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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11519/2021 R.G. avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile” vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in OL (NA), alla via Piave n.7, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: residente in OL (NA), Controparte_1 C.F._2 alla via Comunale Pianura Marano n.18;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 il giudice, sulle conclusioni di parte attrice, riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 10.02.2023, conveniva Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la sig.ra per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che la signora Controparte_1 occupa abusivamente l'unità immobiliare sita in Marano di OL (identificato al catasto al foglio 35, particella 671, sub. 5); - per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del signor , fissando contestualmente la data di Parte_2 esecuzione per il rilascio;
- accertare e dichiarare che la signora
[...]
è debitrice di esso attore della somma di euro 4200,00, oltre canoni da CP_1 scadere;
- condannare la signora al pagamento della Controparte_1 indennità di occupazione nell'ammontare ritenuto equo;
il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle competenze e spese di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'istante, premettendo, in fatto, di essere proprietario dell'immobile sito in Marano di OL alla via Romano n. 1 (identificato al catasto al foglio 35, particella 671, sub. 5), giusta atto transattivo notarile dell'08.06.2016, deduceva come, intendendo locare il predetto cespite, l'odierna convenuta ne prendeva possesso ma, successivamente, la stessa si rifiutava di registrare il contratto locatizio e di corrispondere il canone stabilito in euro 350,00 mensili, per un ammanco totale di euro 4.200,00 (pari a dodici mensilità).
A sostegno della domanda depositava l'atto di transazione sopra citato.
Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza del 21.06.2023 (fissata a seguito di diversi rinvii per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio), svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 07.02.2024.
A seguito del deposito di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore ammetteva la prova orale articolata da parte ricorrente nei limiti di cui alla parte motiva dell'ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare, rinviando per l'escussione del teste e per l'interrogatorio formale della convenuta all'udienza del 06.11.2024.
Alla predetta udienza, il giudice, preso atto della mancata comparizione della convenuta per rendere interrogatorio formale e dell'assenza del teste, rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 14.01.2025. All'udienza che precede, il giudice, sentito il teste, sulle conclusioni di parte attrice riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
****
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della convenuta, sig.ra , la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non Controparte_1 si è costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale che la domanda è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si passa ad esplicitare.
In via preliminare, osserva la scrivente che l'azione proposta dall'odierno attore va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione, avendo lo stesso agito al fine di veder dichiarata l'abusività dell'occupazione da parte dell'odierna convenuta dell'immobile per cui è causa, di sua proprietà.
Occorre, infatti, evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile da parte del convenuto, che ivi si trovi in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione delle indennità di occupazione ed al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come azione di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705). Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. E' noto, infatti, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento dell'insussistenza del titolo, ad ottenere la riconsegna del bene.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305 del
2014, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno chiarito definitivamente la differenza che esiste tra l'azione di rivendica e l'azione di restituzione dell'immobile e delle conseguenze in punto di onere probatorio: l'azione di rivendicazione è quella "con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta".
L'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Nel caso di specie, la domanda principale, essendo finalizzata ad ottenere la consegna dell'immobile da chi dispone di fatto del bene nell'assenza di titolo sul presupposto della proprietà in capo all'attore, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
In ragione di tale qualificazione, operata sulla scorta della prospettazione attorea, la prima verifica da effettuare riguarda, pertanto, l'avvenuto assolvimento della probatio diabolica, il cui onere incombe su chi agisce in rivendica. Al riguardo, si precisa che la contumacia della convenuta preclude l'applicazione del principio della non contestazione in merito alla qualifica del sig. come Pt_1 proprietario del cespite oggetto di domanda, trattandosi di scelta processuale cui non possono essere ricollegati effetti giuridici a fini probatori e che, peraltro, concerne circostanze che non sono della disponibilità della convenuta, trattandosi della prova di un diritto reale che non può essere fornita nei confronti dei terzi mediante la non contestazione.
Incombeva sull'attore con riguardo alla propria legittimazione attiva, depositare documentazione idoenea a provare il diritto diproprietà sul bene. Si osserva a riguardo che, eccettuato l'atto di transazione notarile stipulato in data 24.05.2016
e registrato l'08.06.2016 allegato all'atto introduttivo, nulla ha Parte_1 prodotto. Il predetto atto non è documento sufficiente a fornire la prova del diritto di proprietà sul bene, considerato che trattasi di regolamentazione tra germani della successione materna, senza che sia allegata né la denuncia di successione, né il titolo in forza del quale il bene – oggetto di transazione - sarebbe pervenuto al de cuius.
Su tale scorta non può dirsi provata la legittimazione attiva dell'attore, con conseguente inammissibilità della domanda principale, con assorbimento di ogni altra questione sollevata.
Si aggiunga, ad abundantiam, che la pretesa di declaratoria dell'occupazione senza titolo da parte della convenuta e di rilascio del bene, oltre ad essere deficitaria per effetto della lacuna probatoria già esplicitata, sarebbe altresì infondata, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata ricevuta dalla ad un indirizzo differente da quello dell'immobile di cui è stato CP_1 richiesto il rilascio (cfr. doc. allegato alle note per la trattazione scritta dell'udienza del 21.06.2023), e le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del
14.01.2025, sig. – il quale avrebbe svolto per diversi anni lavori di Testimone_1 idraulica presso un non meglio identificato immobile sito ai Camaldoli di proprietà del sig. (“io sono idraulico ed ho fatto anche qualche lavoro a casa sua. Io Pt_1 conosco l'immobile del sig. che si trova ai Camaldoli di cui non ricordo Pt_1
l'indirizzo, mi pare ci sia una persona un'inquilina di cui non ricordo il nome. Io lo so perché circa 3 o 4 anni fa ho fatto dei lavori di idraulica nell'appartamento e c'era una signora che doveva entrare in casa che stava lì per vedere la casa, ma non so il nome. Prima sono stato in questo immobile ma non ci viveva nessuno. Era il settembre del 2020. A domanda del giudice sull'inquadramento temporale così risponde: Io ricordo di aver effettuato i lavori nel mese di settembre dopo l'estate, non riesco a ricordare l'anno, mi pare prima del covid perchè eravamo liberi di muoverci. Dopo quell'occasione non sono più andato nell'immobile”: cfr. verbale d'udienza del
14.01.2025) – sono generiche ed inidonei a fondare gli assunti di parte attrice, non avendo chiaramente identificato né l'immobile né l'asserito occupante.
Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, il 31.5.25
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11519/2021 R.G. avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile” vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in OL (NA), alla via Piave n.7, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: residente in OL (NA), Controparte_1 C.F._2 alla via Comunale Pianura Marano n.18;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 il giudice, sulle conclusioni di parte attrice, riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 10.02.2023, conveniva Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la sig.ra per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che la signora Controparte_1 occupa abusivamente l'unità immobiliare sita in Marano di OL (identificato al catasto al foglio 35, particella 671, sub. 5); - per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del signor , fissando contestualmente la data di Parte_2 esecuzione per il rilascio;
- accertare e dichiarare che la signora
[...]
è debitrice di esso attore della somma di euro 4200,00, oltre canoni da CP_1 scadere;
- condannare la signora al pagamento della Controparte_1 indennità di occupazione nell'ammontare ritenuto equo;
il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle competenze e spese di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'istante, premettendo, in fatto, di essere proprietario dell'immobile sito in Marano di OL alla via Romano n. 1 (identificato al catasto al foglio 35, particella 671, sub. 5), giusta atto transattivo notarile dell'08.06.2016, deduceva come, intendendo locare il predetto cespite, l'odierna convenuta ne prendeva possesso ma, successivamente, la stessa si rifiutava di registrare il contratto locatizio e di corrispondere il canone stabilito in euro 350,00 mensili, per un ammanco totale di euro 4.200,00 (pari a dodici mensilità).
A sostegno della domanda depositava l'atto di transazione sopra citato.
Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza del 21.06.2023 (fissata a seguito di diversi rinvii per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio), svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 07.02.2024.
A seguito del deposito di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore ammetteva la prova orale articolata da parte ricorrente nei limiti di cui alla parte motiva dell'ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare, rinviando per l'escussione del teste e per l'interrogatorio formale della convenuta all'udienza del 06.11.2024.
Alla predetta udienza, il giudice, preso atto della mancata comparizione della convenuta per rendere interrogatorio formale e dell'assenza del teste, rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 14.01.2025. All'udienza che precede, il giudice, sentito il teste, sulle conclusioni di parte attrice riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
****
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della convenuta, sig.ra , la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non Controparte_1 si è costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale che la domanda è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si passa ad esplicitare.
In via preliminare, osserva la scrivente che l'azione proposta dall'odierno attore va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione, avendo lo stesso agito al fine di veder dichiarata l'abusività dell'occupazione da parte dell'odierna convenuta dell'immobile per cui è causa, di sua proprietà.
Occorre, infatti, evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile da parte del convenuto, che ivi si trovi in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione delle indennità di occupazione ed al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come azione di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705). Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. E' noto, infatti, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento dell'insussistenza del titolo, ad ottenere la riconsegna del bene.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305 del
2014, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno chiarito definitivamente la differenza che esiste tra l'azione di rivendica e l'azione di restituzione dell'immobile e delle conseguenze in punto di onere probatorio: l'azione di rivendicazione è quella "con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta".
L'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Nel caso di specie, la domanda principale, essendo finalizzata ad ottenere la consegna dell'immobile da chi dispone di fatto del bene nell'assenza di titolo sul presupposto della proprietà in capo all'attore, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
In ragione di tale qualificazione, operata sulla scorta della prospettazione attorea, la prima verifica da effettuare riguarda, pertanto, l'avvenuto assolvimento della probatio diabolica, il cui onere incombe su chi agisce in rivendica. Al riguardo, si precisa che la contumacia della convenuta preclude l'applicazione del principio della non contestazione in merito alla qualifica del sig. come Pt_1 proprietario del cespite oggetto di domanda, trattandosi di scelta processuale cui non possono essere ricollegati effetti giuridici a fini probatori e che, peraltro, concerne circostanze che non sono della disponibilità della convenuta, trattandosi della prova di un diritto reale che non può essere fornita nei confronti dei terzi mediante la non contestazione.
Incombeva sull'attore con riguardo alla propria legittimazione attiva, depositare documentazione idoenea a provare il diritto diproprietà sul bene. Si osserva a riguardo che, eccettuato l'atto di transazione notarile stipulato in data 24.05.2016
e registrato l'08.06.2016 allegato all'atto introduttivo, nulla ha Parte_1 prodotto. Il predetto atto non è documento sufficiente a fornire la prova del diritto di proprietà sul bene, considerato che trattasi di regolamentazione tra germani della successione materna, senza che sia allegata né la denuncia di successione, né il titolo in forza del quale il bene – oggetto di transazione - sarebbe pervenuto al de cuius.
Su tale scorta non può dirsi provata la legittimazione attiva dell'attore, con conseguente inammissibilità della domanda principale, con assorbimento di ogni altra questione sollevata.
Si aggiunga, ad abundantiam, che la pretesa di declaratoria dell'occupazione senza titolo da parte della convenuta e di rilascio del bene, oltre ad essere deficitaria per effetto della lacuna probatoria già esplicitata, sarebbe altresì infondata, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata ricevuta dalla ad un indirizzo differente da quello dell'immobile di cui è stato CP_1 richiesto il rilascio (cfr. doc. allegato alle note per la trattazione scritta dell'udienza del 21.06.2023), e le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del
14.01.2025, sig. – il quale avrebbe svolto per diversi anni lavori di Testimone_1 idraulica presso un non meglio identificato immobile sito ai Camaldoli di proprietà del sig. (“io sono idraulico ed ho fatto anche qualche lavoro a casa sua. Io Pt_1 conosco l'immobile del sig. che si trova ai Camaldoli di cui non ricordo Pt_1
l'indirizzo, mi pare ci sia una persona un'inquilina di cui non ricordo il nome. Io lo so perché circa 3 o 4 anni fa ho fatto dei lavori di idraulica nell'appartamento e c'era una signora che doveva entrare in casa che stava lì per vedere la casa, ma non so il nome. Prima sono stato in questo immobile ma non ci viveva nessuno. Era il settembre del 2020. A domanda del giudice sull'inquadramento temporale così risponde: Io ricordo di aver effettuato i lavori nel mese di settembre dopo l'estate, non riesco a ricordare l'anno, mi pare prima del covid perchè eravamo liberi di muoverci. Dopo quell'occasione non sono più andato nell'immobile”: cfr. verbale d'udienza del
14.01.2025) – sono generiche ed inidonei a fondare gli assunti di parte attrice, non avendo chiaramente identificato né l'immobile né l'asserito occupante.
Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, il 31.5.25
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta