perdita da capacità lavorativa generica e specifica, inizialmente non computate, e con il calcolo degli interessi ex art. 1284 IV comma cc, nonché con la rivalutazione monetaria a far data dal 10 dicembre 2016 (data in cui si è verificato il sinistro) e per l'effetto chiedeva il prosieguo del giudizio con l'espletamento di una CMU.
La IP, quale parte convenuta nei due giudizi riuniti, a mezzo dei due differenti difensori dichiarava nelle note scritte di aderire alla proposta conciliativa e di non accettare le controproposte degli attori danneggiati. CP_ Il e l' aderivano alla proposta conciliativa. CP_4
Dato atto del fallimento della trattativa per addivenire ad una transazione, la causa veniva istruita con CTU ricostruttiva del sinistro e CMU e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 02.07.2025 ove veniva riservata per la decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
2. Gli esiti delle perizie pagina 9 di 25 Il CTU designato ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base della documentazione in atti con particolare riguardo agli accertamenti compiuti dagli operanti della sottosezione della Polizia Stradale di
Eboli intervenuti sul posto dopo il sinistro.
L'incidente si è verificato sulla carreggiata Sud dell'autostrada A2, approssimativamente alla progressiva chilometrica 21,900 ed è pianeggiante e rettilineo, privo di anomalie, e in ottimo stato di manutenzione.
La dinamica del sinistro si è sviluppata in più fasi:
• Fase 1 (Grasso - FO FI): che procedeva verosimilmente a velocità Controparte_1 contenuta entro i limiti, perdeva il controllo del proprio veicolo per cause non accertate. La FO FI urtava la barriera spartitraffico di sinistra, subendo danni anteriori e posteriori (testa-coda) e arrestandosi in posizione trasversale sulla terza corsia. A seguito di questo primo urto, i sistemi di protezione passiva del veicolo (airbag) si attivavano.
• Fase 2 (Malaspina - TR C5): il (che dichiarava di viaggiare a 120 km/h sulla corsia Parte_1 centrale) giungeva da tergo e notava la turbativa. Egli dichiarava di aver frenato e deviato verso sinistra
(sulla corsia di sorpasso) per evitare un presunto veicolo fermo di traverso sulla corsia centrale. Il CTU ha rilevato che questa dichiarazione pone interrogativi, in quanto il aveva avuto il tempo di Parte_1 percepire la situazione anomala. La TR C5 impattava la FO FI (che era ormai statica) con l'anteriore sinistro contro il laterale anteriore destro della FO. L'energia cinetica posseduta dalla C5 al momento dell'impatto, stimata dal CTU in circa 115 km/h (probabilmente sottostimata data la manovra di frenata e sterzata), era sufficiente a sospingere la FO FI in avanti per circa 40 metri. A seguito dell'impatto, la C5 si capovolgeva e pattinava per circa 40 metri con il tetto sull'asfalto, arrestandosi capovolta.
• Fase 3 (Sileo - KS LF): Successivamente, sopraggiungeva la KS LF condotta CP_ dal , il quale, nonostante le manovre d'emergenza, urtava in modo radente la FO FI con la propria parte anteriore sinistra.
Il perito ha accertato che le lesioni subite dalla sono legate al sinistro. Tuttavia, una marcata CP_1 accentuazione delle lesioni è stata causata dal secondo urto (quello della TR C5), poiché al momento di questo secondo impatto la signora non beneficiava più di alcuna protezione passiva, dato che tutti CP_1 gli airbag erano entrati in funzione (e pressoché afflosciati) a seguito del primo urto contro il guardrail. Il
CTU ha escluso che l'urto radente causato dal veicolo KS LF abbia determinato un ulteriore aggravamento delle lesioni.
Relativamente alla valutazione del comportamento dei conducenti si rilevava quanto segue:
◦ ha perso il controllo del veicolo per cause imprecisate. Controparte_1
pagina 10 di 25 ◦ non si è reso conto della turbativa creata dalla FO FI e Parte_1 dall'eventuale altro veicolo (che egli stesso riferisce essere fermo di traverso sulla seconda corsia). Il
pur avendo avuto il tempo di mettere in atto una manovra di emergenza utile, non è riuscito Parte_1 evitare l'impatto contro la FO FI. La sua scelta di sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo sulla corsia centrale ha avuto come conseguenza l'impatto con il veicolo della . Il CP_1
CTU ha stimato inoltre che, sulla base dei calcoli energetici eseguiti, il viaggiasse a una velocità Parte_1 effettiva superiore a quella dichiarata, pur se nei limiti consentiti.
◦ A nulla può essere addebitato in ordine ad eventuale aggravamento di danni alle CP_3 persone e alle cose, in quanto l'impatto è stato radente.
Sulla base di tali considerazioni il perito rassegnava in bozza le seguenti conclusioni: 1) Le lesioni riportate sia dalla sig.ra che dal sig. sono tutte legate da nesso di causalità con la dinamica CP_1 Parte_1 del sinistro. Per quanto attiene alle lesioni riportate dalla sig.ra ritiene questo ctu che una marcata CP_1 accentuazione delle stesse è stata causata dal secondo urto subìto ad opera della OË c5, giacché, come sopra detto, al momento del secondo urto, la sig.ra non disponeva più di alcun tipo di CP_1 protezione (tutti gli airbag, entrati in funzione durante il primo urto contro la barriera spartitraffico, al momento del secondo urto, erano pressoché afflosciati). Il secondo urto provocato dalla KS
LF non ha determinato alcun aggravamento, essendosi verificato in modo radente.
2) La ricostruzione della probabile dinamica del sinistro è stata effettuata sia tenendo conto della documentazione versata in atti che del rapporto della Polizia Stradale intervenuta nelle immediatezze dal quale sono state attinte le misurazioni per il calcolo dei lavori.
3) Per quanto attiene ai comportamenti dei conducenti, si ritiene che: a) La sig.ra Controparte_1 abbia perso il controllo del veicolo per cause imprecisate;
b) Il sig. non si sia reso conto della Parte_1 turbativa creata dal veicolo RD FI e da altro (eventuale?!?) veicolo rimasto ignoto e che egli afferma essersi posto di traverso sulla seconda corsia;
c) Al sig. nulla possa essergli addebitato in CP_3 ordine ad eventuale aggravamento di danni alle persone e alle cose.
Per quanto concerne la perizia medica sui due infortunati il perito d'ufficio dr ha dedicato Per_1 autonome considerazioni medico-legali ai due attori: per quanto concerne la posizione di : Controparte_1 il CTU ha accertato la sussistenza del nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente (verificatosi l'11/12/16) e le gravi patologie traumatiche riportate.
Ci furono due violenti e distinti impatti tra l'auto guidata dall'attrice: in primo luogo, l'impatto contro il guard-rail sinistro dell'autostrada A2, e successivamente la violentissima collisione con l'auto del signor proveniente da tergo. Il violento doppio impatto contro le strutture metalliche interne Parte_1 dell'abitacolo giustifica il grosso trauma toraco-addominale e le molteplici e gravi fratture costali e pagina 11 di 25 vertebrali. Le gravi patologie traumatiche al rachide sembrerebbero essere maggiormente legate al più violento secondo urto subito (ad opera della OË c5 del rispetto all'impatto iniziale Parte_1 contro il guard-rail.
Relativamente alla valutazione delle lesioni subite il perito ha accertato che la ha riportato CP_1 dal sinistro stradale:
1. Deficit funzionale del tronco e fratture vertebrali: Riguarda il deficit di oltre un terzo nella flessione attiva e passiva in avanti del tronco, con presenza di lieve asimmetria delle iliache e lievissima scoliosi destro-convessa. Tale deficit, aggravato dalla stabilizzazione chirurgica, si valuta intorno al 18%.
2. Fratture costali multiple: Fratture multiple sull'emitorace sinistro (cinque, scomposte), con esiti dolorosi, escludendo attuali patologie pleuro-polmonari (contusioni ed emo-torace risolti). Valutabile al
5%.
3. Lieve incontinenza urinaria: Questo disturbo funzionale, legato alla grave frattura di L1 e L2 con verosimile e minima compressione della colonna vertebrale, è valutabile al 5%.
4. Impotenza partoriendi (parziale impossibilità generandi): Riguarda l'impossibilità di partorire per via naturale a causa delle gravi fratture vertebrali e della rigida stabilizzazione meccanica chirurgica
(necessità di parto cesareo). Valutata intorno al 7%.
5. Danno estetico minimo: Cicatrice chirurgica (22 cm, poco visibile) sul rachide dorso-lombare e lieve asimmetria delle iliache. Valutato intorno all'1%.
Danno Biologico Complessivo: Sommando i suddetti addendi (36%) e applicando il corollario medico-legale per la sommazione di plurimi danni biologici (riduzione di due punti), il danno biologico totale è valutabile intorno al 34%.
Per quanto concerne Parte_1
Si afferma la presenza di un chiaro nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente (10/12/2016) e le gravi fratture riportate alla gamba e alla rotula sinistra, la frattura al polso destro e le ferite lacere.
L'attore ha subito un importante doppio grosso trauma a causa di due violenti impatti (prima contro il mezzo fermo e poi il ribaltamento del suo mezzo). Il corpo dell'attore ha subito molteplici scuotimenti e violenti impatti contro le strutture metalliche interne dell'abitacolo. È un dato importante la preesistenza di un sarcoma osseo nel 2004, che aveva comportato l'applicazione di un'artro-protesi di ginocchio sinistro. I danni attuali (frattura di rotula e frattura tri-malleolare di gamba sinistra) sono conseguenza dell'incidente, ma la valutazione del deficit al ginocchio deve essere ridotta per la preesistente artro-protesi.
Relativamente alla valutazione delle lesioni patite dal a seguito del sinistro il CTU ha Parte_1 accertato: pagina 12 di 25 1. Anchilosi Caviglia Sinistra: La quasi completa anchilosi della caviglia sinistra, causa principale dell'evidente zoppia. Valutata 12%.
2. Deficit Ginocchio Sinistro: Deficit di quasi la metà nella flesso-estensione, abbattuto per la preesistenza della protesi. Valutato intorno al 5%.
3. Frattura Polso Destro: Modesta frattura del polso destro con lieve deficit funzionale. Valutata
3%.
4. Danno Estetico Cicatriziale: Include le cicatrici al cuoio capelluto e sull'arto inferiore sinistro, nonché l'ipo-miotrofia della coscia. Valutato tra il 2% e 3%.
Danno Biologico Complessivo: Sommando i danni (23%) e sottraendo un paio di punti per la sommazione di danni multipli su vari segmenti, il danno biologico complessivo è valutabile tra il 20-21%.
Pervenivano alla bozza delle CTU osservazioni dalle parti che venivano riscontrate ed esaminate dai periti.
Il perito di parte dell'attrice ha lamentato la sottovalutazione dei danni biologici ed ha CP_1 richiesto l'invalidità specifica lavorativa per la IG.ra . CP_1
Con riguardo al primo aspetto ha accentuato la opportunità di valutare il danno al massimo della forbice, vista la gravità degli esiti e la giovane età dell'attrice. Con riguardo al secondo aspetto si è evidenziato che l'attrice è un'operatrice socio-sanitaria (OSS) dell'ASL Salerno.
Il CTU ha ribadito che la valutazione mediana è equa, ed ha confermato la percentuale di danno biologico, mentre con riferimento all'invalidità lavorativa ha evidenziato che la , a cagione dei CP_1 postumi invalidanti, pur risultando incompatibile con le normali attività di OSS che richiedono sforzi fisici
(come alzare pazienti), è stata assegnata dall'ASL ad altre mansioni lavorative non usuranti e non impegnative sul piano fisico. Tali nuove mansioni sono state assegnate senza riduzione di stipendio o indennità aggiuntive. Per queste ragioni, ha confermato la propria decisione.
Relativamente alle Osservazioni dei TP sulla perizia ricostruttiva del sinistro, il TP Per_2 contestava l'esclusione di responsabilità per il conducente della VW LF (Sileo) ma il perito ha risposto che l'impatto della LF è avvenuto contro la FO FI ormai in fase statica;
che l'energia posseduta dalla
LF ha prodotto deformazioni solo a sé stessa (es. arretramento della ruota anteriore sinistra) e non ha aggravato i danni alla;
che riguardo al dubbio sull'uso della cintura di sicurezza da parte della CP_1
, il CTU ha specificato che gli accertatori non ne hanno fatto menzione e che la cintura potrebbe CP_1 essere stata spostata dai soccorritori e quindi, non vi sono prove sul mancato utilizzo della cintura.
Il TP del contestava l'attribuzione di responsabilità al per l'aggravamento dei Parte_1 Parte_1 danni, sostenendo che l'arrivo dei veicoli C5 e LF fosse contestuale all'incidente scatenante. Il CTU ha replicato richiamando le dichiarazioni del dalle quali emerge che egli ha avuto tempo e modo di Parte_1 percepire una situazione anomala (vedendo un veicolo fermo di traverso sulla corsia centrale) ma non ha pagina 13 di 25 messo in atto alcuna manovra di emergenza utile e che sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo fermo è stata la causa dell'impatto contro la FO FI.
In merito alle osservazioni del TP della parte , che contestava la presunta assenza di CP_1 ulteriori foto dalla Polstrada, il CTU ha risposto di aver inviato la richiesta e di aver ricevuto la risposta dalla Polstrada che non esistono altre foto oltre a quelle trasmesse e utilizzate.
Il perito di parte inoltre forniva calcoli dinamici per dimostrare una velocità più bassa della FO
FI e una velocità di marcia di circa 152 km/h per la TR C5 ma il CTU ha contestato tali calcoli, ritenendo che la velocità da lui stimata (115 km/h, ma comunque inferiore a quella effettiva dichiarata dal conducente) fosse più verosimile, e che la velocità ipotizzata dal TP (152 km/h) fosse Per_3 incongruente con le deformazioni del veicolo.
Il CTU, rispondendo alla richiesta di identificare la causa della perdita di controllo della FO
( ), ha ribadito di non poterla accertare (non potendo escludere colpo di sonno, uso del cellulare o CP_1 malore), così come non era riuscita la Polstrada.
Il CTU ha concluso che le violazioni riguardano innanzitutto la perdita del controllo del veicolo da parte della sig.ra (causa imprecisata) e una scarsa attenzione nella conduzione del veicolo da parte CP_1 del IG. che non ha fatto nulla per evitare l'impatto pur avendone avuto il tempo. Parte_1
Esaurito il contraddittorio con le parti ed i loro periti, i CCTTUU hanno rassegnato le seguenti conclusioni nell'elaborato definitivo che integralmente si riportano:
“1) Le lesioni riportate sia dalla sig.ra che dal sig. sono tutte legate da nesso di causalità con la CP_1 Parte_1 dinamica del sinistro. Per quanto attiene alle lesioni riportate dalla sig.ra ritiene questo ctu che una marcata CP_1 accentuazione delle stesse è stata causata dal secondo urto subìto ad opera della OË c5, giacché, come sopra detto, al momento del secondo urto, la sig.ra non disponeva più di alcun tipo di protezione (tutti gli airbag, entrati in funzione CP_1 durante il primo urto contro la barriera spartitraffico, al momento del secondo urto, erano pressoché afflosciati). Il secondo urto provocato dalla KS LF, non ha determinato alcun aggravamento, essendosi verificato in modo radente.
2) La ricostruzione della probabile dinamica del sinistro è stata effettuata sia tenendo conto della documentazione versata in atti che del rapporto della Polizia Stradale intervenuta nelle immediatezze dal quale sono state attinte le misurazioni per il calcolo dei lavori.
3) Per quanto attiene ai comportamenti dei conducenti, si ritiene che: a) La sig.ra abbia perso il Controparte_1 controllo del veicolo per cause imprecisate;
b) Il sig. non si sia reso conto della turbativa creata dal veicolo RD Parte_1
FI e da altro (eventuale?!?) veicolo rimasto ignoto e che egli afferma essersi posto di traverso sulla seconda corsia;
c) Al sig.
nulla possa essergli addebitato in ordine ad eventuale aggravamento di danni alle persone e alle cose. CP_3
B) Conclusioni del CTU Medico Legale (Dott. Persona_4
Conclusioni O- ( ) Controparte_1
pagina 14 di 25 Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente dell'11/12/16 e le molteplici fratture scomposte costali a sinistra e le fratture delle vertebre lombari e soprattutto quelle gravissime di L1 – L2 che hanno anche determinato la necessità di una stabilizzazione con due barre metalliche e viti di osteosintesi, nonché con gli attuali esiti funzionali del rachide dorso-lombare, con la lieve asimmetria delle iliache e modesta scoliosi destro-convessa e con i fastidi e le problematiche funzionali conseguenziali di tipo doloroso – ortopedico, nonchè con l'esito fastidioso di una lieve incontinenza urinaria e l'impossibilità, già avutasi nel 2021, a partorire per via naturale (impotenza generandi parziale). Ovviamente, per il dettaglio numerico di queste singole problematiche e deficit funzionali si vada al capitolo precedente. Ed infatti si ricorda che concludevo con un danno biologico complessivo del 36%, riducendolo di due punti come corollario valutativo medico-legale nella sommazione di plurimi danni biologici.
Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: I.A. di giorni 60 I.T. (50%) di giorni 45 I.T. (25%) di giorni 30 Il danno biologico complessivo e totale e con le considerazioni e gli abbattimenti su fatti e spiegati, è valutabile intorno al 34%. Non esiste alcun esito specifico lavorativo per l'attività impiegatizia (dipendente Controparte_7 dell'attrice mentre sono risarcibili le spese relative a ticket, FKT e per visite ambulatoriali e controlli radiografici nel periodo su segnalato di malattia post-traumatica (periodo all'incirca di mesi 4 e mezzo).
Conclusioni O- ( ) Parte_1
Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente del 10/12/2016 e un impartante doppio grosso trauma a causa di due violenti impatti, prima contro altro mezzo fero in mezzo alla carreggiata dell'Autostrada A2 SA-RC e poi con un ribaltamento del mezzo guidato e per cui sono evidenti e certi i molteplici scotimenti e violenti impatti del corpo dell'attore contro le strutture metalliche dell'abitacolo della propria auto. Sono in una chiara connessione causale con questa dinamica su riportata, le gravi fratture della rotula sx, tri malleolare di tibia e perone della gamba sx con piccola frattura al polso dx e con una serie di ferite lacere per il corpo e soprattutto al cuoio capelluto in un soggetto che non perse mai conoscenza e fu anche operato di osteo-sintesi per la frattura doppia di gamba e per un cerchiaggio della rotula sx fratturata. A questo proposito occorre anche ricordare che
l'attore era portatore di una protesi di ginocchio sempre a sx inserita dopo l'asportazione di un sarcoma osseo al terzo inferiore del femore sx.
Pertanto, si valuta, come ampiamento commentato e dettagliato pocanzi, la quasi anchilosi della caviglia sx, il deficit di quasi la metà dell'articolazione del ginocchio sx (riducendo questo danno a causa dell'artro-protesi protratta da anni e che certamente aveva determinato qualche impotenza e deficit funzionale) e il modesto deficit al polso sx fratturato nonché l'insieme di cicatrici soprattutto di tipo chirurgico all'arto sx.
In conclusione e ricordando il dettaglio dei singoli danni biologici su segnalati e riducendolo di almeno due punti per la somma di vari addenti confluenti su vari organi colpiti si termina la seguente perizia nel modo seguente: - I.A. di giorni 60 -
I.T. (75%) di giorni 60 - I.T. (50%) di giorni 60 - I.T. (25%) di giorni 60 Il danno biologico, come ampiamente commentato e dettagliato in precedenza e con la considerazione della protesi di ginocchio preesistente e con una riduzione – pagina 15 di 25 come prassi valutativa medico legale di una sommatoria di più danni biologici su più segmenti corporei- può essere valutata intorno al 20-21%. Quanto ad un danno specifico lavorativo, anche per un lavoro artigianale non difficoltoso e impegnativo sul piano della manualità e della forza, non si ritiene considerando gli attuali deficit, di poter assegnare un danno specifico lavorativo”.
Le conclusioni cui sono pervenuto i CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
I periti hanno dato, ciascuno per la propria competenza, risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte disattendendole con motivazione esauriente. Dall'esame delle perizie non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dai CCTTUU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che assegnati ad entrambi.
3. Ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro
Il perito è pervenuto a conclusioni pressochè identiche a quelle già postulate dallo scrivente, da una valutazione sommaria sulla base degli atti, nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc del 02.03.23.
Il sinistro stradale è stato causato dalla condotta di guida imperita di che Controparte_1 nonostante le condizioni meteo serene ed il manto stradale in ottime condizioni, e con visibilità libera, perdeva il controllo della FO FI per cause imprecisate deviando repentinamente verso sinistra andando a collidere violentemente contro il guardrail di sinistra dando scaturigine all'impatto avvenuto in CP_ prima battuta con il veicolo TR condotto dal e successivamente con il veicolo del . In Parte_1 particolare, il CTU ha evidenziato che la TR condotta dal andava ad impattare la FI nella Parte_1 parte anteriore laterale destra per poi capovolgersi.
Si richiama la pronuncia della Cassazione n. 20025 del 06/10/2016 secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Lo scrivente
Tribunale pertanto non considera le opinioni personali sulla dinamica del sinistro rese dagli agenti ma attribuisce fede privilegiata agli accertamenti da loro compiuti nell'immediatezza e riprodotti nel rapporto, tra cui i reperti fotografici;
ed in particolare si notano le fotografie dell'autovettura della CP_1 completamente distrutta nella parte anteriore a seguito di impatto con il guardarail, anch'esso divelto in maniera consistente;
il posizionamento trasversale dell'autovettura della sulla corsia dell'autostrada CP_1 ha dato scaturigine al tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte le due autovetture che pagina 16 di 25 seguivano;
non è emerso il motivo per cui la avesse perso il controllo dell'autovettura andando ad CP_1 impattare sul guardrail;
le dichiarazioni da ella rese molti giorni dopo non sono attendibili sia per la distanza temporale in cui sono state rese, sia perché non sono riscontrabili e non interessano veicoli o altre parti di questo giudizio.
Più in dettaglio sul punto, in atti risulta depositata una lettera di messa in mora del 17.07.2018 da parte di a mezzo di un legale diverso dall'avv De Lisio che la sta patrocinando in questo Controparte_1 giudizio, in cui si riferiva che la perdeva il controllo della sua autovettura per causa imputabile CP_1 esclusivamente ad un sorpasso, in dispregio delle norme che regolano la circolazione stradale, effettuato da un'autovettura non identificata - ed impattava violentemente contro il guard rail di sinistra, arrestando la sua corsa sulla terza corsia;
che successivamente sopraggiungevano da tergo altri due veicoli che impattavano entrambi violentemente contro l'autovettura condotta dalla , ossia la TR guidata CP_1
CP_ dal e successivamente la LF tg. FB581KK condotta dal . Detta lettera di messa in mora Parte_1 veniva notificata infatti anche alla Consap ed alla quale F.G.V.S. adducendo la responsabilità di CP_8 questo veicolo rimasto sconosciuto.
Questa strategia difensiva non è stata ulteriormente coltivata, in quanto nell'atto di citazione che ha dato origine al giudizio iscritto al n rg 3874/2019 la ha notificato l'atto di citazione soltanto al CP_1
al R.C., , ed alla compagnia che assicurava il veicolo da lui condotto per la RCA, Parte_1 Pt_2 attribuendo a lui la causa del sinistro stradale e delle lesioni subite.
Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla , la genesi del sinistro stradale è da CP_1 attribuirsi proprio alla sua condotta di guida imperita;
per aver deviato, per cause rimaste sconosciute, improvvisamente sulla sua sinistra andando ad impattare sul guard-rail; una condotta inspiegabile alla luce delle condizioni di meteo e del manto stradale perfetti.
Anche assumendo la spiegazione originariamente fornita dalla , ma non successivamente CP_1 perorata, che ella ebbe a perdere il controllo dell'auto a causa di un sorpasso, si rammenta che il sinistro è avvenuto in autostrada a tre corsie dove ordinariamente si eseguono sorpassi, per cui è lecito esigere da qualsiasi guidatore che percorra un'autostrada la diligenza media di saper fronteggiare un sorpasso sul lato da un'altra autovettura, senza lasciarsi prendere dal panico e sbandare. Nel caso di specie la , CP_1 perdendo per propria imperizia il controllo dell'auto, andava ad impattare sul guard-rail posto sulla terza corsia sulla sua sinistra rimanendo di traverso, in fase statica, e costituendo in tal modo un ostacolo improvviso per i veicoli che la seguivano, in primis l'auto condotta dal e successivamente quella Parte_1
CP_ del .
Si verificava quindi l'impatto della TR C5 con la FO FI (che era ormai in posizione statica) CP_ con l'anteriore sinistro contro il laterale anteriore destro della alla velocità al momento dell'impatto di circa 115 km/h, che risultava sufficiente a sospingere la FO FI in avanti per circa 40 metri, mentre la pagina 17 di 25 C5, a seguito dell'impatto, si capovolgeva e pattinava per circa 40 metri con il tetto sull'asfalto, arrestandosi capovolta.
E' questo lo scontro tra veicoli da esaminare. A tal proposito, il Tribunale richiama il principio di diritto sull'art 2054 c.c. enunciato dalla Corte di Cassazione, in Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735 secondo cui “Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., 2° comma, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. E' apparente la motivazione del Giudice che, in caso di sinistro stradale, applica la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza alcuna valutazione circa la graduazione di responsabilità imposta proprio dalle emergenze processuali”. Gli ermellini hanno anche precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cass. 13/05/2021, n.12884; Cass. 28/11/2022, n. 34895). Addirittura, per lo specifico caso della invasione dell'opposta corsia di marcia, si è affermato (Cass. n. 15 settembre 2020 n. 19115), che possa dirsi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, dell'assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente ove ritenuto che il conducente che si sia visto invaso la corsia non avrebbe potuto compiere altra manovra d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto. Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non può condurre a far ritenere operante la presunzione del concorso di colpa in maniera pressoché automatica, specie in presenza della congiunta considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro.
Applicando tali principi al caso di specie, la responsabilità per lo scontro tra la ford fiesta e la
TR C5 sarebbe da attribuire in astratto in via esclusiva a che con una manovra Controparte_1 abnorme, anomala, ha, come detto, impattato da sola, senza ostacoli, sul guard rail di sinistra con l'autovettura che rimaneva in posizione statica su un tratto autostradale causando un ostacolo pericoloso per i veicoli che la seguivano;
ed infatti, la gravità della turbativa creata non ha consentito al (né Parte_1
CP_ al poi), di evitare l'impatto con la FO FI. La grave violazione della in astratto sarebbe in CP_1 grado di assorbire la eziologia della condotta del conducente del veicolo antagonista superando la presunzione di pari concorsualità ex art 2054 co 2 c.c. Sennonchè, proprio in forza del principio giurisprudenziale richiamato, dovendo il Tribunale valutare anche la condotta del veicolo antagonista, si ritiene che in concreto alla luce anche degli accertamenti peritali non è da escludere del tutto la responsabilità del per lo scontro, in quanto questi non ha dimostrato di aver fatto di tutto per Parte_1 impedire l'evento (art 2054 co 1 c.c.). Eloquenti, in tal senso, sono le conclusioni rassegnate dal Ctu secondo cui il non si era reso conto della turbativa creata dalla FO FI e dall'eventuale altro Parte_1 pagina 18 di 25 veicolo (che egli stesso riferisce essere fermo di traverso sulla seconda corsia ma di cui non è fatta menzione nel rapporto dei verbalizzanti), e pur avendo avuto il tempo di mettere in atto una manovra di emergenza utile, non ha messo in atto alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto contro la FO
FI; che la sua scelta di sterzare a sinistra anziché a destra per evitare l'ipotetico veicolo sulla corsia centrale ha avuto come conseguenza l'impatto con il veicolo della . CP_1
Ancorchè il conducesse l'autovettura a velocità sostenuta, ma consentita sull'autostrada, Parte_1 ha indubbiamente concorso alla causazione del sinistro per non essere riuscito ad eseguire una manovra idonea ad evitare l'impatto con la ford FI.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il ruolo preponderante nella causazione del sinistro sia da attribuire alla condotta colposa iniziale della , per cui, confermando la valutazione già espressa nella proposta CP_1 conciliativa ex art 185 bis cpc, si ritiene equo ripartire la responsabilità tra le due parti per il sinistro in misura del 70% a carico della e per il 30% a carico del CP_1 Parte_1
La valutazione già espressa dallo scrivente nella proposta conciliativa ha trovato conferma nella CP_ CTU ricostruttiva anche con riferimento alla posizione del a cui non può essere attribuita responsabilità per il secondo scontro con la FO FI. CP_ Il CTU ha accertato che la KS LF condotta dal - che viaggiava a velocità consentita nella corsia centrale -, trovata davanti a sé, a cavallo tra la seconda e la terza corsia, la RD
FI posta in posizione trasversale, nonostante mettesse in “atto tutte le manovre di emergenza possibili”, impattava in modo radente il veicolo RD con il proprio anteriore sinistro, raggiungendo dopo l'urto la posizione statica a cavallo tra la prima corsia e quella di emergenza circa 40 mt avanti. A fronte della turbativa causata dall'impatto precedente della TR C5 sulla FO FI, con entrambe le vetture che CP_ improvvisamente occupavano le corsie dell'autostrada in posizione statica, il , che percorreva la corsia centrale a velocità nella norma ha tentato di eseguire la manovra migliore possibile ed in effetti ha urtato la CP_ ford fiesta in modo solo radente. Pertanto dagli accertamenti peritali è emerso che il non avesse violato alcuna norma del codice della strada né che avesse tenuto una condotta di guida violativa delle comuni regole cautelari alla guida della sua vettura;
ha subito la turbativa improvvisa causata dai conducenti dei due veicoli antagonisti e quindi risulta superata nei suoi confronti la presunzione di corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c.
La differenza tra la sua posizione e quella del – che pure si è trovato di fronte ad una Parte_1 improvvisa turbativa causata dalla condotta di guida della – sta nel fatto che quest'ultimo non ha CP_1 provato di aver fatto di tutto per evitare il danno ed il CTU ha rimarcato, all'opposto, la erroneità della sua scelta di girare a sinistra (impattando la ford fiesta) anziché a destra per evitare lo scontro. Per questo motivo si è attribuita una corresponsabilità al per la causazione del sinistro, limitata al 30%, Parte_1
CP_ mentre alcuna responsabilità è ascrivibile al . pagina 19 di 25
4. Sulla quantificazione dei danni
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale applica la T.U.N. per le lesioni macropermanenti anche se il sinistro stradale è antecedente alla entrata in vigore del DM che la ha introdotta. In tal senso si sta orientando la giurisprudenza di merito in diversi distretti giudiziari (App. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib.
Napoli nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025) con l'avallo della S.C. di Cassazione che in sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025 ha sottolineato che il giudicante può utilizzare in via indiretta, per finalità equitativa, la suddetta tabella anche per sinistri che non rientrerebbero per ragioni temporali nel suo campo di applicazione “Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”.
Tenuto conto delle risultanze del CTU si perviene ai seguenti prospetti di liquidazione:
Parte_3
e
[...] CP_10
Età al momento del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 4.083,18
Personalizzazione danno morale 36,1% (aumento medio) € 1.474,03
Punto danno non patrimoniale € 5.557,20
Coefficiente di riduzione per età 0,772
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO pagina 20 di 25 Danno biologico permanente (€ 4.083,18 x 21 x 0,772) € 66.196,44
Danno morale nel valore medio (€ 1.474,03 x 21 x 0,772) € 23.896,91
A) Danno permanente complessivo (€ 116.701,24 x 0,772): € 90.093,35
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 3.604,41
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 10.813,23
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.906,58
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 100.906,58): € 30.271,97
Spese mediche: € 8.700,00
D) Totale spese: € 8.700,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 139.878,55
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento dei danni futuri alla capacità lavorativa specifica, calcolandoli sull'indice presuntivo della redditualità annuale dell'attività artigianale svolta dal sino Parte_1 all'evento del 10.12.2016, indi pari a euro 170.00,00 (17.000 per dieci anni di presumibile lavoro di artigiano, oramai impossibili a cagione dei danni biologici riportati nel sinistro); ma non lo ha provato.
Infatti dall'esame della documentazione allegata non risulta prodotta la dichiarazione dei redditi per gli anni successivi al sinistro, da cui si evinca la contrazione reddituale del causata proprio dalle lesioni Parte_1 occorse nell'incidente stradale de quo. Sul punto, inoltre, il CTU ha ben evidenziato che l'attore era già portatore di una protesi di ginocchio sempre a sx inserita dopo l'asportazione di un sarcoma osseo al terzo inferiore del femore sx., per cui la quasi anchilosi della caviglia sx, il deficit di quasi la metà dell'articolazione del ginocchio sx è riconducibile anche al danno causato dell'artro-protesi protratta da anni e che certamente aveva determinato di per sé qualche impotenza e deficit funzionale, la quale non aveva però impedito all'attore di svolgere la propria attività di artigiano prima che venisse coinvolto nell'incidente stradale. A ciò va aggiunto il modesto deficit al polso sx fratturato. Lo scrivente per tali motivi non ha riconosciuto il danno da invalidità lavorativa specifica come richiesto ma ha riconosciuto in ottica equitativa e compensativa l'incremento del 30% del danno a titolo di ulteriore personalizzazione.
In considerazione del versamento dell'acconto di € 25.000,00 l'importo ancora dovuto al Parte_1 ammonta ad € 114.878,55. In considerazione della responsabilità riconosciuta al in misura del Parte_1
30% per la causazione del sinistro, gli spetta il 70% del predetto importo, ossia € 80.414,99
****
Parte_5 el DANNEGGIATO e INVALIDITA'
[...]
Età al momento del sinistro 25 anni pagina 21 di 25 Percentuale di invalidità permanente 36%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 5.739,12
Personalizzazione danno morale 41,6% (aumento medio) € 2.387,47
Punto danno non patrimoniale € 8.126,60
Coefficiente di riduzione per età 0,881
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 5.739,12 x 36 x 0,881) € 182.022,00
Danno morale nel valore medio (€ 2.387,47 x 36 x 0,881) € 75.721,16
A) Danno permanente complessivo (€ 292.557,50 x 0,881): € 257.743,16
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 5.303,04
Invalidità temporanea al 75% per 45 giorni: € 2.982,96
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.325,76
B) Danno temporaneo totale: € 9.611,76
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 267.354,92
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 267.354,92): € 80.206,48
Spese mediche: € 2.000,00
D) Totale spese: € 2.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 349.561,40
Anche in tal caso non è stato riconosciuto il danno da perdita di capacità lavorativa perché non è stato dimostrato;
anzi la è stata adibita dall'ASL datrice di lavoro ad altre mansioni, meno usuranti, CP_1
a parità di stipendio. In considerazione delle gravissime lesioni subite le si è riconosciuto, per finalità equitative e proporzionali all'entità dei danni, la massima personalizzazione possibile.
Alla Grasso spetta il 30% dell'importo sopra indicato ossia € 104.868,42.
5. Su interessi e rivalutazione monetaria
Le somme dovute agli attori, liquidate all'attualità costituiscono debiti di valore, per cui devono essere incrementati di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (10/12/2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
pagina 22 di 25 Per quanto concerne la posizione di che ha già ricevuto un acconto, al fine di Parte_1 individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti già versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
La pretesa da parte degli attori che la somma sia incrementata con gli interessi determinati dall'art. 1284 comma 4° c.c. è infondata e non merita accoglimento.
Si rammenta sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude l'applicabilità della predetta misura di interessi alle obbligazioni da fatto illecito altrui. In tal senso a Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2018, n. 28409 ha evidenziato che già dall'incipit della norma emerge la volontà di limitare la sua applicazione alle obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. Sul punto si legge in sentenza: “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante
l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art.
1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”. Successivamente, con sentenza 9 maggio 2022, n. 14512, i giudici di legittimità hanno ribadito che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che
“rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
6. Sulle spese di giudizio
L' che assicura sia il veicolo condotto dalla sia quello condotto dal CP_11 CP_1 Parte_1 va condannata al risarcimento delle spese di lite secondo soccombenza secondo i parametri intermedi tra i pagina 23 di 25 minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia della somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con un incremento del 30% per l'attività professionale svolta nel secondo giudizio fino al momento della riunione al giudizio principale. Non si applica alcuna riduzione a carico dei difensori delle parti attrici per aver rifiutato di aderire alla proposta conciliativa in quanto la somma loro spettante all'esito delle consulenze è risultata superiore agli importi indicati nell'ordinanza ex art 185 bis cpc conseguendone che il loro rifiuto di aderirvi non è risultato ingiustificato. CP_ Le parti e vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del per Parte_1 Pt_2 averlo incautamente chiamato in causa adombrandone una responsabilità concorrente nel sinistro stradale che non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria. Ai fini della liquidazione non può applicarsi lo scaglione di valore individuabile sulla base della domanda, ma si richiama ed applica il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del
c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”. Tale pronuncia è stata resa con riferimento alla liquidazione del difensore di una parte ammessa a patrocinio ma il principio di diritto è estensibile alla liquidazione ordinaria delle spese di lite. Nel caso di specie, si ritiene di applicare lo scaglione CP_ di valore indeterminabile a bassa complessità perché indeterminata era la domanda nei confronti del con la chiamata in causa.
Spese compensate nei riguardi della perché ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum. CP_4
Le spese delle CTU vengono poste a carico di parte convenuta IP secondo soccombenza essendo emerso dalle perizie un importo risarcitorio superiore a quello indicato nella proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così dispone:
1) Previo accertamento della responsabilità di , in misura del 70%, e di Controparte_1 Parte_1
in misura del 30% per la causazione del sinistro stradale verificatosi il 10/12/2016, in cui
[...] entrambi pativano lesioni personali, condanna la IP, compagnia che assicura entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, in solido con al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 patito da che viene liquidato in € 104.868,42, oltre interessi e rivalutazione secondo le Controparte_1 modalità indicate in parte motiva;
e condanna la convenuta IP in solido con al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di che viene liquidato in € Parte_1
80.414,99, al netto dell'acconto di € 25.000 già versato in fase stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in parte motiva;
pagina 24 di 25 2) Condanna la IP in solido con e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali in favore di e di che si quantificano in € 13.000,00 Parte_1 Parte_2
(già incrementato del 30% per la difesa nel giudizio riunito) per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
3) Condanna la IP in solido con ed alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di e di che si quantificano in € 13.000,00 (già Controparte_1 Controparte_2 incrementato del 30% per la difesa nel giudizio riunito) per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
4) Condanna ed alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 Parte_2 di che si quantificano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_3 generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore ex art 93 c.p.c.;
5) Compensa le spese tra tutte le parti e la;
CP_4
6) Pone a carico della convenuta IP - in solido con le parti rispettivamente attrici e convenute nei due giudizi – i compensi ai CTU già liquidati con separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
18.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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