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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/03/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 244 dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1
Tedeschi e Tamara Natilla, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Nero, Giovanni Ronconi e Pietro Boccardi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 07/03/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data l3.1.2023 il ricorrente, dipendente della resistente dal CP_2
15.5.1985 all'1.1.2023, quando era andato in quiescenza, con le mansioni di Org_1
parametro B1, deduceva di aver sempre percepito in maniera continuativa durante i giorni di servizio, oltre ad altre indennità, anche retribuzione per indennità di utilizzazione IUP, indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro domenicale e notturno, indennità di turno B e indennità per scorta vetture eccedenti.
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Deduceva che, nonostante il carattere fisso e comunque non occasionale di tali compensi, le stesse non erano state inserite nella retribuzione corrisposta a titolo di ferie.
Concludeva perché fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella base di calcolo della retribuzione corrisposta a titolo di ferie e per la condanna della CP_2
resistente al pagamento in suo favore delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ove fossero state inserite le voci sopra elencate nella base di calcolo della retribuzione corrisposta in costanza di ferie.
Si costituiva in giudizio la , che, confutando in fatto e diritto quanto sostenuto dal CP_1
ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di
Cassazione che hanno riconosciute fondate le pretese in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. sentenze depositate dal ricorrente). E difatti la Corte di Cassazione ha ribadito che: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del
2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7
Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata
Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle
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autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio
(id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; CP_3
del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_6
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). CP_3
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. sentenze citate e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit.,
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punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status Org_2
personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Org_2
cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al
[...]
diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Org_3
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato
Org_ realizzato (sentenza Z.J.R. cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. …
Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n.
22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione
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deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_7
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.” (cfr. Cass. n. 22401/20;
n.13425/19).
Anche con la sentenza n.20216/22 la Corte di Cassazione ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36
Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”
Ciò detto non può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
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Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, si osserva.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione
Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
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retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza Williams).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE,
13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del Per_7
15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva.
Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica di risulta sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
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Tanto premesso, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, le indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di . Org_1
Va rammentato che la retribuzione per indennità di assenza dalla residenza, che ha sostituito quella per trasferta è espressamente disciplinata dal CCNL degli così come Organizzazione_4
l'Indennità di turno e di utilizzazione;
lo stesso dicasi per l'indennità per scorte vetture eccedenti.
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Con particolare riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta, ora sostituito dall'indennità in parola, degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza.
In relazione a tutte le altre indennità indicate in ricorso, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le stesse siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse Org_1
all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità di assenza dalla residenza è infatti, correlata all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, le altre sono correlate alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore con le mansioni in discorso.
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ritiene pertanto la scrivente che le indennità dedotte in lite, alla luce dei principi dappresso passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, siano da
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ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
Va, infatti, ribadito che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensino le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo come emerge dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso. E difatti le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione.
Nella specie, come può, peraltro, evincersi dalle buste paga allegate al ricorso, che attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, al ricorrente sono riconosciute le voci sopra indicate, sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di
Cassazione richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile.
Né può essere condivisa la tesi della parte convenuta, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali
[...]
retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_3
punto 58)".
Va poi per latro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa
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rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione atteso che il periodo rivendicato in ricorso non appare prescritto alla luce della messa in mora depositata in atti e dei recenti arresti giurisprudenziali in tema di decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. Trattandosi, infatti, di crediti non estinti per prescrizione prima della data di entrata in vigore della L.
92/2012, v'è stata sospensione in costanza di rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 26246/22).
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie.
Per l'effetto, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differente retributive,
è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile CP_2
riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni (e non 20 giorni, come sostenuto dalla difesa della società ), proprio CP_1 perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015, , C-155/10, punto 32) Persona_9
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e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva
2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE -
2017/C 165/01).
Ciò detto non possono essere considerate con riferimento all'indennità per lavoro notturno e domenicale.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere
“intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche
“quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v.
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n.
11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o
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invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro notturno e domenicale non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro notturno o domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Del pari esclusa è l'indennità di turno B in quanto pacificamente riconosciuta anche nel periodo di ferie, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della società resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dai medesimi difensori.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 13.1.2023 da nei confronti di rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, delle indennità indicate in motivazione;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 118,50 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
Così deciso in Trani in data 7 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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