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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1718 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Domenico Raffaele Addamo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
OPPOSTO
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Prestazione assistenziale
– Mendace comunicazione del reddito.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione del 20.11.2024 l ha comunicato alla CP_1
ricorrente che la pensione n. 044-720107556940 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022; ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001.
In via preliminare deve osservarsi che, nella specie, l' sta CP_1
procedendo alla ripetizione di un indebito non di natura previdenziale, bensì assistenziale.
Non sono pertanto estensivamente applicabili le disposizioni normative dettate in materia pensionistica qual è l'art. 13 della legge 412 del 1991.
In secondo luogo, non può neppure trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale/assistenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 31373 del 2/12/2019; principio di diritto affermato analogamente anche in Cass.
n. 10274 del 19/04/2021).
Consegue da quanto osservato che l'odierna concreta fattispecie configura un indebito assistenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione ordinaria.
Nel merito appare incontestato che la ricorrente non possedeva i requisiti reddituali per l'erogazione delle maggiorazioni
(circostanza che non contesta), avendo reso una dichiarazione non veritiera dichiarando che il coniuge non possedesse reddito nel mod. Ap70, né comunicando la circostanza successivamente nei 30 giorni. Nell'anno 2022 il coniuge della ricorrente aveva difatti percepito un reddito pari ad euro
20.072,00 come lavoratore dipendente, lì dove invece è stato dichiarato all reddito 0. CP_1 Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono integralmente compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Nocera Inferiore, 20.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Domenico Raffaele Addamo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
OPPOSTO
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Prestazione assistenziale
– Mendace comunicazione del reddito.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione del 20.11.2024 l ha comunicato alla CP_1
ricorrente che la pensione n. 044-720107556940 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022; ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001.
In via preliminare deve osservarsi che, nella specie, l' sta CP_1
procedendo alla ripetizione di un indebito non di natura previdenziale, bensì assistenziale.
Non sono pertanto estensivamente applicabili le disposizioni normative dettate in materia pensionistica qual è l'art. 13 della legge 412 del 1991.
In secondo luogo, non può neppure trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale/assistenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 31373 del 2/12/2019; principio di diritto affermato analogamente anche in Cass.
n. 10274 del 19/04/2021).
Consegue da quanto osservato che l'odierna concreta fattispecie configura un indebito assistenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione ordinaria.
Nel merito appare incontestato che la ricorrente non possedeva i requisiti reddituali per l'erogazione delle maggiorazioni
(circostanza che non contesta), avendo reso una dichiarazione non veritiera dichiarando che il coniuge non possedesse reddito nel mod. Ap70, né comunicando la circostanza successivamente nei 30 giorni. Nell'anno 2022 il coniuge della ricorrente aveva difatti percepito un reddito pari ad euro
20.072,00 come lavoratore dipendente, lì dove invece è stato dichiarato all reddito 0. CP_1 Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono integralmente compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Nocera Inferiore, 20.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)