Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3092 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dr.ssa Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3092 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale dei coniugi
Per le parti concordemente : “ 1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in LA sul NT (PD), Via Bistolfi n. 13B, in comproprietà
fra i coniugi verrà assegnata alla IGnora , con tutti gli arredi e corredi, ivi Controparte_1
Per_ Per_ contenuti, affinché vi abiti con le figlie minori e
I coniugi danno atto che il IG. ha già lasciato la casa familiare, e provvederà Parte_1
ad asportare dall'abitazione quanto di suo interesse come da separati accordi.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni.
Per_ Per_ 4. e avranno collocazione prevalente e residenza stabile presso l'abitazione della madre.
Le modalità ed i tempi di permanenza delle figlie presso il padre saranno regolati come segue:
- il IG. potrà frequentare e vedere le figlie ogni qualvolta lo desideri, previo Parte_1
congruo avviso alla madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi, nonché dei desideri e delle eIGenze delle medesime.
- il padre, in ogni caso, potrà tenere con sé le figlie a week end alterni, dalla fine dell'orario scolastico del venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, quando le riporterà a casa della madre dopo cena;
due giorni infrasettimanali con TO (indicativamente il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane in cui il padre non trascorrerà il week end con le figlie;
un giorno infrasettimanale con TO (indicativamente il martedì) nelle settimane in cui padre terrà
le figlie anche nel weekend;
salvo diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta dai genitori.
- durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive,
con le figlie, periodo da concordare previamente fra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno e pur sempre tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi delle figlie, nonché dei periodi di ferie dei genitori;
tre giorni durante le vacanze Pasquali, sette giorni durante le vacanze Natalizie con inclusione alternata delle Festività, di modo che il genitore che non ha trascorso Pasqua con i figli trascorrerà con loro Natale, mentre l'altro trascorrerà Pasquetta
e Capodanno e l'anno successivo viceversa, suddividendo a tal fine il periodo di vacanza scolastica dei figli tra i genitori.
- qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato a seguire le suesposte indicazioni, si impegna ad avvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 48 ore, se possibile e comunque prima possibile, nel rispetto delle eIGenze lavorative dei genitori, anche e soprattutto degli impegni scolastici e non, delle eIGenze, dei desideri, della volontà e delle richieste delle figlie.
- I genitori potranno assumere, in ogni caso, qualsiasi diverso accordo in merito alla
Per_ Per_ permanenza di e presso il padre, alla luce degli impegni di lavoro dello stesso e della madre e quelli scolastici ed extrascolastici e dei desideri delle minori.
- I genitori inoltre si impegnano, in particolar modo, a cooperare nella gestione delle figlie minori tenendo in debito conto delle eIGenze legate alle rispettive trasferte di lavoro, dando le relative comunicazioni all'altro genitore con congruo anticipo, sì da consentire
Per_ Per_ un'adeguata organizzazione nell'interesse di e .
5. Il IG. verserà, a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie, Parte_1
alla IG.ra , entro il giorno 15 di ciascun mese nel conto corrente intestato a Controparte_1
quest'ultima, con decorrenza dal presente mese, l'importo di € 1.000,00 (mille/00) mensili ovvero € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Quanto alle spese straordinarie, i genitori concordano espressamente che saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre,
secondo il Protocollo d'Intesa adottato da codesto Tribunale.
I conti relativi alle suddette spese dovranno essere regolati entro un mese dalla data in cui gli esborsi per le stesse sono stati effettivamente effettuati, previa esibizione da parte del genitore che ne ha sostenuto la spesa della relativa documentazione.
7. I IGnori e concordano affinché l'assegno unico familiare Parte_1 Controparte_1
AUU (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostitutiva dell'AUU),
venga percepito per l'intero dalla madre. A tal fine il IG. rilascia, ad ogni Parte_1
effetto di legge, il proprio espresso consenso/autorizzazione al riguardo, obbligandosi espressamente a partire dalla data della presente udienza a compiere tutti i necessari adempimenti a ciò collegati affinché la IGnora possa beneficiare delle agevolazioni CP_1
indicate e si rende quindi disponibile, a semplice richiesta della IG.ra , ad effettuare CP_1
tutte le eventuali incombenze richieste per l'erogazione del contributo e/o eventuale rinnovo. I IGnori e concordano che le detrazioni fiscali per i figli a Parte_1 Controparte_1
carico vengano usufruite al 50% da ciascun genitore.
8. I genitori si prestano sin d'ora il consenso al rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio e si rilasciano sin d'ora reciproco assenso affinché le figlie possano essere dotate di passaporto individuale e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, ai sensi della normativa vigente in materia.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON
9. I IGnori e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Controparte_1
indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
10. Il IGnor si obbliga a cedere e trasferire alla IGnora Parte_1 Controparte_1
successivamente al passaggio in giudicato (anche per acquiescenza) della sentenza di separazione relativa al presente procedimento, la propria quota di metà indivisa dell'immobile ex casa coniugale sito a LA sul NT (PD) in via Bistolfi n. 13B
acquistato con atto di data 01.08.2019 Repertorio n. 10.414 Raccolta 6242 Notaio dott.ssa
, così catastalmente censito: Catasto dei Fabbricati del Comune di LA Persona_3
sul NT (PD) Foglio 31 - particella 1909 sub 6, cat. A/2 cl. 2, superficie catastale totale mq.179 (totale escluse aree scoperte mq.156) piano T-1;- particella 1909 sub 4 cat. C/6 cl.2
cons. mq. 22, superficie totale mq. 29 piano T;
particella 1909 sub 2 bene comune non censibile (cortile) ai sub 4 e 6 Piano T;
unitamente alle parti comuni, alle accessioni, agli accessori, alle pertinenze, il tutto come meglio indicato nel rogito del Notaio sopra citato.
La cessione ed il trasferimento della quota indivisa dell'immobile di spettanza del IGnor
sopra descritto avverrà a favore della Sig.ra che diverrà Parte_1 Controparte_1
pertanto piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile stesso, e comprenderà tutti i diritti ad esso relativi.
Il suddetto trasferimento della quota indivisa del 50% di spettanza del IGnor Parte_1
alla IGnora avverrà a fronte di un corrispettivo della somma complessiva di Controparte_1
€ 50.000,00, nonché a fronte del trasferimento da parte della IGnora della quota CP_1
della metà indivisa dell'immobile in comproprietà di AO (VE) meglio indicato di seguito. Il versamento da parte della IGnora al IGnor della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 50.000,00 quale prezzo per l'acquisto della quota di metà indivisa dell'immobile suindicato avverrà secondo le seguenti modalità:
• Euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità del
IGnor al passaggio in giudicato (anche per acquiescenza) della sentenza che Pt_1
omologa la separazione dei coniugi;
• Euro 20.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità del
IGnor contestualmente alla stipula dell'atto notarile relativo e al trasferimento Pt_1
di cui sopra;
• Euro 20.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità del
IGnor entro il 31/12/2025. Pt_1
11. A fronte del suddetto trasferimento e contestualmente allo stesso, la IGnora CP_1
si accollerà integralmente sino all'estinzione le residue rate di mutuo di cui all'atto
[...]
01.08.2019 a rogito dott.ssa Repertorio 10.415 Raccolta 6243, registrato Persona_3
all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova il 07/08/2019 al n. 6612 Serie T1 e successive eventuali integrazioni/variazioni e/o modifiche.
12. Tutte le spese notarili connesse al trasferimento di proprietà saranno a carico della
IGnora . CP_1
13. In totale esecuzione degli obblighi qui assunti, a fronte del trasferimento indicato al punto che precede relativo alla quota del 50% dell'immobile sito in LA sul NT (PD)
in via Bistolfi n. 13B, la IGnora si obbliga a cedere e trasferire al IGnor Controparte_1
successivamente al passaggio in giudicato (anche per acquiescenza) della Parte_1
sentenza relativa al presente procedimento, la propria quota di metà indivisa dell'immobile sito a AO (VE), località Valle Altanea, in via degli Aironi n. 46 acquistato con atto di data 24.06.2013 Repertorio n. 7245 Raccolta n. 3832 Notaio dott.ssa così Persona_3
catastalmente censito: Catasto fabbricati del Comune di AO (VE) Foglio 39 Particella 495
sub 88 piano T-1 cat. A/2 cl. 6 (abitazione); Particella 495 sub 47 piano T cat. C/6 cl.5 (posto auto scoperto).
14. Il suddetto immobile verrà trasferito al Sig. unitamente alle parti comuni, alle Pt_1 accessioni, agli accessori, alle pertinenze, il tutto come meglio indicato nel rogito del Notaio
sopra citato e avverrà a favore del Sig. che diverrà pertanto pieno Per_3 Parte_1
ed esclusivo proprietario dell'immobile stesso.
15. A fronte del suddetto trasferimento e contestualmente allo stesso, il IGnor si Pt_1
accollerà integralmente sino all'estinzione le residue rate di mutuo di cui all'atto 24.06.2013
a rogito dott.ssa Repertorio 7246 Raccolta 3833 Registrato all'Agenzia Persona_3
delle Entrate Ufficio di Padova I il 26/07/2013 al n. 7910 Serie 1T, liberando la IGnora
da ogni obbligazione derivante dal mutuo. CP_1
16. Tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà saranno a carico del IGnor Pt_1
così come ogni altra eventuale spesa e/o esborso legato a tale immobile.
17. I IGnori e precisano che i suddetti trasferimenti Parte_1 Controparte_1
avverranno in esclusiva e totale esecuzione degli obblighi qui assunti, nell'ambito della regolamentazione e della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione.
18. I suindicati trasferimenti, in ogni caso, saranno subordinati alla delibera degli Istituti di
Credito mutuanti di autorizzazione degli accolli dei mutui gravanti sugli immobili come meglio sopra indicati.
In ogni caso, i rispettivi accolli avranno efficacia nei rapporti interni fra i IGnori Pt_1
e indipendentemente dalle decisioni degli Istituti di Credito
[...] Controparte_1
mutuanti, cosicché la IGnora pagherà le rate di mutuo come da contratto Controparte_1
citato al punto 11 dei presenti accordi di separazione e il IGnor pagherà le Parte_1
rate di mutuo come da contratto citato al punto 15 dei presenti accordi di separazione, ferma la possibilità di regresso nel caso in cui una della parti violi gli accordi qui indicati.
19. I coniugi si danno atto di aver già regolato ogni altro eventuale rapporto.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Disporsi ogni altro consequenziale provvedimento.
FATTO E DIRITTO I IGg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 07/06/2008 in PIAZZOLA SUL BRENTA ed il relativo atto era trascritto presso il competente Ufficio di Stato Civile al n. 10 parte II, S. A Anno 2008.
Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie e ancora minorenni. Persona_4
In data 19.06.2024 depositava ricorso per la separazione Parte_1
personale dei coniugi.
La IG.ra si costituiva con la comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
in data 18.11.2024.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice in data 19.12.2024 e rappresentavano di avere in corso delle trattative già ben avviate per una soluzione concordata e che prevedeva anche lo scioglimento della comunione su uno o più
immobili. Chiedevano pertanto un rinvio per approfondire e formalizzare gli accordi. Il Giudice autorizzava fin da subito le parti a vivere separate, nel reciproco rispetto e rinviava alla udienza cartolare del 13.02.2025.
Il Giudice, lette le memorie, fissava per sentire le minori l'udienza del 20.02.2025.
In data 20.02.2025 il Giudice sentiva le minori, comparivano, inoltre, le parti personalmente dichiarando di aver raggiunto un accordo, i procuratori chiedevano,
pertanto, un rinvio dell'udienza.
Il giudice rinviava all'udienza del 27.03.2025, in modalità cartolare, con il termine di deposito di note fino al giorno prima dell'udienza.
Dalle reciproche allegazioni, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La causa viene ora decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione patrimoniale ed economica rappresentata;
si prende atto delle conclusioni dal punto 10 al punto 18 perché libero esercizio di autonomia contrattuale.
Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, già sentite da parte del Giudice, sono conformi al loro interesse morale e materiale.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale tra alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate tra le parti, che omologa;
2. Prende atto delle rassegnate conclusioni;
3. Ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
4. Dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai punti dal 10 al 18 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 8/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti